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lunedì 19 novembre 2012

Consenso condiviso per l'igienista dentale (bozza)


DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E CONDIVISIONE AD INTERVENTO D'IGIENE ORALE PROFESSIONALE


Sig. / Sig.ra ......................................................
Via ...................................................................

Gentile Paziente, con questo documento si riassumono i concetti riguardanti il suo specifico trattamento già oralmente espressi nel corso della visita, in modo da avere, anche per iscritto, il Suo assenso alla esecuzione delle terapie preventivate.


Diagnosi: (qui scrivere la diagnosi dell'odontoiatra)


Descrizione dell'intervento
La seduta d'igiene orale è un trattamento per eliminare sopra e sotto gengiva la placca microbica e il tartaro. Insegnare l’uso dello spazzolino e del filo interdentale; dare indicazioni sulla necessità di uno stile di vita consono alla salute generale (fumo, alcol, zuccheri ecc.).
Il trattamento verrà eseguito con strumenti manuale e/o con strumenti sonici. Se è opportuno sarà ampliato con il laser per la decontaminazzione del tessuto gengivale; polishing (lucidatura) delle superfici dentali e quanto sarà necessario per riportare le mucose alla salute orale.

Nel suo caso:
(qui scrivere le sedute di cui ha necessità e se ci sono particolari accorgimenti)

I benefici delle sedute professionali d’igiene orale sono da attribuirsi essenzialmente alla necessità di eliminare e/o ridurre i processi infiammatori, prevenire focus per malattie sistemiche, danneggiamento di denti adiacenti e di prevenire patologie orali.

Nel suo caso:
(qui scrivi se ci sono casi particolari per cui devi intervenire in modo peculiare)

I rischi dell'intervento possono riguardare:
Se non c’è anestesia o sedazione cosciente l’unica e rara possibilità è di traumi sulle mucose a causa degli strumenti in uso.

Se viene usata l’anestesia, il rischio, inevitabile, è insito nell'impiego di anestetico locale, o sedazione cosciente, al quale i soggetti ipersensibili possono essere allergici.

Il paziente, Signora/e…… da il consenso al trattamento in oggetto impegnandosi a seguire le precise indicazioni dell’igienista, sia riguardo l’igiene domiciliare, in particolare per gli appuntamenti prossimi, sia in particolare per i richiami d’igiene che verranno indicati ad ogni seduta professionale.
La non osservanza di questi appuntamenti  esclude una qualsiasi responsabilità del professionista sull’esito dei benefici sopra esposti.



Firma Paziente                                                             Firma dell'Igienista



In piccolo aggiungi il nome dell’assicurazione e il n. della polizza (per legge)

Riforma professioni sanitarie: responsabilità del mededico


La riforma delle professioni sanitarie: la responsabilità del medico

Il decreto legge 158/2012 sulla riforma delle professioni sanitarie è stato convertito in legge, con alcune modificazioni, lo scorso 8 novembre 2012. La legge 189/2012 recante "disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante il più alto livello di tutela della salute" (meglio noto come legge sulla tutela della salute) introduce nel nostro ordinamento alcune importanti novità in merito alla responsabilità civile e penale del medico. L'art. 3 della predetta legge, in particolare, modifica gli aspetti principali della responsabilità da "medical malpractice" (malasanità: carenza di prestazione di servizi sanitari professionali idonei a danneggiare il beneficiario del trattamento) incidendo prevalentemente sul concetto di rischio clinico ed influendo in modo decisivo sull'entità degli oneri da impiegarsi ai fini assicurativi.
L'art. 3 della L. 189/2012 consta di quattro previsioni particolari: enuncia i principi della colpa medica; prevede la costituzione di un fondo assicurativo a copertura degli esercenti professioni sanitarie; spiega i criteri alla base della liquidazione e della compensazione del danno alla persona facendo riferimento agli schemi ed alle tabelle già vigenti per i danni da circolazione stradale e i danni da colpa professionale in campo sanitario (indici contenuti nel Codice delle Assicurazioni Private agli artt. 138 e 139); contiene alcune disposizioni in tema di aggiornamento dell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio a disposizione del Giudice in ambito di valutazione dei casi di responsabilità sanitaria.
Per quanto riguarda l'istituzione del Fondo di Garanzia assicurativo a copertura del rischio derivante da responsabilità medica la Legge 189/2012 contiene la previsione di un termine, non vincolante, per l'emanazione del relativo Decreto del Presidente della Repubblica. Tale termine è stato fissato al 30 Giugno 2012. La normativa introduce inoltre un'importante novità riguardante le Compagnie assicurative, le quali potranno recedere unilateralmente dal contratto soltanto dopo l'accertata reiterazione di errori medici imputati al medico assicurato, accertati con sentenza definitiva.
Ulteriore figura introdotta dalla Legge in oggetto è "l'esimente per colpa lieve" riportata dal primo comma dell'art. 3. Passando ad una trattazione degli aspetti penali della vicenda il legislatore ha modificato sostanzialmente la normativa previgente obbligando il Giudice, in fase di accertamento dell'elemento della colpa in pendenza di processo penale, a tenere in debita considerazione il comportamento adottato dall'imputato in relazione al caso concreto, prendendo in esame altresì le linee guida e le "buone pratiche" sanitarie mantenute dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale.
Sussistendo questi requisiti, il medico che abbia mantenuto un comportamento in linea con queste convenzioni "non risponde penalmente per colpa lieve", ferma restando la responsabilità da accertarsi in sede civile ex art. 2043. Sul piano pratico dovranno tenersi ben distinti gli elementi di valutazione della colpa medicale adottati rispettivamente sul piano civile e su quello penale. Come già giurisprudenza consolidata ha sottolineato, i criteri di riferimento non possono essere utilizzati indifferentemente su entrambi i piani di responsabilità, dovendo essere adottate opportune cautele.
Da ciò consegue che, a seguito di errore professionale, una volta dichiarata la non imputabilità del medico nel procedimento penale, ben potrebbe configurarsi comunque ipotesi risarcitoria in ambito civile.
(18/11/2012 - Licia Albertazzi) -

Fonte: La riforma delle professioni sanitarie: la responsabilità del medico
(StudioCataldi.it) 





ECM Informazioni




L'Ecm è obbligatoria? Questa e altre questioni sul sito Agenas
Aggiornata la sezione delle "Faq" sul sito dell'agenzia. Nuovi quesiti su "Crediti formativi: Fad, Fsc, Res, CongressiSistema informatico Ecm: variazioni e post accreditamento". Dimezzati i crediti formativi per i professionisti domiciliati o che operano in Emilia in zone colpite dal terremoto.
15 NOV - Sul sito dell’Agenas, alla sezione Ecm, sono state inserite nuove Faq. In particolare, nella categoria “Crediti formativi: Fad, Fsc, Res, Congressi", alle domande "È obbligatoria l'Ecm?", e "Come si deve comportare chi usufruisce dell'esenzione da Ecm?", vengono riepilogate le principali esenzioni. Altre due nuove Faq, poi, sono state inserite nella sezione "Sistema informatico Ecm: variazioni e post accreditamento".

Alla domanda “Come devono essere rilasciati ai partecipanti gli attestati con i crediti formativi?”, viene precisato che è responsabilità del Provider attribuire correttamente i crediti Ecm al partecipante scegliendo la modalità più opportuna di rilascio dell’attestato. In caso di utilizzo della posta elettronica, viene specificato che quest’ultima dovrà essere certificata (Pec). Saranno inoltre validi gli attestati generati all’interno della piattaforma Fad dopo il superamento del questionario per la verifica dell’apprendimento dei discenti, sempre che sia garantita la tracciabilità all’interno della piattaforma informatica. La validità dei crediti è subordinata al pagamento da parte del Provider del contributo alle spese per l’evento formativo in questione.

La Commissione nazionale per la formazione continua ha stabilito, infine, che il debito formativo dei professionisti sanitari domiciliati o che svolgono la propria attività presso le zone colpite dal terremoto nel maggio del 2012 in Emilia, è ridotto da 100 a 50 crediti formativi nel biennio 2012-2013. Sono stati confermati 50 crediti formativi per l’anno 2011. Complessivamente i professionisti sanitari dovranno acquisire 100 crediti formativi per il triennio 2011-2013.


15 novembre 2012

domenica 18 novembre 2012

Risposta al Presidente UNID



Avete letto l'articolo del Presidente UNID sull'anestesia?
Questa è la risposta che ho inviato a " il Dentale" con preghiera di pubblicarlo...! comunque vi anticipo cosa ho risposto:

Igienisti dentali, anestesia sì o anestesia no?

L’articolo al quale si riferisce il Presidente UNID, Dott.ssa Marino, è a mai firma e quindi mi permetto una semplice risposta con qualche puntualizzazione.

Premetto che con quest’articolo e questa dichiarazione dell’UNID (associazione di categoria) non solo auto limita la competenza degli igienisti dentali, ma soprattutto scredita la professionalità di tutti i professionisti seri, competenti e laureati in igiene dentale...

Le valutazioni espressa dal Presidente UNID (Associazione "sindacale" di categoria), sono particolarmente indicative. 
Non voglio contestare le valutazioni le quali sicuramente sono dettate da una visione esclusivamente politica. Mi stupisce come si arrivi ad affermare l’eventuale mal pratica d’igienisti, laureati, come uno dei motivi per astenersi dal principio giuridico che da autonomia agli stessi, abilitati a tutti gli effetti alla professione dalle stesse università. È' come dire che gli odontoiatri o i chirurghi è opportuno che non facciano interventi perché non sono ben preparati e soprattutto hanno, in molti casi, una scarsa competenza!
Evidentemente gli igienisti soci UNID rispecchiano la loro competenza in: "Cattiva pratica dell'operatore non idoneo a requisiti abilitanti e scarso livello di competenza; gestione priva di tempi adeguati da destinare alla seduta di prevenzione e igiene; assenza di comprensione del profilo comportamentale clinico; omessa rilevazione degli indicatori diagnostici e perfino la scarsa attività comunicativa nella fase operativa di prima cura".

Il presidente evidentemente parla dei suoi soci, non certo di tutti i professionisti seri e competenti che lavorano da anni in scienza e coscienza.

Ancora più fantasioso è che si pensi che l'industria farmaceutica crei l'esigenza per spingere il mercato... basta solo fare un calcolo matematico di quanti igienisti fa l'anestesia su circa 6000/7000 laureati... certo un bel guadagno! 
L’UNID, per terminare, a giustificazione della riflessione (barocca, lessicalmente poco chiara e fruibile) considera:
• L'incontrollato abusivismo (è come dire, non facciamo i treni per paura che qualcuno non paghi il biglietto...)
• L'insufficiente formazione e preparazione finalizzata alla pratica dell'anestesia e alla conseguente gestione importanti complicanze (è la stessa valutazione che dobbiamo fare per medici e odontoiatri).
• La mancanza di una Normativa di tutela al paziente e delle responsabilità in tal senso.
In tal senso ricordo:
1) Decreto istitutivo della figura professionale d’igienista dentale (DM137/99)
2) Legge 42/99 che abolisce il mansionario
3) Laurea in igiene dentale (G.U. N. 2 del 4 gennaio 2000) con annessa abilitazione
4) Legge 251/99 art. 3 che dispone l'autonomia della "propria professione”.
5) L'articolo 4 della Costituzione sancisce il diritto alla libertà del lavoro.
6) L'ordinamento didattico universitario il quale prevede, per legge, l'insegnamento di anestesiologia, che è presupposto per svolgere tale attività (riguardo alla propria esclusiva professione).
7) La laurea con l'abilitazione legittima a svolgere alcune attività tra cui la RSP (terapia non chirurgica) che prevede, nel protocollo, (quando necessario) l'anestesia locale e di utilizzare tutte le attrezzature necessarie all'espletamento della specifica attività!
8) Infine esiste un protocollo etico che non va sottovalutato!

• La mancanza di un'adeguata definizione di aspetti medico/legale e di tutela assicurativa specifica per l'igienista dentale (tutte le compagnie assicurative danno la copertura per la responsabilità professionale dell'igienista dentale). Anzi, con la Legge Balduzzi, è obbligatoria!

L'UNID quindi attenda pure che altri preparino la strada per ottenere ciò che spetta di diritto agli igienisti, si affranchi ai medici e agli odontoiatri politicamente. Almeno non dica che è' un’associazione sindacale. Si presenti come un'associazione di ausiliari sanitari odontoiatrici e non come professionisti sanitari (L. 42/99).

PS. Tengo a precisare che non appartengo a nessuna associazione e parlo a mio nome personale.

Cordialità
Irene Riccitelli Guarrella

Consigliere Nazionale AISOD (Associazione italiana Sedazionisti Odontoiatrici)
Past presidente AIDI
Past presidente Federazione Europea Igienisti Dentali

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Albo x le professioni sanitarie


LAVORO E PROFESSIONE
Anteprima: riforma degli Ordini, la proposta della Fnomceo da inserire nell'ex Ddl Fazio
di Paolo Del Bufalo e Barbara Gobbi
articolo7 novembre 2012




APPROFONDIMENTI
DOCUMENTI
Gli operatori coinvolti nella riforma degli Ordini

Omissis........
Nel Ddl omnibus approderà anche l'ennesima proposta di creazione dell'Ordine professionale per le professioni sanitarie: in tutto 594.984 operatori. Questa volta si punta alla trasformazione degli attuali Collegi in altrettanti Ordini professionali e per le 17 professioni che ne sono prive (159.100 operatori) a uno solo Ordine: quello dei tecnici sanitari di radiologia medica delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
I Collegi e le rispettive Federazioni nazionali dei Collegi delle professioni sanitarie di infermiere, vigilatrice d'infanzia (393.985 operatori), assistente sanitario (6164 operatori), di ostetrica (10.296 operatori) e di tecnico sanitario di radiologia medica (25.439 operatori) si trasformano in Ordine e Federazione nazionale degli Ordini.
All'interno di questi sono istituiti gli albi per le professioni sanitarie previste dalla legge 251/2000, diverse dai tecnici sanitari di radiologia medica e dagli assistenti sanitari, ai quali possono iscrivere i laureati abilitati all'esercizio di queste professioni e i possessori di titoli equipollenti o equivalenti al diploma universitario.
Sarà poi un regolamento della Salute a inserire gli albi (compreso quello degli assistenti sanitari) negli Ordini provinciali e nella relativa Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica che cambierà nome, appunto, in Ordini Provinciali e Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. All'interno dell'Ordine e della Federazione è prevista l'autonoma gestionale e disciplinare per ciascun albo professionale con l'istituzione di specifiche commissione d'albo e la garanzia della rappresentanza di ciascuna professione negli organismi dirigenti ordinistici.

martedì 30 ottobre 2012

ECM risposta Ministero

riporto testualmente una risposta della Linetti sul sito Forum ECM, alla sezione la Commissione risponde:
D:
Se "I crediti ottenibili attraverso convegni, congressi, conferenze, simposi, gruppi di miglioramento, attività di ricerca, docenze e tutoring non possono superare complessivamente il 60% delle attività formative, cioè 90 crediti nel triennio", notizia che a noi medici è giunta solo ora, perché nessuno, né il Ministero della Salute, né l'Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri, né tantomeno la Commissione ECM ce lo ha mai comunicato o ha diffuso la notizia, ebbene, come si acquisiscono i restanti 60 crediti? 
R:
Si rimanda alle informazioni contenute alla pagina 6 del documento denominato “Criteri per l'assegnamento dei crediti ECM” approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13 Gennaio 2010.
Al fine di garantire un quadro completo ed armonico che permetta di comprendere le diverse possibili modalità di formazione/apprendimento utilizzabili sono state identificate le seguenti 10 tipologie:
1) formazione residenziale
2) convegni e congressi
3) formazione residenziale interattiva
4) traninig individualizzato (FSC)
5) gruppi di miglioramento o di studio ,commissioni, comitati (FSC)
6) attività di ricerca
7) audit clinico e/o assistenziale
8) autoapprendimento senza tutoraggio
9) autoapprendimento con tutoraggio
10) docenza e tutor.
Per le tipologie di cui ai punti 2,5, 6 e 10 il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere complessivamente il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo operatore sanitario (90 crediti su 150).
Pertanto la notizia richiamata è corretta.