Contatti

Scrivete a irene.riccitelli@gmail.com

giovedì 22 novembre 2012

Albo, ultime notizie



Balduzzi fa il bis. Riscritto l'ex "ddl Fazio". Si completa il "decreto sanità". Ecco il testo


Arriva al Senato il nuovo testo che integra il vecchio provvedimento con nuove norme a completamento del "decreto Balduzzi". Novità su parto, ordini, rischi sanitari, atto medico, cure palliative, personale sanitario, dirigenza ministero, farmaci, farmacie, accreditamento, standard e personale Iss. Ecco il nuovo testo e la relazione.

21 NOV - Si tratta di una versione ampiamente riveduta dell'ex "ddl Fazio" sulla "Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria". Restano solo alcuni articoli originari, ma altri sono tutti nuovi e integrano il "decreto Balduzzi" recentemente convertito il legge.

In particolare, le nuove norme che il ministro della Salute ha voluto inserire nel ddl Fazio riguardano parto, ordini, rischi sanitari, atto medico, cure palliative, personale sanitario, dirigenza ministero, farmaci, farmacie, accreditamento, standard e personale Iss.

Il ministro della Salute ha trasmesso il nuovo testo oggi alla Commissione Igiene e Sanità. Il Governo vorrebbe che la Commissione lo adottasse in sede deliberante, ma al momento c'è il no dell'Idv e l'indecisione della Lega per dare il via libera.

Per quanto riguarda il nuovo testo nulla è mutato per le disposizioni di cui: all’art. 2 (Apparecchiature a risonanza magnetica); all’art. 3 (Disposizioni in materia di ricerca sanitaria); all’art. 5 (Disposizioni in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla ricerca sanitaria); all’art. 6 (Istituto nazionale per le malattie infettive “ Lazzaro Spallanzani” di Roma), mentre è stato stralciato l’art. 4 (Direttori scientifici e personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico).

Nesuna modifica anche all’ex art. 12, ora art. 11, recante (Riordino delle disposizioni normative in materia di attività idrotermali); all’ex art. 13, ora art. 12, recante (Disposizioni in materia di formazione medico specialistica), tranne per l’inserimento al comma 2, della previsione per i medici specializzandi dell’acquisizione della completa autonomia nell’ultimo anno di corso, delle responsabilità assistenziali; all’ex art. 14, ora art. 13, recante (Abolizione del requisite della specializzazione per l’accesso degli odontoiatri al Servizio sanitario nazionale); all’ex art. 15, ora art. 14, recante (Modifica dell’articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

A seguito delle previsioni contenute nei recenti provvedimenti d’urgenza adottati dal Governo e, in particolare nell’AS 3533 di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure per la crescita del Paese, Sezione II – Amministrazione digitale, sono stati stralciati i seguenti articoli: ex art. 16 ( Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico); ex art. 18 ( Istituzione di sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici).  E’ stato stralciato anche l’ex art. art. 17 ( Assistenza sanitaria on line) in quanto ritenuto inutile in considerazione dell’avvio, presso il Ministero della salute, dopo il confronto con le regioni, del tavolo tecnico per le attività di telemedicina e di teleconsulto.

Le novità del nuovo testo
Dopo l’art. 4, ( ex art. 5) è stato inserito l’art. 4-bis che reca: (Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per le prestazioni di controllo del dolore del parto). L’articolo muove dall’esigenza e necessità da più parti evidenziata di procedere all’aggiornamento delle prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, sulla base della procedura prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, ciò al fine di tener conto, di alcune prestazioni di particolare rilievo in ordine alle quali si procede con il richiamato aggiornamento dei Lea. In particolare, si prevede che l’aggiornamento dovrà riguardare le prestazioni a favore del parto indolore anche mediante il ricorso a tecniche avanzate di anestesia locale e di tipo epidurale.

L’art. 6, pur intervenendo in materia di riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacistasostituisce l’ex art. 7 che reca una delega al Governo per la relativa riforma, prevedendo invece un intervento diretto di riordino per il riassetto della normativa vigente risalente alla legge istitutiva degli ordini di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, allo scopo di rendere, in maniera immediata, il sistema più aderente alle esigenze odierne e assicurarne la funzionalità anche nell’interesse dei cittadini utenti. In particolare, si sostituiscono i primi tre Capi del predetto decreto legislativo n. 233 del 1946, prevedendo che gli ordini, in ragione dei nuovi assetti territoriali così come recentemente delineati, sono costituiti in ogni provincia o città metropolitana ovvero, che il Ministero della salute, su proposta delle Federazioni nazionali d’intesa con gli ordini interessati, possa disporre che un ordine abbia per circoscrizione due o più province finitime.

Inoltre, si dispone che tali enti pubblici non economici, sono organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all’esercizio professionale, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, ai quali, tuttavia, non si estendono le norme di contenimento della spesa pubblica e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute. Promuovono e assicurano l'indipendenza, l’autonomia e la responsabilità dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale delle professioni, la salvaguardia dei princìpi etici dell’esercizio professionale indicati nei codici deontologici al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva.

Tra i compiti assegnati ai predetti enti figurano la tenuta e la pubblicità degli albi delle rispettive professioni e la verifica del possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale, la valutazione delle attività di formazione continua, il rafforzamento dei codici deontologici, la trasparenza della comunicazione, l’istituzione di specifici organi disciplinari e la definizione di idonee procedure a garanzia dell’autonomia e terzietà del giudizio disciplinare, separando la funzione istruttoria da quella giudicante in particolare attraverso la costituzione di appositi uffici istruttori di albo cui partecipa oltre agli iscritti all’uopo sorteggiati, anche un rappresentante estraneo alle professioni medesime, nominato dal Ministro della salute, la definizione delle modalità di partecipazione degli ordini e dei relativi compiti, nelle procedure relative all'esame di abilitazione all'esercizio professionale; la promozione, l'organizzazione e la valutazione dei processi di aggiornamento e della formazione per lo sviluppo continuo di tutti i professionisti iscritti, ai fini della certificazione del mantenimento dei requisiti professionali, includendo anche crediti formativi acquisiti anche all'estero.

L’articolo interviene sugli organi, disciplinandone la composizione e le relative funzioni anche con la previsione dell'istituzione di federazioni di livello regionale. La norma, inoltre, dopo aver novellato il decreto legislativo n. 233 del 1946, detta disposizioni transitorie per gli ordini e i relativi organi in carica all’entrata in vigore della presente legge, stabilendo la loro permanenza in carica fino alla scadenza del proprio mandato e rinviando per le modalità del successivo rinnovo alle disposizioni come modificate dal presente articolo, nonché ai regolamenti attuativi da adottarsi con decreto del Ministro della salute, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Si dispone, altresì, che i Consigli nazionali delle federazioni nazionali provvedano ad approvare i relativi statuti per definirne l’organizzazione e il funzionamento. La norma interviene abrogando le disposizione del decreto legislativo n. 233 del 1946, incompatibili con le modifiche apportate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti attuativi e statuti.

L’articolo, inoltre, prosegue trasformando gli attuali collegi delle professioni sanitarie e le rispettive federazioni nazionali in ordini delle medesime professioni e relative federazioni nazionali accorpando in un medesimo ordine professioni tra loro omogenee e compatibili, nonchè la costituzione degli Albi per quelle professioni sanitarie che ne sono sprovviste, così come di seguito riportato:
a) i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche. L’albo delle vigilatrici d’infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici;
b) i collegi delle ostetriche/i in ordini professionali delle ostetriche;
c) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

È previsto che la professione di assistente sanitario confluisce nell’ordine di cui alla precedente lettera c), ai sensi dell’articolo 4 della legge 1 febbraio 2006, n. 43. Infine, di dispone che anche a tali professioni sanitarie si applicano le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, come modificato dal presente articolo.

L’art. 7, (Ordinamento delle professioni di biologo e psicologo) consiste in una migliore e più ampia riformulazione dell’attuale articolo 8, allo scopo di ricomprendere le professioni di biologo e di psicologo nell’ambito delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, rimettendo, per i biologi, l’esercizio dell’attività di vigilanza sull’ordine al Ministro della salute, attualmente in capo al Ministro della giustizia, mentre per gli psicologi tale attività di vigilanza è stata trasferita dal 2008.

L’art. 8, (Esercizio abusivo della professione di medico e di odontoiatra) interviene con una migliore e più ampia riformulazione sull’attuale articolo 9, con la previsione, attraverso un’integrazione all’art. 348 del codice penale, della specifica sanzione comminata nell’ipotesi di reato e con la destinazione dei beni mobili o immobili confiscati alle strutture pubbliche e private che prestano assistenza alle persone che versano in difficoltà economiche e sociali.

L’art. 9, (Gestione e monitoraggio dei rischi sanitari) sostituisce interamente l’ex art. 10 pur sempre riguardando il tema della sicurezza delle cure. In particolare si prevede che gli enti del servizio sanitario nazionale, attraverso una contestuale riorganizzazione delle strutture esistenti, senza nuovi o maggiori oneri, istituiscano unità operative dedicate all’individuazione dei fattori di rischio e allo studio delle necessarie soluzioni per la gestione e superamento dei rischi stessi, anche ai fini della prevenzione del contenzioso e della riduzione degli oneri assicurativi. Si prevede, altresì, che le relative attività si svolgano sulla base di linee guida sancite mediante intesa in Conferenza Stato-regioni, rimettendo al ministero della salute e alle regioni, anche tramite l’AGENAS, il monitoraggio dei dati relativi al rischio clinico.

L’art. 10, (Trattamenti medico-chirurgici), nuovo rispetto al testo del DDL, interviene, con norma di legge, facendo chiarezza, sulla definizione del cosiddetto “atto medico”, allo scopo di stabilire il fondamento della liceità della condotta del medico chirurgo o di altro esercente una professione sanitaria e quindi della sua irrilevanza penale, che non può configurarsi come offesa all’integrità fisica, qualora eseguita conformemente alle norme etiche e deontologiche e ritenuta necessaria per la salvaguardia della salute del paziente.

Con l’art. 15, recante (Personale operante nelle reti per le cure palliative),si introduce una modifica all’articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) che consente, con le previste garanzie, di ampliare la sfera dei soggetti che possono operare nelle reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate, sul presupposto del possesso di un’esperienza almeno quinquennale nel settore certificata dalla regione sulla base di criteri da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Trattasi di una norma di particolare rilievo, da più parti condivisa, in quanto si interviene in modo fattivo e concreto, per incrementare le figure professionali che operano nell’ambito delle strutture costituenti le reti delle cure palliative, al fine di offrire un concreto e valido sostegno ai malati terminali attraverso le terapie del dolore e le cure palliative.

Con l’art. 16, recante (Disposizioni in materia di assunzioni del personale del servizio sanitario nazionale) con il comma 1, si consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di poter avvalersi anche per l’anno 2013 della possibilità di bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo le modalità e nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 17, comma 10, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 102
Con il comma 2, si prevede una maggiore flessibilità per le regioni e le aziende sanitarie, nella gestione delle risorse umane necessarie all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, tramite la previsione di una parziale deroga al blocco del turn over delle regioni sottoposte a piano di rientro, scattato ai sensi dell’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, ovvero previsto dal piano di rientro. La deroga, con decreto interministeriale è limitata ad un valore del 25% ed è condizionata alla verifica da parte dei tavoli tecnici competenti del raggiungimento degli obiettivi di piano e alla necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza, il tutto comunque nel limite della programmazione economico- finanziaria delle regioni..
La disapplicazione può essere disposta qualora i tavoli tecnici di verifica dell’attuazione dei piani accertino il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi.

Con l’art. 17, recante (Dirigenza sanitaria del Ministero della salute) si pone fine all’annosa questione della dirigenza sanitaria del Ministero della salute, completando quel percorso di pieno riconoscimento della corrispondenza con la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, già avviato dall’art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 502/1992, e reso più complesso dalle modifiche apportate in materia dal d.lgs. n. 229/1999.
Infatti, rispetto alla previgente comune distinzione tra dirigenza sanitaria di I e di II livello, si registra oggi un ingiustificato disallineamento tra la dirigenza sanitaria del SSN, passata dalla predetta distinzione alla qualifica unica, e quella del Ministero, che registra ancora una duplicità di figure dirigenziali di tipo sanitario, all’origine di un perenne contenzioso, dispendioso ed ostativo all’efficace impiego di risorse umane professionalmente qualificate.

La situazione, considerati anche i nuovi compiti di natura tecnica che in materia di sanità digitale il Ministero è chiamato a svolgere, richiede pertanto un urgente intervento legislativo che porti finalmente chiarezza in merito allo status dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero, in armonia con la disciplina prevista per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale.
La disposizione, che prevede comunque idonee tutele per tutte le categorie di personale del Ministero e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, recupera l’idea originaria del d.lgs. n. 502 del 1992, attraverso l’armonizzazione delle normative riguardanti la dirigenza sanitaria del Ministero e del SSN assicurando, così, proficui processi di osmosi e di scambio tra le professionalità tecnico sanitarie delle diverse amministrazioni coinvolte, sia mediante mobilità volontaria inter-enti, sia come offerta professionale sul mercato del lavoro pubblico in sanità.

Infatti, le nuove rilevanti attribuzioni ministeriali in materia di sanità digitale, confermano ancora una volta la necessità che il personale dirigenziale sanitario del Ministero, chiamato tra l’altro a svolgere specifici compiti regolatori, di programmazione, verifica e valutazione, sia posto allo stesso livello del corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale, con il quale deve necessariamente interagire. Infine, in considerazione dell’indispensabile supporto necessario alla dirigenza sanitaria anche per i nuovi compiti previsti dalla legge, nelle more della conclusione della procedura concorsuale bandita dal Ministero della salute ai sensi dell’articolo 17, comma 10, della legge 3 agosto 2009, n.102, i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale tecnico sanitario assunto ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera b) del decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, (emergenza influenza aviaria), in scadenza al 1° gennaio 2013, sono prorogati sino al 31 dicembre 2013, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato oltre quelli già autorizzati.

Con l’art. 18, recante (Farmaci eccessivamente onerosi per il Servizio sanitario nazionale), si prevede che l’AIFA avvii, dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la procedura di ricontrattazione dei prezzi dei medicinali che la stessa Agenzia, con i suoi organi di valutazione, giudichi eccessivamente onerosi per il SSN in rapporto al beneficio previsto. L’iniziativa consentirà di liberare, a favore di nuovi farmaci innovativi, risorse che in questo momento sono allocate in maniera impropria. La norma prevede il passaggio in classe c), coerentemente con le norme generali in vigore, dei farmaci per i quali le aziende titolari non siano disposte a negoziare, entro sei mesi, un prezzo congruo e compatibile con le esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Per quanto concerne l’art. 19, recante (Impiego intravitreale di bevacizumab) si evidenzia che, come è noto, negli ultimi anni il bevacizumab, autorizzato per varie forme tumorali, è stato largamente impiegato in molti Paesi anche per alcune patologie oculari, per le quali non risultavano disponibili farmaci in commercio. A tal fine, il medicinale è stato per un certo periodo di tempo inserito, in Italia, nell’apposita lista prevista dal decreto-legge 536/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 648/1996. Quando, per alcune patologie oculari per il quale il bevacizumab veniva impiegato off- label è stato autorizzato un medicinale di diverso principio attivo, in alcune zone del Paese, così come in varie parti del mondo, si è continuato ad utilizzare bevacizumab, anche in considerazione del costo notevolmente più basso di questo prodotto rispetto a quello con indicazione autorizzata. L’articolo in esame vuole inquadrare in un percorso più chiaro e rigoroso questa situazione “di fatto”, consentendo alle regioni di autorizzare specifiche strutture del SSN a impiegare bevacizumab per uso intravitrale, sulla base della letteratura scientifica internazionale, sotto la responsabilità del medico curante e previo consenso informato del paziente. Si tratta, dunque, di una norma attinente a una fattispecie particolare, che non può estendere la sua applicazione a casi non contemplati dalla specifica formulazione di legge.

In merito all’art. 20, recante (Disposizioni sul trasferimento delle farmacie) esso contiene alcune norme sul trasferimento di farmacie, in coerenza con la nuova disciplina di settore recata dall’articolo 11 del decreto-legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012. L’articolo 1 del predetto provvedimento d’urgenza ha, fra l’altro sostituito integralmente l’articolo 2 della legge n. 475 del 1968, sopprimendo la previsione dell’istituzione della “pianta organica” quale ordinario strumento di programmazione del servizio farmaceutico sul territorio e stabilendo specifici criteri per l’individuazione delle zone in cui aprire le nuove farmacie.

Con il comma 1 dell’articolo che si propone, viene ora sostituito il quarto comma dell’articolo 1 della stessa legge 475, con una formulazione che, da un lato, ai fini della disciplina del trasferimento di una farmacia già aperta non fa più alcun riferimento al perimetro della sede prevista in pianta organica, e dall’altro ribadisce il criterio secondo cui i nuovi locali (oltre a soddisfare i requisiti previsti dalle recenti modifiche normative) debbono distare almeno 200 metri dagli altri esercizi farmaceutici, evitando in tal modo un affollamento di farmacie in ambiti circoscritti, a discapito di una parte della popolazione del comune.

Il comma 2 abroga l’istituto del decentramento delle farmacie, perché non più coerente con la nuova disciplina e con la mancata conferma della “pianta organica”.

L’ ultimo comma dell’articolo, infine, intende dare una soluzione al noto problema dell’eccesso di farmacie in comuni che si sono andati spopolando per migrazione degli abitanti, conferendo alla regione competente la possibilità di trasferire le farmacie soprannumerarie in parti del territorio regionale che presentano carenza di assistenza farmaceutica.

Con l’art. 21, recante (Modifiche all’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, accreditamento istituzionale), si interviene opportunamente sui commi 3, 4 e 5 dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, relativo all’autorizzazione regionale per l’esercizio dell’attività sanitaria da parte delle strutture pubbliche e private, sostituendo l’atto di indirizzo e coordinamento, ormai non più praticabile all’indomani della modifica del titolo V della Costituzione, con lo strumento più snello del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il quale definire ulteriori requisiti uniformi e direttivi rispetto a quelli attualmente previsti per ottenere l’accreditamento istituzionale, nonché la procedura per il relativo rilascio.

Con l’art. 22, recante (Modifiche all’articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311) si apportano modifiche procedurali, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, per quanto concerne lo strumento giuridico con cui fissare gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, prevendo in luogo del regolamento adottato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L’art.23, recante (Trattamento previdenziale ed assicurativo del personale di ruolo dell’istituto superiore di sanità), ha la finalità di chiarire gli insorti dubbi interpretativi concernenti l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei dipendenti dell’Istituto superiore di sanità.

21 novembre 2012

© Riproduzione riservata


lunedì 19 novembre 2012

Consenso condiviso per l'igienista dentale (bozza)


DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E CONDIVISIONE AD INTERVENTO D'IGIENE ORALE PROFESSIONALE


Sig. / Sig.ra ......................................................
Via ...................................................................

Gentile Paziente, con questo documento si riassumono i concetti riguardanti il suo specifico trattamento già oralmente espressi nel corso della visita, in modo da avere, anche per iscritto, il Suo assenso alla esecuzione delle terapie preventivate.


Diagnosi: (qui scrivere la diagnosi dell'odontoiatra)


Descrizione dell'intervento
La seduta d'igiene orale è un trattamento per eliminare sopra e sotto gengiva la placca microbica e il tartaro. Insegnare l’uso dello spazzolino e del filo interdentale; dare indicazioni sulla necessità di uno stile di vita consono alla salute generale (fumo, alcol, zuccheri ecc.).
Il trattamento verrà eseguito con strumenti manuale e/o con strumenti sonici. Se è opportuno sarà ampliato con il laser per la decontaminazzione del tessuto gengivale; polishing (lucidatura) delle superfici dentali e quanto sarà necessario per riportare le mucose alla salute orale.

Nel suo caso:
(qui scrivere le sedute di cui ha necessità e se ci sono particolari accorgimenti)

I benefici delle sedute professionali d’igiene orale sono da attribuirsi essenzialmente alla necessità di eliminare e/o ridurre i processi infiammatori, prevenire focus per malattie sistemiche, danneggiamento di denti adiacenti e di prevenire patologie orali.

Nel suo caso:
(qui scrivi se ci sono casi particolari per cui devi intervenire in modo peculiare)

I rischi dell'intervento possono riguardare:
Se non c’è anestesia o sedazione cosciente l’unica e rara possibilità è di traumi sulle mucose a causa degli strumenti in uso.

Se viene usata l’anestesia, il rischio, inevitabile, è insito nell'impiego di anestetico locale, o sedazione cosciente, al quale i soggetti ipersensibili possono essere allergici.

Il paziente, Signora/e…… da il consenso al trattamento in oggetto impegnandosi a seguire le precise indicazioni dell’igienista, sia riguardo l’igiene domiciliare, in particolare per gli appuntamenti prossimi, sia in particolare per i richiami d’igiene che verranno indicati ad ogni seduta professionale.
La non osservanza di questi appuntamenti  esclude una qualsiasi responsabilità del professionista sull’esito dei benefici sopra esposti.



Firma Paziente                                                             Firma dell'Igienista



In piccolo aggiungi il nome dell’assicurazione e il n. della polizza (per legge)

Riforma professioni sanitarie: responsabilità del mededico


La riforma delle professioni sanitarie: la responsabilità del medico

Il decreto legge 158/2012 sulla riforma delle professioni sanitarie è stato convertito in legge, con alcune modificazioni, lo scorso 8 novembre 2012. La legge 189/2012 recante "disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante il più alto livello di tutela della salute" (meglio noto come legge sulla tutela della salute) introduce nel nostro ordinamento alcune importanti novità in merito alla responsabilità civile e penale del medico. L'art. 3 della predetta legge, in particolare, modifica gli aspetti principali della responsabilità da "medical malpractice" (malasanità: carenza di prestazione di servizi sanitari professionali idonei a danneggiare il beneficiario del trattamento) incidendo prevalentemente sul concetto di rischio clinico ed influendo in modo decisivo sull'entità degli oneri da impiegarsi ai fini assicurativi.
L'art. 3 della L. 189/2012 consta di quattro previsioni particolari: enuncia i principi della colpa medica; prevede la costituzione di un fondo assicurativo a copertura degli esercenti professioni sanitarie; spiega i criteri alla base della liquidazione e della compensazione del danno alla persona facendo riferimento agli schemi ed alle tabelle già vigenti per i danni da circolazione stradale e i danni da colpa professionale in campo sanitario (indici contenuti nel Codice delle Assicurazioni Private agli artt. 138 e 139); contiene alcune disposizioni in tema di aggiornamento dell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio a disposizione del Giudice in ambito di valutazione dei casi di responsabilità sanitaria.
Per quanto riguarda l'istituzione del Fondo di Garanzia assicurativo a copertura del rischio derivante da responsabilità medica la Legge 189/2012 contiene la previsione di un termine, non vincolante, per l'emanazione del relativo Decreto del Presidente della Repubblica. Tale termine è stato fissato al 30 Giugno 2012. La normativa introduce inoltre un'importante novità riguardante le Compagnie assicurative, le quali potranno recedere unilateralmente dal contratto soltanto dopo l'accertata reiterazione di errori medici imputati al medico assicurato, accertati con sentenza definitiva.
Ulteriore figura introdotta dalla Legge in oggetto è "l'esimente per colpa lieve" riportata dal primo comma dell'art. 3. Passando ad una trattazione degli aspetti penali della vicenda il legislatore ha modificato sostanzialmente la normativa previgente obbligando il Giudice, in fase di accertamento dell'elemento della colpa in pendenza di processo penale, a tenere in debita considerazione il comportamento adottato dall'imputato in relazione al caso concreto, prendendo in esame altresì le linee guida e le "buone pratiche" sanitarie mantenute dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale.
Sussistendo questi requisiti, il medico che abbia mantenuto un comportamento in linea con queste convenzioni "non risponde penalmente per colpa lieve", ferma restando la responsabilità da accertarsi in sede civile ex art. 2043. Sul piano pratico dovranno tenersi ben distinti gli elementi di valutazione della colpa medicale adottati rispettivamente sul piano civile e su quello penale. Come già giurisprudenza consolidata ha sottolineato, i criteri di riferimento non possono essere utilizzati indifferentemente su entrambi i piani di responsabilità, dovendo essere adottate opportune cautele.
Da ciò consegue che, a seguito di errore professionale, una volta dichiarata la non imputabilità del medico nel procedimento penale, ben potrebbe configurarsi comunque ipotesi risarcitoria in ambito civile.
(18/11/2012 - Licia Albertazzi) -

Fonte: La riforma delle professioni sanitarie: la responsabilità del medico
(StudioCataldi.it) 





ECM Informazioni




L'Ecm è obbligatoria? Questa e altre questioni sul sito Agenas
Aggiornata la sezione delle "Faq" sul sito dell'agenzia. Nuovi quesiti su "Crediti formativi: Fad, Fsc, Res, CongressiSistema informatico Ecm: variazioni e post accreditamento". Dimezzati i crediti formativi per i professionisti domiciliati o che operano in Emilia in zone colpite dal terremoto.
15 NOV - Sul sito dell’Agenas, alla sezione Ecm, sono state inserite nuove Faq. In particolare, nella categoria “Crediti formativi: Fad, Fsc, Res, Congressi", alle domande "È obbligatoria l'Ecm?", e "Come si deve comportare chi usufruisce dell'esenzione da Ecm?", vengono riepilogate le principali esenzioni. Altre due nuove Faq, poi, sono state inserite nella sezione "Sistema informatico Ecm: variazioni e post accreditamento".

Alla domanda “Come devono essere rilasciati ai partecipanti gli attestati con i crediti formativi?”, viene precisato che è responsabilità del Provider attribuire correttamente i crediti Ecm al partecipante scegliendo la modalità più opportuna di rilascio dell’attestato. In caso di utilizzo della posta elettronica, viene specificato che quest’ultima dovrà essere certificata (Pec). Saranno inoltre validi gli attestati generati all’interno della piattaforma Fad dopo il superamento del questionario per la verifica dell’apprendimento dei discenti, sempre che sia garantita la tracciabilità all’interno della piattaforma informatica. La validità dei crediti è subordinata al pagamento da parte del Provider del contributo alle spese per l’evento formativo in questione.

La Commissione nazionale per la formazione continua ha stabilito, infine, che il debito formativo dei professionisti sanitari domiciliati o che svolgono la propria attività presso le zone colpite dal terremoto nel maggio del 2012 in Emilia, è ridotto da 100 a 50 crediti formativi nel biennio 2012-2013. Sono stati confermati 50 crediti formativi per l’anno 2011. Complessivamente i professionisti sanitari dovranno acquisire 100 crediti formativi per il triennio 2011-2013.


15 novembre 2012

domenica 18 novembre 2012

Risposta al Presidente UNID



Avete letto l'articolo del Presidente UNID sull'anestesia?
Questa è la risposta che ho inviato a " il Dentale" con preghiera di pubblicarlo...! comunque vi anticipo cosa ho risposto:

Igienisti dentali, anestesia sì o anestesia no?

L’articolo al quale si riferisce il Presidente UNID, Dott.ssa Marino, è a mai firma e quindi mi permetto una semplice risposta con qualche puntualizzazione.

Premetto che con quest’articolo e questa dichiarazione dell’UNID (associazione di categoria) non solo auto limita la competenza degli igienisti dentali, ma soprattutto scredita la professionalità di tutti i professionisti seri, competenti e laureati in igiene dentale...

Le valutazioni espressa dal Presidente UNID (Associazione "sindacale" di categoria), sono particolarmente indicative. 
Non voglio contestare le valutazioni le quali sicuramente sono dettate da una visione esclusivamente politica. Mi stupisce come si arrivi ad affermare l’eventuale mal pratica d’igienisti, laureati, come uno dei motivi per astenersi dal principio giuridico che da autonomia agli stessi, abilitati a tutti gli effetti alla professione dalle stesse università. È' come dire che gli odontoiatri o i chirurghi è opportuno che non facciano interventi perché non sono ben preparati e soprattutto hanno, in molti casi, una scarsa competenza!
Evidentemente gli igienisti soci UNID rispecchiano la loro competenza in: "Cattiva pratica dell'operatore non idoneo a requisiti abilitanti e scarso livello di competenza; gestione priva di tempi adeguati da destinare alla seduta di prevenzione e igiene; assenza di comprensione del profilo comportamentale clinico; omessa rilevazione degli indicatori diagnostici e perfino la scarsa attività comunicativa nella fase operativa di prima cura".

Il presidente evidentemente parla dei suoi soci, non certo di tutti i professionisti seri e competenti che lavorano da anni in scienza e coscienza.

Ancora più fantasioso è che si pensi che l'industria farmaceutica crei l'esigenza per spingere il mercato... basta solo fare un calcolo matematico di quanti igienisti fa l'anestesia su circa 6000/7000 laureati... certo un bel guadagno! 
L’UNID, per terminare, a giustificazione della riflessione (barocca, lessicalmente poco chiara e fruibile) considera:
• L'incontrollato abusivismo (è come dire, non facciamo i treni per paura che qualcuno non paghi il biglietto...)
• L'insufficiente formazione e preparazione finalizzata alla pratica dell'anestesia e alla conseguente gestione importanti complicanze (è la stessa valutazione che dobbiamo fare per medici e odontoiatri).
• La mancanza di una Normativa di tutela al paziente e delle responsabilità in tal senso.
In tal senso ricordo:
1) Decreto istitutivo della figura professionale d’igienista dentale (DM137/99)
2) Legge 42/99 che abolisce il mansionario
3) Laurea in igiene dentale (G.U. N. 2 del 4 gennaio 2000) con annessa abilitazione
4) Legge 251/99 art. 3 che dispone l'autonomia della "propria professione”.
5) L'articolo 4 della Costituzione sancisce il diritto alla libertà del lavoro.
6) L'ordinamento didattico universitario il quale prevede, per legge, l'insegnamento di anestesiologia, che è presupposto per svolgere tale attività (riguardo alla propria esclusiva professione).
7) La laurea con l'abilitazione legittima a svolgere alcune attività tra cui la RSP (terapia non chirurgica) che prevede, nel protocollo, (quando necessario) l'anestesia locale e di utilizzare tutte le attrezzature necessarie all'espletamento della specifica attività!
8) Infine esiste un protocollo etico che non va sottovalutato!

• La mancanza di un'adeguata definizione di aspetti medico/legale e di tutela assicurativa specifica per l'igienista dentale (tutte le compagnie assicurative danno la copertura per la responsabilità professionale dell'igienista dentale). Anzi, con la Legge Balduzzi, è obbligatoria!

L'UNID quindi attenda pure che altri preparino la strada per ottenere ciò che spetta di diritto agli igienisti, si affranchi ai medici e agli odontoiatri politicamente. Almeno non dica che è' un’associazione sindacale. Si presenti come un'associazione di ausiliari sanitari odontoiatrici e non come professionisti sanitari (L. 42/99).

PS. Tengo a precisare che non appartengo a nessuna associazione e parlo a mio nome personale.

Cordialità
Irene Riccitelli Guarrella

Consigliere Nazionale AISOD (Associazione italiana Sedazionisti Odontoiatrici)
Past presidente AIDI
Past presidente Federazione Europea Igienisti Dentali

Mi piace ·  ·  ·  · 17 ore fa

Albo x le professioni sanitarie


LAVORO E PROFESSIONE
Anteprima: riforma degli Ordini, la proposta della Fnomceo da inserire nell'ex Ddl Fazio
di Paolo Del Bufalo e Barbara Gobbi
articolo7 novembre 2012




APPROFONDIMENTI
DOCUMENTI
Gli operatori coinvolti nella riforma degli Ordini

Omissis........
Nel Ddl omnibus approderà anche l'ennesima proposta di creazione dell'Ordine professionale per le professioni sanitarie: in tutto 594.984 operatori. Questa volta si punta alla trasformazione degli attuali Collegi in altrettanti Ordini professionali e per le 17 professioni che ne sono prive (159.100 operatori) a uno solo Ordine: quello dei tecnici sanitari di radiologia medica delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
I Collegi e le rispettive Federazioni nazionali dei Collegi delle professioni sanitarie di infermiere, vigilatrice d'infanzia (393.985 operatori), assistente sanitario (6164 operatori), di ostetrica (10.296 operatori) e di tecnico sanitario di radiologia medica (25.439 operatori) si trasformano in Ordine e Federazione nazionale degli Ordini.
All'interno di questi sono istituiti gli albi per le professioni sanitarie previste dalla legge 251/2000, diverse dai tecnici sanitari di radiologia medica e dagli assistenti sanitari, ai quali possono iscrivere i laureati abilitati all'esercizio di queste professioni e i possessori di titoli equipollenti o equivalenti al diploma universitario.
Sarà poi un regolamento della Salute a inserire gli albi (compreso quello degli assistenti sanitari) negli Ordini provinciali e nella relativa Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica che cambierà nome, appunto, in Ordini Provinciali e Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. All'interno dell'Ordine e della Federazione è prevista l'autonoma gestionale e disciplinare per ciascun albo professionale con l'istituzione di specifiche commissione d'albo e la garanzia della rappresentanza di ciascuna professione negli organismi dirigenti ordinistici.