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venerdì 22 marzo 2013

Regione Emilia-Romagna allegato 1



PER IL MINISTERO DELLA SALUTE SI TRATTA A TUTTI GLI EFFETTI DI UNA PROFESSIONE SANITARIA

Nella contesa sul riunito sì agli igienisti dentali, ma no agli odontotecnici
Mauro Miserendino
Redazione Corriere Medico Odontoiatria
L'igienista è un profilo sanitario e può acquistare e utilizzare il riunito come l'odontoiatra. O meglio, può farlo limitatamente ai compiti previsti nel proprio profilo. E se le industrie garantiscono che la sua attrezzatura sia depotenziata. E questo il senso del parere espresso il 29 marzo dalla Direzione generale professioni sanitarie del ministero della Salute, guidata da Giovanni Leonardi, di fronte alla richiesta fatta in autunno dal Comando carabinieri dei Nas rispetto a inappropriatezze vere e presunte rilevate in studi odontotecnici e igienistici.
Per il Ministero, dunque, l'igienista dentale è una professione sanitaria e la legge 175, che fin qui precludeva a questa figura l'acquisto di apparecchiature ritenute di stretta pertinenza odontoiatrica, non è da prendere in considerazione in quanto superata. Risale infatti al 1992 e non tiene conto delle ultime evoluzione delle professioni sanitarie, soprattutto della legislazione a favore de- gli igienisti della seconda metà degli anni Novanta e del più recente disegno di legge 1142 all'esame del parla- mento che prevede il riconoscimento e la costituzione in albi e ordini per 5 mila igienisti e per altri 590 mila professionisti legati al mondo sanitario e ripartiti in 22 professioni. Dopo l'ok in Senato, l'approvazione dell'albo e dell'ordine è attesa entro l'estate e scioglierebbe gli ultimi dubbi. Il parere ministeriale rimane ma sebbene abbia scosso numerosi esponenti dell'odontoiatria e suscitato una risposta del presidente della Commissione Albo Odontoiatri (Cao), Giuseppe Renzo non fa giurisprudenza, non è una norma vigente.

Tutto parte da un doppio quesito posto dai Nas
La contesa sul riunito viene da lontano. Molti dei 5 mila igienisti sono liberi professionisti con partita Iva e possono aprire uno studio per espletare i propri compiti senza necessariamente collaborare con un odontoiatra o stare alle sue dipendenze.
Ai carabinieri dei Nas, però, la cosa torna nuova e nelle loro ispezioni in genere rivolte a stroncare la piaga dell'abusivismo trovano non solo odontotecnici in possesso di riuniti, ma anche igienisti dentali. E su entrambe le presunte anomalie chiedono un parere al Ministero.
Non sono i soli; si muovono anche gli igienisti che, invece, premono per il riconoscimento di una maggiore autonomia della propria professione e presentano, a loro volta, un analogo quesito allo stesso ufficio del dicastero.

Gli odontotecnici non possono possedere riuniti
Alla fine, il Ministero dice sì agli igienisti dentali e no agli odontotecnici in un colpo solo. O meglio, dice che l'igienista può acquistare il riunito in deroga alla legge 175 del 5 febbraio 1992 sulla pubblicità sanitaria (che vieta di vendere attrezzature di diagnosi e cura a professioni che non sono designate a questi scopi; quindi solo a medici e dentisti) perché la sua professione è nata dopo quella legge e la normativa cui si riferisce è successiva
(articolo 1 del decreto 137 del 1999, cioè sette anni dopo).
La stessa legge 175 faceva da premessa alla richiesta di chiari- menti dei Nas: all'articolo 9, infatti, si sanziona penalmente la fornitura di apparecchi medici a chi non è iscritto agli albi degli esercenti le professioni sanitarie. No- tare che in passato le sentenze di vari tribunali hanno precluso l'accesso a tali dispositivi persino ad alcune società di medici.
Nelle loro ispezioni i Nas hanno però trovato sia odontotecnici sia igienisti dentali in possesso di riuniti. Per gli odontotecnici nessun dubbio, secondo l'Ufficio VI della Direzione risorse umane del mini- stero della Salute (che risponde ai Nas), queste apparecchiature «non possono costituire bene strumentale all'esercizio dell'attività neppure in forma indiretta».
Ma quando si tratta di altre figure o di strutture che non dispongono di titolari in possesso dei necessari titoli abilitativi quale orientamento si deve seguire?
Per gli igienisti invece c’è lok Ministeriale
Il direttore generale del Ministero firma un parere in cui rileggendo il citato articolo 9 sottolinea come dalla legge 175 si evinca che «il commercio e la fornitura di tali apparecchi sarebbe con- sentito unicamente nei confronti di esercenti professioni sanitarie che risultino iscritti allalbo». Dunque, mentre è da escludersi che il riunito possa essere venduto agli odontotecnici, si apre il problema delle 22 professioni sanitarie che chiedono il riconoscimento di un albo e in particolare, per quanto riguarda il riunito odontoiatrico, degli igienisti dentali. In questo caso, come recita il parere ministeriale, «si reputa che la norma vada interpretata alla luce dell'evoluzione normativa intervenuta».
E vero infatti che nel 1992 quando la legge è stata promulgata gli unici soggetti abilitati a procurarsi il riunito erano gli odontoiatri.
«Tuttavia oggi la situazione è cambiata scrive il Ministero in quanto, a seguito del riordino delle professioni sanitarie, sono state individuate altre figure professionali abilitate a erogare prestazioni sanitarie. E' il caso ad esempio dell'igienista dentale la cui figura è stata individuata con decreto ministeriale 669/1994 poi sostituito dal decreto ministeriale 137/99. Quest'ultimo stabilisce che il titolo digienista è abilitante per l'attività professionale».


Emilia -Romagna per studi d'igiene orale

QUESTO ED I SEGUENTI POST, SONO Ciò CHE INVIERò PRIMA DI PASQUA ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER APRIRE STUDI D'IGENE DENTALE E PREVENZIONE


OGGETTO
Disamina delle leggi  in itinere per l’apertura di uno studio di prevenzione e igiene orale

Alla c.a. Dott. Giampiero Cilioni 
Risorse umane Regione Emilia-Romagna
 
Alla c.a. Dott.ssa Marinella Rimondi
Autorizzazioni Rgione Emili-Romagna

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di analizzare gli aspetti giuridici relativi alla vendita di attrezzature e materiale dentale – oggi beni qualificati come dispositivi medici – ad un soggetto che vanti la qualifica d’igienista dentale e di conseguenza alla logica possibilità di aprire uno studio di prevenzione e igiene orale
I quesiti che poniamo sono:
   E’ legittima la vendita di attrezzature e materiali dentali ad un igienista dentale?   In caso di risposta affermativa, entro quali limiti?   Se è permesso vendere un “riunito” d’igiene o odontoiatrico, è possibile che questi venga installato in uno studio apposito?La risposta ai quesiti posti necessita di esaminare congiuntamente tre discipline che, seppure di natura diversa, devono in questa sede essere lette ed interpretate in maniera combinata.
In particolare:
1.   disciplina delle professioni sanitarie in generale e inquadramento della professione d’igienista
2.    corretta interpretazione della legge 175/92 e suoi limiti applicativi relativamente alla 
vendita di apparecchiature dentali
3.   disciplina giuridica per l’immissione in commercio di attrezzature dentali.

Al fine di fornire una risposta esaustiva, le discipline verranno prima esaminate distintamente, evidenziando gli aspetti che rilevano ai fini del presente parere, per poi leggerle - in un secondo momento - in maniera combinata, in modo da poter dare una risposta ai quesiti posti.
 
LE PROFESSIONI SANITARIE: ATTUALE ASSETTOLe professioni sanitarie sono state oggetto di “recenti” radicali mutamenti. Sia consentito un breve riepilogo storico-giuridico.
Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934 n. 1265) ha da sempre distinto, sottoponendole a vigilanza (art. 99), tre categorie di attività:
1. Le professioni sanitarie:
nell’ambito di tale categoria rientrava, all’inizio, solo l’esercizio della medicina e chirurgia; poi negli anni ’80, in attuazione di direttive comunitarie, si è aggiunto l’esercizio dell’odontoiatria
2. Le professioni sanitarie ausiliarie
nell’ambito di tale categoria rientravano, in origine, l’ostetrica, l’assistente sanitaria visitatrice, l’infermiere diplomato, la vigilatrice d'infanzia (ex art. 7, l. 19 luglio 1940, n. 1098); nel corso degli anni poi la categoria è sempre cresciuta venendosi ad aggiungere, via via, le diverse professioni nate e disciplinate con provvedimenti ad hoc del legislatore.
Si evidenzia in questa sede che non esisteva una disciplina generale delle “professioni sanitarie ausiliarie”, ma che il legislatore di volta in volta interveniva a regolamentare la singola l’attività svolta nonché lo specifico iter formativo necessario per ottenere tale qualifica.
3. Le arti ausiliarie delle professioni sanitarie
Nell’ambito di tale categoria rientravano quelle attività che, per i loro contenuti specifici, si riteneva non potessero essere considerate “professioni” ma “arti”.
Tali erano l’attività di odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico, ernista, puericultrice (ex art. 12, l. 19 luglio 1940, n. 1098), tecnico di radiologia medica (ex l. 4 agosto 1965, n. 1103). 
Anche per queste il legislatore è intervenuto nel corso degli anni a disciplinare con singoli provvedimenti ad hoc il contenuti ed i limiti dell’attività e l’iter formativo.
Con il D.lgs 502/1992, primo provvedimento di riforma del SSN il legislatore decide di intervenire in maniera incisiva nella materia.
Più precisamente all’art. 6 comma 3°

1.  uniforma l’iter formativo di tutte le professioni dell’area sanitaria, sancendo per tutti l’obbligo di corsi universitari di durata triennale;

2.  stabilisce espressamente che il conseguimento del diploma universitario abilita all’esercizio della professione;
stabilisce che il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Nel 1994 sono stati così emanati numerosi decreti ministeriali, individuanti i vari profili sanitari delle professioni ausiliarie, tra i quali anche quello dell’igienista dentale (DM 14 settembre 1994 n. 669, poi sostituito dal DM 15 marzo 1999 n. 137). Successivamente il legislatore, con l’intenzione di completare la riforma, è ulteriormente intervenuto allo scopo di riconoscere a quelle professioni che nel Testo Unico erano chiamate “ausiliarie” pari dignità professionale rispetto alle tradizionali professioni sanitarie, introducendo altresì per le stesse una disciplina di tipo generale . Più precisamente con LEGGE 26 FEBBRAIO 1999, N. 42, il Legislatore abrogato il termine “ausiliario”, stabilendo che per tutti si usa la dizione “professioni sanitarie”
abrogando i “mansionari”, gettando così le basi per l’autonomia culturale e decisionale dei professionisti muniti di diploma universitario

Con la successiva LEGGE 10 AGOSTO 2000, N. 251 il legislatore è intervenuto ulteriormente a rafforzare il ruolo di autonomia delle nuove professioni:


1.   individuando specificatamente le categorie professionali interessate dal nuovo sistema di formazione (professioni sanitarie infermieristiche, professioni sanitarie riabilitative, professioni tecnico-sanitarie, professioni tecniche della prevenzione)Allo stato pertanto le professioni sanitarie possono dirsi così suddivise:
LE “TRADIZIONALI” PROFESSIONI SANITARIE:
·      MEDICO
·      ODONTOIATRA
·      LE “NUOVE” PROFESSIONI SANITARIE:TRA CUI le PROFESSIONI TECNICO SANITARIE A CUI AFFERISCONO GLI IGIENISTI DENTALI.LE PROFESSIONI SANITARIE: LA NASCITA DEL DIRITTO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Le professioni sanitarie rientrano poi - più in generale - nell’ambito delle professioni intellettuali.
Come tali possono suddividersi, ai sensi dell’art. 2229 del nostro codice civile, in professioni “protette” e professioni “non protette”.
Più precisamente:
·      PROFESSIONE SANITARIA C.D. “PROTETTA”
Le professioni protette sono quelle per il cui esercizio occorre non solo il conseguimento di un diploma universitario, ma anche l'iscrizione al relativo Albo od elenco professionale; Rientrano in questa categoria, non solo i medici e gli odontoiatri, ma anche gli infermieri, per i quali il legislatore da lungo tempo ha introdotto l’obbligo di iscrizione al Collegio degli Infermieri.·      PROFESSIONE SANITARIA C.D. “NON PROTETTA”
Le professioni non protette sono quelle per le quali non è stato istituto un Albo o Elenco ma che possono comunque legittimamente esercitate in presenza di diploma universitario. Rientrano in questa categoria, ad esempio il logopedista, l’ortottista, il podologo e altresì l’igienista dentale etc. 
In questa sede è bene evidenziare molto brevemente la differenza, sotto un profilo strettamente giuridico, tra professioni protetta e professioni non protetta.
·      Ove il legislatore ha stabilito che la professione sia “protetta” – e quindi ha istituito il relativo Albo e Elenco – l’obbligatoria iscrizione all’albo od elenco ha NATURA COSTITUTIVA.
In altre parole costituisce il momento giuridico a partire dal quale è possibile esercitare la professione.Può quindi affermarsi, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che l’iscrizione all’albo abbia
  1. “...natura di atto amministrativo non negoziale di accertamento costitutivo, con cui si accerta l'esistenza di un diritto, peraltro non immediatamente esercitabile e con cui si rimuove un limite all'esercizio di esso attraverso un mutamento formale della preesistente situazione giuridica del soggetto, il quale solo grazie a quello può esercitare la libera professione” (Cass. Sez. UU. 12 novembre 1990, n. 10888; Cfr. anche Cass. 3296/1987; 1665/1983; 1358/1983; 3675/1982; 4677/1979 - Cass. civile, sez. III, 24 febbraio 2000, n. 2089)
  2.  Ove invece il legislatore abbia stabilito che la professione “non è protetta” (non essendoci l’ulteriore “paletto” dell’iscrizione all’albo o elenco) il diritto ad esercitare l’attività professionale si perfeziona – come peraltro stabilito espressamente all’art. 6 comma 3 del D.lgs. 502/’92 - con il conseguimento dell’abilitazione (diploma universitario).
Dal punto di vista giuridico, infatti, L’ABILITAZIONE è un’autorizzazione amministrativa rilasciata sulla base di un esame tecnico circa l’idoneità dell’interessato all’esercizio di una determinata attività.Pertanto il pieno diritto di esercitare l’attività professionale si ha

·       Professioni protette: al momento dell’iscrizione all’albo·       Professione non protette: al momento del conseguimento abilitazioneConseguentemente dal punto di vista dell’accertamento “sostanziale” dell’idoneità ad esercitare una determinata professione


IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE, PER LE PROFESSIONI NON PROTETTE, HA LO STESSO VALORE GIURIDICO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE PER LE PROFESSIONI PROTETTE.


LE PROFESSIONI SANITARIE: L’ESTENSIONE DEL DIRITTO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Rileva da ultimo evidenziare molto sinteticamente un ulteriore profilo: quello relativo all’ “estensione” del diritto all’esercizio della professione.
In altre parole:che cosa al professionista è legittimamente consentito fare per svolgere la propria attività professionale?
In questo senso si può affermare che la nostra Costituzione sancisce il principio della piena libertà della scelta e del modo di esercitare l’attività.
La giurisprudenza costituzionale intervenuta in relazione all’art. 4 della Costituzione (sul diritto al lavoro) ha sancito che: “ Dal complessivo contesto del comma 1 dell’ art. 4 Cost. si ricava il diritto al lavoro riconosciuto ad ogni cittadino è da considerare quale fondamentale diritto di libertà della persona umana che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell’attività lavorativa: a questa situazione giuridica del cittadino fa riscontro, per quanto riguarda lo Stato, ... il divieto di creare o lasciar sussistere nell’ordinamento norme che pongono limiti discriminatori a tale libertà, ovvero che direttamente o indirettamente la rinneghino ...... (Corte Cost. 9 giugno 1965 n.45)Ed altresì’ la giurisprudenza in materia di art. 41 (libertà d’impresa) ha sancito che
“Non è contestabile che la garanzia posta nel primo comma [garanzie necessarie a preservare la libertà di scelta e di svolgimento delle attività economiche – Coste Cost. 16 febbraio 1963 n. 12] ........ riguarda non soltanto la fase iniziale di scelta dell’attività, ma anche i successivi momenti del suo svolgimento” (Corte Cost. 23 aprile 1965 n. 30)
Si può pertanto pacificamente affermare la sussistenza di un diritto pieno, costituzionalmente tutelato, relativo alla libertà di scelta del modo per esercitare la propria attività e, conseguentemente, dell’obbligo dello Stato di adeguare la legislazione al rispetto di detto principio, salva la tutela di diritti costituzionali di rilevanza superiore.


DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE D’IGIENISTA DENTALEVeniamo ora all’analisi della professione dell’igienista dentale, alla luce delle considerazioni sopra svolte.
Come sopra anticipato l’igienista dentale nasce, come figura professionale, tramite Il D.M. 137/’99.
Quest’ultimo all’art. 1 stabilisce che l’igienista dentale è:
“ (...) l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni oro-dentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria.”
Sempre lo stesso art. 1 precisa poi che l’igienista può svolgere le seguenti attività:
a)  di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell'ambito del sistema sanitario pubblico;
b)  collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecno-statistici;
c)  provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici (terapia non chirurgica)nonché all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici; d)  provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici;
e)  indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.
Circa la modalità di esercizio dell’attività si stabilisce che:
L'igienista dentale svolge quindi la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria utilizzando le attrezzature necessarie all’espletamento della specifica attività.
Riepilogando si può oggi affermare che:
 
  1. quella di igienista dentale è professione sanitaria autonoma;
  2. il conseguimento del diploma universitario di igienista dentale abilita all'esercizio della professione;
  3. l’igienista, in forza del proprio profilo, è legittimato a svolgere alcune attività tra cui l'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici (terapia NON chirurgica) nonché all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici, su indicazione dell’odontoiatra (ma non necessariamente alla presenza dello stesso, in quanto la legge non lo richiede);
  4. L’attività di igienista può essere espletata non solo in regime di dipendenza ma anche di libera professione;
  5. nell’espletamento dell’attività l’igienista può utilizzare le attrezzature necessarie all’espletamento della specifica attività.
 
DISCIPLINA PER LA VENDITA DI ATTREZZATURE E STRUMENTI SANITARI: ART. 9 DELLA LEGGE 175/92:
Veniamo ora all’analisi della seconda disciplina che interessa il nostro studio: quella relativa alla vendita di attrezzature dentali.
In linea di principio la vendita di attrezzature medicali in ambito sanitario è libera (in quanto attività d’impresa – art. 41 Cost) Nel settore dentale tale principio subiva invece una limitazione in forza della disciplina dell’art. 9 della 175/1992 “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie”. Tale articolo è stato superato ampliamente dalla Circolare Ministeriale di cui si acclude copia (1) in forza della conseguenza giuridica nettamente in contrasto con l’intero assetto normativo delle professioni sanitarie e con i principi generali del diritto
    Il divieto infatti di vendere – ed il parallelo divieto di acquistare - comporterebbe l’impossibilità di fatto per gli igienisti di svolgere la propria attività professionale in maniera autonoma, limitando necessariamente lo svolgimento della stessa nell’ambito di una struttura odontoiatrica.
   Tale forte limitazione si pone del tutto in contrasto con:
  1. La disciplina e la ratio della riforma delle professioni sanitarie sopra illustrate
la riforma delle professioni sanitarie è finalizzata – come sopra chiaramente evidenziato – a creare figure autonome: sarebbe assurdo, in questo senso, ritenere che il legislatore abbia creato la figura dell’igienista per poi impedire, a chi acquisisca la relativa qualifica, di lavorare autonomamente vietandogli l’acquisto dei beni necessari all’esercizio della professione.
  2. Il diritto alla libertà del lavoro sancito all’art. 4 della Costituzione
che come sopra evidenziato vieta allo Stato di creare o lasciar sussistere nell’ordinamento norme che pongono limiti discriminatori a tale libertà di lavoro. I principi di libera concorrenza
il divieto di acquistare attrezzature dentali da parte degli igienisti e la parallela possibilità di acquisto delle stesse solo per l’odontoiatra comporta una diretta violazione dei principi della libera concorrenza. L’odontoiatra infatti, in quanto legittimo detentore delle attrezzature, sarebbe l’unico in grado nei fatti – in maniera discriminatoria - di porre un essere quelle attività (quali l'ablazione del tartaro o la levigatura delle radici TERAPIA NON CHIRURGICA) che, pur rientranti nel profilo degli igienisti, non potrebbero da questi ultimi essere effettuate per impossibilità giuridica di detenere legittimamente le attrezzature.
 
   In questo senso il dispositivo medico del settore dentale (sia esso attrezzatura o materiale) SOLO OVE, PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO O PROFILO TECNOLOGICO – SIA IDONEO A CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI IGIENISTA MA NON QUELLA DI ODONTOIATRA.    Per intenderci:1.    la vendita di un impianto dentale ad un igienista si pone chiaramente in violazione dell’art. 9 della legge 175/’92 (perché gli igienisti non possono installare impianti e quindi tale vendita viola la ratio delle norma )
2.  La vendita di un riunito, tecnologicamente adatto allo svolgimento dell’attività di igienista, è ritenuta legittima.
 
Gli igienisti potranno poi utilizzarlo nei soli limiti della destinazione d’uso e nei limiti della propria attività, ovvero per le attività strettamente legate a:
 
  1. Educazione sanitaria dentale,
ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici (terapia non chirurgica) nonché all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici;

  2. igiene orale.
In sostanza occorre sottolineare che l’interpretazione logico – sistematica dell’art. 9 della legge 175/92 e successiva circolare del Ministero della Salute non porta ad affermare che qualsiasi tipo di apparecchiatura può essere venduta a chiunque, bensì semplicemente ad affermare la possibilità “giuridica” di vendere a ciascun professionista sanitario le apparecchiature necessarie per l’espletamento della propria attività (e soltanto quelle).

Alla luce di quanto esposto, in una logica-sistematica, si può affermare che l’igienista dentale può aprire uno studio di prevenzione, dove collocare ogni attrezzatura che le compete nella professione, e su diagnosi (non prescrizione), dell’odontoiatra può svolgere l’attività professionale per cui è stato laureato ed abilitato. In diverse Regioni Italiane sono stati aperti studi d’igiene orale e prevenzione. La Regione di appartenenza ha dato indicazioni sulle norme alle quali riferirsi (di solito oltre alle norme di ordine generale anche alle specifiche norme, simili a quelle per aprire uno studio odontoiatrico) e ha facilitato la collaborazione degli igienisti dentali nei servizi sanitari, con le scuole primarie, con le case di cura per anziani e portatori di handicap così da ottenere un servizio per la popolazione a costi pattuiti tra le parti, con un enorme risparmio sulle cure odontoiatriche. (2) Copia relazione avv. Silvia Stefanelli – Diritto Sanitario.
 
 
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Lavello Mombello  21 014 Lombardia IT
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N.B.
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SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 5975
Omissis…Nella sentenza, inoltre, il Supremo Collegio ricorda che il concetto di esercizio della professione debba essere interpretato non in senso statico e rigoroso, piuttosto tenendo conto dell’evoluzione subita nel mondo contemporaneo dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero professionali; evoluzione che ha comportato la progressiva estensione dell’ambito proprio dell’attività professionale, con occupazione da parte delle professioni di tutta una serie di spazi inesistenti nel quadro tipico iniziale.
Ne consegue che nel concetto di professione deve ritenersi compreso, oltre all’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti in appositi albi) anche l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia, un nesso con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione.
 
In fede
Irene Riccitelli Guarrella
Past Presidente AIDI   (Associazione Igienisti Dentali Italiana)
Past Presidente EFDH (Federazione Europea Igienisti Dentali
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

domenica 10 marzo 2013

Concorso



Un Dirigente delle professioni sanitarie a Lanusei

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Un Dirigente delle professioni sanitarie a Lanusei
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica - Area infermieristica.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 498 del 13 dicembre 2012 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande del concorso pubblico, per tioli ed esami, per una unita' di dirigente delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica - Area infermieristica. Le domande pervenute a seguito del precedente bando, si considerano valide.
I candidati che hanno gia' presentato domanda entro l'originario termine di scadenza, potranno integrare la documentazione allegata entro il nuovo termine di scadenza.
Il testo integrale relativo al bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione, e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, parte terza n. 8 del 14 febbraio 2013. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione del Personale, settore Concorsi della A.S.L. n. 4 Lanusei, Via Piscinas n. 5, 08045 Lanusei. Tel. 0782/490548-599 o visitare il sito internet www.asllanusei.it