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sabato 18 gennaio 2014

ECM 2014: agevolazioni

Quotidiano Sanità
ECM: queste le agevolazioni per i liberi professionisti. Come ottenere 15 crediti attraverso l'auto valutazione


L'evento organizzato dal Coordinamento Italiano dei Provider in Odontoiatria in Expodental ha permesso, anche, di fare il punto sulle differenze in tema di rispetto delle norme che regolano l'ECM tra i liberi professionisti e gli operatori sanitari dipendenti delle aziende ospedaliere o del SSN.


Da tempo la Commissione Nazionale ECM aveva affidato ad un gruppo di lavoro il compito di indicare le criticità di un sistema pensato per il sanitario che lavora nel SSN piuttosto per chi esercita la libera professione: a coordinarlo, da qualche anno è stato chiamato il dott. Valerio Brucoli (nella foto), dentista libero professionista, presidente dell'Albo degli odontoiatri di Milano.



"Un lungo lavoro non privo di difficoltà che ha dato i suoi frutti riuscendo a produrre delle risposte concrete alle peculiarità dei 300 mila liberi professionisti che operano in sanità", ha detto il dott. Brucoli aprendo il suo intervento. Brucoli che ha ricordato come l'essere aggiornato e quindi operare la meglio prima di un obbligo è il principale interesse del dentista libero professionista.



Tra le prime richieste accolte dalla Commissione Nazionale è già operativa la possibilità di reperire i crediti necessari anche in un unico anno, e non scaglionati nei tre come previsto. Questo, ha spiegato il presidente Brucoli, risulta utile nel caso il professionista voglia approfondire una nuova tecnica. 



Tra le altre "deroghe" al regolamento ECM ottenute per i liberi professionisti la possibilità di reperire i crediti utilizzando una sola delle possibilità formative previste, per esempio con la Fad, ed il poter modificare il proprio dossier formativo in base ad eventuali nuove esigenze professionali.
Tra le opportunità da tempo annunciate ed ora operative per i liberi professionisti quella di ottenere crediti per l'autoapprendimento effettuato. 



Per ottenere la certificazione dei crediti ottenuti leggendo libri o riviste -oppure attraverso gli approfondimenti che vi proponiamo nella sezione Formazione di questo giornale- basta inviare un'autocertificazione al proprio Ordine specificando il tipo di autoformazione svolta: per esempio elencando i libri o gli articoli letti. 



Nel triennio ogni professionista potrà autocertificare il proprio autoapprendimento per un massimo di 15 crediti. 



Ovviamente l'Ordine potrà verificare se l'iscritto ha veramente effettuato l'aggiornamento dichiarato e se questo è sufficiente per ottenere i crediti formativi spettanti. "Meglio provare la formazione effettuata con una documentazione dettagliata", consiglia il presidente Brucoli. 




Penso che anche le associazioni rappresentative al Ministero o l’AGENAS potrà validare se, il professionista non iscritto a nessuna associazione, ha veramente effettuato l’aggiornamento richiesto presentando con la dovuta documentazione

ECM 2014

15 Gennaio 2014 |

ECM la Commissione Nazionale formalizza il numero di i crediti da ottenere nel 2014 e quelli che si possono recuperare dal triennio precedente 

La Commissione nazionale per la formazione continua ha formalizzato attraverso un comunicato stampa, pubblicato sul sito dell'Agenas ieri 14 gennaio, il numero di crediti necessario da recuperare per il triennio 2014-2016.

Come lo scorso triennio è stato individuato in 150 il numero di crediti necessario per assolvere al proprio debito formativo.
Come per il triennio precedente è possibile  ottenere una riduzione dei crediti da reperire in base a quanti se ne è recuperati nel precedente triennio secondo questo schema:
- riduzione di 15 crediti nel triennio 2011-2013 se il professionista ha acquisito da 30 a 50 crediti nel triennio 2008-2010
- riduzione di 30 crediti nel triennio 2011-2013 se il professionista ha acquisito da 51 a 100 crediti nel triennio 2008-2010
- riduzione di 45 crediti nel triennio 2011-2013 se il professionista ha acquisito da 101 a 150 crediti nel triennio 2008-2010.

lunedì 13 gennaio 2014

Obbligo POS

ODONTOIATRIA 33





7 Gennaio 2014 |
Obbligo del Pos per i professionisti. Ecco chi deve averlo


Dal primo gennaio i dentisti, come indicato nel Decreto Legislativo 179/12, come tutti i liberi professionisti dovranno dotarsi, se già non l'avevano, del Pos per accettare i pagamenti con bancomat e carte di debito e credito.

Come vi avevamo anticipato 
nel nostro articolo dell'ottobre scorso, la norma doveva ancora essere disciplinata con un apposito decreto attuativo con le modalità ed i termini di attuazione: documento che il Ministero dello Sviluppo Economico ha diffuso proprio entro fine anno.

Dal primo gennaio 2014 al 30 giugno 2014 (un ulteriore decreto fisserà le regole definitive) l'obbligo dell'utilizzo del Pos per i dentisti ed i liberi professionisti (unitamente agli esercenti per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e servizi) sarà limitato a coloro che fatturano ricavi superiori a 200 mila euro e per importi superiori a 30 euro. Non sono invece state indicate le sanzioni per chi non adotta questo sistema di pagamento..

Da ricordare che per i pagamenti superiori ai 999,99 euro esiste già il divieto di utilizzare il contante.


Recepimento Normativa Europea

Da odontoiatria 33


9 Gennaio 2014 |
Direttiva ferite da taglio presto il recepimento delle norme europee che interessano medici e dentisti (e Igienisti)

Tra qualche settimana il Parlamento dovrà fornire il parere in merito allo "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario" proposto dal Governo del novembre scorso dopo aver ottenuto il parere positivo della Conferenza Stato Regioni ed ora al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti.
La Direttiva CE 2010/32/UE, interviene in materia di prevenzione da ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario e darne piena attuazione.
La Direttiva, approvata dalla UE nel maggio 2010, ha come finalità quella di "garantire la massima sicurezza possibile dell'ambiente di lavoro; evitare ai lavoratori sanitari ferite provocate da ogni tipo di dispositivo medico tagliente (punture di aghi incluse); proteggere i lavoratori dal rischio; definire un approccio integrato che includa la valutazione e la prevenzione dei rischi, la formazione, l'informazione, la sensibilizzazione e il monitoraggio; porre in atto procedure di risposta e di follow-up". Direttiva che si dovrà per forza integrare con la 81/08 in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le lesioni provocate a seguito dell'uso di dispositivi medici taglienti o da punture, si legge nella presentazione del provvedimento, rappresentano un rischio professionale frequente per gli operatori sanitari, costituendo un importante fattore di rischio di gravi malattie professionali, risultando tali lesioni particolarmente pericolose a causa del potenziale rischio di trasmissione di agenti patogeni, presenti in sangue o in altri liquidi biologici, infetti per presenza di batteri, virus o altri microrganismi (come HIV o Epatiti). Al riguardo si evidenzia che secondo alcune stime, in Europa si verificherebbero ogni anno circa l milione di ferite per punture o tagli accidentali, in particolare il personale in servizio nei reparti di degenza acuta è ritenuto la categoria più esposta a questo tipo di lesioni.
Una efficace tutela degli operatori è tuttavia resa possibile attraverso l'adozione di idonee misure di
prevenzione e di protezione, rappresentate in particolare da :
- definizione delle procedure da adottare per l'uso e l'eliminazione di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio

- soppressione dell'uso non necessario di oggetti taglienti o acuminati,

-utilizzo di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza,

- applicazione di sistemi di lavoro sicuri,

- divieto di incappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione

- corretta informazione e formazione del personale,

- sorveglianza sanitaria
Ed è proprio in merito a questo ultimo punto, oltre alla eccessiva burocrazia necessaria ed alle sanzioni previste (l'arresto da tre a sei mesi o un'ammenda da 2.740 euro a 7mila euro per chi viola le misure necessarie a prevenire, eliminare o diminuire i rischi professionali) le principali criticità avanzavate dalla associazioni professionali di medici, infermieri ed odontoiatri.
"Una norma troppo restrittiva ed a nostro parere in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro", ci dice il presidente ANDI Gianfranco Prada. "In particolare giudichiamo inutile la sorveglianza sanitaria in quanto il rischio da ferite da taglio può incorrere solo accidentalmente e si può prevenire con misure specifiche ma non necessariamente con l'adozione del medico competente in tutti gli studi. Per questo già da tempo ci siamo attivati in sede parlamentare per chiedere almeno l'abolizione dell'obbligo per medici ed odontoiatri liberi professionisti con dipendenti dell'obbligo della sorveglianza sanitaria e della nomina del medico competente".



lunedì 16 dicembre 2013

TAR Emilia e Romagna

ANCHE IL TAR CI DA RAGIONE

a cura dell’avv. Silvia Stefanelli
Recente ordinanza del Tar Emilia Romagna nella quale si affronta un tema oggi ancora controverso in alcune Regioni: la possibilità per un igienista dentale aprire in proprio uno studio professionale.
Il caso é semplice.
Un igienista dentale presenta domanda di apertura per uno studio di igiene dentale nel comune di Pieve di Cento (Bologna).
L’Azienda Usl di Bologna, incaricata di effettuare i controlli igienico-sanitari, nega la possibilitá di rilascio dell’autorizzazione sostenendo che “l’attivitá di igienista é pericolosa e deve quindi essere svolta all’interno di uno studio odontoiatrico”: posizione appoggiata dalla Regione Emilia Romagna.
Tale diniego viene impugnato davanti al Tar del capoluogo emiliano, in ragione anche di una recente nota assunta dal Ministero della Salute nella quale si afferma – contrariamente alla posizione assunta della Regione Emilia Romagna -  la piena autonomia della professione di igienista dentale e la possibilità quindi di aprire uno studio in proprio.
Nel procedimento è intervenuta anche Aidi Italia in appoggio alla posizione dell’igienista.
E il Tar, con l’ordinanza sopra indicata, ha dato ragione all’igienista ritenendo che il diniego opposto  non trovi fondamento giuridico: ne ha quindi sospeso l’efficacia fissando l’udienza di discussione per il 13 marzo 2014.

domenica 15 dicembre 2013

LINKEDIN - PROF. MANANI

DA LINKEDIN, "GRUPPO SEDAZIONISTI ODONTOIATRI"

Prof. Manani

ANDATE SU LINKEDIN "GRUPPO SEDAZIONISTI" E TROVERETE QUESTO SCRITTO DEL PROF. MANANI!!!!!

Il corso di anestesia locale per igienisti dentali consiste nella educazione degli igienisti ad eseguire tutte le tecniche di anestesia locale (plessica e tronculare) secondo le linee guida apparse di recente sulle "Linee guida" AINOS (www.ainos.info - linee guida) nonchè nell'isengnamento delle emergenze, del loro trattamento, della valutazione clinica e pischica del pazioente. Chi farà il corso saprà moltissime cose che non sono mai state insegnate nelle università. Purtroppo per avere igienisti molto esperti, il corso sarà aperto ad un numero limitato di persone. Cari igienisti, io so quello che dovete sapere e ve lo insegnerò. Non mi interessano le prese di posizione di Ordini o di Associazioni. Io sono dalla parte della legge e la rispetto. Cari saluti. Prof. G: Manani
Da Giovanni Manani
www.facebook.com
L’Associazione Italiana di Anestesia Odontostomatologica, denominata “Associazione Italiana di Narco Odontostomatologia” (A.I.N.O.S.), è stata fondata nel 1971 ed è l’unica società nazionale che si occupa dei problemi dell’Anestesia e dell’Emergenza in Odontoiatria L’organo ufficiale dell’A.I.N.O.S.…
Risposte
Dal Dott. Lai- consigliere ordine dei medici
Gent.mo Prof. le ribadiamo come lei saprà di sicuro meglio del sottoscritto, che l'anestesia è un atto MEDICO; di conseguenza una Igienista dentale in quanto formata con una laurea TRIENNALE non può effettuare atti medici che non le competono.
Prendiamo l'esempio del fisioterapista: questa figura può praticare una anestesia calmante? Somministrare un oppiaceo? 
Può un audiometrista praticare una terapia medica all'interno del canale uditivo? 
In tutti questi casi la risposta è no 
Il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria nato nel 1980 era l'UNICO corso di laurea in seno alla Facoltà di Medicina e Chirurgia ad avere OBBLIGATORIO l'insegnamento e l'esame di ANESTESIA; a suo tempo ho seguito le lezioni e il tirocinio pratico col Prof.Ruiu che di sicuro Lei ha conosciuto. 
Nel corso di laurea triennale di Igiene questo insegnamento non c'è e come tale questa manovra medica è consentita solo e soltanto a chi ha una laurea di 6 anni in odontoiatria o in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Anestesia e Rianimazione. 
Cordiali saluti, 

Dott. Marcello Masala, Presidente Regionale AIO Sardegna 
Dott. Enrico Lai Tesoriere Nazionale AIO, Consigliere Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Cagliari. 

Ps Spero e credo che gli igienisti perseguino sempre la più altra professionalita' nella loro opera e non vogliano mai diventare dei dentisti di serie B.
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Da Irene Riccitelli Guarrella
Forse i dottori sopra firmati non sanno che nel corso di laurea con abilitazione alla professione d'igienista dentale sono previsti esami di anestesiologia ed esami di farmacologia.....! Nel corso di laurea di fisioterapia non ci sono inseriti questi esami. Come dice il prof. Manani sono importanti i limiti e le competenze per questo il documento del Prof. Manani su AINOS va pienamente condiviso! In quanto agli igienisti perseguono l'obiettivo che è nella loro specifica professione, che è diversa dalla professione di odontoiatra e vuole rimanere tale. Non vuole ledere la Maestà di nessuno, ma vuole fare il proprio lavoro, su indicazione dell'odontoiatra, in base alle leggi vigenti. E soprattutto non vuole avere sempre sul collo il fiato di associazioni odontoiatriche che invece di trovare un punto d'incontro, per il bene del paziente.......continuano a perseguitare ogni ampliamento delle competenze come lesive della propria dignità professionale. E non si dica che tutto questo e' per paura dell'abusivismo.......perché sarebbe interessante andare a vedere quanti odontoiatri fanno fare alle proprie assistenti l'igiene orale. Noi igienisti siamo pronti a denunciare gli abusivi nella nostra professione, voi lo siete? 
Non vogliamo essere dentisti di serie B e neanche di serie A.......vogliamo fare gli igienisti con serietà, professionalità ....ma soprattutto in serenità! 
Irene Riccitelli Guarrella - past presidente federazione europea (EFDH)
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Dal Prof. Manani
Manani Giovanni. Ai colleghi dell'ordine dei Medici di Cagliari. 
Forse è opportuno ritornare a qualche enunciato legislativo che mi accingo pinguamente a riferire perchè letto e riletto cento volte. ........... Anzi leggo i chiarimenti del Ministero della Salute in data 18.11.2013 sull'argomento.
Dice il Ministero "Con il DM 14 settembre 1994 n. 669 è stata istituita la figura dell'igienista dentale e si è stabilito che tale figura sanitaria erogasse le proprie prestazioni alle dipendenze degli odontoiatri e dei medici chirurgi legittimati all'esercizio dell'odontoiatria". Successivamente con il DM 15 marzo 1999, n. 137 è stato modificato il suddetto profilo e all'art. 2 è stato previsto che detto professionista può svolgere la propria attività "in strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale ... omissis ......" L'igienista dentale ................ ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251 ......svolge dunque ................................ attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione".
"Ne deriva che avendo l'igienista un'autonomia professionale espressamente riconosciuta dalla legge, può scegliere del tutto liberamente e responsabilmente nei limiti delle proprie competenze, le modalità di effettuazione ed erogazione delle proprie prestazioni" Va da se che un igienista dentale si comporterrebbe da imperito, imprudente e negligente e censurabile, se lavorasse su un paziente intoccabile per il dolore e per la paura in mancanza di provvedimenti idonei a prevenire il dolore e l'ansia. Ogni eventuale complicanza in questa situazione rientra nella logica del GDC ovvero nella mancanza di applicazione di "Pain and Anxiety Treatment". Da ciò la necessità e il dovere che egli sappia accrescere le proprie competenze come suggerito dalla "Bologna Declaration" del 1999, ivi comprese le tecniche di anestesia locale che gli competono e le tecniche di sedazione cosciente che gli competono. Carissimi saluti. Prof. G Manani