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martedì 21 agosto 2012

Sentenza 19544/12

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21/08/2012 -

Paura del dentista? Sì, ma solo se ad operare è un abusivo: l’unico ad essere punito

Paura del dentista? Figuriamoci di chi non ha neanche il diploma di igienista dentale. Ma il titolare dello studio, che consente alla sua assistente di effettuare un intervento di igiene dentale, non può essere punito per concorso nell’esercizio abusivo della professione.  Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 19544/12.

Il caso

Un dentista aveva consentito all’assistente, che lavorava presso il suo studio e che non aveva il diploma di igienista dentale, di effettuare una rimozione del tartaro ad una paziente. Tribunale e Corte d’appello ritenevano il dentista colpevole del reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) a titolo di concorso.
Il professionista ricopre una posizione di garanzia? Il professionista propone ricorso per cassazione lamentando vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilità concorsuale dell’imputato facendo ricorso alla figura della violazione della posizione di garanzia, «che avrebbe imposto al titolare dello studio dentistico di impedire l’esercizio abusivo della professione da parte di terzi».
La semplice connivenza o tolleranza non configura il concorso nel reato di abusivo esercizio della professione. La Corte di Cassazione, con la sentenza 19544/12, sostiene che possa «rispondere del delitto di esercizio abusivo della professione, a titolo di concorso, chiunque agevoli o favorisca lo svolgimento da parte di una persona non autorizzata di un’attività professionale per la quale sia richiesta una abilitazione speciale, ma ciò non consente di ritenere che possa essere punito per una forma di responsabilità concorsuale anche la condotta di mera connivenza o tolleranza».
In estrema sintesi, c’è concorso se viene dimostrato «il contributo personale del concorrente alla realizzazione del reato, il che nella specie – si legge nel dispositivo - non è stato fatto». Inoltre, conclude la Suprema Corte, il reato contestato non è reato di evento e di conseguenza il titolare dello studio non può essere tenuto ad impedire un evento che non c’è. L’annullamento della sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, a questo punto, appare scontato.

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