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lunedì 16 dicembre 2013

TAR Emilia e Romagna

ANCHE IL TAR CI DA RAGIONE

a cura dell’avv. Silvia Stefanelli
Recente ordinanza del Tar Emilia Romagna nella quale si affronta un tema oggi ancora controverso in alcune Regioni: la possibilità per un igienista dentale aprire in proprio uno studio professionale.
Il caso é semplice.
Un igienista dentale presenta domanda di apertura per uno studio di igiene dentale nel comune di Pieve di Cento (Bologna).
L’Azienda Usl di Bologna, incaricata di effettuare i controlli igienico-sanitari, nega la possibilitá di rilascio dell’autorizzazione sostenendo che “l’attivitá di igienista é pericolosa e deve quindi essere svolta all’interno di uno studio odontoiatrico”: posizione appoggiata dalla Regione Emilia Romagna.
Tale diniego viene impugnato davanti al Tar del capoluogo emiliano, in ragione anche di una recente nota assunta dal Ministero della Salute nella quale si afferma – contrariamente alla posizione assunta della Regione Emilia Romagna -  la piena autonomia della professione di igienista dentale e la possibilità quindi di aprire uno studio in proprio.
Nel procedimento è intervenuta anche Aidi Italia in appoggio alla posizione dell’igienista.
E il Tar, con l’ordinanza sopra indicata, ha dato ragione all’igienista ritenendo che il diniego opposto  non trovi fondamento giuridico: ne ha quindi sospeso l’efficacia fissando l’udienza di discussione per il 13 marzo 2014.

domenica 15 dicembre 2013

LINKEDIN - PROF. MANANI

DA LINKEDIN, "GRUPPO SEDAZIONISTI ODONTOIATRI"

Prof. Manani

ANDATE SU LINKEDIN "GRUPPO SEDAZIONISTI" E TROVERETE QUESTO SCRITTO DEL PROF. MANANI!!!!!

Il corso di anestesia locale per igienisti dentali consiste nella educazione degli igienisti ad eseguire tutte le tecniche di anestesia locale (plessica e tronculare) secondo le linee guida apparse di recente sulle "Linee guida" AINOS (www.ainos.info - linee guida) nonchè nell'isengnamento delle emergenze, del loro trattamento, della valutazione clinica e pischica del pazioente. Chi farà il corso saprà moltissime cose che non sono mai state insegnate nelle università. Purtroppo per avere igienisti molto esperti, il corso sarà aperto ad un numero limitato di persone. Cari igienisti, io so quello che dovete sapere e ve lo insegnerò. Non mi interessano le prese di posizione di Ordini o di Associazioni. Io sono dalla parte della legge e la rispetto. Cari saluti. Prof. G: Manani
Da Giovanni Manani
www.facebook.com
L’Associazione Italiana di Anestesia Odontostomatologica, denominata “Associazione Italiana di Narco Odontostomatologia” (A.I.N.O.S.), è stata fondata nel 1971 ed è l’unica società nazionale che si occupa dei problemi dell’Anestesia e dell’Emergenza in Odontoiatria L’organo ufficiale dell’A.I.N.O.S.…
Risposte
Dal Dott. Lai- consigliere ordine dei medici
Gent.mo Prof. le ribadiamo come lei saprà di sicuro meglio del sottoscritto, che l'anestesia è un atto MEDICO; di conseguenza una Igienista dentale in quanto formata con una laurea TRIENNALE non può effettuare atti medici che non le competono.
Prendiamo l'esempio del fisioterapista: questa figura può praticare una anestesia calmante? Somministrare un oppiaceo? 
Può un audiometrista praticare una terapia medica all'interno del canale uditivo? 
In tutti questi casi la risposta è no 
Il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria nato nel 1980 era l'UNICO corso di laurea in seno alla Facoltà di Medicina e Chirurgia ad avere OBBLIGATORIO l'insegnamento e l'esame di ANESTESIA; a suo tempo ho seguito le lezioni e il tirocinio pratico col Prof.Ruiu che di sicuro Lei ha conosciuto. 
Nel corso di laurea triennale di Igiene questo insegnamento non c'è e come tale questa manovra medica è consentita solo e soltanto a chi ha una laurea di 6 anni in odontoiatria o in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Anestesia e Rianimazione. 
Cordiali saluti, 

Dott. Marcello Masala, Presidente Regionale AIO Sardegna 
Dott. Enrico Lai Tesoriere Nazionale AIO, Consigliere Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Cagliari. 

Ps Spero e credo che gli igienisti perseguino sempre la più altra professionalita' nella loro opera e non vogliano mai diventare dei dentisti di serie B.
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Da Irene Riccitelli Guarrella
Forse i dottori sopra firmati non sanno che nel corso di laurea con abilitazione alla professione d'igienista dentale sono previsti esami di anestesiologia ed esami di farmacologia.....! Nel corso di laurea di fisioterapia non ci sono inseriti questi esami. Come dice il prof. Manani sono importanti i limiti e le competenze per questo il documento del Prof. Manani su AINOS va pienamente condiviso! In quanto agli igienisti perseguono l'obiettivo che è nella loro specifica professione, che è diversa dalla professione di odontoiatra e vuole rimanere tale. Non vuole ledere la Maestà di nessuno, ma vuole fare il proprio lavoro, su indicazione dell'odontoiatra, in base alle leggi vigenti. E soprattutto non vuole avere sempre sul collo il fiato di associazioni odontoiatriche che invece di trovare un punto d'incontro, per il bene del paziente.......continuano a perseguitare ogni ampliamento delle competenze come lesive della propria dignità professionale. E non si dica che tutto questo e' per paura dell'abusivismo.......perché sarebbe interessante andare a vedere quanti odontoiatri fanno fare alle proprie assistenti l'igiene orale. Noi igienisti siamo pronti a denunciare gli abusivi nella nostra professione, voi lo siete? 
Non vogliamo essere dentisti di serie B e neanche di serie A.......vogliamo fare gli igienisti con serietà, professionalità ....ma soprattutto in serenità! 
Irene Riccitelli Guarrella - past presidente federazione europea (EFDH)
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Dal Prof. Manani
Manani Giovanni. Ai colleghi dell'ordine dei Medici di Cagliari. 
Forse è opportuno ritornare a qualche enunciato legislativo che mi accingo pinguamente a riferire perchè letto e riletto cento volte. ........... Anzi leggo i chiarimenti del Ministero della Salute in data 18.11.2013 sull'argomento.
Dice il Ministero "Con il DM 14 settembre 1994 n. 669 è stata istituita la figura dell'igienista dentale e si è stabilito che tale figura sanitaria erogasse le proprie prestazioni alle dipendenze degli odontoiatri e dei medici chirurgi legittimati all'esercizio dell'odontoiatria". Successivamente con il DM 15 marzo 1999, n. 137 è stato modificato il suddetto profilo e all'art. 2 è stato previsto che detto professionista può svolgere la propria attività "in strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale ... omissis ......" L'igienista dentale ................ ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251 ......svolge dunque ................................ attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione".
"Ne deriva che avendo l'igienista un'autonomia professionale espressamente riconosciuta dalla legge, può scegliere del tutto liberamente e responsabilmente nei limiti delle proprie competenze, le modalità di effettuazione ed erogazione delle proprie prestazioni" Va da se che un igienista dentale si comporterrebbe da imperito, imprudente e negligente e censurabile, se lavorasse su un paziente intoccabile per il dolore e per la paura in mancanza di provvedimenti idonei a prevenire il dolore e l'ansia. Ogni eventuale complicanza in questa situazione rientra nella logica del GDC ovvero nella mancanza di applicazione di "Pain and Anxiety Treatment". Da ciò la necessità e il dovere che egli sappia accrescere le proprie competenze come suggerito dalla "Bologna Declaration" del 1999, ivi comprese le tecniche di anestesia locale che gli competono e le tecniche di sedazione cosciente che gli competono. Carissimi saluti. Prof. G Manani


martedì 10 dicembre 2013

Risposta ANDI news

Risposta al Presidente ANDI contrario all’apertura degli studi d’igiene e lo motiva agli igienisti e al Ministero

Nonostante il Ministero abbia chiarito, dal punto di vista legislativo il perché sia possibile, per gli igienisti dentali, aprire uno studio di prevenzione e igiene orale, L’ANDI si premura di spiegare agli igienisti il perché non è possibile e non è conveniente…per questa categoria intraprendere questo tipo di attività.
GLI IGIENISTI RINGRAZIANO!

La risposta richiede un breve inquadramento giuridico preliminare:

I° La professione d’igienista dentale è una professione intellettuale (legge 42/99 – Legge 251/2000) regolamentata, (anche se non ha ancora un albo) e questo riporta indiscutibilmente ad un principio fondamentale.

1. I principi costituzionali:
 Il nostro ordinamento giuridico prevede all’art. 4 della Costituzione il diritto alla libertà del lavoro. Tale libertà è stata poi meglio chiarita dalla giurisprudenza intervenuta. In questo senso la C.Cost. 9 giugno 1965, n. 45 (Foro It. 1965, I, 1163) ha così sancito:
“Dal complessivo contesto del comma 1 dell’art. 4 Cost. si ricava che il diritto al lavoro, riconosciuto ad ogni cittadino, è da considerare quale fondamentale diritto di libertà della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell’attività lavorativa ...”
Si può quindi pacificamente affermare che il principio cardine del nostro ordinamento è la libertà nel lavoro e quindi il diritto a scegliere i modi di esercizio dell’attività lavorativa.
Tale principio è stato poi espressamente affermato per le professioni sanitarie non mediche dalla legge 251/2000 sopra riportata.
Ne discende una piena libertà di svolgere la propria attività professionale attraverso i modi scelti, salvi limiti espressi posti dal Legislatore.
Ovviamente tale generale libertà può essere “limitata” e “arginata” per scelta del legislatore.
Concetto espresso e ribadito dal Ministero anche con l’ultima circolare.

2. Le professioni intellettuali
 Il profilo professionale che si acquisisce con la laurea triennale e con l’esame di abilitazione alla professione evidenzia palesemente che rientriamo, con estrema chiarezza, nell’ambito delle c.d. professioni intellettuali. Con il termine professioni intellettuali si indicano genericamente quelle attività in cui vi è prevalenza dell’attività intellettuale rispetto a quella manuale.
Se in linea di principio l’attività intellettuale è totalmente libera (art. 4 Cost.), ciò non toglie che il Legislatore, nella sua piena discrezionalità, possa decidere di intervenire per disciplinarla ove la stessa abbia acquisito ampia rilevanza sociale o, comunque sia necessaria per la tutela della popolazione. In questo senso, le professioni intellettuali (dette anche “libere professioni”) si dividono in due grandi categorie:
1.   Le professioni non regolamentate: si tratta di professioni per le quali la legge non stabilisce nulla. Sono quindi di libero accesso senza che sia neppure stabilito il titolo di studio per lo svolgimento dell’attività stessa. Ne sono esempi le professioni quali quelle della pubblicità, della comunicazione, dei vari settori artistici e musicali, della mediazione linguistica (interpreti e traduttori), del marketing e molte altre ancora  (Legge 14.01.2013 n° 4 , G.U. 26.01.2013)
2.   Le professioni regolamentate: si tratta di quelle professioni (come il medico, l’odontoiatra, il farmacista - ma oggi anche - l’igienista dentale, il podologo, il fisioterapista ecc...) per le quali il legislatore è intervenuto a disciplinare uno o più aspetti della formazione e dell’attività professionale.
Più precisamente:
• L’iter di formazione per il raggiungimento del titolo di studio atto a
   garantire la preparazione teorica necessaria al successivo esercizio
• Il titolo di studio (Laurea) indispensabile e/o eventuale equipollenza
• Gli (eventuali) i requisiti di addestramento alla pratica della
   professione (per es. tirocinio e/o esame di Stato per l’abilitazione
   professionale (ex art. 33, comma 5,Cost.); Nello specifico le professioni
  sanitarie triennali sono laureati con l’abilitazione alla professione)
• Le norme di deontologia professionale;
• La (eventuale) iscrizione a Ordine professionale (ove istituito)
Pertanto la piena libertà di cui all’art. 4 della Cost. trova il limite - per le professioni regolamentate - nella specifica norma posta dal legislatore. “

Basterebbe conoscere questi principi giuridici per non entrare in una discussione sterile e di parte che non porta a nulla se non a inasprire rapporti istituzionali di “due professioni” che non sono una subalterna all’altra, ma sono diverse anche se concorrono e collaborano per ottenere il fine primo che è la salute orale del paziente/cittadino.
Sono due professioni distinte che l’una -l’igienista dentale- su “ indicazione” dell’altra -l’odontoiatra- (perchè la diagnosi è un atto esclusivamente medico), collaborano per ottenere il benessere psicofisico della persona assistita! Come, dove, quando, con quali responsabilità civili e penali, con quali ripercussioni fiscali, Comunali, Regionali, rischio d’impresa ecc. ecc. sono problemi esclusivi del professionista igienista dentale. E’ una sua scelta libera e consapevole di cui se ne prende carico come ogni serio professionista.




Verrebbe da scrivere, come si è espressa la dott.ssa Silvestri (IPASVI):
“Se guerra deve essere, guerra sia!”
E non sarebbe difficile, basterebbe inviare i NAS negli ambulatori di mezza Italia a toccare con mano chi fa l’igiene negli studi….sotto lo sguardo attento dell’odontoiatra…..ma non credo che gli igienisti vogliano arrivare a questi atti estremi, per salvaguardare i propri diritti. Non credo neanche che siano disposti ancora ad accettare questi veti pretestuosi che mirano solo ed esclusivamente a tornare indietro di 20 anni, quando l’AIO, per primo, ha fatto ricorso in Capo al Presidente della Repubblica per abolire il Decreto istitutivo della professione ed ha ottenuto, invece di abolire il Decreto che istituiva l’igienista dentale come richiesto, un nuovo Decreto dove si dava più autonomia agli igienisti sottraendoli dalla “diretta responsabilità dell’odontoiatra” e ad inserire la dicitura “su indicazione”.
A proposito di questo: sull’interpretazione fantasiosa del Presidente Prada su: “indicazione” e “prestazione” lo pregheremmo di leggere il vocabolario TRECCANI:
Indicazione s. f. [dal lat. indicatio -onis]. – 
Atto dell’indicare; più spesso concr., i cenni, i segni, le parole, o la scritta, il cartello con cui si indica: seguirefornire un’i.; ci hanno dato iinesatte e abbiamo perso la strada; Quanto
Prescrizione 
Dizionario di Medicina (2010)
Quanto viene disposto, come terapia e profilassi, dal medico. In partic., nelle ricette mediche, l’indicazione dei farmaci prescritti, delle dosi e delle modalità di somministrazione, o anche l’enumerazione delle varie sostanze che compongono un preparato medicinale, se si tratta di p. di farmaci galenici. Il paziente è tenuto sotto la propria responsabilità ad attenersi alla p. farmaceutica, la quale è un documento che ha valore legale, nel caso in cui insorgessero patologie legate alla mancata osservanza di essa. Ha valore legale anche per il farmacista, che è tenuto alla preparazione e alla consegna dei farmaci secondo p.; infine, è documento attestante l’opera del medico stesso, che con la sua firma sulla p. se ne assume la responsabilità professionale personale. Una p. non è valida se non reca le generalità del paziente e del medico prescrittore e la sua firma.

Detto questo pensiamo che sia veramente utile, invece di alimentare confusione e alterchi tra odontoiatri ed igienisti, proponiamo di sedersi ad un tavolo di confronto aperto (non politico) per determinare, in base alle conoscenze giuridiche ed alle proprie posizioni un confronto leale e trasparente per concludere con un comunicato comune che non lasci gli odontoiatri con false speranze di tornare ad avere assistenti che fanno igiene e gli igienisti a non dovere ogni volta ripetere ciò che anche il Ministero ha ribadito più volte.
Come dice il Dott. Saverio Proia (conferenza Stato/Regioni)
………………Omissis........si rischia di aprire, o meglio di riaprire dopo anni di letargo, un conflitto interno al personale (in questo caso) del Ssn tra rappresentanze sindacali della dirigenza che si arroccano su fortini e posizioni che o non esistono più o non hanno più ragione di perdurare e rappresentanze professionali e sindacali di infermieri, ostetriche, tecnici-sanitari, fisioterapisti ecc, che avendo, per volontà unanime del Parlamento, riconosciuta una nuova condizione di professioni laureate, autonome ed intellettuali al pari delle altre accettano la sfida, proposta loro da Ministero e Regioni, di implementare le competenze, anche per contribuire a qualificare e razionalizzare la spesa per il personale del Ssn. Omissis..........
Credo che gli igienisti vogliano fare la loro professione, con serietà e responsabilità; vogliono essere liberi di decidere di espletare la loro professione dove loro stessi decidono in base alle proprie necessità; vogliono collaborare e fare team senza, ogni volta, doversi sentire negare la dignità professionale; non vogliono ledere la Maestà di nessuno e non vogliono che ogni giorno, aprendo i giornali di settore si trovino minacce degli odontoiatri……tutto questo solo e perché la crisi morde e tutto fa cassa! L’odontoiatra non è obbligato né a prendere un igienista in studio, né a inviare un paziente in uno studio d’igiene…..allora perché tutta questa preoccupazione?…..e non dica il Presidente Prada che è per la salute del paziente…..non è credibile!
Se la nostra proposta non verrà accettata, come dice la Dott.ssa Silvestri (IPASVI) richiamandosi al detto Dantesco “Non ti curar di loro ma guarda e passa…..”!
Irene Riccitelli Guarrella – Past presidente EFDH
Mrialicia Boldi – Presidente AIDI




ANDI news

DA ANDI NEWS

Studio autonomo di igiene orale, ANDI è contraria e lo motiva agli Igienisti ed al Ministero

ANDI contesta il parere del Ministero della Salute, reso pubblico la scorsa settimana(vedi allegato), che ritiene compatibile con la legislazione vigente la possibilità per un igienista dentale di aprire un proprio studio professionale autonomo ed esercitare senza la presenza dell’odontoiatria. Anche se non può operare senza l’indicazione da parte del dentista.
“Un parere non accettabile e infondato - dice il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada - contro il quale presenteremo le nostre valutazioni legali per arrivare, finalmente, ad un pronunciamento che faccia chiarezza su una questione che per noi è fin troppo chiara:l’igienista dentale è una componente importante del team odontoiatrico ma non può esercitare la professione in uno studio dove non sia presente l’odontoiatra”.

Prima della seduta di igiene e dell’eventuale intervento dell’igienista dentale, sempre che l’odontoiatra non decida di eseguire personalmente la prestazione, il paziente deve essere sottoposto ad una visita preventiva ed una anamnesi poi l’odontoiatra prende in carico il paziente per la cura e definisce il piano di trattamento nel quale, se ritenuto necessario, “indica” la necessità dell’intervento dell’igienista.

“Il fatto che il legislatore abbia evidenziato che l’igienista dentale possa intervenire solo dopo l’indicazione dell’odontoiatra, e non a seguito di una prescrizione come previsto per altre professioni sanitarie - continua il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada - è perchè la prescrizione può essere eseguita a distanza mentre l’indicazione implica un continuo contatto ed una costante verifica da parte dell’odontoiatra delle istruzioni date ed eventualmente modificate in corso d’opera a seconda delle risposte del paziente”.

“Se durante la seduta di igiene il paziente necessita poi anche di un intervento diretto di competenza odontoiatrica, come ad es. una anestesia - si chiede il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada - l’igienista dovrà interrompere la seduta e reinvitare il paziente nello studio dell’odontoiatra, con il rischio che questo comprometta la salute stessa del paziente oltre a creargli un indubbio disagio?”.
“L’eventuale autonomia operativa nel proprio studio da parte dell’igienista dentale, continua il Presidente ANDI, può solo creare complicazioni e problemi oltre che per il paziente anche per gli igienisti stessi, che nella maggioranza dei casi vogliono certamente comunque lavorare a fianco dell'odontoiatra”.

Senza tener conto dell’enorme impegno burocratico che grava sull’igienista che vuole aprire il proprio studio autonomo: autorizzazioni sanitarie delle ASL, percorsi formativi in ambito di sicurezza, gestione delle emergenze mediche, controlli periodici apparecchiature, gestione della sterilità e del rischio operatorio ed altro ancora.

In merito alle dichiarazioni del presidente AIDI Marialice Boldi, riportate dal quotidiano online "odontoiatria33", il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada ha inviato una dura nota ricordando come: “sia per noi imprescindibile considerare la figura dell'igienista quale parte del team odontoiatrico e priva di possibilità di autonomia clinica ed operatività, che prescinda della necessaria preventiva e legalmente indispensabile "indicazione" dell'odontoiatra. Odontoiatra che resta l'unica figura che, in base alla legge 409/85, è responsabile delle attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alla riabilitazione odontoiatriche.
Sono pertanto stupito delle Sue dichiarazioni -scrive nella nota il Presidente Prada- quando, commentando il parere ministeriale afferma, "Il parere non solo è il riconoscimento alla politica di AIDI ma soprattutto il riconoscimento della figura centrale dell'igienista dentale nella tutela e promozione della salute orale degli italiani".

IRAP

Non deve versare l’Irap il professionista che sostiene molte spese per spostamenti

 Sentenze 
il 10/12/2013
Lilla Laperuta
Non deve versare l’Irap il professionista che sostiene molte spese per spostamenti, viaggi all’estero e soggiorni in albergo, in quanto, elementi questi inidonei ad individuare il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27213 del 4 dicembre 2013, con la quale ha accolto il ricorso del professionista per insussistenza del presupposto IRAP dell’autonoma organizzazione.
Si ricorda sul punto che il requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto per il versamento dell’IRAP, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità 
ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Pertanto, ai fini dell’individuazione del presupposto impositivo rilevano le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali necessari per l’espletamento dell’attività professionale (ad es. mobili, arredi ed attrezzature) mentre, viceversa, non hanno alcuna rilevanza, ai medesimi fini, le spese sostenute esclusivamente per spostamenti e viaggi, anche all’estero, elementi questi inidonei ad individuare il presupposto impositivo dell’Irap.