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mercoledì 25 aprile 2012

Equipollenza agli attestati ed a diplomi ai fini dell'esercizio professionale



D.M. 27 Luglio 2000
Gazz. Uff., 22 agosto, n. 195

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario igienista dentale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Preambolo

Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:


Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base; Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;
DecretaArticolo 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di igienista dentale, di cui al decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1999, n. 137, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Tabella
Sezione A - Diploma universitario
Igienista dentale - decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1999, n. 137Sezione B - Titoli equipollenti
Igienista dentale - corsi regionali di formazione specifica, di durata almeno biennale, istituiti in strutture del servizio sanitario nazionale, purchè siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto del Ministro della sanità del 26 gennaio 1988, n. 30 Igienista dentale - corsi regionali di formazione specifica, di durata almeno biennale, ex decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30 Igienista dentale - decreto del Presidente della Repubblica n.162, del 10 marzo 1982 Igienista dentale - legge 11 novembre 1990, n. 341Articolo 2
L'equipollenza dei titoli, indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di igienista dentale indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.


equiparazione ai precedenti diplomi


Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (legge 26/02/1999)
estratto:
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nè degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.




lunedì 23 aprile 2012

Concorso Udine


                 
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N 4 ‘MEDIO FRIULI’ DI UDINE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica – area della riabilitazione. Scadenza 30.04.2012

venerdì 20 aprile 2012

Stralcio della consulenza legale per l'anestesia plessica



L’INFILTRAZIONE TRAMITE AGO DEVE ESSERE CONSIDERATO UN ATTO MEDICO ESCLUSIVO E RISERVATO OPPURE PUÒ ESSERE SVOLTO ANCHE DA ALTRI PROFILI PROFESSIONALI?
Come noto il nostro ordinamento all’art. 348 c.p. sanzione penalmente l’esercizio abusivo della professione.
Si ha esercizio abusivo della professione in tutti i casi in cui un soggetto, non idoneamente abilitato ed eventualmente iscritto al relativo albo professionale (se esistente), svolge atti professionali che rientrano nel campo di attività “esclusiva e riservata” di una specifica professione.
In questo senso, per quanto rileva ai fini del presente parere, occorra valutare se la somministrazione di anestesia da parte dell’igienista (oggi giuridicamente ammessa) sconfini nell’esercizio abusivo della professione odontoiatrica nell’ipotesi in cui venga effettuata tramite infiltrazione.
Occorre a tal fini valutare qual è, effettivamente, il campo di attività “protetto” per la professione di odontoiatra.
L’art. 2 della legge 409/’85 stabilisce che sono atti odontoiatrici
le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.
Schematizzando:
diagnosi, cura e terapia atto odontoiatrico attività dell’odontoiatra
Occorre ora prestare attenzione ad un elemento di estrema importanza ai fini dell’oggetto in calce. Al fatto cioè che tale schema non può essere automaticamente essere rovesciato.
Per chiarire:

se è vero che gli atti di diagnosi, cura e terapia (atti odontoiatrici) possono essere posti in essere solo da un odontoiatra……
non tutti gli atti posti (solitamente) in essere da un odontoiatra sono automaticamente sotto il profilo giuridico “atti odontoiatrici” .
Più esattamente se non si tratta di “diagnosi”, “cura” e “malattia” non vi è giuridicamente “atto odontoiatrico”, anche se l’attività nei fatti (per prassi) viene posta in essere da un odontoiatra.
COSA CI DICE LA GIURISPRUDENZA?
La giurisprudenza in materia di professioni intellettuali ha infatti distinto tra
prestazioni tipiche che posso essere poste in essere solo dal professionista protetto (ad esempio in ambito odontoiatrico la diagnosi di un parodontite e la cura da somministrare per la guarigione)
prestazioni atipiche che possono essere svolte anche da soggetti diversi (ad esempio l’attività accessoria di preparazione dei ferri chirurgici?)
Tale distinzione è stata chiaramente sancita in molte sentenze tra cui si citano Corte Cost. 27 dicembre 1996 n. 418 , Cass 7 luglio 1987 n. 59061, Cass 27 giugno 1975 n. 2526, Trib Milano 15 dicembre 1984, Trib Pisa 18 giugno 1984.
Questo è il punto fondamentale della questione in oggetto
Occorre infatti valutare se, fermo restando che l’effettuazione della diagnosi e la indicazione di cura da parte da parte dell’odontoiatra, l’atto dell’infiltrazione tramite ago debba considerarsi giuridicamente “atto odontoiatrico” (e quindi come tale esclusivo e riservato all’odontoiatra) oppure possa essere posto in essere anche da altri operatori sanitari in quanto non giuridicamente tipica. Come ad esempio dall’igienista.
Sembra di poter desumere, da una serie di considerazioni giuridiche, che la risposta non possa che essere nel senso della non tipicità’ dell’utilizzo dell’ago in capo all’odontoiatra.
In sostanza si reputa che l’uso dell’ago non possa essere considerato atto tipico e quindi riservato all’odontoiatra.
Due sembrano essere le argomentazioni forti.
1.     La prima è senza dubbio la circostanza – innegabile - che la giurisprudenza ha in più occasioni ammesso la possibilità di utilizzo dello “strumento ago” anche al di fuori dell’attività sanitaria da parte di soggetti non medici.
Basti - solo a titolo di esempio - tutte le sentenze intervenute sui tatuatori e sulla depilazione tramite aghi. Si cintano in proposito
Cass pen 26 marzo 1968, Madson, in un caso di depilazione tramite aghi;
§ Cass 29 maggio 1996; Pellerito, Cass 25 gennaio 1996, nicolino; Trib Pordenone;5 agosto 1995 sulle attività di tatuatore.
Ne deriva che il nostro ordinamento giuridico, ed i giudici chiamati a farlo rispettare, hanno in più occasioni valutato la liceità dell’uso dello “strumento ago” per svolgere determinate attività diverse da quella sanitaria.
In altre parole si è stabilito che per utilizzare un ago non occorre, necessariamente ed obbligatoriamente, avere una laurea in medicina o odontoiatria.
2.     La seconda invece attiene proprio all’ambito sanitario.
È norma infatti che gli infermieri sono legittimati ad effettuare infiltrazioni.
Vale a dire che l’attività di infiltrazione è ammessa per tali professioni sanitarie non mediche, formatesi con laurea triennale, esattamente identica a quella degli igienisti.

3.     Non si capisce dunque per quale motivo gli infermieri, che hanno identico status giuridico ed identica formazione universitaria, possono effettuare infiltrazioni, mentre tale atto non dovrebbe essere considerato ammissibile per gli igienisti dentali.
Si ritiene poi di svolgere un’ultima considerazione.
Al di fuori delle prestazioni qualificabili come tipiche, la valutazione circa la possibilità da parte di un professionista di porre in essere o meno una certa prestazione atipica può variare nel tempo a seconda dell’evoluzione tecnologica e formativa del soggetto che pone in essere l’atto stesso.
Solo a titolo di esempio, sulle prestazioni (questa volta) di un medico che erogava prestazioni di chirurgia estetica nel suo studio è di recente intervenuta una importante sentenza: la Cassazione Penale 11004 del 12 marzo 2009.
Più esattamente il caso era relativo alla sedazione cosciente effettuata con protossido di azoto: il giudice si è chiesto, in primo luogo, se il medico può utilizzare tale tipo di analgesico oppure se occorre la presenza di un anestesista; ed in secondo luogo se è lecito effettuare tale tipo di anestesia all’interno di uno studio medico.
La risposta è stata positiva in entrambi i casi in quanto si è valutato che: “La rapida evoluzione delle tecniche chirurgiche e anestesiologiche registrati negli ultimi decenni ha comportato lo spostamento di alcuni settori dell'operatività chirurgica al di fuori degli ospedali pubblici e consentito la distinzione tra quegli interventi, che per la loro natura e complessità interventi di anestesia generale (narcosi) - non possono non essere effettuati se non in regime ospedaliero, e interventi chirurgici o procedure diagnostiche a bassa complessità o invasività o seminvasive, praticabili, senza ricovero, in studi medici, ambulatori privati in anestesia locale o in sedo- analgesia”.
Ciò a riprova del fatto che, in materia come questa, la valutazione deve tenere conto non solo del contesto giuridico ma altresì dell’evoluzione tecnologica e sul culturale del settore.
In ragione delle argomentazioni di cui sopra, preso atto che ad oggi l’applicazione di anestetico locale da parte di igienista è considerato lecito sotto il profilo giuridico (e quindi non sconfina nell’esercizio abusivo della professione), si reputa che l’infiltrazione di tale anestetico tramite ago identicamente identicamente essere considerato lecito, non configurando atto tipico e quindi riservato alla professione odontoiatrica.
Stralcio della Consulenza richiesta all’Avv. Stefanelli

Legislazione


OGGETTO: ANALISI SUI PROFILI GIURIDICI RELATIVI ALLA VENDITA DIRETTA DI ATTREZZATURE E MATERIALE DENTALE A SOGGETTO CHE VANTI LA QUALIFICA DI IGIENISTA DENTALE
Dal parere dell’Avv. Silvia Stefanelli

LE PROFESSIONI SANITARIE: ATTUALE ASSETTO
Le professioni sanitarie sono state oggetto di “recenti” radicali mutamenti. Sia consentito un breve riepilogo storico-giuridico.
Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934 n. 1265) ha da sempre distinto, sottoponendole a vigilanza (art. 99), tre categorie di attività:
1. Le professioni sanitarie:
nell’ambito di tale categoria rientrava, all’inizio, solo l’esercizio della medicina e chirurgia; poi negli anni ’80, in attuazione di direttive comunitarie, si è aggiunto l’esercizio dell’odontoiatria
2. Le professioni sanitarie ausiliarie
nell’ambito di tale categoria rientravano, in origine, l’ostetrica, l’assistente sanitaria visitatrice, l’infermiere diplomato, la vigilatrice d'infanzia (ex art. 7, l. 19 luglio 1940, n. 1098); nel corso degli anni poi la categoria è sempre cresciuta venendosi ad aggiungere, via via, le diverse professioni nate e disciplinate con provvedimenti ad hoc del legislatore.
Si evidenzia in questa sede che non esisteva una disciplina generale delle “professioni sanitarie ausiliarie”, ma che il legislatore di volta in volta interveniva a regolamentare la singola l’attività svolta nonché lo specifico iter formativo necessario per ottenere tale qualifica.
3. Le arti ausiliarie delle professioni sanitarie
Nell’ambito di tale categoria rientravano quelle attività che, per i loro contenuti specifici, si riteneva non potessero essere considerate “professioni” ma “arti”.
Tali erano l’attività di odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico, ernista, puericultrice (ex art. 12, l. 19 luglio 1940, n. 1098), tecnico di radiologia medica (ex l. 4 agosto 1965, n. 1103).
Anche per queste il legislatore è intervenuto nel corso degli anni a disciplinare con singoli provvedimenti ad hoc il contenuti ed i limiti dell’attività e l’iter formativo.
Con il D.lgs 502/1992, primo provvedimento di riforma del SSN il legislatore decide di intervenire in maniera incisiva nella materia.
Più precisamente all’art. 6 comma 3°:
ü  Uniforma l’iter formativo di tutte le professioni dell’area sanitaria, sancendo per tutti l’obbligo di corsi universitari di durata triennale;
ü  stabilisce espressamente che il conseguimento del diploma universitario abilita all’esercizio della professione;
ü  stabilisce che il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Nel 1994 sono stati così emanati numerosi decreti ministeriali, individuanti i vari profili sanitari delle professioni ausiliarie, tra i quali anche quello dell’igienista dentale (DM 14 settembre 1994 n. 669, poi sostituito dal DM 15 marzo 1999 n. 137). Successivamente il legislatore, con l’intenzione di completare la riforma, è ulteriormente intervenuto allo scopo di riconoscere a quelle professioni che nel Testo Unico erano chiamate “ausiliarie” pari dignità professionale rispetto alle tradizionali professioni sanitarie, introducendo altresì per le stesse una disciplina di tipo generale . Più precisamente
Con LEGGE 26 FEBBRAIO 1999, N. 42, il Legislatore ha: abrogato il termine “ausiliario”, stabilendo che per tutti si usa la dizione “professioni sanitarie”
abrogato i “mansionari”, gettando così le basi per l’autonomia culturale e decisionale dei professionisti muniti di diploma universitario
stabilito che il campo proprio di attività e di responsabilità delle vecchie professioni ausiliarie coincideva con la definizione contenuta nei profili professionali;
sancito il principio dell’equipollenza al diploma universitario di tutti i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che avessero permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo e che fossero previsti dalla normativa concorsuale del personale del SSN, tanto ai fini dell’esercizio professionale che dell’accesso alla formazione post- base anticipato la volontà di individuare ulteriori titoli, conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’individuazione dei profili professionali e comunque denominati, da dichiararsi equivalenti sia ai fini dell’esercizio della professione che per l’accesso alla formazione post-base.
Con la successiva LEGGE 10 AGOSTO 2000, N. 251 il legislatore è intervenuto ulteriormente a rafforzare il ruolo di autonomia delle nuove professioni.