OGGETTO:
ANALISI SUI PROFILI GIURIDICI RELATIVI ALLA VENDITA DIRETTA DI ATTREZZATURE E
MATERIALE DENTALE A SOGGETTO CHE VANTI LA QUALIFICA DI IGIENISTA DENTALE
Dal parere dell’Avv. Silvia Stefanelli
LE PROFESSIONI SANITARIE:
ATTUALE ASSETTO
Le professioni sanitarie sono state oggetto di
“recenti” radicali mutamenti. Sia consentito un breve riepilogo
storico-giuridico.
Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 27
luglio 1934 n. 1265) ha da sempre distinto, sottoponendole a vigilanza (art.
99), tre categorie di attività:
1. Le professioni sanitarie:
nell’ambito di tale
categoria rientrava, all’inizio, solo l’esercizio della medicina e chirurgia;
poi negli anni ’80, in attuazione di direttive comunitarie, si è aggiunto
l’esercizio dell’odontoiatria
2. Le professioni sanitarie ausiliarie
nell’ambito
di tale categoria rientravano, in origine, l’ostetrica, l’assistente sanitaria
visitatrice, l’infermiere diplomato, la vigilatrice d'infanzia (ex art. 7, l.
19 luglio 1940, n. 1098); nel corso degli anni poi la categoria è sempre
cresciuta venendosi ad aggiungere, via via, le diverse professioni nate e
disciplinate con provvedimenti ad hoc del legislatore.
Si evidenzia in questa
sede che non esisteva una disciplina generale delle “professioni sanitarie
ausiliarie”, ma che il legislatore di volta in volta interveniva a
regolamentare la singola l’attività svolta nonché lo specifico iter formativo
necessario per ottenere tale qualifica.
3. Le arti ausiliarie delle professioni sanitarie
Nell’ambito
di tale categoria rientravano quelle attività che, per i loro contenuti specifici,
si riteneva non potessero essere considerate “professioni” ma “arti”.
Tali erano l’attività di odontotecnico, ottico,
meccanico ortopedico, ernista, puericultrice (ex art. 12, l. 19 luglio 1940, n.
1098), tecnico di radiologia medica (ex l. 4 agosto 1965, n. 1103).
Anche per
queste il legislatore è intervenuto nel corso degli anni a disciplinare con
singoli provvedimenti ad hoc il contenuti ed i limiti dell’attività e l’iter
formativo.
Con il D.lgs 502/1992, primo provvedimento di
riforma del SSN il legislatore decide di intervenire in maniera incisiva nella
materia.
Più precisamente all’art. 6 comma 3°:
ü Uniforma
l’iter formativo di tutte le professioni dell’area sanitaria, sancendo
per tutti l’obbligo di corsi universitari di durata triennale;
ü stabilisce
espressamente che il conseguimento del diploma universitario abilita
all’esercizio della professione;
ü stabilisce
che il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure
professionali da formare ed i relativi profili.
Nel 1994 sono stati così emanati numerosi decreti ministeriali,
individuanti i vari profili sanitari delle professioni ausiliarie, tra i quali
anche quello dell’igienista dentale (DM 14 settembre 1994 n. 669, poi
sostituito dal DM 15 marzo 1999 n. 137).
Successivamente
il legislatore, con l’intenzione di completare la riforma, è ulteriormente
intervenuto allo scopo di riconoscere a quelle professioni che nel Testo Unico
erano chiamate “ausiliarie” pari dignità professionale rispetto alle
tradizionali professioni sanitarie, introducendo altresì per le stesse una
disciplina di tipo generale .
Più
precisamente
Con LEGGE 26 FEBBRAIO
1999, N. 42, il Legislatore ha:
abrogato il termine “ausiliario”, stabilendo che per tutti si usa la dizione
“professioni sanitarie”
abrogato i “mansionari”, gettando così le basi per
l’autonomia culturale e decisionale dei professionisti muniti di diploma
universitario
stabilito che il campo proprio di attività e di
responsabilità delle vecchie professioni ausiliarie coincideva con la definizione
contenuta nei profili professionali;
sancito il principio dell’equipollenza al
diploma universitario di tutti i diplomi e gli attestati conseguiti in base
alla precedente normativa, che avessero permesso l’iscrizione ai relativi albi
professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o
autonomo e che fossero previsti dalla normativa concorsuale del personale del
SSN, tanto ai fini dell’esercizio professionale che dell’accesso alla
formazione post- base anticipato
la volontà di individuare ulteriori titoli, conseguiti conformemente
all’ordinamento in vigore anteriormente all’individuazione dei profili
professionali e comunque denominati, da dichiararsi equivalenti sia ai fini
dell’esercizio della professione che per l’accesso alla formazione post-base.
Con
la successiva LEGGE
10 AGOSTO 2000, N. 251
il legislatore è intervenuto ulteriormente a rafforzare il ruolo di autonomia
delle nuove professioni.
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