Contatti

Scrivete a irene.riccitelli@gmail.com

venerdì 20 aprile 2012

Legislazione


OGGETTO: ANALISI SUI PROFILI GIURIDICI RELATIVI ALLA VENDITA DIRETTA DI ATTREZZATURE E MATERIALE DENTALE A SOGGETTO CHE VANTI LA QUALIFICA DI IGIENISTA DENTALE
Dal parere dell’Avv. Silvia Stefanelli

LE PROFESSIONI SANITARIE: ATTUALE ASSETTO
Le professioni sanitarie sono state oggetto di “recenti” radicali mutamenti. Sia consentito un breve riepilogo storico-giuridico.
Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934 n. 1265) ha da sempre distinto, sottoponendole a vigilanza (art. 99), tre categorie di attività:
1. Le professioni sanitarie:
nell’ambito di tale categoria rientrava, all’inizio, solo l’esercizio della medicina e chirurgia; poi negli anni ’80, in attuazione di direttive comunitarie, si è aggiunto l’esercizio dell’odontoiatria
2. Le professioni sanitarie ausiliarie
nell’ambito di tale categoria rientravano, in origine, l’ostetrica, l’assistente sanitaria visitatrice, l’infermiere diplomato, la vigilatrice d'infanzia (ex art. 7, l. 19 luglio 1940, n. 1098); nel corso degli anni poi la categoria è sempre cresciuta venendosi ad aggiungere, via via, le diverse professioni nate e disciplinate con provvedimenti ad hoc del legislatore.
Si evidenzia in questa sede che non esisteva una disciplina generale delle “professioni sanitarie ausiliarie”, ma che il legislatore di volta in volta interveniva a regolamentare la singola l’attività svolta nonché lo specifico iter formativo necessario per ottenere tale qualifica.
3. Le arti ausiliarie delle professioni sanitarie
Nell’ambito di tale categoria rientravano quelle attività che, per i loro contenuti specifici, si riteneva non potessero essere considerate “professioni” ma “arti”.
Tali erano l’attività di odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico, ernista, puericultrice (ex art. 12, l. 19 luglio 1940, n. 1098), tecnico di radiologia medica (ex l. 4 agosto 1965, n. 1103).
Anche per queste il legislatore è intervenuto nel corso degli anni a disciplinare con singoli provvedimenti ad hoc il contenuti ed i limiti dell’attività e l’iter formativo.
Con il D.lgs 502/1992, primo provvedimento di riforma del SSN il legislatore decide di intervenire in maniera incisiva nella materia.
Più precisamente all’art. 6 comma 3°:
ü  Uniforma l’iter formativo di tutte le professioni dell’area sanitaria, sancendo per tutti l’obbligo di corsi universitari di durata triennale;
ü  stabilisce espressamente che il conseguimento del diploma universitario abilita all’esercizio della professione;
ü  stabilisce che il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Nel 1994 sono stati così emanati numerosi decreti ministeriali, individuanti i vari profili sanitari delle professioni ausiliarie, tra i quali anche quello dell’igienista dentale (DM 14 settembre 1994 n. 669, poi sostituito dal DM 15 marzo 1999 n. 137). Successivamente il legislatore, con l’intenzione di completare la riforma, è ulteriormente intervenuto allo scopo di riconoscere a quelle professioni che nel Testo Unico erano chiamate “ausiliarie” pari dignità professionale rispetto alle tradizionali professioni sanitarie, introducendo altresì per le stesse una disciplina di tipo generale . Più precisamente
Con LEGGE 26 FEBBRAIO 1999, N. 42, il Legislatore ha: abrogato il termine “ausiliario”, stabilendo che per tutti si usa la dizione “professioni sanitarie”
abrogato i “mansionari”, gettando così le basi per l’autonomia culturale e decisionale dei professionisti muniti di diploma universitario
stabilito che il campo proprio di attività e di responsabilità delle vecchie professioni ausiliarie coincideva con la definizione contenuta nei profili professionali;
sancito il principio dell’equipollenza al diploma universitario di tutti i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che avessero permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo e che fossero previsti dalla normativa concorsuale del personale del SSN, tanto ai fini dell’esercizio professionale che dell’accesso alla formazione post- base anticipato la volontà di individuare ulteriori titoli, conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’individuazione dei profili professionali e comunque denominati, da dichiararsi equivalenti sia ai fini dell’esercizio della professione che per l’accesso alla formazione post-base.
Con la successiva LEGGE 10 AGOSTO 2000, N. 251 il legislatore è intervenuto ulteriormente a rafforzare il ruolo di autonomia delle nuove professioni.



Nessun commento:

Posta un commento

Aggiungi un commento….