D.M. 27 Luglio 2000
Gazz.
Uff., 22 agosto, n. 195
Equipollenza
di diplomi e di attestati al diploma universitario igienista dentale, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base.
Preambolo
Il Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; Vista la legge 26 febbraio
1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in
particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati
conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione
ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente
o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del
servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono
equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base; Ritenuto
opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità
di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti
equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata
legge n. 42 del 1999;DecretaArticolo 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base
alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono
indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai
sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma
universitario di igienista dentale, di cui al decreto del Ministro della sanità
15 marzo 1999, n. 137, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base.
Tabella
Sezione A - Diploma universitario
Igienista dentale -
decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1999, n. 137Sezione B - Titoli equipollenti
Igienista
dentale - corsi regionali di formazione specifica, di durata almeno biennale,
istituiti in strutture del servizio sanitario nazionale, purchè siano iniziati
in data antecedente a quella di attuazione del decreto del Ministro della
sanità del 26 gennaio 1988, n. 30 Igienista dentale - corsi regionali di formazione
specifica, di durata almeno biennale, ex decreto del Ministro della sanità 26
gennaio 1988, n. 30 Igienista dentale - decreto del Presidente della Repubblica
n.162, del 10 marzo 1982 Igienista dentale - legge 11 novembre 1990, n. 341Articolo 2
L'equipollenza dei titoli, indicati nella sezione B
della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di igienista
dentale indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il
possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e
sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro
dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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