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mercoledì 25 aprile 2012

Equipollenza agli attestati ed a diplomi ai fini dell'esercizio professionale



D.M. 27 Luglio 2000
Gazz. Uff., 22 agosto, n. 195

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario igienista dentale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Preambolo

Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:


Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base; Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;
DecretaArticolo 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di igienista dentale, di cui al decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1999, n. 137, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Tabella
Sezione A - Diploma universitario
Igienista dentale - decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1999, n. 137Sezione B - Titoli equipollenti
Igienista dentale - corsi regionali di formazione specifica, di durata almeno biennale, istituiti in strutture del servizio sanitario nazionale, purchè siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto del Ministro della sanità del 26 gennaio 1988, n. 30 Igienista dentale - corsi regionali di formazione specifica, di durata almeno biennale, ex decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30 Igienista dentale - decreto del Presidente della Repubblica n.162, del 10 marzo 1982 Igienista dentale - legge 11 novembre 1990, n. 341Articolo 2
L'equipollenza dei titoli, indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di igienista dentale indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.


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