Contatti

Scrivete a irene.riccitelli@gmail.com

venerdì 20 aprile 2012

Stralcio della consulenza legale per l'anestesia plessica



L’INFILTRAZIONE TRAMITE AGO DEVE ESSERE CONSIDERATO UN ATTO MEDICO ESCLUSIVO E RISERVATO OPPURE PUÒ ESSERE SVOLTO ANCHE DA ALTRI PROFILI PROFESSIONALI?
Come noto il nostro ordinamento all’art. 348 c.p. sanzione penalmente l’esercizio abusivo della professione.
Si ha esercizio abusivo della professione in tutti i casi in cui un soggetto, non idoneamente abilitato ed eventualmente iscritto al relativo albo professionale (se esistente), svolge atti professionali che rientrano nel campo di attività “esclusiva e riservata” di una specifica professione.
In questo senso, per quanto rileva ai fini del presente parere, occorra valutare se la somministrazione di anestesia da parte dell’igienista (oggi giuridicamente ammessa) sconfini nell’esercizio abusivo della professione odontoiatrica nell’ipotesi in cui venga effettuata tramite infiltrazione.
Occorre a tal fini valutare qual è, effettivamente, il campo di attività “protetto” per la professione di odontoiatra.
L’art. 2 della legge 409/’85 stabilisce che sono atti odontoiatrici
le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.
Schematizzando:
diagnosi, cura e terapia atto odontoiatrico attività dell’odontoiatra
Occorre ora prestare attenzione ad un elemento di estrema importanza ai fini dell’oggetto in calce. Al fatto cioè che tale schema non può essere automaticamente essere rovesciato.
Per chiarire:

se è vero che gli atti di diagnosi, cura e terapia (atti odontoiatrici) possono essere posti in essere solo da un odontoiatra……
non tutti gli atti posti (solitamente) in essere da un odontoiatra sono automaticamente sotto il profilo giuridico “atti odontoiatrici” .
Più esattamente se non si tratta di “diagnosi”, “cura” e “malattia” non vi è giuridicamente “atto odontoiatrico”, anche se l’attività nei fatti (per prassi) viene posta in essere da un odontoiatra.
COSA CI DICE LA GIURISPRUDENZA?
La giurisprudenza in materia di professioni intellettuali ha infatti distinto tra
prestazioni tipiche che posso essere poste in essere solo dal professionista protetto (ad esempio in ambito odontoiatrico la diagnosi di un parodontite e la cura da somministrare per la guarigione)
prestazioni atipiche che possono essere svolte anche da soggetti diversi (ad esempio l’attività accessoria di preparazione dei ferri chirurgici?)
Tale distinzione è stata chiaramente sancita in molte sentenze tra cui si citano Corte Cost. 27 dicembre 1996 n. 418 , Cass 7 luglio 1987 n. 59061, Cass 27 giugno 1975 n. 2526, Trib Milano 15 dicembre 1984, Trib Pisa 18 giugno 1984.
Questo è il punto fondamentale della questione in oggetto
Occorre infatti valutare se, fermo restando che l’effettuazione della diagnosi e la indicazione di cura da parte da parte dell’odontoiatra, l’atto dell’infiltrazione tramite ago debba considerarsi giuridicamente “atto odontoiatrico” (e quindi come tale esclusivo e riservato all’odontoiatra) oppure possa essere posto in essere anche da altri operatori sanitari in quanto non giuridicamente tipica. Come ad esempio dall’igienista.
Sembra di poter desumere, da una serie di considerazioni giuridiche, che la risposta non possa che essere nel senso della non tipicità’ dell’utilizzo dell’ago in capo all’odontoiatra.
In sostanza si reputa che l’uso dell’ago non possa essere considerato atto tipico e quindi riservato all’odontoiatra.
Due sembrano essere le argomentazioni forti.
1.     La prima è senza dubbio la circostanza – innegabile - che la giurisprudenza ha in più occasioni ammesso la possibilità di utilizzo dello “strumento ago” anche al di fuori dell’attività sanitaria da parte di soggetti non medici.
Basti - solo a titolo di esempio - tutte le sentenze intervenute sui tatuatori e sulla depilazione tramite aghi. Si cintano in proposito
Cass pen 26 marzo 1968, Madson, in un caso di depilazione tramite aghi;
§ Cass 29 maggio 1996; Pellerito, Cass 25 gennaio 1996, nicolino; Trib Pordenone;5 agosto 1995 sulle attività di tatuatore.
Ne deriva che il nostro ordinamento giuridico, ed i giudici chiamati a farlo rispettare, hanno in più occasioni valutato la liceità dell’uso dello “strumento ago” per svolgere determinate attività diverse da quella sanitaria.
In altre parole si è stabilito che per utilizzare un ago non occorre, necessariamente ed obbligatoriamente, avere una laurea in medicina o odontoiatria.
2.     La seconda invece attiene proprio all’ambito sanitario.
È norma infatti che gli infermieri sono legittimati ad effettuare infiltrazioni.
Vale a dire che l’attività di infiltrazione è ammessa per tali professioni sanitarie non mediche, formatesi con laurea triennale, esattamente identica a quella degli igienisti.

3.     Non si capisce dunque per quale motivo gli infermieri, che hanno identico status giuridico ed identica formazione universitaria, possono effettuare infiltrazioni, mentre tale atto non dovrebbe essere considerato ammissibile per gli igienisti dentali.
Si ritiene poi di svolgere un’ultima considerazione.
Al di fuori delle prestazioni qualificabili come tipiche, la valutazione circa la possibilità da parte di un professionista di porre in essere o meno una certa prestazione atipica può variare nel tempo a seconda dell’evoluzione tecnologica e formativa del soggetto che pone in essere l’atto stesso.
Solo a titolo di esempio, sulle prestazioni (questa volta) di un medico che erogava prestazioni di chirurgia estetica nel suo studio è di recente intervenuta una importante sentenza: la Cassazione Penale 11004 del 12 marzo 2009.
Più esattamente il caso era relativo alla sedazione cosciente effettuata con protossido di azoto: il giudice si è chiesto, in primo luogo, se il medico può utilizzare tale tipo di analgesico oppure se occorre la presenza di un anestesista; ed in secondo luogo se è lecito effettuare tale tipo di anestesia all’interno di uno studio medico.
La risposta è stata positiva in entrambi i casi in quanto si è valutato che: “La rapida evoluzione delle tecniche chirurgiche e anestesiologiche registrati negli ultimi decenni ha comportato lo spostamento di alcuni settori dell'operatività chirurgica al di fuori degli ospedali pubblici e consentito la distinzione tra quegli interventi, che per la loro natura e complessità interventi di anestesia generale (narcosi) - non possono non essere effettuati se non in regime ospedaliero, e interventi chirurgici o procedure diagnostiche a bassa complessità o invasività o seminvasive, praticabili, senza ricovero, in studi medici, ambulatori privati in anestesia locale o in sedo- analgesia”.
Ciò a riprova del fatto che, in materia come questa, la valutazione deve tenere conto non solo del contesto giuridico ma altresì dell’evoluzione tecnologica e sul culturale del settore.
In ragione delle argomentazioni di cui sopra, preso atto che ad oggi l’applicazione di anestetico locale da parte di igienista è considerato lecito sotto il profilo giuridico (e quindi non sconfina nell’esercizio abusivo della professione), si reputa che l’infiltrazione di tale anestetico tramite ago identicamente identicamente essere considerato lecito, non configurando atto tipico e quindi riservato alla professione odontoiatrica.
Stralcio della Consulenza richiesta all’Avv. Stefanelli

Nessun commento:

Posta un commento

Aggiungi un commento….