Società tra professionisti: cosa
cambia dalla legge
di stabilità al decreto liberalizzazioni.
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Pubblicato in Normativa nazionale
Data di pubblicazione: 23/03/2012
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Nel
corso dell’esame del decreto
liberalizzazioni (D.L. 1/2012), è stato approvato un emendamento
volto a regolare la nuova società tra professionisti introdotta dall’art. 10
della legge di stabilità per il 2012 (L.183/2011). Si ricorda, infatti, come la
suddetta legge, abrogando il divieto contemplato dall’ormai datata L.
1815/1939, abbia previsto la possibilità, a partire dal 1° gennaio 2012, di
costituire società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di attività
professionali secondo i modelli societari già esistenti e regolati dai Titoli V
e VI del Libro V del codice civile, ovvero quelli delle società di persone
(S.n.c. e S.a.s.), delle società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.) e delle
società cooperative.
Nella
compagine sociale delle cd. «società tra professionisti», accanto alla presenza
dei soci professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi, è ammessa anche
quella di soci non professionisti, solo per «prestazioni tecniche», di supporto
rispetto ai servizi professionali, o per «finalità di investimento»; in ogni
caso rimane fermo il divieto per i non professionisti di svolgere l’attività
professionale. Nella previsione legislativa, relativamente ai soci che possono
assumere la qualifica di socio professionista, si precisa altresì che a questa
possono accedere anche i cittadini di Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso di un
titolo di studio abilitante alla professione
Successivamente, la
disciplina delle società tra professionisti è stata modificata per effetto del
maxiemendamento approvato dal Senato in sede di conversione del decreto
liberalizzazioni, divenuto legge a seguito dell’approvazione definitiva della
Camera e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le modifiche
apportate intervengono essenzialmente sui requisiti per la costituzione di una
società cooperativa tra professionisti, sui limiti alla partecipazione dei soci
aventi finalità di investimento nel capitale sociale e sulla estensione della
tutela del segreto professionale anche all’interno di tali società.
In
particolare, il testo della legge di conversione del D.L. 1/2012 prevede:
a)
che, se la società tra professionisti assume la forma di società cooperativa,
la società deve essere costituita da un numero di soci non inferiore a tre;
b) che
in ogni caso i soci professionisti, per numero e partecipazione al capitale
sociale, devono avere la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o
decisioni dei soci. Tale previsione appare finalizzata a garantire la
prevalenza dei soci professionisti rispetto agli investitori finanziari puri e
a tutelare l’indipendenza dell’attività professionale;
c) che
il venir meno della condizione precedente costituisce causa di scioglimento
della società e che, in tal caso, il consiglio dell’Ordine o Collegio
professionale presso il quale è iscritta la società deve procedere alla
cancellazione della stessa dall’albo. E’ fatta salva tuttavia l’eventualità che
la società provveda a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel
termine perentorio di sei mesi;
d) che
la società deve contemplare nell’atto costitutivo la stipula di una polizza di
assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile
per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio
dell’attività professionale;
e) che
il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto professionale
per le attività a lui affidate;
f) che sono fatti salvi i
diversi modelli societari (essenzialmente le società di avvocati) già previsti
dall’ordinamento e le associazioni professionali.
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