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martedì 28 maggio 2013

Luca Benci su Fisioterapisti e altre professioni sanitarie


Caso Marlia. Una ‘querelle’ che può paralizzare l’attività sanitaria in radiologia


28 MAG - Gentile direttore, 
mi trovo mio malgrado costretto a intervenire per la seconda volta sul caso Marlia. Sottolineo la mia assoluta indipendenza culturale e professionale che non ha alcun interesse a sposare una o l’altra tesi. La vicenda è nota ai lettori di Quotidiano sanità. Due tecnici sanitari di radiologia medica e due medici sono stati rinviati a giudizio per esercizio abusivo della professione medica (i medici in concorso) per avere effettuato (i tecnici) radiografie prescritte in assenza del medico specialista.

La vicenda attiene quindi a una questione di pura legittimità e non di responsabilità professionale. Non è quindi una vicenda classificabile all’interno della c.d. malasanità e non vi sono parti lese. In discussione è la liceità dell’agire professionale e dell’autonomia del tecnico di radiologia. Il tutto originato da un esposto di una sigla sindacale medica e non di un paziente quindi.

Quotidiano sanità ha pubblicato un mio intervento il 20 maggio e il 24 maggio è stata pubblicata una letteradi Licia Gianfaldone, avvocato penalista, la quale polemizza con il sottoscritto partendo da alcuni presupposti, di fatto, errati.

Tento di spiegarmi. Scrive Gianfaldone: “Marlia è un presidio ospedaliero distante 10 chilometri da Lucca. Nella struttura di Marlia non erano presenti medici radiologi né erano previsti nell’organico della radiologia. I pazienti, in virtù di una procedura di gestione organizzativa interna, ricevevano le prestazioni diagnostiche da parte dei soli tecnici sanitari per poi gli esami essere refertati dal medico radiologo a Lucca senza che questi – addirittura - vedesse il paziente, come se il rapporto medico-paziente potesse essere virtuale e la medicina si componga di rigidi protocolli e di meri aspetti tecnici”. Poi conclude, in fondo al suo intervento, domandandosi se “ha ancora senso mantenere in vita quei presidi che non rispettano i livelli minimi di accreditamento”.

Come è facilmente riscontrabile dal sito web dell’azienda sanitaria di Lucca Marlia non è un ospedale ma una “casa della salute”. Oggi con questa espressione si intende un poliambulatorio dove insistono più attività. Sono strutture che nascono sul territorio e si sviluppano maggiormente – in Toscana erano preesistenti - in relazione al c.d. decreto Balduzzi sulla riforma della sanità territoriale. La questione è nota: con il D.L 13 settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute” e relativa legge di conversione si è voluto dare un assetto alla medicina di base più ampia e completa dell’attuale. Si trasforma l’esercizio professionale singolo del medico favorendo l’aggregazione di più medici di medicina generale tra di loro costituendo le unità complesse di cure primarie – che alcune regioni chiamano case della salute –  e “privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati si strumentazione di base , aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere”. Esattamente l’organizzazione della casa della salute di Marlia, dotata di strumentazione di base e che si avvale – è sempre la legge a dirlo – del contributo della professionalità “degli infermieri, delle professionalità ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria”. In futuro aperte ventiquattro ore al giorno per sette giorni alla settimana.
Nel caso che ci interessa, quindi, una radiologia in collegamento telematico con le strutture ospedaliere.

Non sono quindi strutture obsolete ma sono strutture nuove previste dalle nuove leggi sulla riorganizzazione della sanità territoriale che nascono e si sviluppano anche per evitare accessi inappropriati alle strutture ospedaliere.

Il tutto sfruttando le normative sull’esercizio professionale delle professioni sanitarie e i loro livelli di autonomia e professionalità e non per ripercorrere l’organizzazione della struttura ospedaliera.

Scrive l’avvocato Gianfaldone che ridurre il tutto alla “presunta autonomia” del tecnico di radiologia è un “falso problema”. Non si capisce perché usi tale espressione. L’autonomia del tecnico di radiologia, al pari della altre professioni sanitarie, nasce dal riconoscimento della legge 10 agosto 2001, n. 251 laddove all’articolo 3 riconosce alle professioni tecnico-sanitarie proprio l’autonomia professionale. Non è presunta dunque l’autonomia ma è riconosciuta dal diritto positivo vigente con una norma, tra l’altro, successiva a quella della radioprotezione e che si riallaccia alle normative di esercizio professionale del 1999 formandone un unicum complessivo.

Ricordiamo che stiamo parlando di un procedimento penale per esercizio abusivo della professione medica laddove – questo sembra di capire – l’avvocato Gianfaldone auspica una condanna a dei tecnici solo per avere, dietro prescrizione medica, eseguito radiografie.
Ricordiamo allora di quale norma stiamo parlando. L’articolo 348 del codice penale recita testualmente:
“Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516”.

L’articolo 348 c.p. è una “norma penale in bianco” che presuppone e rimanda ad altre disposizioni che determinano le condizioni oggettive e soggettive in difetto delle quali non è consentito, ed è quindi abusivo, l'esercizio dell'attività protetta.

E’ una norma che tutela l’interesse pubblico, il diritto alla salute nel caso specifico. Nasce per combattere l’abusivismo professionale. Esempi tipici: il non abilitato che si improvvisa dentista, fisioterapista, medico, infermiere ecc.

Qui vi è da decidere se sanzionare in sede penale un tecnico sanitario di radiologia medica che svolge, dietro prescrizione medica, all’interno di una struttura pubblica e della sua relativa organizzazione, esami radiografici. C’è da decidere se le norme integratrici del precetto penale siano insufficienti per permettergli questa attività. Le riassumiamo: il tecnico di radiologia è l’operatore “sanitario abilitato a svolgere in via autonoma… tutti gli interventi che richiedono l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali”;  ha un “campo proprio di attività e di responsabilità”, “agisce con autonomia professionale” e potremo continuare sottolineando il fatto che si forma all’interno della facoltà di medicina e chirurgia con apposita laurea.

Dovrebbe occuparsi – un laureato alla facoltà di medicina – di meri “aspetti pratici” delegati dallo specialista? Un ordinamento giuridico che prevede una laurea per un lavoro così limitato da un punto di vista professionale? Si può prevedere – domanda retorica – una delega per un’attività che è già “propria”?

E’ quindi esercizio abusivo? I massimari di giurisprudenza – sia di legittimità che di merito - non ne riportano traccia. Mai sollevato questo problema in quanto dalla sistematica lettura delle varie norme di abilitazione di esercizio professionale non si può che arrivare alla conclusione della liceità.

Un’ultima considerazione sulla presunta superiorità della norma di recepimento della direttiva europea. Vera in generale sulle questioni che sono di competenza del diritto comunitario, non su quelle che ne sono sottratte. Il diritto comunitario si occupa di libera circolazione e, in sanità su questi aspetti, di titoli professionali e della loro omogeneizzazione. Le norme di esercizio professionale sono determinate dai diritti dei singoli stati membri e, per il diritto italiano, dall’articolo 117 della Costituzione.

Tutta questa querelle diventa curiosa e può portare effetti paralizzanti dell’attività sanitaria in radiologia non a tutela certo del diritto alla salute ma di una parte di una categoria professionale che strumentalmente il diritto per motivi di difesa corporativa. Il diritto come strumento di lotta sindacale, quindi.



Luca Benci
Giurista, Firenze

lunedì 27 maggio 2013

Sentenza del TAR per fisioterapisti e professioni sanitarie


N. 01890/2013 REG.PROV.COLL.

N. 10244/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Statoin sede giurisdizionale (Sezione Terza)ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10244 del 2003, proposto da: A.I.F.I. - Associazione Italiana Fisioterapisti, Sezione regionale del Veneto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.Michele Costa, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bassano del Grappa, 24;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente pro-tempore; e con l'intervento diad adiuvandum:A.I.F.I. - Associazione Italiana Fisioterapisti, Sezione regionale della Campania, in persona del Presidente pro-tempore; A.I.T.O. -Associazione Italiana terapisti Occupazionali, in persona del Coordinatore regionale per la Campania pro-tempore; A.L.C. - Associazione Logopedisti Campania, in persona del Presidente pro-tempore; A.N.U.P.I.-Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti Italiana, in persona del Presidente pro-tempore; A.I.T.R.P.P. –Associazione Italiana Tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, in persona del V. Presidente pro-tempore; tutti rappresentati e difesi dagli avv. Riccardo Soprano e Antonio Sasso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
per la riforma della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA, SEZIONE III, n. 3058/2003, resa tra le parti, concernente modalita' di accesso alle prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2013 il

Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati

Costa e Lofoco su delega di Sasso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L’A.I.F.I. - Associazione Italiana Fisioterapisti, Sezione

regionale del Veneto, ha impugnato due delibere adottate dalla

Regione (la seconda a parziale modifica della prima) che, asseritamente in contrasto con la normativa statale, delineano un ruolo del fisioterapista meramente esecutivo e privo di autonomia rispetto a quello del fisiatra, al quale attribuiscono non solo la diagnosi, ma anche di stabilire le “specifiche prescrizioni”, oggetto del programma/progetto riabilitativo individuale, che, invece, secondo l’Associazione ricorrente, rientrerebbero nella competenza del fisioterapista, in base all’art. 2 del D.M. 741 del 14.9.1994 e all’art. 2 della l. 251 del 10.8.2000.

2. La sentenza appellata ha rigettato il ricorso, riconducendo i compiti del fisioterapista nell’ambito dell’attività di equipe, che dà attuazione al progetto/programma riabilitativo redatto dal fisiatra.

3. L’Associazione propone appello, lamentando l’errata interpretazione da parte del TAR delle norme statali che disciplinano la professione del fisioterapista, con efficacia vincolante anche per le regioni, in rapporto alle competenze mediche ed a quelle delle altre professioni sanitarie.

Essenzialmente, l’appellante, pur non contestando che spetti al medico la diagnosi e la prescrizione del trattamento sanitario, si oppone all’accentramento dei compiti e delle responsabilità del processo riabilitativo esclusivamente in capo al fisiatra, con conseguenze lesive non solo delle attribuzioni professionali del fisioterapista e della sua autonomia, ma anche lesive per gli utenti, che si vedono complicare l’accesso alle prestazioni sanitarie del S.S.N. dalla necessità di provvedere ad una visita
ulteriore del fisiatra, anche quando la prescrizione sia proveniente da altro medico (ad es. ortopedico).

Secondo l’appellante, invece, ai sensi del D.M. 741/1994, spetta al fisioterapista definire il “programma di riabilitazione”, che costituisce la “valutazione qualitativa dei casi e delle terapie” da svolgere, conformemente alle previsioni dell’art. 2, comma 1, l. 251 del 10.8.2000.

Le delibere regionali impugnate, attribuendo al fisiatra la competenza riguardo al progetto/programma riabilitativo, invaderebbero illegittimamente l’ambito di attività che il legislatore riserva al fisioterapista; pertanto, l’inciso “nel rispetto delle attribuzioni e competenze definite dalla vigente normativa per ogni specifico profilo professionale” rimarrebbe privo di significato precettivo. La Regione, inoltre, avrebbe omesso di motivare al riguardo.
Mancherebbe, infine, nella sentenza l’esplicitazione delle ragioni che giustificano una così grave alterazione delle competenze professionali del fisioterapista.

4. Sono intervenute ad adiuvandum varie Associazioni che perseguono istituzionalmente la tutela delle professioni sanitarie nell’area riabilitativa e della salute degli utenti che di tali servizi si avvalgono.

5. All’udienza del 18 gennaio 2013, l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. L’appello non può essere accolto.

2. La ricostruzione della normativa statale, fatta propria dal primo giudice, evidenzia, in effetti, un ruolo di centralità e responsabilità nel percorso terapeutico nell’area della riabilitazione in capo al medico; cosicché non è stato ritenuto lesivo delle competenze professionali del fisioterapista che le delibere impugnate abbiano previsto che l’accesso alle prestazioni riabilitative erogate dal S.S.N. avvenga sotto il controllo di un medico fisiatra, non solo per il profilo della individuazione della terapia, ma anche della sua esecuzione.

Analoga interpretazione è stata seguita nella giurisprudenza di

altri TAR (T.A.R. Sicilia - Catania sez. II, 17 febbraio 2003, n.

238; T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 22 febbraio 2012, n. 1792).




Ad avviso del Collegio la sentenza impugnata tiene debitamente conto, oltre che del principio dell’autonomia delle competenze degli operatori sanitari, sancito dall’ art. 2 l. 251/2000, anche del
sistema che si è venuto a delineare a livello statale per assicurare uniformità ai livelli assistenziali sul territorio nazionale.

L’art. 2 della l. 251/2000 definisce l’attività degli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione come “diretta alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali”.

L’art. 1, comma 2, del D.M. 14 settembre 1994, n. 741, recante il regolamento concernente il profilo professionale del fisioterapista, stabilisce che “in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista elabora, anche in équipe multidisciplinare, la
definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile”.

3. -Su questo punto si concentrano le critiche alla sentenza svolte dall’appellante.

Il programma di riabilitazione costituirebbe, per l’appellante, l’atto di “valutazione qualitativa dei casi e delle cure da svolgere” che qualificherebbe la prestazione del fisioterapista, da svolgersi in piena autonomia, anche rispetto alle prescrizioni mediche. Secondo il primo giudice “queste ultime costituiscono l’effettivo confine – un confine molto elastico, potendo le prescrizioni essere più o meno puntuali (ma giammai del tutto prevaricatrici dell’autonomia programmatoria del fisioterapista) - tra le competenze del medico e quelle del fisioterapista.”. Tuttavia, in coerenza col sistema normativo nazionale, l’autonomia del
fisioterapista si può esplicare solo nel presupposto dell’esistenza e delle prescrizioni indicate dal fisiatra, quale coordinatore dell’equipe riabilitativa, così come legittimamente disposto dalla Regione Veneto.

4. Il Collegio condivide questa impostazione. Premesso che i requisiti di definizione delle professioni sanitarie e legittimanti il loro esercizio rispondono all’interesse di ordine generale di tutelare la collettività contro il rischio di un non appropriato trattamento sanitario, l'opzione interpretativa fatta propria dal TAR appare coerente con tale interesse ed è confortata da una serie di elementi interpretativi sistematici.

L'art. 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 46 esordisce, al comma 1, stabilendo che "sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione,
quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del DM 29 marzo 2001 del Ministro della Sanità", specificando che i relativi "operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione". Per inciso, una recente pronuncia della Corte costituzionale, la sentenza n. 300 del 2007, a proposito della competenza delle regioni in materia di individuazione di “operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1 dell’art. 1 l. 46/2006”, per quanto qui di interesse, ha confermato la centralità della competenza statale sulla potestà legislativa regionale che si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.
Dalle linee guida adottate dal Ministero della Sanità, pubblicate sulla G.U.R.I. del 30 maggio 1998, frutto di accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, che forniscono indirizzi e criteri generali, in modo da assicurare livelli uniformi di assistenza previsti dal piano sanitario nazionale, ferma l’autonomia delle regioni nell’adottare le soluzioni organizzative più idonee in relazione alla propria organizzazione, si traggono opportune indicazioni circa l’ambito delle competenze del fisioterapista e la delimitazione delle stesse rispetto a quelle proprie del medico specialista nella predisposizione degli atti terapeutici.
Secondo le linee guida, le attività sanitarie di riabilitazione consistono negli interventi “valutativi, diagnostici, terapeutici ed altre procedure” finalizzate a portare il soggetto affetto da menomazioni a contenere o minimizzare la sua disabilità, ed il soggetto disabile a riprendere le ordinarie attività di cura della persona e di relazione con il proprio ambiente.


Le linee guida stabiliscono che “le attività sanitarie di riabilitazione, richiedono obbligatoriamente la presa in carico clinica globale della persona mediante la predisposizione di un progetto riabilitativo individuale e la sua realizzazione mediante uno o più programmi riabilitativi.” Il progetto riabilitativo individuale viene definito come “l'insieme di proposizioni, elaborate dall'equipe riabilitativa, coordinata dal medico
responsabile”, che indica, tra l’altro, sia il medico specialista responsabile del progetto stesso, sia il ruolo dell'equipe riabilitativa, composta da personale adeguatamente formato, rispetto alle azioni da intraprendere per il raggiungimento degli esiti desiderati. All'interno del progetto riabilitativo, il "programma riabilitativo" definisce le aree di intervento specifiche, gli obiettivi a breve termine, i tempi e le modalità di erogazione degli interventi, gli operatori coinvolti, la verifica degli interventi, individua i singoli operatori coinvolti negli interventi e ne definisce il relativo impegno, nel rispetto delle relative professionalità”. Dall’insieme delle disposizioni riportate, appare chiaro come occorra preliminarmente una “presa in carico clinica” del soggetto e che responsabile del progetto riabilitativo sia il
“medico specialista” anche se la sua elaborazione è frutto di un lavoro d’équipe. I programmi riabilitativi non rappresentano altro che ulteriori specificazioni del progetto, chiaramente promananti anch’essi
dall’équipe, sotto la guida del medico, e con l’ausilio degli altri
operatori sanitari, tra cui il fisioterapista. L’attività “valutativa e diagnostica” di quest’ultimo si svolge,
dunque, sempre sotto la guida del medico specialista responsabile, e concorre ad elaborare, in termini esecutivi, il programma di riabilitazione che fa parte dell’intervento terapeutico già “a monte” definito dal progetto.
L’art.1, comma 2, del D.M. 741 del 1994, quindi, va inteso nel senso che prevede la possibilità per il fisioterapista di prestare la propria attività, prendendo a riferimento le diagnosi e le prescrizioni del medico, sia autonomamente che in équipe, ma solo in funzione esecutiva delle prescrizioni mediche (cfr. T.A.R.

Lazio - Roma , sez. III, 22 febbraio 2012, n. 1792, che ha affrontato la tematica dell’ampiezza delle competenze del fisioterapista con riferimento alla legittimità del decreto 16 dicembre 2010, adottato dal Ministero salute, avente ad oggetto "erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali").

5. Per quanto riguarda, specificamente, l’attività amministrativa della Regione Veneto, innanzitutto, va ricordato che, con la delibera n. 253 del 1° febbraio 2000, atto di indirizzo e coordinamento per l’organizzazione dei servizi di riabilitazione, non impugnato, la Regione ha definito la metodologia di
intervento, distinguendo il progetto riabilitativo individuale e i programmi riabilitativi individuali, in attuazione e conformemente alle predette linee guida ministeriali. Vi si legge, a proposito della riabilitazione nell’assistenza specialistica, che la struttura ambulatoriale effettua “una presa in
carico globale” del paziente disabile e distingue due livelli organizzativi delle strutture ambulatoriali, legati alle complessità dei quadri clinici trattati: un primo livello, rivolto a soggetti con disabilità minimali, che ove non sia presente il fisiatra, potrà erogare prestazioni predefinite secondo protocolli fisiatrici; un secondo livello rivolto a soggetti con disabilità gravi e che richiedono un approccio globale, che necessita della presenza del fisiatra per una costante valutazione del quadro clinico (all. 1, pagg. 15 e 16).

La centralità e responsabilità della figura del fisiatra nell’organizzazione dell’assistenza specialistica e nella redazione del progetto/programma individuale risale, dunque, alla citata delibera 253/2000, non impugnata, la quale dispone conformemente ai criteri di cui alle linee guida richiamate .6. Con le delibere n. 2227 del 9 agosto 2002 e n. 3972 del 30 dicembre 2002, oggetto del presente giudizio, la Regione Veneto
ha inteso, invece, dare applicazione ai livelli essenziali di assistenza nel Servizio Sanitario nazionale, di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001, limitandosi a prevedere le modalità di accesso alle prestazioni di medicina fisica e della riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale, senza apportare innovazioni a quanto già deliberato con la richiamata delibera n. 253/2000. La delibera n. 2227/2002 prevede che, su richiesta del medico di medicina generale o dello specialista di altra branca, il paziente viene inviato a valutazione fisiatrica “in quanto ciò garantisce la globale presa in carico dell’utente per tutto il percorso diagnostico-terapeutico con la formazione di un progetto riabilitativo individualizzato”, e ancora che “spetterà al fisiatra di provvedere alla effettuazione della visita fisiatrica e alla stesura di uno specifico progetto/programma riabilitativo”.
La delibera n. 3972/2002 ha, poi, precisato, intervenendo in autotutela, che il medico fisiatra assicura “l’apporto professionale specifico dei componenti dell’équipe riabilitativa coordinata dallo stesso, nel rispetto delle attribuzioni e competenze definite dalla vigente normativa per ogni specifico livello professionale”. Tale precisazione sgombra definitivamente il campo dai dubbi di legittimità prospettati dall’Associazione ricorrente, come correttamente ritenuto dal TAR, in coerenza con le attribuzioni dei singoli operatori sanitari e dell’équipe, definite dalla normativa statale sopra richiamata.
7. Da ultimo, con memoria depositata in vista dell’udienza, l’associazione appellante svolge una nuova argomentazione a sostegno dell’illegittimità delle delibere impugnate, con riguardo alle buone pratiche cliniche di cui al “piano di indirizzo per la riabilitazione” elaborato dal Ministero della salute ed approvato
dalla conferenza Stato-Regioni il 10 febbraio 2011, in cui si precisa che “il progetto riabilitativo individuale viene elaborato a livello di team riabilitativo”. Si tratta però di argomentazione inammissibile, in base al principio “tempus regit actum”, perché ha riguardo ad un atto di indirizzo intervenuto successivamente all’adozione delle delibere della Regione Veneto.

8. In conclusione, l’appello va rigettato.

9. Le spese di giudizio si compensano tra le parti, tenuto conto della novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati: ecc. ecc.


Sentenza Cassazione per l'apertura di studi odontoiatrici


Cassazione Civile – Sez. II 30 aprile 2013 n. 10207
 Di amplissima portata innovativa la recentissima sentenza Cassazione Civile – Sez. II 30 aprile 2013 n. 10207 in materia di autorizzazione degli studi odontoiatrici.
Il quesito posto al giudice può così sintetizzarsi: l’art. 8-ter del D.Lgs. 502/’92 richiede che tutti gli studi odontoiatrici siano indistintamente soggetti ad autorizzazione sanitaria, oppure la norma trova applicazione solo in determinati casi?
Con il c.d. Decreto Bindi (D.Lgs. 229/’99) viene introdotto l’art. 8-ter sulle autorizzazioni sanitarie degli studi  professionali che così stabilisce:
L’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente… “.
Le discipline regionali intervenute in attuazione della norma (anche a seguito della modifica del Titolo V Costituzione) hanno per lo più utilizzato le stessa formulazione letteraria del sopracitato art. 8-ter.
In fase di applicazione pratica, poi, tutte le Regioni hanno interpretato la disciplina in senso ampio: si è cioè ritenuto che “tutti” gli studi odontoiatrici dovessero possedere l’autorizzazione sanitaria, senza entrare nel merito delle effettive attività svolte.
In altre parole, senza verificare se (sotto il profilo di fatto) le procedure cliniche espletate fossero “di particolare complessità” o comportassero un “rischio per la sicurezza del paziente”, si è ritenuto che l’erogazione di tutte le prestazioni odontoiatriche, in quanto tali, necessitassero di una autorizzazione sanitaria.
Quindi per tutti gli studi odontoiatrici, indipendentemente dalla tipologia di prestazioni erogate,  è stata chiesta l’autorizzazione sanitaria.
Oggi sul punto è intervenuta la Cassazione con una interpretazione diversa.
Decidendo su una controversia – già risoltasi favorevolmente in primo e secondo grado– la Suprema Corte ha accolto la tesi di un odontoiatra di Fermo il quale sosteneva di non svolgere prestazioni a rischio per la salute del paziente e  che conseguentemente non poteva essere pretesa l’autorizzazione sanitaria.
Così si legge in sentenza
La tesi svolta dal [Comune], secondo cui la normativa di settore sottoporrebbe ad autorizzazione dell’Autorità preposta l’apertura di qualsiasi studio odontoiatrico, non appare infatti trovare alcuna conferma nelle disposizioni di legge richiamate dal Comune ricorrente, le quali prevedono l’autorizzazione soltanto in presenza di ulteriori condizioni di fatto, rappresentate in particolare dalla previsione che l’attività medica comporti un rischio per la sicurezza del paziente.
In sostanza l’obbligo di autorizzazione non scatta automaticamente per tutto gli studi odontoiatrici, ma sussiste solo in presenza di elementi di fatto – che vanno accertati – che dimostrano l’erogazione di prestazioni che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.

venerdì 24 maggio 2013

Chiarimenti su tecnici di radiologia e professioni sanitarie


Caso Marlia. Ha senso tenere in vita presidi che non rispettano gli standard?

24 MAG - Gentile direttore,
ho letto con attenzione la lettera inviatale dal giurista Benci ed ho seguito, seppur tramite le cronache giornalistiche, la vicenda sul caso Marlia che, a torto o a ragione, è finito per diventare un caso non per la pretesa complessità giuridica, ma piuttosto perché si è presentato come un buon cavallo di battaglia da cavalcare per chi aspira a svolgere compiti che, secondo quanto emerso dagli atti di indagine compiuti dalla Procura di Lucca e dai Carabinieri dei NAS di Livorno, la legge riserva in via esclusiva al solo dirigente medico specialista in diagnostica per immagini.
Da avvocato penalista che opera ogni giorno in Tribunale in difesa dei precetti costituzionali ritengo sia necessario precisare quanto segue. Innanzitutto facciamo chiarezza sui fatti.

Marlia è un presidio ospedaliero distante circa 10 chilometri da Lucca. Nella struttura di Marlia non erano presenti medici radiologi né erano previsti nellorganico della radiologia. I pazienti, in virtù di una procedura di gestione organizzativa interna, ricevevano le prestazioni diagnostiche da parte dei soli tecnici sanitari per poi gli esami essere refertati dal medico radiologo a Lucca senza che questi addirittura- vedesse il paziente, come se il rapporto medico-paziente potesse essere virtuale e la medicina si componga di rigidi protocolli e di meri aspetti tecnici.

La valutazione della prescrizione e del quesito diagnostico, lanamnesi del paziente, la valutazione della giustificazione dellesame prescritto, che costituiscono attività riservate al medico radiologo, erano invece affidate al tecnico di radiologia. Del pari la raccolta del consenso presso la struttura di Marlia veniva effettuata dallo stesso tecnico di radiologia.

Quello che più ha destato preoccupazione (e che lede il bene protetto dalla norma incriminatrice) non è tanto la modalità di raccolta del consenso quale atto ricettizio ma la mancanza di preventiva informativa medica per la validità del consenso. Come è noto, e non v’è bisogno di dilungarsi tanto sulla questione, linformativa e la raccolta del consenso costituiscono atto medico in quanto la complessità delle informazioni da rendere postulano non solo la corretta valutare del caso clinico proposto ma, sulla base di quel bagaglio culturale, scientifico e clinico che il radiologo quale medico possiede, la possibilità addirittura- di negare la prestazione radiologica ovvero proporre esami alternativi. Esami che certamente il tecnico di radiologia non può prescrivere.

Ridurre il caso Marlia -così come pare spesso emergere dai tanti commenti, dai resoconti giornalistici e dalle tante iniziative promosse- ad una questione di difficoltà interpretativa delle norme o meramente radioprotezionistica, appare poco aderente agli elementi fattuali emersi che hanno portato allincriminazione dei tecnici di radiologia.

Il problema della delega o della presunta autonomia del tecnico radiologo è dunque un falso problema, così come la presunta antinomia -leggesi conflitto- fra norme italiane e norme europee (ovvero adottate dal legislatore italiano in attuazione delle direttive europee).

Le diverse fonti normative si pongono in rapporto fra di loro e, talvolta, confliggono reciprocamente. Per questo motivo sono stati individuati, secondo un ordine successivo, i criteri di soluzione degli eventuali conflitti tra le norme giuridiche: i) criterio gerarchico; ii) criterio cronologico; iii) criterio di specialità; iv) criterio di competenza.

Seguendo i criteri sopra indicati emerge chiaramente che la normativa radio protezionistica, che delega al tecnico di radiologia i soli aspetti pratici, non solo risulta essere applicabile ma, in caso di conflitto, è proprio questa a prevalere sulle altre fonti normative (che forzatamente intravedono per i tecnici una autonomia più ampia di quella tecnica).

Applicando il criterio gerarchico il d. leg. n. 187/2000 Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche", derivando da un atto normativo comunitario (direttiva), ai sensi dellart. 288 del Trattato di Roma, costituisce una fonte normativa gerarchicamente superiore rispetto alle altre fonti di legge (e dunque anche alla legge 25/1983 che parrebbe individuare una più ampia autonomia del tecnico di radiologia) e come tale non può configgere con una norma di rango inferiore.

Del pari seguendo il criterio cronologico si evidenzia che il d. leg. 187/2000 è cronologicamente successivo alle altre norme presuntivamente configgenti.

Analogamente, in base al criterio della specialità, in caso di contrasto tra due norme, si preferisce la norma speciale rispetto a quella generale (correttamente in latino: lex specialis derogat legi generali), anche se quest'ultima è successiva (lex posterior generalis non derogat legi priori speciali).

Per chiarezza, la norma è speciale quando presenta alcuni elementi caratterizzanti che si aggiungono a quelli costitutivi della norma generale e che ne determinano la riduzione o lampliamento della sfera di applicazione. Ciò vuol dire che il fatto concreto, qualora la disposizione speciale non esistesse, verrebbe sussunto nella norma generale.

Di conseguenza, nel caso, laffidamento dei soli aspetti pratici ex art. 5 del D. Leg. 187/2000 si configura come elemento caratterizzante che determina la riduzione della presunta autonomia del tecnico radiologo e, come tale, costituisce una specialità per specificazione rispetto alla normativa previgente (venendosi a un rapporto di genere a specie tra uno o più elementi costitutivi delle diverse fattispecie).

Anche applicando il criterio residuale di competenza la norma applicabile sarebbe comunque il d. leg. 187/2000 laddove il trattato Euratom, ancora in vigore, tra le missioni individua quella di stabilire e garantire lapplicazione di norme di sicurezza uniformi per i pazienti e per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori (ovviamente in materia di radiazioni ionizzanti) nonché definire (così come avvenuto per la direttiva 97/43/Euratom che ha poi portato al D. Leg. 187/2000) i ruoli e le figure coinvolte per la corretta gestione delle applicazioni mediche.

Come è stato giustamente osservato nellarticolo pubblicato non può sussistere una delega di attività ad un soggetto privo delle necessarie capacità e competenze.

Ed infatti la delega richiamata dallart. 5 del d. leg. 187/2000, proprio per evitare lesercizio abusivo della professione medica, non affida alcuna delega di atti medici ma semplicemente gli aspetti pratici per lesecuzione della procedura o parte di essa. Non gli aspetti clinici o medici.
Restano, invece conservate dal tecnico radiologo le sfere di competenze, più o meno autonome, afferenti le attività tecniche-operative funzionali allo svolgimento della prestazione medica, dovendosi ritenere intatta l'applicazione della disposizione generale per tutti gli ambiti non coperti dalla norma speciale.

In ultimo, ho letto la lettera delle società scientifiche che mi pare possa essere condivisa. Mi domando: ha ancora senso mantenere in vita quei presidi che non rispettano i livelli minimi di accreditamento e gli standard di sicurezza delineati dalle linee guida della comunità scientifica e dallIstituto Superiore della Sanità sottraendo risorse e personale?
Se questo è il futuro innovativo ……….



Licia Gianfaldone
Avvocato Penalista
                                                                                 

Caso Marlia: il Re è nudo!
24 MAG - Gentile direttore,
ci voleva linnocenza di un giurista come Luca Benci afferrato sulle tematiche delle professioni sanitarie per dire con chiarezza quanto sotto schematicamente ripreso:Primo, il tecnico sanitario di radiologia medica in forza della legge 26 febbraio 199, n. 42 è un professionista sanitario il cui campo di attività si basa su tre criteri cardine: il profilo professionale, la formazione base e post base ricevuta, il codice deontologico (unico limite le competenze specifiche e riservate della professione medica e delle altre professioni sanitarie);

2 il D.Lgs 26 maggio, n. 187 costituisce normativa generale sulla radioprotezione (art. 1) e solo incidentalmente collide con la normativa italiana di abilitazione professionale italiana. Per altro vi collide al tanto discusso articolo 5, terzo comma (Gli aspetti pratici per lesecuzione della procedura o di parte di essa possono essere delegati dallo specialista al tecnico sanitario di radiologia medica o allinfermiere pediatrico, ciascuno nellambito delle rispettive competenze professionali) che nella Direttiva Europea originale non è così declinato, ma fa riferimento a specialisti e sembra definire un rapporto tra medici;

3 in caso di antinomia tra leggi la legge speciale (normativa professionale) deroga alla legge generale (normativa generale sulla radioprotezione);

4 è largamente noto, in dottrina e in giurisprudenza, che la delega di funzioni non sia in alcun modo applicabile allesercizio professionale;

5 a Marlia i tecnici radiologi operanti non hanno commesso nessun esercizio abusivo della professione.

Fin qui Benci.
Occorre, però, a questo punto essere altrettanto chiari ed asserire anche:

6 che con la citata legge 42/99 decade lequivalenza atto sanitario uguale atto medico e che, quindi, vi sono oggi atti di competenza medica come la diagnosi (qualche giurista e medico legale asserisce la diagnosi differenziale), ma vi sono anche atti assistenziali, atti riabilitativi, atti tecnico diagnostici (che sono specifici e riservati di altre professioni) ed, infine, vi sono atti sanitari generici che sono di coloro che si formano nelle sedi opportune al fine di acquisire le competenze per effettuarli;

7 che qualsiasi operatore sanitario prima di effettuare una prestazione effettua una anamnesi al paziente e che di conseguenza lanamnesi non è un atto medico. Nello specifico il tecnico radiologo prima di eseguire un esame espleta una anamnesi tecnica che ha lo scopo di definire come condurre al meglio lo studio radiologico che si appresta ad eseguire; si aggiunge anche che la raccolta di dati tramite questionari prima di eseguire una risonanza o una TC non è un atto medico come non lo è verificare lo stato di gravidanza di una paziente che deve sottoporsi a radiazioni ionizzanti;

8 che linformativa al paziente circa la prestazione che un qualsiasi professionista sanitario si appresta ad effettuare al paziente non è un atto medico, ma un dovere del professionista per altro allinterno di un rapporto obbligazionario tra debitore e creditore della prestazione; esisteranno, quindi, informative riferite ad atti medici, ma altrettante (e forse più) riferite ad atti assistenziali, riabilitativi, ortottici, tecnico-diagnostici;

9 che il consenso alla prestazione sanitaria non è un atto medico, ma è il poter disporre in maniera valida (consapevole e cosciente) del paziente di beni giuridici che sono per lui disponibili e che rende lecita lattività sanitaria (medica, infermieristica, fisioterapica, tecnico diagnostica, eccetera, eccetera, eccetera);

10 che i professionisti sanitari (non medici) svolgono la propria attività su prescrizione, in autonomia, in collaborazione, ma non su delega di funzioni che, come ha ben spiegato Benci, non esiste. Per altro prima di abusare del termine delega sarebbe buona cosa verificare che cosa si intenda da un punto di vista giurisprudenziale per delega e quali criteri debbano ricorre affinché questa sia valida.

Si potrebbe andare avanti, ma ci sono dei numeri che impongono rispetto e il numero 10 è uno di quelli.
E giunto il momento che le Istituzioni interpellate dalla Federazione Nazionale (Ministero in primis) chiariscano quanto richiesto dalla Federazione medesima, ma anche il significato della normativa professionale che coinvolge non solo i TSRM, bensì altre 21 professioni.

Laugurio personale, poi, è che questo momento di chiarezza divenga la base per costruire insieme ai Medici Radiologi unArea Radiologica forte e che questa sia la nostra casa comune: luogo di confronto, di crescita professionale e umana, di giornate piene di vita e soprattutto di dedizione al paziente.

Massimiliano Paganini    
Responsabile Gruppo Aspetti Medico Legali
Federazione Nazionale TSRM

24 maggio 2013