Circolare n. 12/E
Roma, 3 maggio 2013
OGGETTO: Commento alle novità fiscali - Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della Legge 17
dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese”, nonché Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2013)”. Primi chiarimenti.
Direzione Centrale Normativa
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PREMESSA .................................................................................................................... 5
Capitolo I: Novità in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche ............... 5
1 Detrazioni per figli a carico (articolo 1, comma 483) ............................................. 5
2 Detrazione per erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento dei titoli di
stato (articolo 1, comma 524)......................................................................................... 6
3 Detrazioni per carichi di famiglia in favore di soggetti non residenti (articolo 1,
comma 526) ..................................................................................................................... 6
4 Proroga agevolazione IRPEF per lavoratori frontalieri (articolo 1, comma 549)7
5 Rivalutazione redditi dominicale e agrario (articolo 1, comma 512) .................... 8
6 Rideterminazione del costo o valore di acquisto di titoli, quote o diritti, non
negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione
agricola. ......................................................................................................................... 11
Capitolo II: Novità per i titolari di reddito d’impresa.............................................. 16
1 Deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi
trasporto a motore (articolo 1, comma 501)............................................................... 16
2 Aumento delle deduzioni dalla base imponibile Irap (articolo 1, commi 484 e
485)................................................................................................................................. 18
3 Abrogazione della tassazione su base catastale delle società agricole (articolo 1,
commi 513 e 514) .......................................................................................................... 20
4 Riallineamento dei valori fiscali e civilistici per avviamento e altre attività
immateriali (articolo 1, commi da 502 a 505)............................................................. 21
4.1 Perfezionamento dell’opzione...............................................................................24
Capitolo III: Novità per le imprese di assicurazione................................................. 27
1 Modifiche relative all’imposta sulle riserve matematiche (articolo 1, commi 506
e 511). ............................................................................................................................. 27
1.1 Variazioni all’aliquota dell’imposta .....................................................................27
1.2 Limiti al versamento dell’imposta ........................................................................29
2 Regime fiscale delle polizze assicurative stipulate nell’esercizio di impresa ante
1° gennaio 1996. ............................................................................................................ 32
Capitolo IV: Novità in materia di imposta sul valore aggiunto ............................... 35
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1 Modifiche alla base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto (art. 1, comma
325, lettera a)................................................................................................................. 35
2 Modifiche ai criteri di applicazione dell’inversione contabile (articolo 1, comma
325, lettera b). ............................................................................................................... 36
3 Modifiche al volume d’affari (articolo 1, comma 325, lettera c) ......................... 38
4 Prestazioni socio assistenziali delle cooperative sociali (Articolo 1, commi da 488
a 490).............................................................................................................................. 40
5 Servizi di gestione individuale di portafogli (Articolo 1 commi 520, lettera a) e
521)................................................................................................................................. 46
6 Recepimento della direttiva 45/2010/UE in materia di Iva. Modifiche alla
disciplina sulla fatturazione (articolo 1, commi da 325 a 328). ................................ 49
6.1 Premessa..................................................................................................................49
6.2 La fattura elettronica .............................................................................................49
6.3 Il nuovo contenuto della fattura............................................................................51
6.4 Termini e modalità di emissione della fattura .....................................................53
6.5 Le annotazioni in fattura .......................................................................................55
6.6 Ampliamento delle operazioni soggette a fatturazione .......................................56
6.7 La nuova fattura semplificata ...............................................................................57
6.8 Fatture emesse mediante misuratori fiscali..........................................................59
7 Modifiche alla disciplina prevista dal decreto-legge 331/93, in tema di operazioni
intracomunitarie (articolo 1, comma 326).................................................................. 59
7.1 Operazioni che non costituiscono acquisti intracomunitari. ..............................60
7.2 Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari..............................60
7.3 Fatturazione e registrazione delle operazioni intracomunitarie ........................62
7.3.1 Termini relativi alle cessioni intracomunitarie ...................................... 62
7.3.2 Termini relativi agli acquisti intracomunitari........................................ 63
Capitolo V: Novità in materia di IVIE e IVAFE....................................................... 64
1 Modifiche all’imposta sul valore degli immobili e all’imposta sul valore delle
attività finanziarie (articolo 1, commi 518 e 519) ...................................................... 64
1.1 Modifiche comuni all’IVIE e IVAFE: decorrenza e versamento delle imposte64
1.2 Modifiche specifiche all’IVIE................................................................................66
1.3 Modifiche specifiche all’IVAFE ............................................................................67
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Capitolo VI: Altre novità ............................................................................................. 70
1 Modifiche all’imposta di bollo applicabile alle comunicazioni inviate alla
clientela relative a prodotti finanziari (articolo 1, comma 509). .............................. 70
2 Tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati (articolo 1, comma 189) .. 70
Capitolo VII: Novità introdotte con il decreto-legge n. 179 del 2012 ..................... 72
1. Rilevanza tributaria della nozione di “base” di vettore aereo (articolo 38) ....... 72
2.1 Coordinamento con le Convenzioni contro le doppie imposizioni concluse
dall’Italia. ......................................................................................................................76
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PREMESSA
La presente circolare fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità fiscali contenute
nell’articolo unico della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (d’ora innanzi, legge di
stabilità 2013) nonché nelle disposizioni di cui al decreto-legge n. 179 del 2012,
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012,
n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
Per chiarezza espositiva, si evidenzia che la circolare si articola in sette capitoli.
Il primo raccoglie le novità normative in materia di Irpef, il secondo commenta
le disposizioni che interessano i titolari di reddito d’impresa; il terzo si occupa
delle modifiche relative alle imprese di assicurazione; il quarto si focalizza sulle
novità normative in materia di Iva, con riguardo anche alle disposizioni di
recepimento della direttiva n. 45/2010/UE; il quinto riguarda le modifiche
introdotte alla disciplina dell’IVIE e dell’IVAFE; il sesto capitolo illustra le
novità in materia di imposta di bollo. L’ultimo capitolo contiene il commento di
alcune delle novità fiscali introdotte con il decreto-legge n. 179 del 2012.
Capitolo I: Novità in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche
1 Detrazioni per figli a carico (articolo 1, comma 483)
Il comma 483 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un incremento
dell’importo delle detrazioni IRPEF previste dall’art. 12, comma 1, lett. c) del
TUIR per i figli a carico. In particolare, rispetto agli importi in vigore fino al 31
dicembre 2012, è stato elevato:
- da 800 a 950 euro, l’importo della detrazione spettante per ciascun figlio a
carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, di età pari o superiore a tre anni;
- da 900 a 1.220 euro, l’importo della detrazione per ciascun figlio di età
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inferiore a tre anni;
- da 220 a 400 euro, l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio
portatore di handicap.
2 Detrazione per erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento dei titoli di
stato (articolo 1, comma 524)
Il comma 524 prevede l’introduzione all’art. 15, comma 1, del TUIR, della
lettera i-novies) con l’effetto di ammettere alla detrazione dall’IRPEF, nella
misura del 19 per cento, “le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’art. 45, comma 1, lett. e), del testo
unico di cui al DPR 30 dicembre 2003, n. 398”.
Il medesimo comma estende la detrazione ai soggetti passivi IRES, introducendo
all’art. 78 del TUIR, tra le disposizioni generali sull’IRES, il comma 1-bis in
base al quale “dall’imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo
ammontare un importo pari al 19 per cento dell’onere di cui all’art. 15, comma
1, lett. i-novies)”.
Per avvalersi della detrazione è necessario che le erogazioni in denaro siano
effettuate mediante versamento bancario o postale. La norma, comunque,
consente al Ministro dell’economia di stabilire con apposito decreto anche altre
modalità di effettuazione delle erogazioni liberali in esame.
3 Detrazioni per carichi di famiglia in favore di soggetti non residenti (articolo
1, comma 526)
Il comma 526, modificando l’articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del
2006, proroga per l’anno 2013 la detrazione IRPEF per carichi di famiglia di cui
all’art. 12 del TUIR prevista in favore dei soggetti non residenti. Rimane fermo,
per espressa previsione del citato comma 1324, non modificato per questo
aspetto, che la detrazione IRPEF prevista per l’anno 2012 non rileva ai fini della
determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013. Conseguentemente, la
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determinazione dell’acconto dell’IRPEF dovuta per il medesimo anno 2013 deve
avvenire non tenendo conto della detrazione in esame.
La disposizione in esame ha, invece, integrato il comma 1324, prevedendo che
anche la misura dell'acconto dell'IRPEF dovuto per l'anno 2014 debba essere
determinata non tenendo conto della proroga della detrazione in esame per l’anno
2013.
Nessuna modifica è intervenuta con riferimento alla disciplina sostanziale
dell’agevolazione, come dettata dai commi da 1324 a 1326 dell’articolo 1 della
legge n. 296 del 2006 e dal regolamento concernente le detrazioni per i carichi di
famiglia dei soggetti non residenti adottato con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze n. 149 del 2 agosto 2007.
4 Proroga agevolazione IRPEF per lavoratori frontalieri (articolo 1, comma 549)
Il comma 549 modifica la lettera b) dell'articolo 1, comma 204, della n. 244 del
2007, prorogando anche per l’anno 2013 l’agevolazione IRPEF per i c.d.
frontalieri nella medesima misura già prevista per l’anno 2012.
Pertanto, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e
come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi
limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il
reddito complessivo dell’anno 2013 per l’importo eccedente 6.700 euro.
Per quanto concerne l’acconto dell’IRPEF dovuta per il medesimo anno 2013,
anche a seguito della modifica operata dal comma 549, rimane fermo che la
relativa determinazione deve avvenire non tenendo conto del beneficio fiscale in
esame. In altri termini, la misura dell’acconto dovuto per il 2013 deve essere
determinata facendo comunque concorrere al reddito complessivo l’importo di
6.700 euro (importo dell’agevolazione comune per gli anni 2012 e 2013).
Infine, il comma 549 prevede che la misura dell'acconto dell'IRPEF dovuto per
l'anno 2014 debba essere determinato non tenendo conto dell’agevolazione in
esame.
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5 Rivalutazione redditi dominicale e agrario (articolo 1, comma 512)
Il comma 512 stabilisce, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi
(IRPEF ed IRES) e limitatamente ai periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, la
rivalutazione dei redditi dominicale e agrario.
La rivalutazione è operata, sia per il reddito dominicale sia per il reddito agrario,
con l’aliquota del 15 per cento, con l’eccezione dei redditi dominicale e agrario
rivenienti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella
previdenza agricola, per i quali la suddetta rivalutazione è operata con l’aliquota
del 5 per cento.
Le rivalutazioni del 15 per cento e, ricorrendone le condizioni, del 5 per cento
devono essere applicate sull’importo risultante dalla rivalutazione operata ai
sensi dell’articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La
disposizione da ultimo richiamata stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore
delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi
dominicale e agrario sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70
per cento.
Conseguentemente, i redditi dominicale e agrario rilevanti ai fini delle imposte
sui redditi per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, devono essere determinati
effettuando in sequenza le due rivalutazioni: prima operando quella prevista
dall’articolo 3, comma 50, della legge n. 662 del 1996 e poi, sull’importo
risultante, operando quella prevista dal comma 512 in esame. Valga il seguente
esempio.
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Reddito
dominicale
Reddito
agrario
Rendita catastale € 100,00 € 100,00
Rivalutazione art. 3, comma 50,
legge n. 662/1996
80% 70%
Rendita rivalutata (intermedia) € 180,00 € 170,00
Rivalutazione art. 1, comma 512,
legge n. 228/2012
15% 5% 15% 5%
Rendita rivalutata (finale) € 207,00 € 189,00 € 195,50 € 178,50
Per facilità di calcolo, si evidenziano nell’esempio successivo anche le
percentuali di rivalutazione complessiva da applicare, per i periodi di imposta
2013, 2014 e 2015, sui redditi dominicale e agrario.
Reddito
dominicale
Reddito
agrario
Rendita catastale € 100,00 € 100,00
Rivalutazione complessiva per i
periodi d’imposta 2013-2015
107%
80% e 15%
89%
80% e 5%
95,5%
70% e 15%
78,5%
70% e 5%
Rendita rivalutata (finale) € 207,00 € 189,00 € 195,50 € 178,50
Il comma 512, nel definire il campo di applicazione della rivalutazione del 5 per
cento, dà particolare rilievo allo “status” di coltivatore diretto o IAP iscritto nella
previdenza agricola. A tal riguardo, occorre evidenziare che detti coltivatori
diretti o imprenditori agricoli professionali sono soggetti passivi IRPEF, tenuti a
dichiarare il reddito agrario, sia nell’ipotesi in cui siano proprietari e conduttori
del terreno, sia nell’ipotesi in cui siano solo affittuari del terreno. Ad evitare
ingiustificate disparità di trattamento tra soggetti che svolgono la medesima
attività, si ritiene che la rivalutazione del 5 per cento sul reddito agrario si
applichi ai coltivatori diretti e agli IAP iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla proprietà del terreno.
Si ricorda che in base all’articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n.
441, nell’ipotesi di concessione in affitto di terreni per usi agricoli a imprenditori
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agricoli professionali e a coltivatori diretti che non abbiano ancora compiuto 40
anni, ricorrendo gli altri presupposti ivi previsti, non si applica la rivalutazione
dei redditi dominicale e agrario di cui dall’articolo 3, comma 50, della legge n.
662 del 1996 (cfr. risoluzione n. 53 del 2000 e cir. n. 55 del 2001, par. 8.4).
Valga il seguente esempio.
Applicazione articolo 14, comma 3,
della legge 15 dicembre 1998, n. 441
Reddito
dominicale
Reddito
agrario
Rendita catastale € 100,00 € 100,00
Rivalutazione art. 3, comma 50,
legge n. 662/1996
0% 0%
Rendita rivalutata (intermedia) € 100,00 € 100,00
Rivalutazione art. 1, comma 512,
legge n. 228/2012
15% 5% 15% 5%
Rendita rivalutata (finale) € 115,00 € 105,00 € 115,00 € 105,00
Si precisa che la rivalutazione con l’aliquota del 5 per cento, prevista per i
coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali, è applicabile anche
nel caso di terreni incolti, in quanto la locuzione “nonché per quelli non
coltivati” ha la finalità di rendere applicabile la rivalutazione del 5 per cento
anche nel caso in cui il terreno debba essere lasciato a riposo – ed è quindi non
coltivato – in applicazione delle tecniche agricole (cosiddetto set aside) (cfr. par.
7.2 della circolare n. 3/DF del 2012 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze).
Per quel che attiene, invece, l’ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e
IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone
alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il
possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente, si ritiene
che la minore rivalutazione del 5 per cento possa essere operata sia sul reddito
dominicale che sul reddito agrario. Detta conclusione discende dall'applicazione
dell'art. 9 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il quale stabilisce che
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"ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della
qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale,
continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni
tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone
fisiche in possesso delle predette qualifiche... " (cfr. circolare n. 3/DF del 2012
citata).
Data la rilevanza dello status di coltivatore diretto o IAP iscritti nella previdenza
agricola, in caso di contitolarità di diritti, la rivalutazione del 5 per cento dei
redditi dominicale e agrario è applicabile, in quota parte, solo dai soggetti che
abbiano i predetti requisiti.
L’ultimo periodo del comma 512 dispone, inoltre, che “Ai fini della
determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si
tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma”. In altri termini, per
calcolare correttamente l’ammontare dell’acconto dovuto per l’anno 2013 ai fini
delle imposte sui redditi, si deve assumere, quale imposta del periodo 2012,
quella dovuta qualora il reddito complessivo fosse determinato applicando le
rivalutazioni dei redditi dominicale e agrario disposte dal comma 512 in esame.
Si ricorda, infine, che l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali dovute
sui redditi dominicali derivanti da terreni non affittati, e che detto effetto di
sostituzione non opera per gli immobili esenti da IMU, che rimangono comunque
assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute (cfr.
circolare n. 3/DF del 2012 citata).
6 Rideterminazione del costo o valore di acquisto di titoli, quote o diritti, non
negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con
destinazione agricola.
Come è noto, gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge
finanziaria per il 2002) hanno consentito ai contribuenti che detenevano alla data
del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati,
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nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro
costo o valore di acquisto alla predetta data.
Il costo di acquisto rideterminato, secondo le modalità contenute nelle predette
disposizioni, è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo
67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni
(TUIR).
Per poter utilizzare il valore “rideterminato”, in luogo del costo storico, il
contribuente era tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al
valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti
abilitati.
Il termine entro il quale redigere la perizia giurata ed effettuare il pagamento
dell’imposta era stato inizialmente fissato al 30 settembre 2002. Disposizioni
successive hanno modificato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni
ed i termini per l’effettuazione dei richiamati adempimenti.
Da ultimo, l’articolo 1, comma 473, della legge di stabilità 2013 ha fissato al 1°
gennaio 2013 la data in cui deve essere verificato il possesso dei predetti beni ai
fini di una nuova rideterminazione del loro costo o valore di acquisto.
La relativa perizia deve essere redatta entro il termine del 30 giugno 2013.
Il perfezionamento dell’opzione per la rideterminazione del costo o valore di
acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionato al versamento di
un’imposta sostitutiva nella misura del:
· 2 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non
qualificate;
· 4 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate
e per i terreni.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno
2013 (1° luglio 2013 atteso che il 30 giugno cade di domenica) in un’unica
soluzione, oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di
pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull’importo delle rate successive
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alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare
contestualmente a ciascuna rata (30 giugno 2014 e 30 giugno 2015).
Si ricorda che il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può rideterminare il
valore delle partecipazioni e dei terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2013
anche nell’ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe
disposizioni agevolative, anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima
riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.
Nel caso in cui venga effettuata una nuova perizia dei beni posseduti alla data del
1° gennaio 2013, è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta
l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti
procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.
In alternativa allo scomputo dell’imposta già versata, il contribuente può
presentare istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato, ai sensi
dell’articolo 38 del dPR 29 settembre 1973, n. 602. Il termine di decadenza per la
richiesta del suddetto rimborso decorre dalla data in cui si verifica la
duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell’intera imposta
sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla
data di versamento della prima rata. Si precisa, in ogni caso, che l’importo del
rimborso non può essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima
rideterminazione del valore effettuata (cfr. articolo 7, comma 2, lettere ee) e ff),
del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106).
I contribuenti che hanno rideterminato il costo o valore di acquisto di
partecipazioni e terreni alla data del 1° luglio 2011 e versato la prima rata
dell’imposta sostitutiva, qualora intendano rideterminare il valore dei medesimi
beni posseduti alla data del 1° gennaio 2013, non sono tenuti al versamento delle
rate ancora pendenti della precedente procedura di rideterminazione (30 giugno
2013 e 30 giugno 2014) e possono detrarre l’imposta già versata dall’imposta
dovuta per effetto della nuova rideterminazione. L’imposta in tal modo calcolata
può essere ripartita in tre rate di pari importo.
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Ad esempio:
Imposta sostitutiva dovuta per i beni posseduti al 1° luglio 2011 = 75
prima rata versata entro il 30 giugno 2012 = 25
Imposta dovuta per i beni posseduti al 1° gennaio 2013 = 85
Imposta da versare: 85 – 25 = 60
Importo della rata = 20
I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni
devono essere indicati nel modello di dichiarazione UNICO 2014.
In particolare, in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni, dovrà
essere compilata l’apposita sezione del quadro RT mentre per la rideterminazione
del valore dei terreni si dovrà compilare l’apposita sezione del quadro RM.
Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti
quadri di UNICO ed il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di
quest’ultimo modello.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione
del modello di dichiarazione dei redditi saranno individuate le modalità di
indicazione di tali dati con riferimento all’anno d’imposta 2013.
Si riassumono di seguito le fonti normative e gli interventi interpretativi in
materia.
Riferimenti normativi Interventi interpretativi
Articolo 5 legge 28 dicembre 2001, n. 448 Circolare n. 12/E del 31 gennaio 2002
Circolare n. 47/E del 5 giugno 2002
Articolo 7 legge 28 dicembre 2001, n. 448 Circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002, par. 7.1, 7.2
Circolare n. 15/E del 1° febbraio 2002, par. 3
Circolare n. 55/E del 20 giugno 2002, par. 12
Articolo 4, comma 3, decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge
22 novembre 2002, n. 265
Circolare n. 81/E del 6 novembre 2002
Risoluzione n. 372/E del 26 novembre 2002
Articolo 2, comma 2, decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27
Circolare n. 27/E del 9 maggio 2003
Articolo 39, comma 14-undecies, decretolegge
30 settembre 2003, n. 269, convertito
15
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Articolo 6-bis decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47 (successivamente
prorogata dall’articolo 1, comma 376 e
comma 428, della legge 30 dicembre 2004, n.
311)
Comunicato stampa dell’11 marzo 2004
Circolare n. 35/E del 4 agosto 2004
Circolare n. 16/E del 22 aprile 2005
Articolo 11-quaterdecies decreto legge
203/2005
Circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006 par. 8
Circolare n. 10/E del 13 marzo 2006 par. 17
Articolo 1 Legge 244/2007 Risoluzione n. 144/E del 10 aprile 2008
Articolo 2 Legge 191/2009 Risoluzione n. 111/E del 22 ottobre 2010
Articolo 7, comma 2, lettere da dd) a gg), del
decreto legge n. 70 del 2011
Circolare n. 47/E del 24 ottobre 2011
16
Capitolo II: Novità per i titolari di reddito d’impresa
1 Deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi
trasporto a motore (articolo 1, comma 501).
Il comma 501 della legge di stabilità 2013, intervenendo sull’articolo 164,
comma 1, lettera b), del TUIR, riduce dal 27,5 al 20 per cento la percentuale di
deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi
trasporto a motore indicati nel citato articolo 164.
In particolare, la nuova percentuale di deducibilità (pari al 20 per cento) trova
applicazione per le predette spese relative ad autovetture e autocaravan di cui alle
lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli non destinati ad essere utilizzati
esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
In virtù delle menzionate modifiche è, inoltre, ridotta al 20 per cento anche la
percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai
veicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni in forma individuale. Si
ricorda che, in quest’ultimo caso, la deducibilità parziale è concessa
limitatamente ad un solo veicolo mentre se l’attività è svolta da società semplici e
da associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, è concessa soltanto per un veicolo
per ogni socio o associato.
Si precisa, che restano fermi tutti gli ulteriori limiti alle deducibilità delle spese
in esame contenuti nel più volte citato articolo 164 del TUIR. Si tratta, ad
esempio:
- del limite pari all’80 per cento per le spese relative ai veicoli utilizzati dai
soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;
- del limite pari al 70 per cento per le spese relative ai veicoli dati in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta
(modifica apportata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92);
17
- delle limitazioni previste in tema di irrilevanza del costo di acquisto del
veicolo. Non si tiene conto, quindi, della parte del costo di acquisizione
che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan, euro
4.131,66 per i motocicli, euro 2.065,83 per i ciclomotori; dell’ammontare
dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che
eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione
finanziaria; dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede
euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69 per i
motocicli, euro 413,17 per i ciclomotori. Si rammenta che, per gli
autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio non si tiene
conto del costo di acquisizione che eccede euro 25.822,84.
Sulla base di quanto stabilito dal comma 561 dell’articolo 1 della legge di
stabilità 2013, le nuove disposizioni contenute nel comma 501 trovano
applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2013.
Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il primo periodo di
applicazione delle nuove limitazioni (in considerazione del rinvio contenuto
nell’ultimo periodo del comma 501, al comma 73 dell’articolo 4 della legge n. 92
del 2012), è necessario coordinare la nuova disciplina con le modifiche al
medesimo articolo 164 del TUIR contenute nella legge 28 giugno 2012, n. 92.
In particolare, il comma 73 dell’articolo 4 della legge n. 92 del 2012 prevede che
“Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma
72”.
Pertanto, per ragioni di ordine logico - sistematico, si ritiene che la
determinazione degli acconti dovuti per il 2013 con il metodo storico debba
essere effettuata assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si
sarebbe determinata applicando le nuove percentuali di deducibilità, ovvero:
18
- 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan di cui alle citate
lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli non destinati ad essere
utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria
dell’impresa;
- 20 per cento per i veicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni in
forma individuale.
2 Aumento delle deduzioni dalla base imponibile Irap (articolo 1, commi 484 e
485)
Il comma 484 della legge di stabilità 2013 apporta alcune modifiche all’articolo
11 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 (di seguito, “decreto
IRAP”).
Si tratta, in particolare, di modifiche agli importi dei componenti ammessi in
deduzione ai fini della determinazione della base imponibile IRAP allo scopo di
ridurre l’incidenza del prelievo del tributo regionale, consentendo alle imprese di
aumentare la quota di deducibilità massima dei costi direttamente legati al fattore
lavorativo.
Un primo intervento - contenuto nel numero 1, della lettera a), del comma 484 -
è riferito alla “deduzione base”, di cui al punto 2 della lettera a) del comma 1
dell’articolo 11 del Decreto IRAP. In particolare, si prevede che:
- l’importo deducibile (su base annua) per ogni lavoratore dipendente a
tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta sia incrementato da
4.600 euro a 7.500 euro;
- l’importo deducibile (su base annua) per i lavoratori di sesso femminile
nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni sia incrementato da 10.600
euro a 13.500 euro.
Un secondo intervento - contenuto nel numero 2, della lettera a) del medesimo
comma 484 - è stabilito con riferimento alla “deduzione maggiorata”, di cui al
19
punto 3 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 del Decreto IRAP. In
particolare, si prevede:
- l’incremento da 9.200 euro a 15.000 euro dell’importo deducibile (su base
annua) per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato
nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- l’incremento da 15.200 euro a 21.000 euro dell’importo deducibile (su
base annua) per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età
inferiore a 35 anni impiegati nelle medesime regioni.
Un ultimo intervento - contenuto nella lettera b) del più volte citato comma 484 -
ridefinisce in primis i limiti di deducibilità di cui al comma 4-bis dell’articolo 11
del citato decreto IRAP secondo le modalità riportate nella seguente tabella.
NORME DI
RIFERIMENTO
(comma 4-bis
dell’articolo 11
del decreto
IRAP)
BASE
IMPONIBILE (BI)
Deduzione
ante
comma
484
Deduzione
post.
comma
484
lettera a) ≤ euro 180.759,91 € 7.350,00 € 8.000,00
lettera b) 180.759,91 < BI ≤ 180.839,91 € 5.500,00 € 6.000,00
lettera c) 180.839,91< BI ≤ 180.919,91 € 3.700,00 € 4.000,00
lettera d) 180.919,91 < BI ≤ 180.999,91 € 1.850,00 € 2.000,00
>180.999,91 € 0,00 € 0,00
Inoltre, la medesima modifica prevede - per i soggetti di cui alle lettere b) e c) del
comma 1 dell’articolo 3 - la rideterminazione degli incrementi dell’importo delle
predette deduzioni, contenuti nella lettera d-bis) del citato comma 4-bis, i quali si
attestano rispettivamente ad euro 2.500,00, euro 1.875,00, euro 1.250,00 ed euro
625,00.
20
Resta fermo l’ambito soggettivo di applicazione delle predette deduzioni, come
definito nella circolare n. 61/E del 19 novembre 2007, tenuto conto anche delle
successive integrazioni contenute nei documenti di prassi in materia di cuneo
fiscale.
In conclusione si evidenzia che il comma 485 della legge di stabilità 2013
dispone che le modifiche di cui al comma 484 trovano applicazione a decorrere
dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (periodo d’imposta
2014 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
3 Abrogazione della tassazione su base catastale delle società agricole (articolo 1,
commi 513 e 514)
Il comma 513 della legge di stabilità 2013 dispone l’abrogazione dei commi
1093 e 1094 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In particolare, si evidenza che il predetto comma 1093 consentiva alle società di
persone, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative, che
rivestissero la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, di optare per l’imposizione dei redditi su base
catastale ai sensi dell’articolo 32 del TUIR.
Il comma 1094, invece, prevedeva per gli imprenditori agricoli, ovvero società di
persone e società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che
esercitassero esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti
dai soci, la possibilità di optare per la determinazione forfetaria del reddito
mediante l’applicazione all’ammontare dei ricavi del coefficiente di redditività
del 25 per cento.
Pertanto, sulla base di quanto stabilito dal comma 561 della legge di stabilità
2013, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2013, non
possono più essere esercitate le opzioni summenzionate.
Sulla base del tenore letterale del comma 513, tuttavia, le opzioni già esercitate ai
21
sensi dei predetti commi 1093 e 1094 perdono efficacia a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 (dal 2015
per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
In altri termini, per i contribuenti che hanno esercitato le opzioni summenzionate
resta valida la possibilità di determinare, per il periodo transitorio
precedentemente indicato, il reddito imponibile sulla base dei predetti regimi
catastale e forfetario.
Tali soggetti dovranno però determinare l’acconto delle imposte sui redditi
dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014
assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe
determinata senza tener conto delle opzioni di cui ai commi 1093 e 1094
dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
In conclusione, si sottolinea che il comma 514 prevede, in ogni caso, la
possibilità che il Ministero dell’Economia e delle Finanze adotti delle
disposizioni transitorie per l’applicazione del precedente comma 513.
4 Riallineamento dei valori fiscali e civilistici per avviamento e altre attività
immateriali (articolo 1, commi da 502 a 505).
In via preliminare, pare opportuno ricordare che con l’articolo 23, commi da 12 a
15, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, sono stati inseriti i commi 10-bis e 10-ter
all’articolo 15 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.
Con tale modifica, è stata introdotta la possibilità, previo pagamento di
un’imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi e dell’IRAP) del 16 per cento (di
seguito regime base), di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad
avviamenti, marchi d’impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio
consolidato, anziché nel bilancio d’esercizio, sempre che siano riferibili ai
maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel
bilancio individuale per effetto di operazioni di fusione, scissione e conferimento
22
d’azienda, nonché di cessione d’azienda e di partecipazioni e scambio di
partecipazioni.
Con riferimento all’ambito temporale, le suddette disposizioni si applicano alle
operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in
quelli precedenti, facendo riferimento ai valori di avviamento, marchi d’impresa
ed altre attività immateriali, al netto degli ammortamenti e/o dell’impairment test
dell’anno, iscritti nel bilancio consolidato riferibile all’esercizio in corso al 31
dicembre 2010.
Ai sensi del comma 14 del citato articolo 23, gli effetti fiscali (in termini di
diritto ad operare le variazioni in diminuzione dal reddito imponibile) di tale
regime (di seguito, anche regime base) avrebbero dovuto decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
Il versamento dell’imposta sostitutiva è previsto, ai sensi del secondo periodo del
comma 13, in un’unica soluzione, in data 30 novembre 2011.
Successivamente, l’articolo 20 (commi 1, 2 e 3) del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha
previsto un ulteriore regime (di seguito, anche nuovo regime), stabilendo che le
disposizioni di cui all’articolo 23, comma 12, del sopra citato D.L. n. 98 del 2011
e le relative modalità di attuazione disposte con Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 22 novembre 2011 per quanto compatibili, si
applicano alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2011; ciò implica, logicamente, che per queste ultime, si deve fare
riferimento ai valori residui di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività
immateriali iscritti nel bilancio consolidato dell’esercizio in corso al 31 dicembre
2011.
In merito alla decorrenza degli effetti fiscali del nuovo regime (in termini di
diritto ad operare le variazioni in diminuzione dal reddito imponibile), il comma
2 del citato articolo 20 prevede che questi decorrano dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
23
Inoltre, l’articolo 20 del citato decreto legge ha previsto, ai sensi del comma 1-
bis, la riapertura dei termini per l’esercizio dell’opzione per il regime base a
favore dei soggetti in possesso - al 31 dicembre 2010 - dei requisiti di legge per
l’accesso al regime stesso.
Per quanto concerne le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva, il
medesimo articolo 20 del citato decreto legge n. 201 del 2011 ha previsto:
- al comma 1, in relazione al nuovo regime, il versamento in tre rate: la
prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte
sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012; la seconda e la terza
entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e
della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il
periodo di imposta 2014;
- al comma 1-bis, in relazione al regime base, la proroga dei termini di
versamento dell’imposta sostitutiva, prevedendo tre rate, alle medesime
scadenze previste per il perfezionamento del nuovo regime; è stabilito,
altresì, a fronte della concessa riapertura dei termini, il pagamento degli
interessi, su ciascuna rata, nella misura pari al saggio legale, maturati a
decorrere dal 1° dicembre 2011.
Ciò premesso, ora, con i commi 502 e 503 dell’articolo 1 in commento sono
modificati, rispettivamente, il comma 14 dell’articolo 23 del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, ed il comma 2 dell’articolo 20 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, al fine di intervenire sulla decorrenza degli effetti fiscali del regime
base e del nuovo regime.
In particolare, con il comma 502, sono differiti gli effetti del regime base.
Secondo la nuova disposizione, gli effetti decorrono dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, anziché dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 (per i contribuenti con periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare, gli effetti del regime decorrono dal
2018, in luogo del 2013). Ciò vale, quindi, sia per i soggetti che hanno versato in
un’unica soluzione l’imposta sostitutiva entro la data del 30 novembre 2011, sia
24
per quelli che intendono avvalersi della riapertura dei termini di versamento, ai
sensi dell’articolo 20, comma 1-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Con il comma 503, sono differiti gli effetti del nuovo regime. In base a tale
disposizione, gli effetti decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2019, anziché dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014 (per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente
con l’anno solare, gli effetti decorrono dal 2020, in luogo del 2015).
Con i commi 504 e 505 dell’articolo 1 sono modificate, infine, le modalità di
versamento per entrambi i suddetti regimi dell’imposta sostitutiva.
In particolare, con il comma 504, in relazione al nuovo regime, in luogo della
previsione di versamento in tre rate, si stabilisce il versamento in un’unica
soluzione, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo d’imposta 2012.
Analogamente, il comma 505, in relazione alla riapertura dei termini per il
regime base, stabilisce la medesima modalità di versamento in un’unica
soluzione, in luogo della previsione di versamento in tre rate, salvo il pagamento
degli interessi, nella misura pari al saggio legale, maturati a decorrere dal 1°
dicembre 2011.
4.1 Perfezionamento dell’opzione
In merito al perfezionamento dell’opzione, si osserva, analogamente a quanto già
chiarito con la Circolare dell’11 giugno 2009, n. 28/E, in relazione al
perfezionamento del regime di affrancamento di cui all’articolo 15, commi 10, 11
e 12 del D.L. n. 185 del 2008, che i regimi in esame si perfezionano con il
versamento dell’imposta sostitutiva, anche a fronte dei nuovi termini di
versamento previsti dai commi 504 e 505, precedentemente commentati.
Ciò considerato, si evidenzia che l’articolo 4, comma 6, del Provvedimento del
22 novembre 2011 stabilisce che il soggetto che intende avvalersi della facoltà di
cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 15, del D.L. n. 185 del 2008, deve dare
25
indicazione degli importi assoggettati ad imposta sostitutiva, compilando il
relativo prospetto nei modelli dichiarativi1.
In considerazione della intervenuta riapertura dei termini di versamento per il
regime base e dell’introduzione dei medesimi termini di versamento per il nuovo
regime, si evidenzia che i soggetti che intendono avvalersi dei sopra richiamati
regimi e che sono, quindi, tenuti al versamento in un’unica soluzione entro il
termine di scadenza dei versamenti a saldo delle imposte sui redditi dovute per il
periodo d’imposta 2012, devono indicare gli importi assoggettati a imposta
sostitutiva, compilando l’apposito prospetto, nella prima dichiarazione dei redditi
utile, successiva al termine di versamento sopra richiamato (Mod. Unico 2013).
Non devono, però, compilare il prospetto i contribuenti che hanno già posto in
essere l’adempimento nel Mod. Unico 2012, a condizione che i dati in esso
rappresentati siano coerenti con il versamento successivamente effettuato.
Si ricorda che la mancata o errata compilazione del prospetto in dichiarazione,
pur non costituendo causa ostativa per l’accesso al regime, espone alla sanzione
prevista dall’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.
471.
Si osserva, inoltre, che l’avvenuta compilazione del prospetto dichiarativo (nei
Modelli Unico 2012) in data antecedente al versamento non vincola il
contribuente ad esercitare l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva e che,
in tale ipotesi, farà fede il comportamento concludente senza necessità di
effettuare specifiche comunicazioni di rettifica all’Amministrazione finanziaria.
Resta inteso che i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 23, comma 13, secondo
periodo del decreto legge n. 98 del 2011, hanno eseguito il versamento in data 30
novembre 2011, perfezionando l’opzione per il “regime base” senza avvalersi
della proroga e che, conseguentemente, hanno compilato il relativo prospetto
nella dichiarazione dei redditi, Mod. Unico 2012 (e nella dichiarazione Irap,
1 Con la compilazione dell’apposito prospetto presente nel Modello Unico 2013, deve
intendersi assolto anche l’adempimento previsto, ai fini IRAP, dal comma 6
dell’articolo 4 del Provvedimento del 22 novembre 2011”
26
Mod. IRAP 2012) non devono porre in essere alcun adempimento nelle
successive dichiarazioni.
27
Capitolo III: Novità per le imprese di assicurazione
1 Modifiche relative all’imposta sulle riserve matematiche (articolo 1, commi
506 e 511).
La legge di stabilità 2013 reca alcune disposizioni fiscali che intervengono sulla
disciplina dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita di cui all’articolo
1, commi da 2 a 2-sexies, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,
con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive
modificazioni, gravante sulle imprese che esercitano attività assicurativa.
Sono soggette alla suddetta imposta le riserve matematiche relative ai rami vita
iscritte nel bilancio di esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti
aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa
ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana,
nonché quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Le modifiche consistono nella variazione in aumento dell’aliquota dell’imposta e
nell’introduzione di un limite - parametrato allo stock delle riserve matematiche -
all’importo complessivo del credito di imposta derivante dal versamento
dell’imposta medesima, al superamento del quale si riduce l’imposta da versare.
1.1 Variazioni all’aliquota dell’imposta
Il comma 506 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013 dispone l’aumento
dell’aliquota dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel
bilancio dell’esercizio. In particolare, l’imposta dovuta nella misura dello 0,35
per cento (originariamente pari al 0,20 per cento) è ora aumentata allo 0,50 per
cento per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012. A
28
decorrere dal periodo di imposta successivo, l’aliquota è fissata allo 0,45 per
cento.
Come noto, il prelievo è effettuato sullo “stock” delle riserve matematiche dei
rami vita esistente alla fine di ogni esercizio e il versamento è effettuato, per
ciascun periodo di imposta, entro il termine di versamento a saldo delle imposte
sui redditi derivanti dalla dichiarazione annuale dei redditi.
L’aumento dell’imposta nella misura dello 0,50 per cento riguarda il periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2012; pertanto, tale aliquota si applica sul valore
delle riserve matematiche iscritte nel bilancio di esercizio relativo al periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2012.
Al riguardo, si ricorda che l’imposta è dovuta dalle società ed enti che esercitano
attività assicurativa (cfr. circolare n. 85/E del 26 novembre 2002), nonché dalle
imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione
di servizi (LPS) in relazione ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti
residenti (cfr. circolare n. 62/E del 31 dicembre 2003).
Le riserve da assoggettare all’imposta sulle riserve matematiche sono quelle
relative ai contratti assicurativi i cui rendimenti sono potenzialmente
assoggettabili alla ritenuta prevista dall’articolo 6 della legge 26 settembre 1985,
n. 482 o all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: trattasi delle ritenute applicabili sui
capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione e dell’imposta sostitutiva da applicare sui redditi di cui
all’articolo 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al dPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Il versamento dell’imposta sulle riserve matematiche costituisce, infatti, un
credito di imposta da utilizzare per il versamento delle predette ritenute e imposte
sostitutive applicate in sede di erogazione delle prestazioni agli assicurati.
Le variazioni dell’aliquota dell’imposta sulle riserva matematiche si applicano
anche all’imposta sul valore dei contratti di assicurazione prevista dal comma 2-
sexies dell’articolo 1 del decreto legge n. 209 del 2002, istituito dall’articolo 68,
29
secondo comma, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Tale imposta è applicata dai
soggetti di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 attraverso i quali sono
riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita emessi da
compagnie estere in regime di LPS e che operano quali sostituti di imposta su
incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia
non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione
tributaria ai sensi dell’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (cfr. circolare n.
41/E del 31 ottobre 2012).
1.2 Limiti al versamento dell’imposta
Come anticipato, l’imposta sulle riserve matematiche determina la spettanza di
un credito di imposta da utilizzare in sede di versamento delle ritenute previste
dall’articolo 6 della legge n. 482 del 1985 e dell’imposta sostitutiva prevista
dall’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.
Inoltre, se l’ammontare complessivo dell’imposta sulle riserve matematiche
versata per il quinto anno precedente è superiore all’ammontare complessivo
delle ritenute e imposte sostitutive dianzi indicate, operate in un periodo di
imposta, tale eccedenza può essere utilizzata in compensazione dalle imposte e
contributi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
anche oltre il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, o ceduta a società ed enti appartenenti al gruppo con le modalità
previste dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Il credito di imposta da recuperare secondo tale modalità
(c.d. “credito ulteriore”), a decorrere dal 2007, è evidenziato nel modello di
dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari (quadri SG e SX del
modello 770).
Ad esempio, a fronte del versamento dell’imposta sulle riserve matematiche per
l’anno 2007 pari a euro 70.000.000, se nel periodo di imposta 2012 sono state
30
operate ritenute e imposte sostitutive per complessivi euro 53.000.000, si
determina un credito di imposta di euro 17.000.000 (=70.000.000 – 53.000.000)
che può essere utilizzato in compensazione o ceduto a società del gruppo,
sempreché tale credito trovi capienza nell’ammontare complessivo del credito
maturato fino al 2012 e non utilizzato a tale data.
In aggiunta a quanto appena evidenziato, il comma 507 dell’articolo 1 della legge
di stabilità 2013 ha inserito un nuovo periodo al comma 2 dell’articolo 1 del
decreto legge n. 209 del 2002. Sulla base di tale modifica normativa, se in un
anno l’ammontare del credito di imposta non ancora compensato o ceduto,
aumentato dell’imposta da versare, eccede un determinato limite, parametrato
allo stock delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio
dell’esercizio, l’imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta.
In particolare, il limite decorre dal periodo di imposta 2013 ed è fissato in misura
pari al 2,50 per cento delle predette riserve iscritte nel bilancio dell’esercizio
relativo a tale periodo di imposta.
Per i versamenti da eseguire per i periodi di imposta successivi al 2013, tale
limite si riduce ogni anno di 0,1 punti percentuali fino al 2024, e sarà pari
all’1,25 per cento a decorrere dal 2025.
In sostanza, il versamento dell’imposta sulle riserve matematiche da eseguire, ad
esempio, per il 2013 è ridotto, fino ad azzeramento, in misura pari all’eventuale
eccedenza del credito di imposta, aumentato dell’imposta teorica da versare
(stabilita in misura pari allo 0,45 per cento delle riserve al 31 dicembre 2013),
rispetto al limite del 2,50 per cento delle predette riserve.
Al fine di chiarire meglio quanto appena evidenziato, si riportano di seguito
alcuni esempi numerici.
Esempio n. 1)
Riserve matematiche bilancio 2013 10.000.000.000
Imposta teorica per il 2013 (0,45%) (a) 45.000.000
Credito non ancora utilizzato a fine 2013 (b) 215.000.000
Imposta teorica + credito non utilizzato (c)=( a+b) 260.000.000
Limite massimo credito accumulabile (2,5% riserve) (d) 250.000.000
31
Eccedenza (e )=(c-d) 10.000.000
Imposta da versare (a-e) 35.000.000
L’imposta da versare è pari a 35.000.000 in quanto l’imposta teorica
(45.000.000) è ridotta in misura pari all’eccedenza (10.000.000). Il credito di
imposta da utilizzare dal 2014 è pari a 250.000.000 (=215.000.000+35.000.000).
Esempio n. 2)
Riserve matematiche bilancio 2014 10.000.000.000
Imposta teorica per il 2014 (0,45%) (a) 45.000.000
Credito non ancora utilizzato a fine 2014 (b) 270.000.000
Imposta teorica + credito non utilizzato (c)=( a+b) 315.000.000
Limite massimo credito accumulabile (2,4% riserve) (d) 240.000.000
Eccedenza (e )=(c-d) 75.000.000
Imposta da versare (a-e) 0
L’eccedenza (75.000.000) è superiore all’importo dell’imposta teorica
(45.000.000) e, pertanto, non deve essere eseguito alcun versamento. Il
versamento dell’imposta comporterebbe, infatti, un incremento del credito non
utilizzato a fine 2014 (315.000.000) superiore rispetto al limite massimo
ipotizzato (240.000.000). Il credito di imposta utilizzabile dal 2015 è di
270.000.000, pari a quello non ancora utilizzato alla fine del 2014.
Esempio n. 3)
Riserve matematiche bilancio 2015 10.000.000.000
Imposta teorica per il 2015 (0,45%) (a) 45.000.000
Credito non ancora utilizzato a fine 2015 (b) 180.000.000
Imposta teorica + credito non utilizzato (c)=( a+b) 225.000.000
Limite massimo credito accumulabile (2,3% riserve) (d) 230.000.000
Eccedenza (e )=(c-d) < 0
Imposta da versare (a-e) 45.000.000
L’imposta deve essere versata integralmente. In tale ipotesi non si determina
un’eccedenza, ma una differenza negativa (-5.000.000). Il versamento
dell’imposta comporta un incremento del credito di imposta non utilizzato a fine
2015 (225.000.000) comunque inferiore al limite massimo ipotizzato
(230.000.000).
32
In conclusione, si riepilogano nella tabella seguente, per periodo di imposta,
l’aliquota dell’imposta sulle riserve matematiche e il limite percentuale delle
riserve matematiche che derivano dalle disposizioni normative finora illustrate.
PERIODO
IMPOSTA
RISERVE
MATEMATICHE
ALIQUOTA
IMPOSTA
RISERVE
MATEMATICHE
LIMITE
2012 31.12.2012 0,5% -
2013 31.12.2013 0,45% 2,5%
2014 31.12.2014 0,45% 2,4%
2015 31.12.2015 0,45% 2,3%
2016 31.12.2016 0,45% 2,2%
2017 31.12.2017 0,45% 2,1%
2018 31.12.2018 0,45% 2,0%
2019 31.12.2019 0,45% 1,9%
2020 31.12.2020 0,45% 1,8%
2021 31.12.2021 0,45% 1,7%
2022 31.12.2022 0,45% 1,6%
2023 31.12.2023 0,45% 1,5%
2024 31.12.2024 0,45% 1,4%
2025 31.12.2025 0,45% 1,25%
2 Regime fiscale delle polizze assicurative stipulate nell’esercizio di impresa ante
1° gennaio 1996.
Il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
stipulate da soggetti esercenti l’attività d’impresa entro il 31 dicembre 1995 è
stato rivisto dal comma 508 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013.
Come è noto, ai sensi dell’articolo 6 della citata legge n. 482 del 1985, sui
proventi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
stipulati entro il 31 dicembre 1995, la ritenuta alla fonte è sempre effettuata a
titolo di imposta.
Per i contratti stipulati da soggetti esercenti attività commerciali a decorrere dal
1° gennaio 1996, la ritenuta è a titolo di acconto (cfr. articolo 3, comma 113,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549) mentre resta a titolo d’imposta per i
soggetti diversi da quelli esercenti attività di impresa.
33
Per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001, il decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 ha abrogato la predetta ritenuta
trasformandola in imposta sostitutiva, introducendo l’articolo 26-ter del D.P.R. n.
600 del 1973 e ne ha limitato l’applicazione ai soli redditi di capitale e non anche
ai redditi di impresa i quali, secondo le regole ordinarie, concorrono a formare il
reddito complessivo del contribuente.
Pertanto, i proventi conseguiti nell’esercizio di impresa in relazione alle polizze
assicurative stipulate o rinnovate dalla data del 1° gennaio 2001 sono soggetti a
tassazione secondo le diposizioni previste in materia di reddito di impresa,
mentre per quelli derivanti dalle polizze stipulate o rinnovate prima di tale data il
prelievo fiscale avviene con la ritenuta dell’articolo 6 della legge n. 482 del 1985
a titolo di acconto o d’imposta a seconda che i contratti siano stipulati ante o post
1° gennaio 1996 (cfr. circolare n. 29/E del 20 marzo 2001).
Ciò premesso, la legge di stabilità per il 2013 interviene sulla disciplina delle
polizze stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 1995, i cui rendimenti sono
attualmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta all’atto della loro
percezione. In particolare, è ora previsto che i redditi costituiti dalla differenza tra
il valore della riserva matematica di ciascuna polizza al 31 dicembre 2012 e i
relativi premi versati si considerano corrisposti a tale data con applicazione della
ritenuta, a titolo di imposta, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 482 del 1985.
In sostanza, la norma prevede la liquidazione anticipata dell’imposta sui
rendimenti maturati fino a tutto il 2012 e il concorso alla formazione del reddito
complessivo dei proventi maturati successivamente senza applicazione di alcuna
ritenuta o imposta sostitutiva.
È previsto che la provvista della ritenuta possa essere acquisita dall’impresa di
assicurazione mediante la riduzione della riserva matematica di ciascuna polizza.
Si ricorda, infine, che per effetto dell’unificazione dell’aliquota di tassazione
delle rendite finanziarie ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e
successive modificazioni, la ritenuta in commento si applica con l’aliquota nella
34
misura del 12,50 per cento sulla parte dei proventi maturati alla data del 31
dicembre 2011 e del 20 per cento per quelli maturati successivamente a tale data
(cfr. circolare n. 11/E del 28 marzo 2012).
35
Capitolo IV: Novità in materia di imposta sul valore aggiunto
1 Modifiche alla base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto (art. 1, comma
325, lettera a).
L’articolo 1, comma 325, lettera a), della legge di stabilità 2013 modifica il
comma 4 dell’articolo 13 del dPR n. 633 del 1972, in materia di determinazione
della base imponibile.
In particolare, la modifica concerne i criteri con i quali computare nella base
imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera.
La novellata norma conferma che gli importi in valuta estera devono essere
computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione,
determinato ai sensi dell’articolo 6 del dPR n. 633 del 1972.
La norma prevede, diversamente dalla precedente formulazione, che laddove non
sia noto il giorno di effettuazione dell’operazione (informazione che andrebbe
indicata in fattura), il tasso di cambio debba essere individuato con riferimento al
giorno di emissione della fattura, nel presupposto che coincida con il giorno di
effettuazione dell’operazione medesima.
Si ricorda che ai sensi del citato articolo 6, in via generale, “le cessioni di beni si
considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni
immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni
mobili…” mentre “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del
pagamento del corrispettivo”. Inoltre, “se anteriormente al verificarsi degli
eventi” sopra indicati “o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia
pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata,
limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella
del pagamento”.
36
Come già in passato, in assenza del cambio di riferimento, andrà utilizzato il
cambio del giorno antecedente più prossimo al momento di effettuazione
dell’operazione o alla data di emissione della fattura.
L’attuale disposizione stabilisce, infine, in conformità all’art. 91 della Direttiva
2006/112/CE che la conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate
nell’anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla
Banca centrale europea.
2 Modifiche ai criteri di applicazione dell’inversione contabile (articolo 1,
comma 325, lettera b).
L’articolo 1, comma 325, lettera b) della legge di stabilità 2013, modifica
l’articolo 17, secondo comma, secondo periodo, del dPR n. 633 del 1972, in
materia di inversione contabile.
Trattasi delle disposizioni concernenti l’individuazione del debitore dell’imposta
relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non
residenti.
In particolare, l’attuale secondo periodo del citato articolo 17 secondo comma,
dispone che “… nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate
da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il
cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione
secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.”
Al riguardo, si osserva che la previgente disposizione imponeva l’assolvimento
dell’imposta da parte del committente mediante la procedura di integrazione e di
registrazione prevista dagli articoli 46 e 47 del decreto legge 30 agosto 1993, n.
331, esclusivamente per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter, del dPR
n. 633/1972 (cd “prestazioni generiche”), effettuate da un operatore comunitario
37
nei confronti di un soggetto passivo sito nel territorio dello Stato (cfr circolare n.
35/E del 20 settembre 2012, punto 3.1).
Per effetto delle modifiche sopra richiamate, dal 1° gennaio 2013 la medesima
procedura di assolvimento dell’imposta si applica sia alle cessioni di beni
(diverse dagli acquisti intracomunitari che sono oggetto di una specifica
disciplina nel D.L. 331 del 1993) sia a tutte le prestazioni di servizi (anche “non
generiche”) rese da un soggetto passivo comunitario nel territorio della Stato.
Dal 1° gennaio 2013, quindi, il committente/cessionario nazionale dovrà:
· numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con l’indicazione
del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che
concorrono a formare la base imponibile dell’operazione espressi in valuta
estera, nonché dell’ammontare dell’IVA, calcolata secondo l’aliquota
applicabile (articolo 46, comma 1, decreto legge n. 331/1993);
· annotare la fattura, come sopra integrata, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese
precedente, distintamente nel registro IVA vendite (articolo 23, dPR n.
633/1972), secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del
corrispettivo dell’operazione espresso in valuta estera (articolo 47, comma
1, primo periodo, decreto legge n. 331/1993, come da ultimo sostituito
dall’art. 1, comma 326, lett. f), n. 1), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a
decorrere dal 1° gennaio 2013);
· annotare la stessa fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA
acquisti (articolo 25, dPR n. 633/1972), al fine di esercitare la detrazione
eventualmente spettante (articolo 47, comma 1, terzo periodo, decreto legge
n. 331/1993). In particolare, come già chiarito con la circolare n. 37/E del
29 luglio 2011, parag. 4.3, la fattura potrà essere annotata, ai sensi
dell’articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633, a partire dal mese in cui
l’imposta diviene esigibile e fino alla scadenza del termine della
dichiarazione annuale relativa al secondo anno in cui l’imposta è divenuta
38
esigibile (termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA ex
articolo 19).
· emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione - nel caso di mancata ricezione della fattura
del fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione - ed annotarla entro il termine di emissione e
con riferimento al mese precedente (articoli 46, comma 5 e 47 comma 1,
secondo periodo, del DL n. 331 del 1993).
Si osserva, infine, che per effetto delle modifiche sopra richiamate, valgono
anche con riferimento ai servizi diversi da quelli generici i chiarimenti resi con la
citata circolare n. 35/E, laddove è stato precisato che la fattura emessa dal
prestatore comunitario non residente può essere assunta come indice
dell’effettuazione dell’operazione, cui va ricondotta l’esigibilità dell’imposta, che
deve essere assolta dal cessionario/committente, a prescindere dall’effettuazione
del pagamento.
3 Modifiche al volume d’affari (articolo 1, comma 325, lettera c)
L’articolo 1, comma 325, lettera c) della legge di stabilità 2013 modifica
l’articolo 20 del dPR n. 633 del 1972, in materia di determinazione del volume
d’affari.
In particolare, viene sostituito il secondo periodo del comma 1 del citato articolo
20, che nella formulazione modificata esclude dal novero delle operazioni che
non concorrono alla formazione del volume d’affari le prestazioni di servizi rese
a soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, non soggette ad
imposta per carenza del requisito della territorialità ai sensi dell’articolo 7-ter
dello stesso dPR n. 633.
Ciò significa, in altre parole che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le prestazioni
di servizi generiche rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale
39
ad un soggetto passivo non stabilito, pur essendo operazioni fuori campo di
applicazione del tributo, devono essere considerate rilevanti ai fini della
determinazione del volume d’affari.
Ai fini della individuazione delle operazioni che rilevano per la determinazione
del volume d’affari occorre, altresì, tener conto delle modifiche recate all’articolo
21 del dPR n. 633 del 1972 dalla successiva lettera d) del comma 325. In
particolare, il novello comma 6-bis del citato articolo 21, introduce l’obbligo di
emettere fattura, senza indicazione dell’ammontare dell’imposta ma con
l’indicazione della causa per la quale la stessa viene emessa, per le operazioni
non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli
articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633 del 1972.
Si tratta, in particolare, di:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui
all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto
passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione
europea. Per queste operazioni in fattura deve essere riportata l’annotazione
«inversione contabile» ed, eventualmente, la relativa norma comunitaria o
nazionale;
b) le cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori
dell’Unione europea, con l’annotazione «operazione non soggetta». In tal
caso, lo status del cessionario/committente non assume rilievo ai fini
dell’obbligo di fatturazione.
Poiché ai sensi dell’articolo 20 del dPR n. 633 del 1972 “per volume d’affari del
contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione
con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle
variazioni di cui all'art. 26”, ne deriva che anche le operazioni sopra richiamate
partecipano – seppur non soggette ad imposizione nel territorio dello Stato – alla
formazione del volume d’affari.
40
Si osserva, peraltro, che poiché il volume d’affari incide sullo status di
esportatore abituale, l'art. 1, comma 329, della legge di stabilità, al fine di
sterilizzare gli effetti della modifica normativa in esame, è intervenuto sull’art. 1
del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, prevedendo, a tal fine, che nel
volume d'affari non si debba tenere conto “delle operazioni di cui all'articolo 21,
comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633”.
Si evidenzia, infine, che il legislatore è intervenuto per aggiornare i riferimenti
normativi contenuti nel citato articolo 20. In particolare, ha sostituito il richiamo
ormai obsoleto ai beni ammortizzabili indicati “nell’articolo 2425, n. 3 del
codice civile”, con il riferimento all’attuale “articolo 2424 del codice civile, voci
B.I.3) e B.I.4)”, concernenti, rispettivamente, “i diritti di brevetto industriale e i
diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” e “concessioni, licenze, marchi e
diritti simili”.
Restano escluse, quindi, dal volume d’affari le cessioni dei predetti beni
ammortizzabili nonché i passaggi di beni e servizi tra attività separate
nell’ambito della stessa impresa (cfr. articolo 36, ultimo comma del dPR. n. 633
del 1972).
4 Prestazioni socio assistenziali delle cooperative sociali (Articolo 1, commi da
488 a 490)
I commi da 488 a 490 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013 modificano la
disciplina ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle prestazioni di assistenza e
sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi - contenuta nel n. 41-
bis della Tabella A, parte II, allegata al dPR 26 ottobre 1972, n. 633.
In particolare, il comma 488 dispone l’abrogazione del citato n. 41-bis, che
prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4 per cento alle “prestazioni
socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o
ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed
41
inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di
devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione
di contratti di appalto e di convenzioni in generale”.
Il medesimo comma dispone, altresì, l’introduzione del n. 127-undevicies nella
parte III della medesima Tabella, ai sensi del quale sono ora soggette all’aliquota
del 10 per cento “le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter)
dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso
numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti
di appalto e di convenzioni in generale”.
Da un punto di vista oggettivo trattasi nello specifico delle:
1. prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona
nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie (…) (cfr. articolo 10, primo
comma, n.18);
2. prestazioni di ricovero e cura …, compresa la somministrazione di
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da
stabilimenti termali (cfr. articolo 10, primo comma, n.19);
3. prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni
genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, …, comprese le prestazioni relative all'alloggio,
al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, …, nonché le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie… (cfr. articolo 10, primo
comma, n.20);
4. prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani
e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli
per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le
somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le
altre prestazioni accessorie (cfr. articolo 10, primo comma, n. 21);
42
5. prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in
comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei
minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di
persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute,
di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, … (cfr. articolo 10,
primo comma, n.27-ter).
Da un punto di vista soggettivo la norma subordina l’applicazione dell’aliquota
agevolata del 10 per cento alla condizione che le citate prestazioni siano rese “da
cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di
convenzioni in generale” nei confronti “degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori
anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone
migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne
vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo”.
Il comma 489 prevede, poi, la soppressione del primo e secondo periodo dell’art.
1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che in via interpretativa
estendeva l’aliquota agevolata del 4 per cento contenuta nel citato numero 41-
bis) della tabella A, parte II, allegata al dPR. n. 633 del 1972 anche alle
prestazioni sopra elencate (di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter)
dell'articolo 10) rese nei confronti dei soggetti indicati nel n. 41-bis), in generale,
da qualunque tipo di cooperativa e loro consorzio, sia direttamente nei confronti
del destinatario finale, sia in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni.
Il medesimo articolo consentiva, altresì, alle cooperative sociali di cui alla legge
8 novembre 1991, n. 381 (ONLUS di diritto), di optare per la previsione di cui
all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ossia di
beneficiare del regime fiscale più favorevole.
43
Il comma 490 stabilisce, infine, l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, che
si applicheranno “alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo
il 31 dicembre 2013”.
Si osserva che, prima delle modifiche normative sopra richiamate, le prestazioni
socio-sanitarie, assistenziali ed educative fornite da cooperative – direttamente
ovvero in base a contratti di appalto e convenzioni - avevano due diversi tipi di
trattamento ai fini IVA. In particolare:
· se erano rese da cooperative e loro consorzi erano soggette
all’aliquota ridotta del quattro per cento di cui a n. 41-bis);
· se erano rese dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381 ed i loro consorzi, in quanto ONLUS di diritto ai sensi
dell’art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 460 del 1997, potevano
applicare sia il regime imponibile con l’aliquota agevolata sia il
regime di esenzione.
Per effetto delle nuove disposizioni viene meno la possibilità per le cooperative
sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 ed i loro consorzi di esercitare l’opzione
per il regime IVA applicabile alle prestazioni rese che ora è necessariamente di
imponibilità.
Inoltre, in base al disposto del novello n. 127 undevicies, possono applicare
l’aliquota ridotta del 10 per cento sulle prestazioni sociali solo le cooperative
sociali e loro consorzi e non più anche le cooperative generiche.
L’aliquota del dieci per cento si rende applicabile, inoltre, alle sole prestazioni
rese dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto e
convenzioni, e non anche a quelle eseguite direttamente.
Di conseguenza, nel caso in cui la cooperativa sociale effettui la prestazione
direttamente nei confronti del fruitore, l’unico regime utilizzabile sarà quello
dell’esenzione dall’imposta.
Riepilogando, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai
nn. da 18) a 21) e 27-ter) dell’art. 10, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972, rese
44
da società cooperative, saranno, dunque, assoggettate a diversi trattamenti ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto:
– regime di esenzione dall’imposta, se rese da cooperative che abbiano la
qualifica di ONLUS e cooperative sociali (ONLUS di diritto),
direttamente nei confronti del fruitore finale;
– aliquota IVA del dieci per cento, se rese da cooperative sociali e loro
consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;
– aliquota ordinaria del ventuno per cento, se rese da cooperative non
ONLUS (sia ordinarie che di diritto) e sempreché non abbiano le
caratteristiche per rientrare nell’applicazione delle esenzioni.
Come già innanzi evidenziato, il comma 490 dispone che le modifiche all’attuale
sistema si applicano relativamente alle operazioni compiute in base ai contratti
stipulati dopo il 31 dicembre 2013, pertanto fino a quando sarà efficace un
contratto stipulato precedentemente, continuerà ad applicarsi l’aliquota del 4
per cento. Ai rinnovi - espressi o taciti- nonché le proroghe di contratti già in
essere tra le parti successivi alla predetta data del 31 dicembre 2013 si applica il
nuovo regime.
Si osserva, tuttavia, che l’abrogazione del n. 41-bis) della Tab. A, parte II,
allegata al D.P.R. n. 633/1972, ha effetto già dal 1° gennaio 2013, data di entrata
in vigore della legge di stabilità 2013, pertanto le prestazioni rese direttamente
nei confronti dei fruitori saranno assoggettate al regime di esenzione per le
cooperative sociali - ONLUS e per le cooperative - ONLUS, mentre per le altre
cooperative l’aliquota IVA sarà quella ordinaria del ventuno per cento.
Si osserva, inoltre, che laddove la cooperativa sociale renda le prestazioni in
argomento sia direttamente nei confronti di soggetti che ne usufruiscono, sia in
base a contratti di appalto o convenzioni, la stessa dovrà applicare
contemporaneamente e rispettivamente il regime di esenzione e quello di
imponibilità ad aliquota ridotta, con inevitabile calcolo delle percentuali di
detrazione.
45
Si evidenzia, infine, che le modifiche sopra illustrate si sono rese necessarie per
adeguare la normativa interna a quella comunitaria, al fine di evitare la
formalizzazione di una procedura d’infrazione da parte della Commissione
europea, che aveva già avviato una richiesta di informazioni all’Italia in relazione
alla disposizione sopra richiamata, perché evidenziava profili di contrasto con la
Direttiva 2006/112/CE.
L’articolo 110 della Direttiva, infatti, consente agli Stati membri di continuare ad
applicare aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto dall'articolo 99, purché le
stesse siano in vigore già prima del 1 gennaio 1991 e che, comunque, siano
conformi alla legislazione comunitaria, siano state adottate per ragioni di
interesse sociale ben definite e a favore dei consumatori finali.
Com’è noto, invece, l’aliquota agevolata per le cooperative sociali ed i loro
consorzi è stata introdotta nel nostro ordinamento il 18 dicembre 1991.
Il n. 15) dell’Allegato III alla Direttiva 2006/112/CE, inoltre, accorda la
possibilità di istituire aliquote ridotte non inferiori al 5 per cento alle “cessioni di
beni e prestazioni di servizi da parte di organismi di cui è riconosciuto il
carattere sociale dagli Stati membri e che sono impegnati in attività di assistenza
e di sicurezza sociale, nella misura in cui tali operazioni non siano esenti in virtù
degli articoli 132, 135 e 136”.
Conseguentemente non era in linea con la Direttiva la possibilità concessa anche
alle cooperative non sociali e loro consorzi di beneficiare dell’aliquota di favore
tanto più con riferimento ad operazioni per le quali e disposto il regime di
esenzione.
Nella tabella che segue viene sintetizzato il trattamento ai fini Iva delle
prestazioni socio-assistenziali rese dalle cooperative sociali, ante e post
modifiche introdotte con la legge di stabilità 2013.
46
Soggetti Operazioni disciplina IVA
ante legge di
stabilità
Disciplina IVA
post legge di
stabilità
Prestazioni rese
DIRETTAMENTE
nei confronti del
Cooperative fruitore finale
generiche NON
sociali e NON
ONLUS
Prestazioni rese in
esecuzione di
contratti di
APPALTO o
CONVENZIONI
Operazioni soggette
all’aliquota IVA del
4 per cento
(n. 41-bis tabella A
parte II)
Operazioni soggette
all’aliquota IVA del
21per cento
Prestazioni rese
DIRETTAMENTE
nei confronti del
fruitore finale
Operazioni ESENTI da
IVA
Operazioni soggette
all’aliquota IVA del 4
per cento per appalti
stipulati ante
31/12/2013
Cooperative sociali e
loro consorzi
ONLUS di diritto
Prestazioni rese in
esecuzione di
contratti di
APPALTO o
CONVENZIONI
Operazioni soggette
all’aliquota IVA del
4 per cento
oppure
Operazioni ESENTI
da IVA su opzione
Operazioni soggette
all’aliquota IVA del 10
per cento per appalti
stipulati post
31/12/2013
Prestazioni rese
DIRETTAMENTE
nei confronti del
fruitore finale
Cooperative
generiche ONLUS
Prestazioni rese in
esecuzione di
contratti di
APPALTO o
CONVENZIONI
Operazioni esenti da
IVA
Operazioni esenti da
IVA
5 Servizi di gestione individuale di portafogli (Articolo 1 commi 520, lettera a) e
521)
L’art. 1, commi 520, lett. a), e 521, della legge di stabilità 2013 ha modificato il
trattamento fiscale previsto per i servizi di gestione individuale di strumenti
finanziari che - a decorrere dal 1° gennaio 2013 - devono essere assoggettati ad
IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria.
47
Fino alla predetta data, infatti, in base all’art. 10, primo comma, n. 4), del d.P.R.
n. 633 del 1972, detti servizi beneficiavano del regime di esenzione dall’imposta.
Tale modifica normativa si è resa necessaria al fine di adeguare la normativa
interna all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19
luglio 2012, causa C-44/11, in base al quale l’attività di gestione di portafoglio
individuale è imponibile ad IVA in quanto concretizza una prestazione
complessa che non comprende solo il servizio di negoziazione di titoli
dell’investitore - di per sé esente dall’imposta - ma anche i servizi di analisi e
custodia del patrimonio, funzionali e inscindibili rispetto alla negoziazione e,
pertanto, non riconducibili tra le fattispecie di esenzione previste dalla Direttiva
2006/112/CE.
In base alla nuova formulazione dell’art. 10, primo comma, n. 4), del d.P.R. n.
633 del 1972, sono esenti dall’imposta “Le operazioni relative ad azioni,
obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali,
eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione
individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti
finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la
custodia e l'amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di
portafogli”.
In considerazione del mutato trattamento fiscale dei servizi di gestione
individuale di strumenti finanziari, viene meno, altresì, il regime di esenzione da
IVA previsto - dall’art. 10, primo comma, n. 9), del citato dPR n. 633 del 1972 -
per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative ai medesimi
servizi.
Per quanto riguarda la decorrenza della nuova disciplina, l’art. 1, comma 521,
della legge di stabilità 2013 prevede che le nuove disposizioni si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
Ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dei servizi in argomento
si applicano i criteri di carattere generale previsti dall’art. 6 del dPR. n. 633 del
1972; conseguentemente, l’IVA deve essere applicata ai servizi individuali di
48
gestione patrimoniale il cui corrispettivo sia pagato dal 1° gennaio 2013, a meno
che il prestatore del servizio non abbia emesso la fattura entro il 31 dicembre
2012, prima del pagamento. In quest’ultimo caso, la prestazione si considera
effettuata al momento dell’emissione della fattura.
Ne consegue che l’intermediario è tenuto ad applicare l’IVA (con aliquota nella
misura ordinaria) sui corrispettivi relativi ai servizi di gestione individuale
percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e che non siano stati precedentemente
fatturati.
Diversamente, restano assoggettati al regime di esenzione da IVA i corrispettivi,
relativi ai medesimi servizi, percepiti (o fatturati) entro il 31 dicembre 2012.
Con particolare riguardo ai soggetti passivi d’imposta che hanno optato per la
dispensa da adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, è il
caso di precisare che, laddove tali soggetti abbiano scelto comunque di emettere
fattura entro il 31 dicembre 2012 per documentare i corrispettivi - non ancora
percepiti - relativi alle prestazioni rese prima della modifica normativa, la fattura
deve considerarsi validamente emessa e, quindi, utile a cristallizzare il regime di
esenzione relativamente alle predette prestazioni.
È evidente che non avrà la medesima efficacia una fattura emessa entro il 31
dicembre 2012 per documentare prestazioni relative ai periodi successivi a tale
data e, quindi, ancora da rendere, al solo fine di beneficiare del regime di
esenzione.
In correlazione con il nuovo regime fiscale, l’art. 1, comma 520, lett. b), della
legge di stabilità 2013 ha modificato l’art. 36, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del
1972, concernente l’applicazione separata dell’imposta.
In particolare, in base alla nuova formulazione di quest’ultima disposizione,
possono optare per l’applicazione separata dell’imposta (c.d. separazione
facoltativa) “i soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di
portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative
al predetto servizio, sia attività esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10,
primo comma”.
49
In virtù dell’opzione per l’applicazione separata dell’imposta, i soggetti che
svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni
di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio (di cui
all’articolo 10, nn. 4 e 9 del dPR. n. 633 del 1972) - imponibili ad IVA a
decorrere dal 1° gennaio 2013 - sia attività esenti dall’imposta, possono detrarre
l’IVA relativa agli acquisti sostenuti per l’esercizio dell’attività (imponibile) di
gestione individuale di portafogli.
6 Recepimento della direttiva 45/2010/UE in materia di Iva. Modifiche alla
disciplina sulla fatturazione (articolo 1, commi da 325 a 328).
6.1 Premessa
L’articolo 1, commi dal 325 al 328, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d.
legge di stabilità), - in cui sono confluite le disposizioni del decreto legge 11
dicembre del 2012, n. 216 - ha apportato diverse modifiche alla disciplina sulla
fatturazione recata dal dPR 26 ottobre 1972, n. 633, dal decreto legge 30 agosto
1993, n. 331, e dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
Tali modifiche, in particolare, discendono dalla necessità di recepire
nell’ordinamento interno la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre
2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio
2010.
Si forniscono in questa sede le prime indicazioni sulle modifiche intervenute.
6.2 La fattura elettronica
L’articolo 21 del decreto Iva definisce la fattura elettronica, la cui adozione è
espressamente subordinata all’accettazione da parte del destinatario, stabilendo
che “Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in
un qualunque formato elettronico”.
50
Secondo le nuove prescrizioni dell’articolo 21, la fattura elettronica deve
garantire i requisiti di autenticità dell’origine, di integrità del contenuto e di
leggibilità e – rispetto alla previgente formulazione – tali requisiti possono ora
essere soddisfatti con modalità alternative lasciate alla libera scelta del
contribuente, conformemente a quanto prescritto in materia dalla Direttiva
2006/112, art. 218 che prevede che gli Stati membri “.. accettano come fattura
ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni
stabilite dal presente capo”.
Si tratta di modalità che, sebbene non predeterminate dalla norma, debbono
comunque garantire l’integrità e la leggibilità del documento, nonché
l’autenticità della sua origine dal momento della sua emissione fino al termine
del suo periodo di conservazione.
Il comma 3 dell’art. 21 dispone che l’autenticità dell'origine e l’integrità del
contenuto possono essere garantite mediante “sistemi di controllo di gestione che
assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la
prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della
firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di
trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire
l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati”.
Per espressa previsione dell’articolo 21, comma 1, in commento, la fattura
elettronica si ha per emessa, tra l’altro, quando viene “messa a disposizione del
cessionario o committente”, ad esempio sul sito o sul portale elettronico
dell’emittente ovvero del terzo incaricato dell’emissione per suo conto.
Al riguardo possono essere richiamati i chiarimenti resi dalla scrivente con
circolare n. 45/E del 2005, laddove è stato precisato che la fattura elettronica si
considera messa a disposizione quando al destinatario venga inviato un
messaggio (e-mail) contenente un protocollo di comunicazione ed un link di
collegamento al server ove lo stesso può effettuare, in qualsiasi momento, il
download della fattura, ossia scaricare il documento elettronico.
51
Ulteriori indicazioni in materia verranno fornite anche tenendo conto dei lavori
del Forum italiano sulla fatturazione elettronica, istituito con decreto del
Direttore Generale delle Finanze del 12 dicembre 2011, con l’obiettivo di
individuare e proporre misure atte a favorire l’adozione della fatturazione
elettronica da parte di imprese e lavoratori autonomi, preservando
l’interoperabilità transfrontaliera dei soggetti che utilizzano la fattura elettronica.
6.3 Il nuovo contenuto della fattura
L’articolo 21, comma 2, del dPR 633/72 innova anche il contenuto della fattura,
elettronica o cartacea, in accordo con quanto previsto dall’articolo 226 della
Direttiva in relazione alle indicazioni obbligatorie del documento fiscale.
Con riferimento all’eliminazione dell’obbligo di numerare la fattura in ordine
progressivo per anno solare, superato dall’attuale formulazione che richiede
esclusivamente una numerazione progressiva idonea ad identificare la fattura in
modo univoco, si rinvia ai chiarimenti già forniti con risoluzione n. 1/E del 10
gennaio 2013.
Ulteriori novità riguardano i dati identificativi del cessionario/committente
nonché la valuta in cui devono essere indicati gli importi.
Circa i dati identificativi del cessionario/committente, la precedente formulazione
richiedeva esclusivamente l’indicazione della “ditta, denominazione o ragione
sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, del
rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i
soggetti non residenti (….) Se non si tratta di imprese, società o enti devono
essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il
cognome”. Il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di
stabilimento del cessionario o committente era espressamente richiesto
esclusivamente per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel
territorio di un altro Stato membro della Comunità, ai sensi della lettera f)-bis,
52
introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. m), n. 1), D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, in
vigore dal 20 febbraio 2010.
Per effetto della modifica normativa, oltre alla ditta, denominazione o ragione
sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o
committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti, in fattura deve essere sempre
indicato:
- il numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente quando si
tratti di soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato;
- il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di
stabilimento in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro
dell’Unione europea;
- il codice fiscale nel caso in cui il cessionario o committente, residente o
domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa,
arte o professione.
L’attuale formulazione, dunque, introduce l’obbligo generalizzato in capo al
cessionario o committente di comunicare al cedente o prestatore la partita IVA o
il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento,
se soggetto passivo, ovvero il codice fiscale in caso contrario. Peraltro, ove
l’acquisto riguardi beni o servizi ad uso promiscuo, in ossequio alle finalità della
disposizione, si è dell’avviso che il destinatario che agisce anche in veste di
soggetto passivo debba essere comunque identificato mediante l’indicazione del
numero di partita Iva senza, ovviamente, dover indicare il codice fiscale del
medesimo.
Circa la valuta in cui devono essere indicati gli importi di corrispettivi, spese e
altri oneri si ricorda che, nella precedente formulazione dell’articolo 21, nelle
fatture in lingua straniera, tradotte in lingua nazionale a richiesta
dell'amministrazione finanziaria, detti importi potevano essere espressi in
53
qualsiasi valuta, purché l'imposta fosse indicata in euro. Per effetto delle
modifiche apportate dalla legge di stabilità, tale possibilità non è più prevista.
Pertanto, anche per le predette fatture vale la regola generale dettata al comma 2,
lettera l), che dispone l’indicazione dell’imposta e dell’imponibile con
arrotondamento al centesimo di euro.
6.4 Termini e modalità di emissione della fattura
L’articolo 21, comma 4, disciplina i termini e le modalità di emissione della
fattura. Rimane ferma la regola generale, secondo cui la fattura deve essere
emessa al momento di effettuazione dell’operazione determinata a norma
dell'articolo 6 del dPR n. 633 del 1972.
Vengono, tuttavia, ampliate le fattispecie in relazione alle quali è possibile
derogare a tale regola. In particolare:
a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento
di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali
è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con dPR
14 agosto 1996, n. 472 nonché di prestazioni di servizi individuabili
attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei
confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura,
recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo
a quello di effettuazione delle medesime.
Prima delle modifiche in esame, tale possibilità era prevista per la sola
ipotesi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da
documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i
soggetti tra i quali è effettuata l'operazione.
b) Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un
soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, la fattura è emessa entro
il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
54
c) Per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in altro stato
membro dell’Unione europea non soggette ad IVA ai sensi dell’articolo 7-
ter per carenza del requisito territoriale, la fattura è emessa entro il giorno
15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
d) per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 6, sesto comma, primo
periodo –rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione
Europea la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione. Si tratta delle prestazioni di servizi
di cui all’articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel
territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito e delle prestazioni
di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese
da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto
passivo che non è ivi stabilito.
Quando si tratti di prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo stabilito fuori
dell’Unione Europea, il soggetto passivo nazionale è tenuto ad emettere
autofattura nei termini sopra indicati.
Tale disposizione deve essere letta in coordinato con le modifiche normative
apportate all’articolo 6 del decreto Iva dalla legge n. 217 del 15 dicembre 2011 in
materia di momento impositivo delle prestazioni di servizi generiche con soggetti
esteri. In particolare, ai sensi del citato articolo 6, “le prestazioni di servizi di cui
all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello
Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da
quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo
stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si
considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere
periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi”.
55
6.5 Le annotazioni in fattura
L’articolo 21, comma 6, con riferimento a determinate operazioni richiede
l’annotazione in fattura del peculiare regime applicabile all’operazione stessa,
rendendo facoltativa l’indicazione della specifica norma comunitaria o nazionale,
richiesta obbligatoriamente dalla previgente normativa.
Si tratta, in particolare di:
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a
vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell’articolo 7-bis
comma 1, per le quali è prescritta l’annotazione «operazione non
soggetta».
b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, per le
quali è prescritta l’annotazione «operazione non imponibile»;
c) operazioni esenti di cui all’articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), per
le quali è prescritta l’annotazione «operazione esente»;
d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, per le quali è prescritta, a seconda dei casi,
l’annotazione «regime del margine - beni usati», «regime del margine -
oggetti d’arte» o «regime del margine - oggetti di antiquariato o da
collezione»;
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime
del margine previsto dall’articolo 74-ter, per le quali è prescritta
l’annotazione «regime del margine - agenzie di viaggio».
Il comma 6-ter dell’articolo 21, inoltre, dispone che le fatture emesse dal
cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo
proprio recano l'annotazione “autofatturazione”.
Per completezza si rappresenta che, in ottemperanza all’articolo 226 della
Direttiva Iva, l'art. 1, comma 325, della legge di stabilità ha modificato anche
56
l’articolo 17, comma 5, e l’articolo 74, comma 7, del decreto Iva, introducendo,
anche per le operazioni ivi rappresentate, soggette a “reverse charge”, l’obbligo
di annotare in fattura la dicitura “inversione contabile”. Al riguardo si rinvia ai
chiarimenti resi nel presente documento al paragrafo 2 del presente capitolo.
6.6 Ampliamento delle operazioni soggette a fatturazione
Come già indicato al paragrafo 3 del presente capitolo, l’articolo 21, comma 6-
bis, amplia notevolmente l’alveo delle operazioni che, quando effettuate da
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono soggette ad obbligo di
fatturazione. Trattasi, in particolare, delle operazioni non soggette ad imposta per
carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies del dPR.
n. 633 del 1972.
Parallelamente all’estensione delle fattispecie soggette ad obbligo di fatturazione,
la legge di stabilità ha modificato la disposizione sanzionatoria relativa alla
violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed
individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La
richiamata disposizione, al comma 2, prevedeva che “chi viola obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili o esenti è
punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento
dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione
non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni”. Al fine di
coordinare tale previsione sanzionatoria con le nuove regole in materia di
fatturazione delle operazioni non soggette per carenza del requisito di
territorialità, è stato espressamente introdotto anche il riferimento alle operazioni
“non soggette ad IVA”.
57
6.7 La nuova fattura semplificata
L’articolo 1, comma 325, lettera e), della legge n. 228 del 2012, ha introdotto la
nuova disciplina della fattura semplificata, inserita nel nuovo articolo 21-bis del
decreto Iva.
Tale disposizione prevede che, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 21, la
fattura di ammontare complessivo non superiore a 100 euro, nonché – a
prescindere dall’ammontare - la fattura rettificativa di cui all’articolo 26 del
d.P.R. n. 633 del 1972 (c.d. nota di variazione dell’imponibile o dell’imposta),
può essere emessa in modalità semplificata, recando almeno le seguenti
indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o
domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale
nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non
residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o
domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante
fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non
residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello
Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA,
ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro
dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato
membro di stabilimento;
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata,
58
ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
h) per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura
rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
Il cessionario/committente stabilito nel territorio dello Stato può essere, dunque,
identificato con il solo numero di partita IVA o con il codice fiscale, oppure con
il numero identificativo IVA del Paese di stabilimento, se si tratta di un soggetto
passivo stabilito in un altro Stato membro. Nel caso in cui il
cessionario/committente sia identificato con il solo numero di partita IVA o con
il codice fiscale, l’obbligo di registrazione della fattura semplificata da parte
dell’emittente è correttamente assolto con l’indicazione dei predetti dati, in luogo
della ditta, denominazione o ragione sociale, come prescritto dall’articolo 23,
secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.
L’operazione può, inoltre, essere indicata in modo sintetico e non è richiesta la
distinta esposizione dell’imponibile e dell’imposta, essendo sufficiente indicare
l’importo totale comprensivo dell’operazione e l’ammontare dell’imposta ivi
incorporata ovvero, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla.
La norma consente di emettere in forma semplificata le fattura di cui all’articolo
26 mentre detta modalità di fatturazione non è ammessa per le seguenti
operazioni:
a) cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del decreto legge n. 331 del
1993;
b) operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a). Si tratta delle
operazioni non soggette ad Iva per difetto del requisito della territorialità,
effettuate da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato nei confronti
di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato membro con il
meccanismo dell’inversione contabile, per le quali in fattura deve essere
apposta l’annotazione «inversione contabile».
59
Il comma 3 del nuovo articolo 21-bis specifica che, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite di cento euro
può essere elevato fino a quattrocento euro e che può essere consentita
l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni
effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di
soggetti, per i quali le pratiche commerciali o amministrative, ovvero le
condizioni tecniche di emissione delle fatture, rendono particolarmente
difficoltoso il rispetto degli adempimenti previsti per l’emissione delle stesse.
6.8 Fatture emesse mediante misuratori fiscali
Da ultimo, si evidenzia che l’articolo 1, comma 328, della legge n. 228 del 2012,
ha modificato l’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, inserendo un nuovo
quarto comma, in base al quale le fatture di cui agli articoli 21 e 21-bis possono
essere emesse anche mediante gli apparecchi misuratori fiscali. In tal caso, il
soggetto cedente o prestatore può essere identificato, in luogo delle indicazioni
richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-bis, comma 1, lettera c), con i
dati determinati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al
terzo comma del citato articolo 1 della legge n. 18 del 1983.
7 Modifiche alla disciplina prevista dal decreto-legge 331/93, in tema di
operazioni intracomunitarie (articolo 1, comma 326).
In occasione del recepimento delle norme della direttiva 2010/45/EU del 13
luglio 2010, in materia di fatturazione, il legislatore nazionale ha riscritto anche
alcune disposizioni del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del
medesimo anno, al fine di allineare le disposizioni interne alle norme
comunitarie.
60
Tali disposizioni, entrate in vigore il 1° gennaio 2013, sono contemplate
dall’articolo 1, comma 326, della legge di stabilità 2013.
Si effettua qui di seguito una breve disamina delle principali novità.
7.1 Operazioni che non costituiscono acquisti intracomunitari.
L’art. 38, comma 5, lettera a) del decreto legge n. 331 del 1993 contiene un
elenco di fattispecie in cui, pur in presenza di un’introduzione fisica nel territorio
dello Stato di un bene proveniente da altro Stato membro, non si considera
perfezionata la fattispecie dell’acquisto intracomunitario.
La norma interna riprende le ipotesi derogatorie di cui all’art. 17, par. 2, della
Direttiva 2006/112/CE e, in particolare, nella lett. a), in cui si recepisce il
contenuto della lett. f) del citato articolo della Direttiva 2006/112/CE, si
stabilisce che non costituiscono acquisti intracomunitari l’introduzione nel
territorio italiano di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di
manipolazioni usuali, se i beni vengono successivamente trasportati o spediti al
committente nello Stato dell’Unione europea di provenienza o, per suo conto, in
altro Stato membro ovvero al di fuori dell’Unione europea.
Al fine di assicurare una maggiore coerenza tra la norma interna e quella
comunitaria, viene specificato che, tra le ipotesi derogatorie che non danno luogo
al perfezionamento dell’acquisto intracomunitario, vi è anche il caso di
effettuazione di perizie su beni temporaneamente introdotti nel territorio dello
Stato.
7.2 Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari
L’art. 39, comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993 viene modificato
prevedendo che il momento di effettuazione sia della cessione, sia dell’acquisto
intracomunitario di beni, coincide con il momento dell’inizio del trasporto o
della spedizione dei beni al cessionario o a terzi per suo conto.
61
Risulta quindi innovato il criterio adottato nella legislazione previgente, in cui
l’acquisto intracomunitario si considerava effettuato all’atto della consegna del
bene nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, nel
caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di
destinazione nel territorio stesso.
Con la novella in commento, il nostro ordinamento si conforma all’art. 68 della
Direttiva 2006/112/CE ai sensi del quale l’acquisto intracomunitario di beni si
considera effettuato nel momento in cui si considera effettuata un’analoga
cessione di beni interna.
A tale proposito si rileva che l’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede, come
momento di effettuazione delle cessioni di beni mobili, quello della consegna o
spedizione. Tenuto conto che, nel caso di cessioni intracomunitarie, il trasporto
del bene in altro Stato membro costituisce un elemento costitutivo della
fattispecie, al fine di rispettare il criterio di analogia fissato dal legislatore
comunitario, si è reso necessario stabilire che l’acquisto intracomunitario si
considera effettuato all’atto dell’inizio del trasporto dal territorio dello Stato
membro di provenienza.
Non si riscontrano, invece, novità per quanto riguarda il momento di
effettuazione delle cessioni intracomunitarie.
Si può quindi concludere che il momento di effettuazione delle operazioni di
acquisto e di cessione intracomunitarie risulta ora unificato, in coerenza con la
ratio delle disposizioni della Direttiva 2006/112/CE tendenti ad evitare un
disallineamento temporale delle predette operazioni tra Stato membro di partenza
e Stato membro di arrivo.
Inoltre, a seguito delle modifiche apportate all’art. 39, comma 2, del D.L. n. 331
del 1993, non sono più rilevanti, al fine della individuazione del momento di
effettuazione delle operazioni, gli acconti versati sulle operazioni
intracomunitarie. Non è pertanto obbligatorio fatturare parzialmente l’operazione
che resta vincolata alla sua effettiva esecuzione, in conformità con le disposizioni
dell’art. 220, par. 1, punto 4), della Direttiva 2006/112/CE.
62
Tuttavia, il nuovo comma 2 dell’art. 39 stabilisce che, se prima del trasferimento
del bene al cessionario viene emessa fattura dal cedente, l’operazione si
considera effettuata nei limiti dell’importo fatturato.
7.3 Fatturazione e registrazione delle operazioni intracomunitarie
Il legislatore ha anche rivisto la disciplina degli adempimenti contabili delle
operazioni intracomunitarie, concedendo in generale termini più lunghi rispetto a
quelli previsti dalla disciplina previgente. Si riassumono gli aspetti principali
delle modifiche intercorse.
7.3.1 Termini relativi alle cessioni intracomunitarie
A seguito della modifica apportata all’art. 46, comma 2, del decreto legge n. 331
del 1993, viene fissato il termine ultimo di fatturazione delle cessioni
intracomunitarie entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione. Al contrario nella versione previgente alla modifica in
commento, attraverso il rinvio all’articolo 21 del dPR 633 del 1972, l’emissione
della fattura relativa alla cessione intracomunitaria doveva avvenire all’atto
dell’effettuazione dell’operazione.
La nuova norma risulta coerente con quanto previsto dall’art. 222 della
Direttiva 2006/112/CE, che prevede l’emissione della fattura relativa alla
cessione intracomunitaria entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si
è verificato il fatto generatore.
Per la fatturazione delle cessioni intracomunitarie, al posto dell’ammontare
dell’imposta va indicato il titolo di non imponibilità con l’eventuale indicazione
della relativa norma comunitaria o nazionale.
Inoltre, è stato modificato anche l’art. 47, comma 4, del decreto legge n.
331. La norma anteriormente in vigore prevedeva che l’annotazione delle fatture
relative alle cessioni intracomunitarie avvenisse secondo l’ordine di numerazione
e con riferimento alla data di emissione. La nuova norma, invece, allinea la
63
disciplina della registrazione delle stesse fatture ai nuovi termini per l’emissione
delle stesse, cioè entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione
dell’operazione.
7.3.2 Termini relativi agli acquisti intracomunitari
Il legislatore ha anche modificato l’art. 47, comma 1, del decreto legge n. 331. La
norma previgente prevedeva che l’integrazione e l’annotazione delle fatture
relative agli acquisti intracomunitari dovesse avvenire, in ogni caso, non oltre
quindici giorni dal ricevimento della fattura del cedente estero. La nuova norma,
invece, stabilisce che i predetti adempimenti devono essere effettuati entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con
riferimento al mese precedente.
Come già evidenziato, ciò risulta in linea con le disposizioni degli artt. 69 e 222
della Direttiva 2006/112/CE.
Di particolare interesse risulta la nuova disposizione di cui all’art. 46, comma 5,
del decreto legge n. 331 riguardante la disciplina dell’autofatturazione da parte
del cessionario nazionale nel caso di inadempienza del fornitore.
Infatti, qualora non riceva la fattura entro il secondo mese successivo a quello in
cui l’operazione è stata effettuata, l’acquirente di un bene deve emettere una
fattura (in unico esemplare) entro il giorno 15 del terzo mese successivo
all’effettuazione dell’operazione.
Se invece l’acquirente ha ricevuto una fattura dal cedente che tuttavia riporta una
cifra più bassa di quella effettivamente pagata, dovrà emettere una fattura
integrativa, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata
effettuata la registrazione della fattura originaria .
64
Capitolo V: Novità in materia di IVIE e IVAFE
1 Modifiche all’imposta sul valore degli immobili e all’imposta sul valore delle
attività finanziarie (articolo 1, commi 518 e 519)
I commi 518 e 519 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013 apportano alcune
modifiche alle disposizioni fiscali relative all’imposta sul valore degli immobili
situati all’estero (IVIE) e all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute
all’estero (IVAFE), istituite dall’articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 e successive modificazioni.
Tali modifiche mirano ad equiparare il trattamento fiscale relativo al possesso
all’estero di immobili e attività di natura finanziaria da parte di soggetti residenti
nel territorio dello Stato con quello previsto per gli immobili e le attività
finanziarie detenuti in Italia per i quali si applica, rispettivamente, l’imposta
municipale propria (IMU) e l’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della Tariffa,
Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Conseguentemente, i chiarimenti forniti con la presente circolare integrano la
circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 che continua ad essere valida per la parte delle
disposizioni che non hanno subito modifiche.
1.1 Modifiche comuni all’IVIE e IVAFE: decorrenza e versamento delle imposte
Una novità di rilievo riguarda la decorrenza dell’IVIE e dell’IVAFE. In
particolare, tali imposte sono dovute con riferimento al periodo di imposta 2012 e
non più del 2011, come era originariamente stabilito.
I versamenti dell’IVIE e IVAFE effettuati per l’anno 2011, in conformità al
provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate del 5 giugno 2012, si
considerano effettuati in acconto della relativa imposta dovuta per il 2012.
65
Pertanto, entro il prossimo 17 giugno 2013 (termine previsto per il versamento a
saldo dell’IRPEF relativa al 2012, cadendo il 16 giugno 2013 in un giorno
festivo) il contribuente dovrà effettuare l’eventuale versamento a conguaglio.
Considerato che il contribuente ha calcolato e versato le imposte
complessivamente dovute per il periodo di riferimento, è probabile che, in
assenza di incrementi delle consistenze estere di riferimento, non sia dovuta
alcuna ulteriore imposta.
Nell’ipotesi in cui i versamenti delle imposte effettuati per il 2011 dovessero
risultare non dovuti per il 2012, ad esempio, a seguito di dismissione delle
attività o delle modifiche apportate proprio dall’articolo in commento alla
disciplina dell’IVIE e dell’IVAFE o per errori materiali (ad esempio, qualora sia
stato scelto erroneamente uno dei criteri di calcolo dell’imposta, ove sia prevista
un’alternativa), si configura in capo al contribuente una posizione creditoria per
la maggiore imposta versata che lo stesso potrà recuperare secondo le consuete
modalità previste per i versamenti in eccesso o non dovuti relativi ai versamenti
diretti.
Infine, non si applicano le sanzioni previste per gli omessi versamenti diretti nel
caso in cui non sia stato eseguito, in tutto o in parte, il versamento delle imposte
originariamente dovute per il periodo di imposta 2011 sulla base della normativa
previgente.
In tale evenienza, i contribuenti sono tenuti al versamento di quanto dovuto con
riferimento al 2012 entro il predetto termine del 17 giugno 2013.
Sono tenuti all’adempimento anche i contribuenti che non hanno versato l’IVIE e
l’IVAFE per il 2011, in quanto non erano in possesso di attività all’estero e che
abbiano cominciato a detenerle a partire dal 2012.
Infine, considerato che il versamento dell’IVIE e dell’IVAFE avviene secondo le
modalità di versamento previste per l’IRPEF e, quindi anche in acconto, entro il
prossimo 17 giugno 2013 è previsto, oltre al saldo per il 2012, anche il
versamento del primo acconto per il 2013. Il secondo acconto deve essere
eseguito entro il mese di novembre 2013.
66
1.2 Modifiche specifiche all’IVIE
Il comma 15-bis dell’articolo 19 del decreto legge n. 209 del 2011 conteneva
alcune disposizioni di favore per gli immobili detenuti da parte dei soggetti che
prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o
amministrativa o per un suo ente locale e per le persone fisiche che lavorano
all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui
residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti
dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati.
Nei confronti di tali soggetti era prevista l’applicazione dell’imposta nella misura
ridotta dello 0,40 per cento, in luogo della misura ordinaria dello 0,76 per cento,
e la disapplicazione del secondo comma dell’articolo 70 del TUIR, con
conseguente non imponibilità ai fini IRPEF dei redditi derivanti da tali immobili.
Per effetto delle modifiche apportate dal comma 518 dell’articolo 1 della legge di
stabilità per il 2013 viene ora stabilito, per tutti i soggetti fiscalmente residenti in
Italia in forza delle regole ordinarie e non solo per i lavoratori pubblici all’estero,
che l’imposta si applica nella misura ridotta dello 0,40 per cento agli immobili
situati all’estero che sono adibiti ad abitazione principale e alle relative
pertinenze.
Per le modalità di determinazione dell’imposta con l’aliquota ridotta si rinvia a
quanto precisato nel paragrafo 1.4 della citata circolare n. 28/E, con specifico
riguardo alla detrazione di imposta di euro 200 e alla maggiorazione di euro 50
spettante, per gli anni 2012 e 2013, per ciascun figlio di età non superiore ai 26
anni, in quanto le misure di tali agevolazioni non sono variate.
Con riferimento alla disapplicazione del secondo comma dell’articolo 70 del
TUIR, è stato introdotto il nuovo comma 15-ter all’articolo 19 più volte citato, in
base al quale tale norma non si applica per gli immobili all’estero adibiti ad
abitazione principale dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, in forza delle
regole ordinarie, ed anche per gli immobili non locati per i quali è dovuta
67
l’IVIE. Per tali immobili soggetti all’IVIE non deve essere pertanto compilato il
corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi relativo alla indicazione dei
redditi degli immobili situati all’estero.
In tal senso, le modifiche apportate al comma 15-bis e il nuovo comma 15-ter
del citato articolo 19 determinano una sostanziale equiparazione dell’IVIE con
l’imposizione prevista dall’IMU in Italia, da una parte per gli immobili che
costituiscono l’abitazione principale, dall’altra per gli immobili non locati in
considerazione del previsto carattere sostitutivo di tale ultima imposta rispetto
all’IRPEF per gli immobili tenuti a disposizione.
1.3 Modifiche specifiche all’IVAFE
L’applicazione dell’IVAFE in misura fissa, attualmente di euro 34,20, pari a
quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della Tariffa allegata al
D.P.R. n. 642 del 1972, riguarda ora tutti i conti correnti e i libretti di risparmio
detenuti all’estero da soggetti residenti in Italia e non è più limitata a quelli
detenuti in Paesi dell’Unione europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo
che consentono un adeguato scambio di informazioni (Islanda e Norvegia). Prima
delle modifiche in commento, per le attività detenute in Paesi diversi da questi
ultimi, l’imposta era, invece, generalmente dovuta in misura proporzionale.
In sostanza, quindi, con la modifica in commento - operata dal comma 518
dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 al comma 20 dell’articolo 19
del decreto legge n. 209 del 2011 - viene equiparato il trattamento fiscale dei
conti correnti e dei libretti di risparmio ai fini dell’IVAFE con quello previsto
dall’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642
del 1972.
Su tali attività finanziarie si applica, dunque, la stessa misura di imposta a
prescindere dal luogo di detenzione delle stesse da parte dei soggetti che sono
fiscalmente residenti in Italia, evitando una potenziale restrizione alla libera
68
circolazione dei capitali di cui all’articolo 63 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea (T.U.F.E.).
Si rinvia al paragrafo 2.4.1. della richiamata circolare n. 28/E per le modalità di
applicazione dell’IVAFE in misura fissa sui conti correnti e libretti di risparmio
detenuti all’estero.
In riferimento alle novità apportate dalla legge di stabilità in commento, al fine di
semplificare le modalità di compilazione del modello Unico PF2, quadro RM, si
propone un esempio che chiarisce in modo univoco:
· che il calcolo del limite di 5.000 euro in presenza di più conti
correnti o libretti di risparmio tenuti presso lo stesso intermediario va
effettuato:
a) sommando il valore medio di giacenza di tutti i conti
b) considerando solo la quota di possesso e a nulla rilevando il periodo;
· come determinare l’imposta da versare.
In particolare, in presenza di tre conti presso il medesimo intermediario:
· conto A: possesso 100% , periodo ( 365 giorni), valore medio 2000
euro;
· conto B: possesso 50%, periodo ( 365 giorni), valore medio 5000
euro (valore medio pro quota 2500);
· conto C : possesso 25% , periodo ( 100 giorni), valore medio 4000
euro, valore medio pro quota 1000).
Il valore medio di giacenza annua è pari a 2000 + 2500 + 1000 , ossia 5500 euro
Il valore medio di giacenza complessivo è superiore a 5000 euro, pertanto
l’imposta è dovuta.
In questo caso il contribuente, nel modello UNICO PF 2013, dovrà
compilare tre distinti righi del quadro RM, sezione XV-B, calcolando per ogni
rigo la relativa imposta in relazione al periodo e alla quota di possesso
riportando:
· in colonna 1 il valore medio di giacenza annua, ovvero 5.500 euro
(in tutti e 3 righi);
69
· in colonna 2 la quota di possesso (100 nel primo rigo del modulo
1), (50 nel secondo rigo del modulo 1), (25 nel primo rigo del modulo 2);
· in colonna 3 il periodo (365 nel primo rigo del modulo 1), (365 nel
secondo rigo del modulo 1), (100 nel primo rigo del modulo 2);
· in colonna 4 l’imposta calcolata (34 nel primo rigo del modulo 1),
(17 nel secondo rigo del modulo 1), (2 nel primo rigo del modulo 2);
· la colonna 7 deve essere barrata in tutti e tre i righi.
Dopo avere calcolato l’imposta dovuta per ogni rigo (colonna 6 = colonna 4 –
colonna 5), si dovrà riportare il totale imposta dovuta (sommando gli importi
determinati nella colonna 6 di tutti i righi compilati della sezione XV-B di
entrambi i moduli) nel rigo RM35 colonna 1.
70
Capitolo VI: Altre novità
1 Modifiche all’imposta di bollo applicabile alle comunicazioni inviate alla
clientela relative a prodotti finanziari (articolo 1, comma 509).
L’articolo 1, comma 509, della legge di stabilità 2013 modifica la nota 3-ter
all’articolo 13 della tariffa, allegata al dPR 26 ottobre 1971, n. 642, inserendo
dopo le parole «e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro
1.200» le parole «nonché, a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima
di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica».
Per effetto di tale modifica, pertanto, a decorrere dall’anno 2013, viene introdotta
una soglia massima di imposta, pari ad euro 4.500, che trova applicazione
esclusivamente per le comunicazioni relative a prodotti finanziari inviate a
soggetti diversi dalle persone fisiche.
Resta, invece, invariato il regime applicabile alle comunicazioni relative ai
prodotti finanziari inviate alle persone fisiche.
Con riferimento alle modalità di applicazione di detta soglia massima di imposta,
restano fermi i chiarimenti forniti con la circolare 21 dicembre 2012, n. 48,
paragrafo 2.3, in ordine all’applicazione del limite di euro 1.200 prevista dalla
Nota 3-ter per il solo 2012.
2 Tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati (articolo 1, comma 189)
L’articolo 1, comma 189, lett. d), n. 2), della legge di stabilità 2013, a decorrere
dal 1° gennaio 2013, modifica l’articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 (cd. “Codice delle leggi antimafia”) che disciplina la tassazione dei
redditi derivanti dai beni sequestrati.
Detto articolo prevede, ai commi da 1 a 3, che i beni sequestrati continuano ad
essere assoggettati a tassazione con le medesime modalità applicate prima del
71
sequestro con riferimento alle categorie di cui all’articolo 6 del testo unico delle
Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. A tal fine, l’amministratore giudiziario, nel corso della
procedura e qualora la stessa si protragga oltre il periodo d’imposta in cui ha
avuto inizio, provvede a determinare e a versare provvisoriamente le imposte
relative ai beni stessi e ad adempiere agli obblighi dichiarativi, contabili e quelli
previsti in capo al sostituto d’imposta. Dispone inoltre che, all’esito della
procedura, nel caso di confisca, la tassazione operata in via provvisoria si
considera definitiva mentre nel caso di intervenuta restituzione si effettua la
liquidazione delle imposte calcolate in via provvisoria nei confronti del soggetto
sottoposto alla misura cautelare.
Il generale assoggettamento a tassazione dei beni confiscati trova giustificazione,
come chiarito con la circolare n. 156/E del 7 agosto 2000 (i cui principi, anche se
dettati con riferimento alla precedente disciplina antimafia – legge 31 maggio
1965, n. 575 e successive modifiche – risultano ancora attuali), nel fatto che
sebbene “la provenienza dei beni sequestrati è illecita, l’impiego degli stessi, da
parte dell’amministratore giudiziario e sotto la vigilanza del giudice delegato,
costituisce attività non soltanto lecita, ma dovuta, in forza delle norme di legge e
del decreto di sequestro”.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, per effetto della modifica introdotta dalla
legge di stabilità, la disciplina di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 51 del
Codice non si applica agli immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e
confisca. In particolare, con l’introduzione del comma 3-bis al citato articolo 51,
gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei
provvedimento di sequestro e confisca e, comunque, fino alla loro assegnazione o
destinazione.
Detto regime di esenzione viene meno in caso di revoca della confisca. In tale
ipotesi, infatti, si prevede una procedura che pone a carico del proprietario il
pagamento di tutti i tributi dovuti per il periodo in cui il cespite è stato appreso. A
tal fine, l’amministratore giudiziario ha l’obbligo di informare l’Agenzia delle
72
entrate che provvede alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi dovuti per il
periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni
sono stati restituiti.
Capitolo VII: Novità introdotte con il decreto-legge n. 179 del 2012
1. Rilevanza tributaria della nozione di “base” di vettore aereo (articolo 38)
Il comma 1 dell’articolo 38 (Disposizioni finanziarie) del decreto introduce la
nozione di “base” di un vettore aereo, rilevante anche ai fini dello stabilimento
del vettore medesimo.
In particolare, il primo periodo prevede che, ai fini del diritto aeronautico,
“l’espressione “base” identifica un insieme di locali e di infrastrutture a partire
dalle quali un’impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo
un’attività di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in
tale base il loro centro di attività professionale, nel senso che vi lavorano, vi
prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attività”.
Il secondo periodo estende l’ambito di applicazione di tale nozione anche al di
fuori del diritto aeronautico, prevedendo che un vettore aereo titolare di una
licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea diverso
dall’Italia si considera “stabilito” sul territorio nazionale quando “esercita in
modo stabile o continuativo o abituale un’attività di trasporto aereo a partire da
una base quale definita al periodo precedente”.
Il terzo periodo, infine, prevede che, in deroga all’articolo 3 dello Statuto dei
diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), la novella si applica a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012.
73
La disposizione in esame si inserisce nella scia di analoghi interventi normativi
adottati negli anni scorsi da alcuni Paesi europei – e, segnatamente, dalla Francia2
– nonché dall’Unione Europea3 ed è finalizzata a ricondurre nell’alveo della
normativa nazionale quei vettori aerei esteri che al momento si avvalgono delle
discipline più favorevoli dei Paesi UE di provenienza.
In ambito tributario, la previsione determina l’assoggettamento a tassazione in
Italia dei redditi ivi prodotti dai vettori aerei titolari di una licenza di esercizio
europea che dispongono di una “base”, come sopra definita, nel territorio dello
Stato.
Al riguardo, si ricorda che, alla luce delle disposizioni del TUIR (articolo 23,
comma 1, lett. e), le società fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato
sono assoggettate ad imposizione in Italia sui redditi ivi prodotti a condizione che
essi siano conseguiti mediante una “stabile organizzazione” nel territorio dello
Stato. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 162 del TUIR, “l’espressione stabile
organizzazione designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa
non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato”.
Questa definizione corrisponde, in larga parte, alla nozione di stabile
organizzazione fornita dall’articolo 5 del Modello OCSE di Convenzione e
recepita dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal nostro
Paese, incluse quelle con i ventisei restanti Stati membri dell’Unione europea.
2 Cfr. Décret n. 2006/1425 del 21 novembre 2006, relativo alle “bases d’exploitation ” delle imprese del
trasporto aereo e contenente modifica del locale Codice dell’aviazione civile.
3 Cfr. il Regolamento europeo n. 465/2012 del 22 maggio 2012, relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale che ha introdotto, nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del
16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel
settore dell’aviazione civile, il concetto di «base di servizio» per gli equipaggi di condotta e di cabina.
Tale concetto è definito dal medesimo Regolamento come il “luogo designato dall’operatore per ogni
membro d’equipaggio dal quale il membro d’equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di
servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l’operatore non è
responsabile della fornitura dell’alloggio al membro d’equipaggio interessato ”. Il medesimo
Regolamento consente l’uso del concetto di «base di servizio» come “criterio per determinare la
normativa applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina ”.
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La “base” di un vettore aereo – introdotta dalla norma in commento – costituisce
indubbiamente un caso di “sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa
non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato”,
che si aggiunge alle esemplificazioni “positive” di stabile organizzazione (sede
di direzione, succursale, ufficio, officina, laboratorio, miniera, giacimento, cava o
altro luogo di estrazione) già previste dalle norme sia interne, sia convenzionali
(cfr. articolo 162, comma 2, del TUIR e articolo 5, paragrafo 2, del Modello
OCSE di Convenzione).
Dalla definizione sopra riportata, infatti, si evince che la configurabilità di una
stabile organizzazione presuppone la contemporanea sussistenza di tre requisiti
(cfr. il paragrafo 2 del Commentario all’articolo 5 del Modello OCSE di
Convenzione):
- l’esistenza di una sede di affari (place of business), cioè locali o luoghi
(premises) di cui la società estera abbia la disponibilità, a qualunque titolo
(par. 4 del Commentario), ovvero, in determinate ipotesi, macchinari o
apparecchiature. Nel caso della base di vettore aereo, tale requisito risulta
soddisfatto, in quanto si prevede che la base consista in “un insieme di
locali e di infrastrutture”;
- la tendenziale “fissità” spaziale e temporale della sede, che, dunque, in
linea di principio deve essere stabilita in un luogo individuato con un certo
grado di permanenza (at a distinct place with a certain degree of
permanence). Nel caso della base di vettore aereo, tale requisito risulta
soddisfatto dalla previsione che l’attività di trasporto aereo vi sia svolta
“in modo stabile o continuativo o abituale”;
- lo svolgimento dell’attività d’impresa attraverso tale base fissa, o
comunque nello Stato in cui la base è situata. Nel caso della base di
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vettore aereo, è espressamente previsto che l’impresa eserciti la propria
attività di traporto aereo “a partire” dalla base.
Come già ricordato, la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 si
applica a tutti i vettori aerei europei che sono titolari di una licenza di esercizio
rilasciata da uno Stato membro dell’Unione diverso dall’Italia e che, dunque,
possono esercitare la propria attività in Italia avvalendosi delle norme europee in
materia di libera prestazione di servizi.
In virtù della previsione del terzo periodo del comma in esame, tale speciale
ipotesi di stabile organizzazione – che, come sopra evidenziato, introduce
un’ulteriore ipotesi positiva di stabile organizzazione, senza incidere sulla
nozione generale di cui all’articolo 162, comma 1, del TUIR – si applica a partire
dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2012.
Resta inteso che, per gli esercizi precedenti, la sussistenza di una stabile
organizzazione di vettore aereo europeo può essere riconosciuta ogniqualvolta
risultino rispettati i requisiti previsti dall’articolo 162, comma 1, del TUIR o
dalla Convenzione eventualmente applicabile.
È appena il caso di precisare che dal riconoscimento della qualifica di stabile
organizzazione discende, per i vettori aerei europei che dispongono di una “base”
nel senso precisato dalla novella, l’assoggettamento a tutti gli obblighi
strumentali previsti dalla normativa tributaria, inclusi l’obbligo di tenere le
scritture contabili previste dall’articolo 14, comma 5, del Decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, rilevando “distintamente i fatti di
gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i
risultati dell’esercizio relativi a ciascuna di esse”, e quello di operare, in qualità
di sostituto d’imposta, le ritenute e i relativi conguagli previste dagli articoli 23
ss. del medesimo D.P.R. 600 del 1973.
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L’esistenza di una stabile organizzazione in Italia di un’impresa estera rileva
anche ai fini dell’IRAP (articolo 12, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n.
446).
2.1 Coordinamento con le Convenzioni contro le doppie imposizioni concluse
dall’Italia.
Le disposizioni domestiche che collegano l’assoggettamento ad IRES del reddito
d’impresa prodotto da una società non residente all’esistenza di una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato vanno, in ogni caso, coordinate con le
disposizioni contenute nelle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni
stipulate dall’Italia.
A questo riguardo, si ricorda che l’articolo 8, paragrafo 1, del Modello OCSE
stabilisce, in deroga al ricordato articolo 7, una regola speciale per
l’individuazione dello Stato che ha potestà impositiva sugli utili derivanti
dall’esercizio, “in traffico internazionale”, di navi o aeromobili. Tali utili sono
tassabili esclusivamente nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione
effettiva dell’impresa (e, dunque, nello Stato in cui essa è fiscalmente residente:
cfr. l’articolo 4, paragrafo 3), a prescindere dall’esistenza di una stabile
organizzazione nell’altro Stato cui tali utili sono eventualmente attribuibili.
Ai sensi delle vigenti Convenzioni, per traffico internazionale si intende di norma
“qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un
aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in
uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia
impiegato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente" (cfr.
articolo 3, paragrafo 1, lett. e) del Modello OCSE di Convenzione).
Nel caso di vettori aerei residenti in Paesi europei con i quali l’Italia ha stipulato
Convenzioni che contengono tale clausola, la tassazione esclusiva nello Stato di
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residenza del vettore aereo per gli utili derivanti dal traffico aereo internazionale
prevale su eventuali disposizioni interne incompatibili.
Infatti, in base alle sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e 349 del 2007, la
prevalenza delle norme contenute in Trattati ratificati dall’Italia sulle norme
interne incompatibili, ancorché successive, è una conseguenza dell’obbligo di
adeguamento agli obblighi internazionali previsto dall’articolo 117 della
Costituzione.
Ne consegue che il vettore che ha la sede di direzione effettiva in un altro Stato
europeo, ma dispone nel territorio dello Stato di una “base” come definita dalla
novella, non assoggetta a tassazione in Italia gli utili derivanti dal traffico aereo
internazionale.
Viceversa, dalla definizione di traffico internazionale sopra riportata emerge con
chiarezza che l'attività di trasporto effettuata per mezzo di un vettore con sede di
direzione effettiva all’estero in una tratta esclusivamente italiana non rientra nel
concetto di traffico internazionale la cui remunerazione costituisce reddito
tassabile solo nel Paese di direzione effettiva, a prescindere dalla presenza di una
stabile organizzazione. Ne consegue che i redditi relativi alle tratte nazionali
operate dal vettore estero a partire dalla base italiana, come sopra definita,
saranno assoggettati a tassazione in Italia alla stregua dei principi enunciati
nell'articolo 7 della stessa Convenzione.
* * *
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
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