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domenica 19 maggio 2013

Mozione sui requisiti di docenza x le professioni sanitari






Prot.10937
Roma, 8 maggio 2013
Ai Rettori degli Atenei sedi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie
Al Presidente dell’ANVUR
Al Presidente della Conferenza dei Direttori delle strutture di raccordo di Medicina e Chirurgia
Al Presidente della CRUI Al Presidente del CUN LORO SEDI
DIPARTIMENTOPERL’UNIVERSITÀ,L’ALTAFORMAZIONEARTISTICA,MUSICALEECOREUTICAEPERLARICERCA Direzione Generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario Ufficio II
OGGETTO: Mozione dell’Osservatorio Nazionale per le Professioni sanitarie sui requisiti di docenza per i corsi di laurea delle professioni sanitarie.
Si trasmette alle SS. LL. la mozione approvata dall’Osservatorio Nazionale per le Professioni sanitarie nell’ adunanza plenaria del 6 dicembre 2012 e firmata il 20 marzo 2013, concernente quanto indicato in oggetto, al fine di tenerne conto per l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
IL DIRETTORE GENERALE F.to Dr. Daniele Livon 
Prot.10937
Roma, 8 maggio 2013
Ai Rettori degli Atenei sedi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie
Al Presidente dell’ANVUR
Al Presidente della Conferenza dei Direttori delle strutture di raccordo di Medicina e Chirurgia
Al Presidente della CRUI Al Presidente del CUN LORO SEDI
DIPARTIMENTOPERL’UNIVERSITÀ,L’ALTAFORMAZIONEARTISTICA,MUSICALEECOREUTICAEPERLARICERCA Direzione Generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario Ufficio II
OGGETTO: Mozione dell’Osservatorio Nazionale per le Professioni sanitarie sui requisiti di docenza per i corsi di laurea delle professioni sanitarie.
Si trasmette alle SS. LL. la mozione approvata dall’Osservatorio Nazionale per le Professioni sanitarie nell’ adunanza plenaria del 6 dicembre 2012 e firmata il 20 marzo 2013, concernente quanto indicato in oggetto, al fine di tenerne conto per l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
IL DIRETTORE GENERALE F.to Dr. Daniele Livon 




MOZIONE
Oggetto: Requisiti di docenza e di direzione per i corsi di laurea delle professioni sanitarie. VISTI i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, recante “Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTO il decreto del 24 luglio 1996 del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario;
VISTO il decreto del 24 settembre 1997 del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, d’intesa con il Ministero della sanità, sui ”Requisiti di idoneità delle strutture per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione”;
VISTA la legge del 26 febbraio 1999, n. 42 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”, in particolare l’ art. 4, comma 1, (Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);
VISTI i decreti del 27 luglio 2000 del Ministero della sanità sulla “Equipollenza di diplomi di attestati ai diplomi universitari” delle 22 professioni sanitarie di cui alla legge del 26 febbraio 1999, n. 42;
VISTO il decreto del 2 aprile 2001 del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e mtecnologica, di concerto con il Ministero della sanità, sulla ” Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie”;
VISTO il decreto del 19 febbraio 2009 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla ” Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie”;
VISTA la mozione del 17 settembre 2011 della Conferenza permanente della classi di laurea delle professioni sanitarie “Requisiti di reclutamento dei docenti dei SDD professionalizzanti dei CL e dei CLM delle professioni sanitarie “;
VISTO il parere n. 14 del 18 ottobre 2011 dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) che propone la modifica della denominazione di Coordinatore in Direttore del Corso di Laurea con requisito l’appartenenza allo specifico profilo professionale;
VISTA la mozione n. 1 del 19 maggio 2012 della Conferenza permanente della classi di laurea delle professioni sanitarie “Denominazione ruoli e funzioni nei CdL/CLM delle professioni sanitarie”.


SI FORMULA LA SEGUENTE MOZIONE
1) Modifica denominazione di Coordinatore tecnico in Direttore delle attività didattiche.
Recepimento del parere ANVUR sulla modifica della denominazione di Coordinatore tecnico del corso in Direttore delle attività didattiche.
2) Requisiti per l’incarico di Direttore delle attività didattiche
Appartenenza allo specifico profilo professionale del corso e possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della classe di corrispondenza.
In deroga, in via transitoria e ad esaurimento, fino ai prossimi 5 anni per i Corsi di Audioprotesista, Igienista Dentale, Podologo e Tecnico Ortopedico sono esentati dal possesso della Laurea Specialistica/Magistrale della classe di appartenenza e possono essere incaricati anche in regime di part-time “in convenzione” i liberi professionisti in possesso di Laurea del profilo specifico.

3) Docenti sulle attività MED/45-50
Appartenenza allo specifico profilo professionale del corso, in possesso di laurea specialistica della rispettiva classe.
In deroga, per i profili che hanno meno di 1000 posti a bando annualmente sul territorio nazionale e nel caso di Docenti del corso già incaricati da almeno 5 anni, possesso di Laurea, oppure Diploma Universitario oppure titolo equipollente di cui alla Legge 42/99 e successivi rispettivi Decreti emanati dal Ministero della Salute il 27 luglio 2000.

Strutturato negli enti di cui al D.L.vo 502/92 oppure libero professionista “in convenzione”.
4) Tutor sulle attività MED/45-50
Appartenenza allo specifico profilo professionale del corso, in possesso di titolo di studio specifico del profilo: Laurea, oppure Diploma Universitario oppure titolo equipollente di cui alla Legge 42/99 e successivi rispettivi Decreti emanati dal Ministero della Salute il 27 luglio 2000.
Strutturato negli enti di cui al D.L.vo 502/92 oppure libero professionista “in convenzione”.

Rapporto studenti per ogni operatore dello stesso profilo tra 1 a 1 e 2 a 1 (DM 24/9/1997, Tab.1, d2).
5) Affidamento attività formative MED/45-50
Tutte la attività didattiche relative alle discipline MED/45-50, dal minimo di 30 CFU della I classe Infermieristica e Ostetrica, ai 15 CFU minimi per le classi II Riabilitazione, III Tecnica e IV della Prevenzione, ai 3 CFU di Laboratorio e ai 60 di tirocinio, devono essere assegnate in esclusiva a docenti appartenenti allo specifico profilo professionale, a prescindere dall’appartenenza al ruolo del Servizio Sanitario Nazionale o Universitario o in regime di libera professione. 


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