Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a
quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (legge 26/02/1999)
estratto:
1. Fermo restando quanto previsto dal
decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla
formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla
precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali
o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che
siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario
nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai
diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai
fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
2. Con decreto del Ministro della sanità,
d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli
nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti
del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del
caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le
modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti
conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei
decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità
definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la
partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo
svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nè degli
enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto
di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di
formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai
fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base per
i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni.
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