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martedì 10 dicembre 2013

Risposta ANDI news

Risposta al Presidente ANDI contrario all’apertura degli studi d’igiene e lo motiva agli igienisti e al Ministero

Nonostante il Ministero abbia chiarito, dal punto di vista legislativo il perché sia possibile, per gli igienisti dentali, aprire uno studio di prevenzione e igiene orale, L’ANDI si premura di spiegare agli igienisti il perché non è possibile e non è conveniente…per questa categoria intraprendere questo tipo di attività.
GLI IGIENISTI RINGRAZIANO!

La risposta richiede un breve inquadramento giuridico preliminare:

I° La professione d’igienista dentale è una professione intellettuale (legge 42/99 – Legge 251/2000) regolamentata, (anche se non ha ancora un albo) e questo riporta indiscutibilmente ad un principio fondamentale.

1. I principi costituzionali:
 Il nostro ordinamento giuridico prevede all’art. 4 della Costituzione il diritto alla libertà del lavoro. Tale libertà è stata poi meglio chiarita dalla giurisprudenza intervenuta. In questo senso la C.Cost. 9 giugno 1965, n. 45 (Foro It. 1965, I, 1163) ha così sancito:
“Dal complessivo contesto del comma 1 dell’art. 4 Cost. si ricava che il diritto al lavoro, riconosciuto ad ogni cittadino, è da considerare quale fondamentale diritto di libertà della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell’attività lavorativa ...”
Si può quindi pacificamente affermare che il principio cardine del nostro ordinamento è la libertà nel lavoro e quindi il diritto a scegliere i modi di esercizio dell’attività lavorativa.
Tale principio è stato poi espressamente affermato per le professioni sanitarie non mediche dalla legge 251/2000 sopra riportata.
Ne discende una piena libertà di svolgere la propria attività professionale attraverso i modi scelti, salvi limiti espressi posti dal Legislatore.
Ovviamente tale generale libertà può essere “limitata” e “arginata” per scelta del legislatore.
Concetto espresso e ribadito dal Ministero anche con l’ultima circolare.

2. Le professioni intellettuali
 Il profilo professionale che si acquisisce con la laurea triennale e con l’esame di abilitazione alla professione evidenzia palesemente che rientriamo, con estrema chiarezza, nell’ambito delle c.d. professioni intellettuali. Con il termine professioni intellettuali si indicano genericamente quelle attività in cui vi è prevalenza dell’attività intellettuale rispetto a quella manuale.
Se in linea di principio l’attività intellettuale è totalmente libera (art. 4 Cost.), ciò non toglie che il Legislatore, nella sua piena discrezionalità, possa decidere di intervenire per disciplinarla ove la stessa abbia acquisito ampia rilevanza sociale o, comunque sia necessaria per la tutela della popolazione. In questo senso, le professioni intellettuali (dette anche “libere professioni”) si dividono in due grandi categorie:
1.   Le professioni non regolamentate: si tratta di professioni per le quali la legge non stabilisce nulla. Sono quindi di libero accesso senza che sia neppure stabilito il titolo di studio per lo svolgimento dell’attività stessa. Ne sono esempi le professioni quali quelle della pubblicità, della comunicazione, dei vari settori artistici e musicali, della mediazione linguistica (interpreti e traduttori), del marketing e molte altre ancora  (Legge 14.01.2013 n° 4 , G.U. 26.01.2013)
2.   Le professioni regolamentate: si tratta di quelle professioni (come il medico, l’odontoiatra, il farmacista - ma oggi anche - l’igienista dentale, il podologo, il fisioterapista ecc...) per le quali il legislatore è intervenuto a disciplinare uno o più aspetti della formazione e dell’attività professionale.
Più precisamente:
• L’iter di formazione per il raggiungimento del titolo di studio atto a
   garantire la preparazione teorica necessaria al successivo esercizio
• Il titolo di studio (Laurea) indispensabile e/o eventuale equipollenza
• Gli (eventuali) i requisiti di addestramento alla pratica della
   professione (per es. tirocinio e/o esame di Stato per l’abilitazione
   professionale (ex art. 33, comma 5,Cost.); Nello specifico le professioni
  sanitarie triennali sono laureati con l’abilitazione alla professione)
• Le norme di deontologia professionale;
• La (eventuale) iscrizione a Ordine professionale (ove istituito)
Pertanto la piena libertà di cui all’art. 4 della Cost. trova il limite - per le professioni regolamentate - nella specifica norma posta dal legislatore. “

Basterebbe conoscere questi principi giuridici per non entrare in una discussione sterile e di parte che non porta a nulla se non a inasprire rapporti istituzionali di “due professioni” che non sono una subalterna all’altra, ma sono diverse anche se concorrono e collaborano per ottenere il fine primo che è la salute orale del paziente/cittadino.
Sono due professioni distinte che l’una -l’igienista dentale- su “ indicazione” dell’altra -l’odontoiatra- (perchè la diagnosi è un atto esclusivamente medico), collaborano per ottenere il benessere psicofisico della persona assistita! Come, dove, quando, con quali responsabilità civili e penali, con quali ripercussioni fiscali, Comunali, Regionali, rischio d’impresa ecc. ecc. sono problemi esclusivi del professionista igienista dentale. E’ una sua scelta libera e consapevole di cui se ne prende carico come ogni serio professionista.




Verrebbe da scrivere, come si è espressa la dott.ssa Silvestri (IPASVI):
“Se guerra deve essere, guerra sia!”
E non sarebbe difficile, basterebbe inviare i NAS negli ambulatori di mezza Italia a toccare con mano chi fa l’igiene negli studi….sotto lo sguardo attento dell’odontoiatra…..ma non credo che gli igienisti vogliano arrivare a questi atti estremi, per salvaguardare i propri diritti. Non credo neanche che siano disposti ancora ad accettare questi veti pretestuosi che mirano solo ed esclusivamente a tornare indietro di 20 anni, quando l’AIO, per primo, ha fatto ricorso in Capo al Presidente della Repubblica per abolire il Decreto istitutivo della professione ed ha ottenuto, invece di abolire il Decreto che istituiva l’igienista dentale come richiesto, un nuovo Decreto dove si dava più autonomia agli igienisti sottraendoli dalla “diretta responsabilità dell’odontoiatra” e ad inserire la dicitura “su indicazione”.
A proposito di questo: sull’interpretazione fantasiosa del Presidente Prada su: “indicazione” e “prestazione” lo pregheremmo di leggere il vocabolario TRECCANI:
Indicazione s. f. [dal lat. indicatio -onis]. – 
Atto dell’indicare; più spesso concr., i cenni, i segni, le parole, o la scritta, il cartello con cui si indica: seguirefornire un’i.; ci hanno dato iinesatte e abbiamo perso la strada; Quanto
Prescrizione 
Dizionario di Medicina (2010)
Quanto viene disposto, come terapia e profilassi, dal medico. In partic., nelle ricette mediche, l’indicazione dei farmaci prescritti, delle dosi e delle modalità di somministrazione, o anche l’enumerazione delle varie sostanze che compongono un preparato medicinale, se si tratta di p. di farmaci galenici. Il paziente è tenuto sotto la propria responsabilità ad attenersi alla p. farmaceutica, la quale è un documento che ha valore legale, nel caso in cui insorgessero patologie legate alla mancata osservanza di essa. Ha valore legale anche per il farmacista, che è tenuto alla preparazione e alla consegna dei farmaci secondo p.; infine, è documento attestante l’opera del medico stesso, che con la sua firma sulla p. se ne assume la responsabilità professionale personale. Una p. non è valida se non reca le generalità del paziente e del medico prescrittore e la sua firma.

Detto questo pensiamo che sia veramente utile, invece di alimentare confusione e alterchi tra odontoiatri ed igienisti, proponiamo di sedersi ad un tavolo di confronto aperto (non politico) per determinare, in base alle conoscenze giuridiche ed alle proprie posizioni un confronto leale e trasparente per concludere con un comunicato comune che non lasci gli odontoiatri con false speranze di tornare ad avere assistenti che fanno igiene e gli igienisti a non dovere ogni volta ripetere ciò che anche il Ministero ha ribadito più volte.
Come dice il Dott. Saverio Proia (conferenza Stato/Regioni)
………………Omissis........si rischia di aprire, o meglio di riaprire dopo anni di letargo, un conflitto interno al personale (in questo caso) del Ssn tra rappresentanze sindacali della dirigenza che si arroccano su fortini e posizioni che o non esistono più o non hanno più ragione di perdurare e rappresentanze professionali e sindacali di infermieri, ostetriche, tecnici-sanitari, fisioterapisti ecc, che avendo, per volontà unanime del Parlamento, riconosciuta una nuova condizione di professioni laureate, autonome ed intellettuali al pari delle altre accettano la sfida, proposta loro da Ministero e Regioni, di implementare le competenze, anche per contribuire a qualificare e razionalizzare la spesa per il personale del Ssn. Omissis..........
Credo che gli igienisti vogliano fare la loro professione, con serietà e responsabilità; vogliono essere liberi di decidere di espletare la loro professione dove loro stessi decidono in base alle proprie necessità; vogliono collaborare e fare team senza, ogni volta, doversi sentire negare la dignità professionale; non vogliono ledere la Maestà di nessuno e non vogliono che ogni giorno, aprendo i giornali di settore si trovino minacce degli odontoiatri……tutto questo solo e perché la crisi morde e tutto fa cassa! L’odontoiatra non è obbligato né a prendere un igienista in studio, né a inviare un paziente in uno studio d’igiene…..allora perché tutta questa preoccupazione?…..e non dica il Presidente Prada che è per la salute del paziente…..non è credibile!
Se la nostra proposta non verrà accettata, come dice la Dott.ssa Silvestri (IPASVI) richiamandosi al detto Dantesco “Non ti curar di loro ma guarda e passa…..”!
Irene Riccitelli Guarrella – Past presidente EFDH
Mrialicia Boldi – Presidente AIDI




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