Ministero della Salute
Decreto 26 aprile
2012
Accertamento della
rappresentativita' a livello nazionale delle associazioni professionali
dell'area sanitaria. (12A09973) (G.U. Serie Generale, n. 222 del 22 settembre
2012)
IL MINISTRO DELLA
SALUTE Visto l'art. 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, recante
disposizioni in materia
di formazione universitaria per gli esercenti le professioni
sanitarie; Visti i decreti del Ministro
della sanita' numeri 665, 666,
667, 668, 739, 740, 741, 742, 743, 744 del 14 settembre 1994,
numeri 745, 746 del 26 settembre 1994,
n. 183 del 15 marzo 1995, numeri
56, 58, 69, 70, 136 del 17
gennaio 1997, n. 316 del 27 luglio 1998, n. 520
dell'8 ottobre 1998, n. 137 del 15 marzo 1999 e n. 182 del 29
marzo 2001, adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3, del
predetto decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, concernenti i profili professionali delle professioni
sanitarie; Vista la legge 26 febbraio
1999, n. 42, recante
disposizioni in materia di
professioni sanitarie; Visti gli
articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, che raggruppano le figure professionali
di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni nelle
seguenti aree: professioni sanitarie infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica,
professioni sanitarie riabilitative, professioni tecnico-sanitarie
e professioni tecniche della
prevenzione; Visto il decreto del
Ministro della sanita' 29 marzo 2001
adottato di concerto con
il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e
tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001,
che, ai sensi dell'art. 6, comma 1
della citata legge 10 agosto
2000, n. 251 definisce le figure
professionali da includere nelle
predette aree; Visti gli articoli 1 e
2 della legge 1°
febbraio 2006, n. 43,
recante disposizioni in
materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per
l'istituzione dei relativi ordini professionali; Visto l'art. 7, comma 4, del decreto del
Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della
ricerca 19 febbraio
2009 adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del
25 maggio 2009, recante la
determinazione delle classi dei
corsi di laurea delle professioni sanitarie, il quale
prevede che "la Commissione per la prova finale e' composta da non meno di
7 e non piu' di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso
di laurea, e comprende almeno 2 membri
designati dal Collegio
professionale, ove
esistente, ovvero dalle
Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate
secondo la normativa vigente";
Considerato che l'accertamento
della maggiore rappresentativita' costituisce, altresi',
titolo privilegiato per
poter svolgere attivita' di
collaborazione istituzionale con
il Ministero della salute e gli organismi e istituzioni
sanitarie; Visto il
decreto del Ministro
della salute 14
aprile 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, con il quale si e' proceduto all'accertamento della
rappresentativita' a livello nazionale
delle associazioni professionali dell'area sanitaria; Visto
il decreto del
Ministro della salute
19 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
162 del 14 luglio 2006, con il quale e' stata sostituita la
tabella che elenca
le associazioni
professionali dell'area sanitaria
maggiormente rappresentative a livello nazionale, contenuta nel predetto
decreto del 14 aprile 2005;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del citato
decreto del Ministro della salute 14 aprile 2005 l'elenco delle
associazioni, di cui ai
suddetti provvedimenti, e'
soggetto a una
verifica periodica e, se del caso, ad una conseguente motivata
revisione; Ravvisata la necessita' di
rimodulare i criteri cui far riferimento al fine di procedere al prescritto
accertamento; Decreta:
Art. 1 Requisiti per il
riconoscimento
1. Ai
fini del riconoscimento come
associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale le associazioni nazionali
delle professioni sanitarie riabilitative, tecnico-sanitarie e
della prevenzione, devono essere in possesso dei seguenti
requisiti: a) rilevanza di carattere
nazionale, con organizzazione presente
in almeno 11 regioni; b)
attivita' svolta in
relazione alle professioni
sanitarie regolamentate cosi' come previsto dall'art. 4, comma 1,
lettera a) del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e per le
quali non siano istituiti ordini
o collegi; c) atto costitutivo e
statuto redatti per atto pubblico
o per scrittura privata
autenticata. 2. Dall'atto
costitutivo ovvero nello
statuto devono essere desumibili tutti i seguenti
elementi: a) la denominazione,
l'indicazione del patrimonio e della sede;
b) la previsione che possano essere iscritti esclusivamente gli abilitati all'esercizio della
professione sanitaria che l'associazione intende
rappresentare; c) la finalita'
dell'associazione nazionale, la cui denominazione deve riportare la professione
di riferimento, ad
esclusiva tutela della
specifica attivita' svolta
dai professionisti, prevedendo, anche, la collaborazione con il
Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie
pubbliche; d) assetti
organizzativi e strutture
adeguati all'effettivo
raggiungimento delle finalita' dell'associazione; e) la previsione di assenza di finalita'
di lucro; f) l'indicazione del
procedimento per la
elezione democratica degli organi
con votazione a scrutinio segreto;
g) l'espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali; h) l'approvazione da parte dell'assemblea
degli iscritti o degli organismi statutari
democraticamente eletti dei bilanci preventivi
e consuntivi; i)
l'indicazione del procedimento
per l'elezione democratica degli organi a scrutinio
segreto; j) la previsione di non esercizio
di attivita' imprenditoriali o
partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attivita'
di formazione continua; k) la
previsione dell'espressa esclusione di finalita' sindacali; l)
la previsione di
finanziare le attivita'
sociali solo attraverso i
contributi degli associati e/o di enti pubblici
nonche' di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il
Servizio sanitario nazionale, anche se
forniti attraverso soggetti collegati;
m) l'adozione di un codice deontologico
che preveda sanzioni graduate in relazione alle violazioni
poste in essere;
autonomia dell'organo preposto alla adozione dei provvedimenti disciplinari
e garanzia del diritto di difesa nel procedimento disciplinare; n) l'obbligo per gli associati
di procedere all'aggiornamento professionale costante e la
predisposizione di strumenti idonei
ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo; o) la tenuta, aggiornamento annuale
e pubblicazione dell'elenco degli iscritti; p)
la previsione di adeguata
pubblicita' dello statuto,
delle delibere relative alle elezioni ed alla individuazione dei
titolari delle cariche sociali, del codice deontologico nonche' dei
bilanci; q) l'obbligo di versamento
diretto all'associazione delle quote associative da parte degli
iscritti; r) la previsione che i
legali rappresentanti, amministratori o promotori
non abbiano subito
sentenze di condanna
passate in giudicato in
relazione all'attivita' dell'associazione;
s) le norme relative
all'estinzione
dell'associazione ed alla eventuale devoluzione del
patrimonio.
Art. 2
Individuazione
dell'associazione maggiormente rappresentativa
1. Con decreto del direttore generale
delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario
nazionale, e' individuata, per ciascuna professione sanitaria, l'associazione
che, in
possesso dei requisiti di cui
all'art. 1, presenti
il maggior numero
di iscritti. 2. Nel caso in cui
per la medesima professione esista piu'
di una associazione, verra'
considerata parimenti rappresentativa l'associazione che abbia un
numero di iscritti pari almeno
ai due terzi degli iscritti
all'associazione con il
maggior numero di iscritti.
Art. 3
Procedura per il
riconoscimento
1. Le
associazioni nazionali delle
professioni sanitarie
riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione interessate, chiedono
il riconoscimento entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, producendo
apposita istanza al Ministero della salute, Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del
Servizio sanitario nazionale utilizzando il
modulo allegato (all.1).
2.
Alla istanza di cui al precedente comma, deve essere allegata la
prescritta idonea documentazione sul
possesso dei requisiti dichiarati.
3. Il Ministero provvede sulla domanda,
previa istruttoria, entro 180
giorni dal ricevimento
della predetta istanza,
dandone comunicazione scritta alla associazione richiedente.
4. Il riconoscimento dell'associazione
viene annotato nell'elenco tenuto presso la Direzione
generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane
del Servizio sanitario nazionale.
5.
Il venir meno di uno
o piu' requisiti
di cui all'art.
1 determina la revoca del riconoscimento disposta
con decreto del direttore generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del
Servizio sanitario nazionale ed annotata nell'elenco di
cui al precedente comma,
trascorsi trenta giorni dalla
sua comunicazione alla
associazione interessata. Il presente
decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 aprile 2012
Il Ministro: Balduzzi Registrato
alla Corte dei conti il 4 luglio 2012 Ufficio
di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro registro n. 10, foglio n. 223