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martedì 4 settembre 2012

Responsabilità professionale Art. 3


Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie (art. 3)
I professionisti che, nello svolgimento della propria attività si attengono a protocolli diagnostico-terapeutici, linee guida e pratiche elaborate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, rispondono degli eventuali danni solo nei casi di dolo e colpa grave.
Per agevolare l’accesso alla copertura assicurativa, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto - su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’Ania, le Federazioni degli ordini e dei collegi e le OoSs - sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei contratti. Per alcune categorie di rischio professionale si prevede l’obbligo di garantire copertura assicurativa con un Fondo ad hoc. Il fondo è finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese assicuratrici determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, e comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso.

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