ANDIIFORMA e le
direttive ai propri associati
Chiesta la pubblicazione su IlDentale
Gentile Direttore, per cercare di
rendere trasparente l’operato degli igienisti dentali, le chiedo di poter
pubblicare quanto segue.
Ho letto recentemente su ANDIIFORMA il
parere legale dell’avv. Valentina Vaccaro che riporto integralmente:
Gli igienisti dentali possono
aprire strutture sanitarie autonome? Il parere del legale
L’analisi della legislazione vigente consente di affermare che, allo stato, non
vi sia la possibilità per gli igienisti dentali di aprire strutture sanitarie
autonome, addirittura senza l’autorizzazione sanitaria richiesta dal D. Lgs. n.
502/92.
Osta a tale possibilità la legge sul profilo dell’igienista
dentale che esplicita come l’attività debba essere svolta “su
indicazione”, perciò sotto il controllo costante, dell’odontoiatra, il
quale è chiamato a svolgere una serie di atti sanitari sul paziente, quali
l’anamnesi, la diagnosi e il piano di trattamento.
A ciò sia aggiunga che l’igienista può utilizzare il riunito
odontoiatrico soltanto nello studio del medico che l’ha potuto comprare:
infatti, per l’art 9 della L. n. 175/92 tale strumento può essere acquistato
soltanto dall’iscritto all’Albo professionale di riferimento.
In buona sostanza, allo stato della normativa vigente, non
appare legittima l’apertura di strutture sanitarie gestite da igienisti dentali
in autonomia e svincolate dalla verifica costante preventiva, in
loco, e successiva dell’odontoiatra: viepiù, poi, una struttura
sanitaria che sia avulsa da ogni controllo sull’accertamento dei requisiti per
l’apertura delle strutture sanitarie in forza del D. Lgs. n. 502/92.
Avv. Valentina Vaccaro, consulente legale ANDI
RETTIFICA
Letto questo ho necessità di chiarire, in qualità di Past Presidente AIDI
e di Past Presidente EFDH (Federazione Europea Igienisti Dentali), a tutela
della professione e dei professionisti che ogni giorno si trovano a
“combattere” con queste fuorvianti iniziative tre accezioni:
una puramente lessicale, due squisitamente giuridiche:
- “Indicazione”: dal Vocabolario TRECANI si legge:
Atto dell’indicare; più spesso concr, i cenni, i
segni, le parole, o la scritta, il cartello con cui si indica: seguire, fornire
un’i.; ci hanno dato i. inesatte e abbiamo perso la strada; l’i. della pagina è
sbagliata; per trovare l’ufficio adatto, leggi le i. in cima al corridoio.
Anche riferito a strumenti di misura: il tachimetro dà l’i. della velocità;
dirigersi secondo le i. della bussola. b.
Con sign. più ampio, suggerimento...
Tutto questo per comprendere che “L’INDICAZIONE” non è un atto
certificativo come la PRESCRIZIONE che è un atto esclusivamente medico.
L’indicazione è un suggerimento che si può dare in forma scritta, telefonica o
a voce sulla presunta diagnosi per poi poter impostare una diagnosi d’igiene!
Men che meno richiede il controllo
costante dell’odontoiatra. (c’è stato un ricorso al TAR che ha ESCLUSO
definitivamente “lo stretto controllo dell’odontoiatra”)
2. L’art. 9 della L.175/92 è stato ampliamente superato
dalla direttiva del Ministero della Salute che su un quesito dei NAS e
dell’AIDI si è pronunciato:
L'igienista Dentale è una libera professione e può acquistare e
utilizzare il riunito come l'odontoiatra.
” Il
direttore generale del Ministero firma un parere in cui – rileggendo il citato
articolo 9 – sottolinea come dalla legge 175 si evinca che «il commercio e la
fornitura di tali apparecchi sarebbe consentito unicamente nei confronti di
esercenti professioni sanitarie che risultino iscritti all’albo». Dunque,
mentre è da escludersi che il riunito possa essere venduto agli odontotecnici,
si apre il problema delle 22 professioni sanitarie che chiedono il
riconoscimento di un albo e in particolare, per quanto riguarda il riunito
odontoiatrico, degli igienisti dentali. In questo caso, come recita il parere
ministeriale, «si reputa che la norma vada interpretata alla luce
dell'evoluzione normativa intervenuta».
E’ vero infatti che nel 1992 – quando la legge è stata
promulgata – gli unici soggetti abilitati a procurarsi il riunito erano gli
odontoiatri.
«Tuttavia
oggi la situazione è cambiata – scrive il Ministero – in quanto, a seguito del
riordino delle professioni sanitarie, sono state individuate altre figure
professionali abilitate a erogare prestazioni sanitarie. E' il caso ad esempio
dell'igienista dentale la cui figura è stata individuata con decreto
ministeriale 669/1994 poi sostituito dal decreto ministeriale 137/99.
Quest'ultimo stabilisce che il titolo d’igienista è abilitante per l'attività
professionale».
3. L’apertura di uno studio di prevenzione
e igiene orale non è sottoposto dalle Regione a nessuna norma vincolante. Dal punto di vista amministrativo, la principale
conseguenza di carattere generale è che il linea di principio lo studio medico
non dovrebbe aver bisogno di una specifica autorizzazione, proprio perché
l'elemento principale ed esclusivo del suo funzionamento è il professionista,
il quale è in possesso dell'abilitazione a svolgere la professione di medico
chirurgo o di odontoiatra o Igienista. Viceversa, l'ambulatorio o la struttura
sanitaria hanno bisogno, per poter funzionare, di una apposita autorizzazione,
in quanto si tratta di un'organizzazione complessa di lavoro, beni e servizi.
Lo conferma
la sentenza della Cassazione Civile - sez. Il 30 Aprile 2013
n. 10207 la quale,
anche per gli odontoiatri, deregolamenta la richiesta di autorizzazione per
l’apertura di uno studio odontoiatrico, salvo manovre particolarmente invasive!
Alla luce di
questi riscontri, non volendo
entrare in polemiche sterili e inutili chiedo la pubblicazione di queste
precisazioni con la ferma intenzione di chiedere al Presidente Prada e al
Segretario Sindacale dell’Andi, la quale è riconosciuta dal Ministero come
Associazione Rappresentativa della professione, di non inviare messaggi così
banalmente anacronistici e fuorvianti ai propri soci per evitare un inasprirsi
di relazioni tra professionisti della salute, a scapito del paziente (o persona
assistita), e con gravi riflessi inerenti al codice deontologico della FENOMCeO
che all’Art. 66 recita:
- Rapporto con altre professioni sanitarie –
Il medico deve garantire la più ampia collaborazione e favorire la
comunicazione tra tutti gli operatori coinvolti nel processo assistenziale, nel
rispetto delle peculiari competenze professionali.……chiede il rispetto reciproco per
le altre professioni sanitarie.
Certa della
comprensione, porgo distinti saluti
Irene
Riccitelli Guarrella
Past
Presidente AIDI
Past
Presidente EFDH