Contatti

Scrivete a irene.riccitelli@gmail.com

lunedì 17 dicembre 2012

Le professioni non mediche possono esercitare in propri studi





Le professioni sanitarie non mediche possono esercitare nel proprio studio?


Avv. Silvia Stefanelli
Il TAR Piemonte con la sentenza n. 498 del 20.05.2011 sembra fare chiarezza su una questione di cui si dibatte molte negli ultimi tempi: la possibilità per le professioni sanitarie non mediche c.d. profilate (dotate cioè di profilo professione) di svolgere la loro attività all'interno del proprio studio.
E la risposta sembra essere positiva.
Il fatto riguarda due note emesse dalla Regione Piemonte relativamente all'attività dei fisioterapisti, ma il principio può trovare applicazione anche per le altre professioni.
Con due note regionali impugnate veniva sostanzialmente configurato il divieto per i per i fisioterapisti, di esercitare la propria attività libero professionale presso un proprio studio, consentendo loro di operare, unicamente, presso strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o di collaborazione coordinata e continuativa.
Secondo il TAR Piemonte tal posizione e in contrasto con la previsione - contenuta nel profilo del fisioterapista - per cui quest'ultimo "svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale": secondo il TAR infatti la locuzione "strutture sanitarie" ricomprendere sia il concetto di "struttura sanitaria" vera e propria che quello di "studio medico", nozioni che sono alternativamente previste, anche ai fini dell'esercizio dell'attività professionale.
Nessuna rilevanza ha inoltre la mancata istituzione degli albi professionali: non può infatti essere impedita una attività professionale, prevista legislativamente come "autonoma", per carenza di una attività (l'istituzione di albi professionali) il cui compito e in capo allo Stato.
Il Tar pertanto, affermando l'illegittimità delle note regionali, ha sancito la piena possibilità giuridica per i fisioterapisti - e (aggiunge chi scrive) per le altre professioni non mediche - di svolgere la loro attività in regime di autonomia e all'interno dei proprio studi professionali.
Sentenza Tar Piemonte n. 498 del 20.05.2011

Nessun commento:

Posta un commento

Aggiungi un commento….