Le professioni sanitarie non
mediche possono esercitare nel proprio studio?
Avv.
Silvia Stefanelli
Il TAR Piemonte con la sentenza n. 498 del 20.05.2011
sembra fare chiarezza su una questione di cui si dibatte molte negli ultimi
tempi: la possibilità per le professioni sanitarie non mediche c.d. profilate
(dotate cioè di profilo professione) di svolgere la loro attività all'interno
del proprio studio.
E la risposta sembra essere positiva.
Il fatto riguarda due note emesse dalla Regione Piemonte
relativamente all'attività dei fisioterapisti, ma il principio può trovare
applicazione anche per le altre professioni.
Con due note regionali impugnate veniva sostanzialmente
configurato il divieto per i per i fisioterapisti, di esercitare la propria
attività libero professionale presso un proprio studio, consentendo loro di
operare, unicamente, presso strutture pubbliche o private, in regime di
dipendenza o di collaborazione coordinata e continuativa.
Secondo il TAR Piemonte
tal posizione e in contrasto con la previsione - contenuta nel profilo del
fisioterapista - per cui quest'ultimo "svolge la sua attività
professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di
dipendenza o libero-professionale": secondo il TAR infatti la locuzione "strutture sanitarie"
ricomprendere sia il concetto di "struttura sanitaria" vera e propria
che quello di "studio medico", nozioni che sono alternativamente
previste, anche ai fini dell'esercizio dell'attività professionale.
Nessuna rilevanza ha inoltre la mancata istituzione degli
albi professionali: non può infatti essere impedita una attività professionale,
prevista legislativamente come "autonoma", per carenza di una
attività (l'istituzione di albi professionali) il cui compito e in capo allo
Stato.
Il Tar pertanto, affermando l'illegittimità delle note
regionali, ha sancito la piena possibilità giuridica per i fisioterapisti - e
(aggiunge chi scrive) per le altre professioni non mediche - di svolgere la
loro attività in regime di autonomia e all'interno dei proprio studi
professionali.
Sentenza Tar Piemonte n. 498 del 20.05.2011
Nessun commento:
Posta un commento
Aggiungi un commento….