Assistente alla poltrona concorre a reato di esercizio abusivo
Il fattoLa Corte d’Appello di Milano ha confermato in punto di responsabilità la sentenza di primo grado relativa ad alcuni fatti connessi all’esercizio abusivo della professione di odontoiatra di cui a diverso titolo erano imputati un odontotecnico, l’assistente alla poltrona e il direttore sanitario della struttura.
La Corte di Cassazione, nella sentenza depositata il 3 gennaio 2013, nel confermare la pronuncia del giudice d’appello, ha chiarito alcuni interessanti profili anche in ordine al concorso nel reato contestato all’assistente.
Il dirittoIl ruolo concorsuale di un soggetto può esplicarsi attraverso le condotte più varie. L'attività costitutiva del concorso può infatti essere rappresentata da qualsiasi comportamento che fornisca un apprezzabile contributo alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso o che agevoli l'opera dei concorrenti, in tutte o in alcune delle fasi di ideazione, organizzazione e esecuzione, nelle quali si snoda l'iter criminis. Ne deriva che la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato risiede nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo inidoneo ad apportare un contributo alla realizzazione del reato mentre, nel concorso, è richiesto un contributo partecipativo morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico dalla coscienza e volontà di arrecare un apporto concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito. La Suprema Corte, sulla base di questi principi, ha ritenuto corretto il ragionamento seguito dalla Corte d'appello secondo cui l'attività di assistenza alla poltrona integra gli estremi del concorso nel reato di esercizio abusivo della professione, dato che , in tale ruolo l'imputata rnaterialmente aiutava colui che abusivamente curava la paziente , porgendo strumenti ed esplicando tutti i compiti tipici dell'assistente.
Esito del giudizioLa sentenza è stata annullata per l’intervenuta prescrizione del reato ferme restando le statuizioni civili.
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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