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lunedì 1 luglio 2013

INPS Gestione Separata


Inps Gestione Separata: le nuove aliquote 2013
Rincaro del 2% dell'aliquota contributiva della Gestione Separata Inps applicabile per il 2013 ai titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Resta, invece, al 27,72% l'aliquota per i soggetti privi di altra copertura previdenziale.
Con la Circolare Inps n. 27 del 12 febbraio 2013, sono state rese note le nuove aliquote contributive dovute alla Gestione Separata Inps per l’anno 2013. In particolare, viene recepito l’aumento del 2% dell'aliquota contributiva per i titolari di pensione e per i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, disposto dalla Riforma del Lavoro Fornero a seguito della modifica da parte della legge di conversione del Decreto Sviluppo 2012. Per tali soggetti, quindi, l'aliquota passa dal 18% al 20%mentre per i soggetti privi di altra copertura previdenziale l'aliquota resta ferma al 27,72%.

Ma vediamo più nel dettaglio il sistema contributivo della Gestione Separata Inps per il 2013.
I soggetti obbligati
Sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata Inps e a versarvi i relativi contributi i seguenti soggetti:
·       i c.d. “professionisti senza cassa”, ovvero i lavoratori autonomi non iscritti alle apposite Casse di previdenza di categoria;
·       collaboratori coordinati e continuativi (co.co.pro, collaboratori occasionali);
·       lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo superiore a € 5.000;
·       venditori porta a porta con reddito annuo superiore a € 6.410,26;
·       gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un Albo professionale);
·       relativamente alla qualità di amministratore, i soci-amministratori di Srl commercialeche, partecipando contemporaneamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprendo anche la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso, sono obbligati al doppio obbligo di iscrizione (interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996 fornita dal D.L. n. 78/2010 all’art. 12, comma 11 e Corte Costituzionale, sentenza n. 15 del 26.01.2012);:
o   alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore;
o   alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore;
·       per effetto dell’art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta (ad esempio, alcune Casse, quali quelle degli ingegneri e architetti, degli avvocati e dei dottori commercialisti, prevedono l’esclusione dall’obbligo di iscrizione e/o di versamento del contributo soggettivo per i soggetti che non raggiungono un certo reddito minimo).

 Le misure per il 2012
Per il 2013 le aliquote contributive della Gestione Separata Inps sono pari a:
·       27,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria (27% + 0,72% a titolo di contributo aggiuntivo per il sostegno della maternità, dell’assegno al nucleo familiare, della malattia, della degenza ospedaliera e del congedo parentale);
·       20% per tutti gli altri soggetti (soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).
Massimale e minimale di reddito
Le aliquote contributive sopraindicate sono applicabili fino ad un massimale di reddito, che per l’anno 2013 è pari a € 99.034,00.
Il minimale di reddito valido per l’accredito dei contributi è, invece, pari per il 2013 a € 15.357,00. Pertanto:
·       i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria: avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad € 4.256,96 (di cui € 4.146,39 ai fini pensionistici);
·       tutti gli altri soggetti (soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria): avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.071,40.
Si precisa che, ai compensi erogati ai collaboratori entro il 12 gennaio 2013 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, si applicano le aliquote contributive in vigore nel 2012 (per via del c. d. “principio di cassa allargato” – Circolare Inps n. 10 del 18.01.2002).
Ripartizione dell’onere e modalità di versamento
L’onere contributivo, nel caso di collaboratore, lavoratore autonomo occasionale o venditore porta a porta, è ripartito tra prestatore e committente nella misura pari a:
·       1/3 a carico del prestatore/collaboratore;
·       2/3 a carico del committente.
Nel caso di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, l’onere è, invece, ripartito nel seguente modo:
·       45% a carico dell’associato;
·       55% a carico dell’associante.
In queste due ipotesi (collaboratore e associato), il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 cartaceo o telematico nel caso dei titolari di partita IVA.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, invece, l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi con le modalità dell’acconto e del saldo (saldo 2012, 1° acconto 2013 e 2° acconto 2013).

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