Inps Gestione Separata: le nuove aliquote 2013
Rincaro del 2%
dell'aliquota contributiva della Gestione Separata Inps applicabile per il 2013
ai titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Resta, invece, al 27,72% l'aliquota per i soggetti privi di altra copertura
previdenziale.
Con la Circolare Inps n. 27 del 12 febbraio 2013, sono
state rese note le nuove aliquote contributive dovute alla Gestione
Separata Inps per l’anno 2013. In particolare, viene
recepito l’aumento del 2% dell'aliquota contributiva per i titolari
di pensione e per i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica
obbligatoria, disposto dalla Riforma del Lavoro Fornero a seguito della
modifica da parte della legge di conversione del Decreto Sviluppo 2012. Per
tali soggetti, quindi, l'aliquota passa dal 18% al 20%, mentre
per i soggetti privi di altra copertura previdenziale l'aliquota resta ferma al
27,72%.
Ma vediamo più nel
dettaglio il sistema contributivo della Gestione Separata Inps per il 2013.
I soggetti obbligati
Sono obbligati ad
iscriversi alla Gestione Separata Inps e a versarvi i relativi contributi i
seguenti soggetti:
· i c.d. “professionisti senza cassa”,
ovvero i lavoratori autonomi non iscritti alle apposite Casse di previdenza di
categoria;
· i collaboratori coordinati e
continuativi (co.co.pro, collaboratori occasionali);
· i lavoratori autonomi occasionali
con reddito annuo superiore a € 5.000;
· i venditori porta a porta con
reddito annuo superiore a € 6.410,26;
· gli associati in partecipazione
con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un Albo professionale);
· relativamente alla qualità di
amministratore, i soci-amministratori di Srl commercialeche,
partecipando contemporaneamente al lavoro aziendale
con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprendo anche la carica di amministratore percependo
per tale attività un compenso, sono obbligati al doppio obbligo di
iscrizione (interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208, Legge n.
662/1996 fornita dal D.L. n. 78/2010 all’art. 12, comma 11 e Corte
Costituzionale, sentenza n. 15 del 26.01.2012);:
o alla Gestione IVS commercianti in qualità
di socio lavoratore;
o alla Gestione Separata Inps in qualità di
amministratore;
· per effetto dell’art. 18, comma 12, D.L.
n. 98/2011, i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui
esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale, non
sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per
disposizione statutaria o per scelta (ad esempio, alcune Casse, quali
quelle degli ingegneri e architetti, degli avvocati e dei dottori
commercialisti, prevedono l’esclusione dall’obbligo di iscrizione e/o di
versamento del contributo soggettivo per i soggetti che non raggiungono un
certo reddito minimo).
Le misure per il 2012
Per il 2013 le
aliquote contributive della Gestione Separata Inps sono pari a:
· 27,72% per i soggetti privi di altra copertura
previdenziale obbligatoria (27% + 0,72% a titolo di contributo
aggiuntivo per il sostegno della maternità, dell’assegno al nucleo familiare,
della malattia, della degenza ospedaliera e del congedo parentale);
· 20% per tutti gli altri soggetti (soggetti
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).
Massimale e minimale di reddito
Le aliquote contributive
sopraindicate sono applicabili fino ad un massimale di
reddito, che per l’anno 2013 è pari a € 99.034,00.
Il minimale di
reddito valido per l’accredito dei contributi è, invece, pari per il 2013
a € 15.357,00. Pertanto:
·
i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria: avranno
l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad € 4.256,96 (di
cui € 4.146,39 ai fini pensionistici);
·
tutti gli altri soggetti (soggetti titolari di pensione o provvisti di
altra tutela pensionistica obbligatoria): avranno l’accredito dell’intero anno
con un contributo annuo di € 3.071,40.
Si precisa che, ai compensi
erogati ai collaboratori entro il 12 gennaio 2013 e riferiti a prestazioni
effettuate entro il 31 dicembre 2012, si applicano le aliquote
contributive in vigore nel 2012 (per via del c. d.
“principio di cassa allargato” – Circolare Inps n. 10 del 18.01.2002).
Ripartizione dell’onere e modalità di
versamento
L’onere contributivo,
nel caso di collaboratore, lavoratore autonomo occasionale o venditore
porta a porta, è ripartito tra prestatore e committente nella misura
pari a:
·
1/3 a carico del prestatore/collaboratore;
·
2/3 a carico del committente.
Nel caso di associazione
in partecipazione con apporto di solo lavoro, l’onere è, invece,
ripartito nel seguente modo:
·
45% a carico dell’associato;
·
55% a carico dell’associante.
In queste due ipotesi
(collaboratore e associato), il versamento dei contributi deve
essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente
o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 cartaceo o
telematico nel caso dei titolari di partita IVA.
Per i professionisti
iscritti alla Gestione separata, invece, l’onere contributivo è tutto
a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei
contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle
scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi con
le modalità dell’acconto e del saldo (saldo 2012, 1° acconto 2013 e 2° acconto
2013).
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