Ecm. Ecco tutte le nuove informazioni utili per i professionisti sanitari
Esoneri, esenzioni, tutoraggio individuale,
formazione all’estero, autoapprendimento, modalità di registrazione e
certificazione. A spiegare come funzionano è una recente determinazione della
Commissione Nazionale Ecm.
20 SET - Pubblicata la
determinazione 17 luglio 2013 con cui la Commissione Nazionale per la
Formazione Continua stabilisce tutte le regole che riguardano esoneri,
esenzioni, tutoraggio individuale, formazione all’estero, autoapprendimento,
modalità di registrazione e certificazione.
La determina, oltre a costituire un
riassunto sui criteri stabiliti dalla Commissione negli anni precedenti
rispetto alle tematiche citate, introduce alcune novità.
In particolare:
Esoneri
I
professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di
formazione post-base (es. corso di specializzazione universitaria, dottorato di
ricerca, master universitario, corso di perfezionamento scientifico e laurea
specialistica) propri della categoria di appartenenza e durante l’esercizio
dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo Ecm.
L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per
mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per
ciascun mese2. Sono altresì esonerati i professionisti sanitari domiciliati o
che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da
catastrofi naturali.
Sono confermati gli esoneri anche per i professionisti
sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso
le zone colpite da catastrofi naturali limitatamente al periodo definito in precedenza
dalla stessa Commissione con determina del 20 giugno 2012 per gli eventi
sismici che hanno colpito la regione Emilia-Romagna.
Esenzioni
Le
esenzioni dall’obbligo formativo ECM sono quantificate nella misura di 4
crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività
professionale sia superiore a 15 giorni. Oltre alle consuete esenzioni già
conosciute (congedo maternità obbligatoria, congedo parentale, adozione e
affidamento, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap,
richiamo alle armi o servizio volontariato,) sono state ricomprese le seguenti
situazioni come disciplinate dai CCNL delle categorie di appartenenza:
-
aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari;
- permesso retribuito per
i professionisti affetti da gravi patologie;
- assenza per malattia;
-
aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale;
-
aspettativa per cariche pubbliche elettive
- aspettativa per la cooperazione
con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali.
I
periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili
nell’ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla
Commissione Nazionale per le catastrofi naturali.
Tutoraggio individuale
Sono
confermati 4 crediti Ecm per mese ogni mese di tutoraggio ai tutor che svolgono
sia formazione pre e post laurea prevista dalla legge e sia attività di
tutoraggio all’interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post
laurea sempre previsti dalla legge. I crediti così acquisiti, calcolati
unitamente ai crediti ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche,
non possono eccedere il 60% del monte crediti triennale al netto degli esoneri,
delle esenzioni e delle riduzioni citate nella stessa determina.
Sono esclusi
dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli
assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento anche a
titolo gratuito.
I crediti sono riconosciuti anche a chi svolge attività di
tutoraggio nell'ambito di specifici PFA, solo se le attività svolte sono
inquadrate nel programma formativo del professionista interessato.
Crediti
per formazione all’estero
I professionisti sanitari che frequentano
all’estero corsi di formazione postbase (es. dottorato di ricerca, master
universitario, corso di perfezionamento) propri della categoria di
appartenenza, e durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati
dall’obbligo formativo Ecm per l’intero periodo di formazione nella misura di 4
crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15
giorni per ciascun mese.
Inoltre, ai professionisti sanitari che frequentano
corsi di formazione individuale all’estero (ovvero formazione non accreditata
in Italia e svolta nei paesi dell’Ue, in Svizzera, negli Stati Uniti e in
Canada) sono riconosciuti crediti Ecm nella misura del 50% dei crediti
attribuiti dal singolo evento accreditato all’estero.Nel caso in cui l’evento
accreditato all’estero supera i 50 crediti formativi sono riconosciuti al
massimo 25 crediti ECM. I crediti acquisibili tramite formazione individuale
all’estero non possono superare il 50% dell’obbligo formativo triennale. Il
professionista sanitario, ultimata la frequenza, dovrà inoltrare la
documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, etc.) e quella
attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all’ente
accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia autonoma) ovvero per i
liberi professionisti, al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale. I
suddetti enti, valutata la documentazione prodotta dal professionista,
provvederanno ad inserire tali attività nel tracciato record da inviare alla
CNFC/Regioni/Province autonome e al Co.Ge.A.P.S.
Liberi professionisti:
crediti individuali per autoapprendimento
Ai liberi professionisti sono
riconosciuti crediti ECM per:
a) attività di autoapprendimento ossia
l’utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la
formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati;
b)
autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di
capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider
accreditati Ecm e privi di test di valutazione dell’apprendimento con il limite
del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (fino ad un massimo di 15
crediti nel triennio).
Riduzione dell’obbligo formativo triennale
E’
confermato in 150 crediti il debito formativo per il triennio 2011/2013 con la
possibilità di portare in riduzione di tale debito fino a 45 crediti con il
seguente criterio:.
- riduzione di 15 crediti se il professionista ha acquisito
da 30 a 50 crediti nel triennio 2008-2010;
- riduzione di 30 crediti se il
professionista ha acquisito da 51 a 100 crediti nel triennio 2008-2010;
-
riduzione di 45 crediti se il professionista ha acquisito da 101 a 150 crediti
nel triennio 2008-2010.
L’obbligo formativo annuale è confermato in 50
crediti/anno al netto delle riduzioni derivanti da esenzioni ed esoneri.
Modalità
di registrazione nella banca dati Co.GeA.P.S.
L’Ordine, il Collegio e
l’Associazione professionale di riferimento sono competenti a riconoscere gli
esoneri, le esenzioni e i crediti Ecm acquisiti tramite i criteri sopra individuati,
previa presentazione da parte del professionista sanitario della relativa
documentazione (attestato di frequenza corsi di formazione post-base,
documentazione comprovante il periodo di sospensione dell’attività
professionale, attestazione di svolgimento dell’attività di tutoraggio
rilasciata dall’ente per il quale si è esercitata l’attività di tutoraggio,
etc.).
L’Ordine, il Collegio e l’Associazione professionale di appartenenza
provvedono alla valutazione di coerenza con le vigenti disposizioni in materia
di Ecme alla registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. della posizione del
proprio iscritto in riferimento a esoneri, esenzioni e ai crediti Ecm
eventualmente acquisiti tramite i citati istituti.
All’atto della registrazione
nella banca dati Co.Ge.A.P.S. vengono assegnati alle attività formative di cui
alla citata determina gli obiettivi formativi corrispondenti alla/e attività
svolta/e.
Registrazione di crediti 2008/2013 non registrati nel database
del Cogeaps
I professionisti sanitari iscritti ad Ordini, Collegi ed
Associazioni, ai fini della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. di
crediti acquisiti nel periodo 2008/2013 non ancora presenti in tale banca dati,
presentano la richiesta, completa di attestato di partecipazione e di dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, all’Ordine, Collegio o Associazione di
appartenenza.
Ai professionisti sanitari che hanno svolto attività di docenza e
tutor per eventi Ecm accreditati al sistema nazionale e regionale Ecm e
realizzati prima del 31 dicembre 2010 sono attribuiti 2 crediti Ecm per evento
a prescindere dalle ore di docenza effettivamente svolte salvo rettifiche
individuali che i professionisti comunicheranno all’Ordine, Collegio,
Associazione, sulla base dei relativi specifici attestati.
Certificazione
dei crediti
La certificazione dei crediti viene effettuata, per i
professionisti sanitari iscritti a Ordini, Collegi ed Associazioni maggiormente
rappresentative, tramite il portale Co.Ge.A.P.S. La certificazione si riferisce
esclusivamente al numero dei crediti acquisiti nel triennio di riferimento.
Tale certificazione prevederà i due livelli:
1) attestazione dei crediti
formativi: attestazione rilasciata da Ordini, Collegi e Associazioni, e dalla
Segreteria della Commissione nazionale per i professionisti che svolgono
professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per tutta la formazione
svolta in un triennio, con indicazione del numero dei crediti effettivamente
registrati;
2) certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo
del triennio: attestazione rilasciata a cura di Ordini, Collegi e Associazioni,
e della Segreteria della CNFC per i professionisti che svolgono professioni
sanitarie regolamentate ma non ordinate, nel caso in cui il professionista
abbia soddisfatto l’intero fabbisogno formativo individuale
triennale.
20 settembre 2013
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