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giovedì 31 luglio 2014

Corso di protossido inalatorio per igienisti Dentali

STUDIO GUARRELLA/BENEDETTI FORASTIERI

LA SEDAZIONE COSCIENTE INALATORIA
CON PROTOSSIDO D’AZOTO (N2O) NEL BAMBINO E NELL’ADULTO
PER IGIENISTI DENTALI NELLO STUDIO ODONTOIATRICO



Numero chiuso: 12  partecipanti

Responsabile scientifico del corso: G. MANANI
Direttore del corso: G. ZANETTE
Coordinatrice: IRENE RICCITELLI
Studio Guarrella/Benedetti

I° SESSIONE

Sabato 18 Ottobre
Premessa
Conoscenze teoriche fondamentali per lapplicazione della sedazione cosciente con N2O nel bambino e nelladulto odontoiatrico. Norme, fondamenti di fisica, farmacologia, farmacocinetica e farmacodinamica del N2O e delle benzodiazepine, linformazione ed il consenso, la tecnologia  e gli strumenti.

 9.00                 Presentazione obiettivi del corso PROF. G. MANANI
10.00/12.30      Definizione di sedazione cosciente in odontoiatria, profonda ed anestesia generale
                         Farmacologia, farmacodinamica, farmacocinetica, fisica del N2O
                        PROF. G. MANANI, PROF. G. ZANETTE    

12.30  -  13.45       Snack lunch

14.00       I gas anestetici e il sistema respiratorio degli strumenti per la somministrazione del N2O 
                PROF. G. MANANI
14.30       Centralizzazione del N2O ed O2: modalità e norme ARCH. DOTT.SSA A. ARVALLI
15,00       Leliminazione dei gas dagli apparecchi per lerogazione di N2O  PROF. G. MANANI
16.00       Protossido inalatorio nell'adulto – DOTT. E. GAMBATO
17.00       Protossido inalatorio nei bambini – DOTT.SSA F. OLIVI
18.00       Discussione finale e chiusura della giornata. PROF. G. MANANI


Domenica 19 Ottobre
Ore 9/16 Prove pratiche su 6 poltrone odontoiatriche
Tutor
G. Manani
G. Boschieri
E. Gambato
F. Olivi
S. Valerio
G. Zanette



BEBeta Eventi s.r.l.
Via Bruno Buozzi, 3_ 60131 Ancona
Tel. 071.2076468 - Fax 071.2072658 - Cell. 334.5322445     

PROVIDER STANDARD ECM n. 687 

Articolo Prof. Manani

TOP News - Attualità Professionale e Scientifica
21 gennaio 2014

Una riflessione su compiti e competenze delligienista dentale

Giovanni Manani

Riceviamo e pubblichiamo una lettera del professor Giovanni Manani, già ordinario di anestesiologia in odontoiatria dellUniversità di Padova, su ruolo e spazi di intervento delligienista dentale. «La figura professionale delligienista dentale è stata ed è tuttora oggetto di dibattiti che potrebbero essere risolti con soddisfazione qualora venissero riconosciute alla professione le medesime competenze delligienista europeo» afferma il docente universitario.

 Un recente documento del ministero della Salute del 20 novembre 2013 informa nuovamente che ligienista dentale può svolgere attività libero professionale in conformità del DM del ministero della Sanità 1999, n.137, art. 1, punto 3, ove i contenuti di tale documento sono riportati in tutti gli obiettivi della laurea in igiene dentale di tutte le università italiane e perciò materia antica e per nulla originale.

La cosa ha suscitato immediatamente linteresse di società scientifiche e sindacali odontoiatriche e marginalmente anche di anestesia odontoiatrica. Il presidente della Cao Giuseppe Renzo, ad esempio, riferisce sul giornale Odontoiatria 33 del 21 novembre 2013 che la posizione del direttore Giovanni Leonardi non coglie di sorpresa e lamenta che si potrebbero presentare problematiche di natura assistenziale in caso di attività libero professionale, come lemanazione di una diagnosi, lesecuzione della prima visita, la terapia, ladeguatezza delle terapie, la responsabilità nei confronti del paziente ecc. Le affermazioni di Renzo sarebbero correttissime se il DM del ministero della Sanità 1999, n. 137 dirimesse ogni dubbio quando informa che la cartella clinica odontostomatologica deve essere compilata in collaborazione con lodontoiatra, ciascuno nellambito delle proprie competenze e attraverso scambi di informazioni. Ciò non esclude tuttavia che, come ogni altro professionista sanitario appartenente alla classe delle professioni sanitarie tecniche L/SNT/3, anche ligienista dentale possa allegare una cartella clinica di igiene dentale.

Ligienista dentale deve infatti provvedere non solo a prevenire, curare e assistere ma altresì a valutare psicologicamente e clinicamente il paziente e informarlo sulla procedura e sui provvedimenti che verranno impiegati per eliminare lansia e il dolore perioperatorio, ricorrendo ai mezzi concessi che egli riterrà più opportuni e nel principale interesse del paziente. Egli quindi non dovrà trattare solamente le patologie del paziente che gli competono e che linsegnamento universitario ha prodigamente rilasciato durante i tre anni di corso, ma dovrà farsi carico altresì di prevenire complicanze che possono derivare dalla aggressività dellintervento e provvedere a trattare eventuali emergenze.

Benché rispettabilissime, le opinioni di Renzo potrebbero essere male interpretate qualora avanzassero ipotesi di subalternità clinico-professionale delligienista nei confronti del dentista. Non sembra plausibile infatti asserire che un igienista dentale abbia ricevuto un insegnamento così inadeguato durante il corso universitario da dover essere costantemente informato o educato sulla procedura da eseguire da parte del dentista e da questultimo tutelato in forme diverse, mentre sembra più verosimile che dentista o medico-chirurgo legittimato allesercizio della odontoiatria debbano proporre alligienista un trattamento di competenza, che questultimo dovrà esaminare ed accettare nellambito delle proprie funzioni e responsabilità. Non credo che ortopedici abbiano similmente avanzato dubbi e perplessità sulla professione del tecnico ortopedico, gli otorinolaringoiatri su quella del tecnico audioprotesista, i chirurghi vascolari e cardiochirurgi nei confronti del tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare i quali, similmente alligienista dentale, possono espletare la loro professione anche in ambito libero professionale.

Ciò che irrompe nella figura delligienista dentale, leggendo attentamente il DM 15 marzo 1999, n. 137, è quanto affermato alla lettera c) dellarticolo 1, punto 2 e cioè: Provvede alla ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici, nonché alla applicazione topica dei vari mezzi profilattici, mentre al punto 3 si afferma la già accennata legittimazione delligienista dentale a svolgere la propria attività professionale anche in regime libero professionale. La lettura della legge pone alcune importanti riflessioni che, da un punto di vista clinico, introducono elementi che dovrebbero prevedere una crescita professionale continuativa delligienista dentale e ulteriori qualificazioni.

Riconosciamo allAio alcune importanti affermazioni nel ricorso al Tar del Lazio contro il ministero della Sanità del 3 luglio 1999 laddove recita che la levigatura radicolare [] è un atto chirurgico vero e proprio [...] che prevede anestesia locale preliminare e inoltre che lattività delligienista dentale deve essere limitata e sotto il diretto controllo professionale. In altri termini le asserzioni dellAio allepoca confermano che gli attuali igienisti dentali, poiché eseguono appunto la levigatura delle radici e lablazione del tartaro, non possono in molti pazienti eseguire lintervento perché incapaci di effettuare qualche anestesia locale e devono rivolgersi a sostituti.

Le affermazioni dellAio non affrontano però le problematiche di ordine clinico riguardanti due importanti aspetti relativi al trattamento del dolore e dellansia perioperatori che caratterizzano interventi di igiene dentale. A titolo di curiosità, nel General Dental Council Scope of Practice del 2013 si legge che gli igienisti dentali del Regno Unito eseguono trattamenti sul paziente dopo prescrizione da parte di un dentista o direttamente e, qualora avessero sufficienti competenze, possono eseguire tecniche anestesiologiche infiltrative e blocchi tronculari e, fra le manualità addizionali che ligienista può acquisire, c’è anche il ricorso alla sedazione inalatoria. Quanto afferma il General Dental Council deriva dallapplicazione, nella tradizione odontoiatrica anglosassone ed europea, di un comportamento etico indiscutibile secondo cui il dentista ha il dovere e il paziente ha il diritto di essere curato senza ansia e senza dolore. A questa regola dovrebbe aderire, a nostro parere, anche ligienista dentale.

Con riferimento a quanto contenuto nel documento del ministero della Sanità del 18 novembre 2013 laddove afferma senza mezzi termini che avendo ligienista una autonomia professionale espressamente riconosciuta dalla legge, possa scegliere liberamente e responsabilmente nei limiti delle proprie competenze le modalità di effettuazione ed erogazione delle proprie prestazioni, si possono trarre alcune deduzioni sulle quali poter discutere.

In primo luogo non ci sembra di dover scordare che la valutazione dello stato clinico e psicologico del paziente sottoposto a igiene dentale rappresenti la base per poter effettuare un intervento che sia privo di rischi e di complicanze. Qualora il trattamento dellansia e della paura non trovasse alcun rimedio applicando metodi psicopedagocici e comportamentali e il paziente gradisse una anestesia locoregionale completa, ligienista dentale che lavori in proprio o in collaborazione dovrebbe saper scegliere le modalità di effettuazione delle proprie prestazioni. Allinterno di tali modalità dovrebbero essere comprese anche le tecniche di anestesia locale e di sedazione inalatoria che gli competono. È molto difficile sostenere in questo caso che ligienista dentale non possa ricorrere a tecniche di anestesia locale e a tecniche di sedazione cosciente, oppure che egli debba ricorrere allausilio di un dentista o di un anestesista quando lavori in proprio.

In secondo luogo, qualora venisse impedito alligienista dentale di trattare il paziente eludendo principi etici fondamentali ovvero il trattamento dellansia e del dolore inteso come dovere delligienista e diritto del paziente, risulterebbe incompleta la sua professionalità, almeno in relazione al profilo delligienista europeo. Rimarrebbe inoltre incomprensibile il motivo per cui linsegnamento dellanestesiologia nel corso di laurea, benché sia caratterizzante e non professionalizzante, consista in molte sedi nellinsegnamento dellanestesia locoregionale e delle complicanze; a meno che, tale insegnamento, non venga considerato propedeutico alla acquisizione post-lauream di ciò che manca alla professione delligienista dentale nel campo dellanestesia locoregionale e della sedazione cosciente inalatoria. È più prossima a una soluzione ragionevole la proposta secondo cui ligienista dentale potrebbe essere autorizzato ad eseguire il trattamento analgesico e ansiolitico nei propri pazienti a determinate condizioni.

In terzo luogo le varie associazioni odontoiatriche e di igiene dentale potrebbero interrompere ogni inutile polemica attraverso lintermediazione dei ministeri della salute e del miur facendo rispettare quanto asserito nel documento Space for higher education (Bologna 18-19 giugno 1999). In questo documento si afferma che lautonomia delle università deve garantire il costante adeguamento del sistema dellistruzione superiore e della ricerca allevolvere dei bisogni e delle esigenze della società per accrescere la competitività internazionale. Nella dichiarazione di Bologna si legge che gli obiettivi dovranno essere raggiunti nel 2010 attraverso un sistema a due cicli ove il secondo dovrebbe condurre a un titolo di master e/o dottorato. E perché mai gli igienisti dentali non potrebbero iscriversi in Italia ad un master di Sedazione e analgesia locale? Inoltre si afferma che lo sviluppo dei curricula e il ricorso a programmi integrati di studio, di formazione e di ricerca devono essere considerati necessari per una istruzione superiore e per favorire loccupazione dei cittadini europei. E perché mai gli igienisti dentali non potrebbero iscriversi in Italia a corsi per integrare la loro professione con nozioni di Sedazione e analgesia locale?

C’è da augurarsi che ciò avvenga rapidamente, in particolare a favore dei pazienti.

Prof. Giovanni Manani
già ordinario di anestesiologia in odontoiatria dellUniversità di Padova
già direttore del master di sedazione ed emergenza in odontoiatria, Università di Padova
Titolare di tre insegnamenti nel master di sedazione ed emergenza in odontoiatria, Università di Padova

-: http://www.dentaljournal.it/topnews/riflessione-compiti-competenze-igie

Lettera al Ministro Beatrice Lorenzin

Senigallia 2014


Illustrissimo Ministro,
On. Beatrice Lorenzin
Ministero della Salute
Lungotevere Ripa, 1
Roma


Egregio Ministro,
Mi permetto di scriverle a mone di circa 1400 igienisti, non iscritti a nessuna associazione e non rappresentati da alcun albo ma solo afferenti, online, alla pagina libera su “professione igienisti dentali” .
Apprendiamo con un certo sollievo che tra le nomine da Lei effettuate al CSS, non ci sono odontoiatri. Questo perché ad ogni nostra richieste al Ministero della Salute gli odontoiatri costituiscono uno scoglio insormontabile per la nostra professione ed ampliamento delle nostre conoscenze. Così è stato per ottenere di acquistare una poltrona per l’igiene, per ottenere la libera professione, per aprire studi di prevenzione ed igiene, per usare il laser per la decontaminazione ecc. ecc. Non ultimo per l’anestesia loco regionale limitata alle nostre competenze, su PRESCRIZIONE dell’odontoiatra. Come raccomandato dal General Dental Council.
Siamo una professione regolamentata ma senza albo, siamo laureati, abilitati alla professione, liberi professionisti (la maggior parte di noi) e continuamente vessati dalla classe odontoiatrica, soprattutto in questo momento di grande crisi dell’odontoiatria. L’ingerenza e l’ostruzionismo che, ogni giorno, dobbiamo subire per la nostra professione è ormai divenuta intollerabile!
Noi diciamo basta!
Oltre a voler svolgere la nostra professione (salvo la diagnosi e la prescrizione dei farmaci che sono e rimangono atti medici) in piena autonomia (L. 251/2000) e considerandola una professione “altra” rispetto all’odontoiatria, vogliamo poter aumentare le nostre conoscenze e le nostra attività (con corsi di formazione post Universitari, come previsto dal trattato di Bologna del ’99) senza ogni volta scontraci con le lobby dei dentisti e purtroppo anche della FNOMCeO.
E’ ora di comprendere che l’igienista NON è colui che “pulisce” i denti ma qualcosa di più complesso di ciò che pensano gli odontoiatri. E’ qualcosa di irrinunciabile che oltre al lavoro nello studio come collaboratore o nello studio privato ha una grande possibilità professionale nella medicina sociale.
L’igienista dentale al di fuori degli studi può avere un grande valore sociale:
può Individuare problematiche odontoiatriche di comunità attraverso la raccolta e l’elaborazione di dati epidemiologici (…cioè misurare quanto sono sane o malate le nostre comunità, chi si ammala di più e chi di meno, farci capire che peso hanno le malattie della bocca e dei denti… dati indispensabili per poter almeno sapere di che cosa stiamo parlando, visto che in Italia non lo sappiamo)
. Elaborare percorsi di prevenzione della patologia cariosa nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie (…un’attività imprescindibile per un SSN e un Sistema Educativo degni del loro nome)
. Effettuare programmazione di interventi di prevenzione in pazienti
special-needs istituzionalizzati e non, in pazienti anziani accolti nelle R.S.A., in pazienti appartenenti a comunità svantaggiate (…quindi, ripartire dalla categorie più fragili se vogliamo parlare davvero di salute).
In effetti, oggi in Italia il potenziale degli igienisti dentali non viene interamente espresso..
 La prima responsabilità è politica; la seconda, a mio avviso, è delle categoria professionali odontoiatriche, in genere, perché pensano alla professione prima che alla salute, perchè credono che sia la professione a fare la salute quando in realtà è la salute della nostra popolazione a raccontarci il tipo di professione che facciamo.
Gli Igienisti Dentali hanno dei protocolli definiti a livello internazionale, come nella terapia non chirurgica, con l’obbligo di rispettarli, perché in caso di controversie possiamo essere denunciati se non li abbiamo osservati scrupolosamente.
Basta guardare le varie Nazioni come hanno impostato il profilo della nostra professione da: l’European Dental Hygiene Association – EFP  al “Dental Hygienist Education: Practical Training” ;“Dental Hygienist Education: Course content” al General Dental Council (GDC) 6, nel capitolo “Dental Hygienists and Dental Therapists”.
Egregio Ministro, noi vorremmo che Lei intervenisse in questa continua lotta per la sopravvivenza…noi sappiamo che Lei al primo posto mette la “PREVENZIONE”
Noi siamo preposti alla prevenzione delle patologie orali e chiediamo che la nostra figura professionale e le nostre competenze siano rispettate e non continuamente “bloccate” da interventi lobbistici tese solo al timore dell’abusivismo o, peggio ancora, alla sindrome della poltrona vuota!
La ringraziamo dell’attenzione
Maria Irene Riccitelli Guarrella
a rappresentanza di 1440 igienisti iscritti online a ” professione igienista dentale


AIO corto l'apertura degli studi d'igiene


IGIENISTI , AIO PONE A LORENZIN LA QUESTIONE DEGLI STUDI AUTONOMI E INTERVIENE DINANZI AL TAR

L’Igienista Dentale può o no aprire autonomamente uno studio?
Un igienista residente in Emilia Romagna ha richiesto l’autorizzazione ad aprire un studio autonomo, autorizzazione che gli è stata negata dagli organi competenti e avverso tale diniego l’igienista ha proposto ricorso al TAR (contro Comune e ASL).
In corso di causa sulla questione è intervenuto il Direttore Generale del Ministero della Salute Giovanni Leonardi con propria del 18 novembre 2013 che apre alla possibilità per l’Igienista dentale di esercitare le sue competenze in un proprio studio autonomo anche in assenza dell’Odontoiatra.
Per il Presidente AIO Pierluigi Delogu, «quella nota è un mero parere, che, per quanto autorevole, non può segnare l’ultima parola sul tema, al pari della sentenza che verrà pronunciata che, in ogni caso, non potrà esimere il Ministero dal mettere mano ad una chiara regolamentazione della questione nel rispetto della legge e dell’interesse dei cittadini.

Per questo AIO ha scritto al Ministro On. Beatrice Lorenzin e al Sottosegretario Vito De Filippo».
«Il ruolo dell'Igienista dentale – continua Delogu - è fondamentale per migliorare la qualità del servizio in odontoiatria e la sua collaborazione è spesso essenziale per l’efficacia delle terapie praticate, ciò non toglie che la maggior parte delle indicazioni che l’odontoiatra fornisce all’igienista sui trattamenti da praticare sul paziente presuppongono la contestualità o quantomeno la prossimità logistica e temporale dei due professionisti.
Del resto come potrebbe  operare l’ID in un proprio studio in soggetti con grosse riabilitazioni implanto-protesiche o forti problemi parodontali senza i necessari strumenti diagnostici di competenza odontoiatrica o come potrebbe fronteggiare eventuali emergenze sanitarie su pazienti affetti da patologie sistemiche importanti (quali cardiopatie, diabete, coagulopatie, patologie dismetaboliche, ecc. ecc.)? La nostra posizione è di assoluto rispetto e considerazione della professionalità dell’igienista ma anche di prioritaria e incondizionata tutela del paziente odontoiatrico, che passa necessariamente dal rispetto delle reciproche competenze di tutte le professionalità coinvolte.
Proprio per questo l’AIO ha deciso di intervenire – al pari della FNOMCEO e di ANDI - nel procedimento pendente dinanzi al TAR per sostenere la legittimità del provvedimento di diniego impugnato, mentre AIDI è intervenuta per supportare le ragioni del ricorrente. Il DM 137 del 15 marzo 1999 – precisa  l’Avvocato Maria Maddalena Giungato, che ha patrocinato le ragioni dell’AIO - istitutivo del profilo precisa che l’Igienista svolge sempre “la sua attività professionale su indicazione degli odontoiatri o dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria”.
 
Per come già evidenziato da AIO al Ministero della Salute, considerato che il DM 15 marzo 1999, n.137 non pare in linea con l’ambito di autonomia che il parere reso dal Direttore Generale attribuisce all’Igienista Dentale, sarebbe quanto mai auspicabile un intervento del Ministro, in modo da tutelare appieno le due  professionalità e, soprattutto, il preminente interesse della salute pubblica oltre che, nel contempo, evitare il rischio di delegare la risoluzione di importantissime questioni di politica sanitaria alla giurisdizione amministrativa, che è istituzionalmente preposta ad altre – rilevanti – ma differenti funzioni.
AIO, SEGRETERIA DI PRESIDENZA

Sentenza in materia di autorizzazioni

ODONTOIATRIA: sentenza rivoluzionaria in materia di autorizzazioni

SILVIA STEFANELLI
31 LUG 2014
SANITÀ
Dopo la Cassazione 10207/2013 (c.d. sentenza Bacalini – si veda il mio commento), i giudici del Tar Lazio spazzano via 15 anni di regime autorizzativo per studi e strutture odontoiatriche.
Andiamo per ordine.
Una società (la Desal Dentist s.r.l. ) che gestisce una struttura odontoiatrica nel Comune di San Cesareo acquista nel 2008 un ramo di azienda avente ad oggetto l’attività odontoiatrica della Galeno s.r.l. (anch’essa titolare di autorizzazione sanitaria dal Comune di San Cesareo).
La Desal chiede quindi la voltura dell’autorizzazione sanitaria.
La Regione rimane inerte.
Stante tale silenzio della pubblica amministrazione, la società decide di provvedere al completamento della procedura di conferma dell’autorizzazione tramite la piattaforma SASS (specifica procedura della Regione Lazio in forza del decreto commissariale n. 38 del 2012).
Nell’ottobre 2013 la Regione diffida la ricorrente a cessare l’attività sanitaria presso l’ambulatorio odontoiatrico e a chiudere la struttura in carenza della necessaria voltura.
La questione finisce allora davanti al TAR.
E qui cominciano gli aspetti interessanti.
La Desal infatti, tra gli altri aspetti, sostiene che (in ogni caso) la voltura dell’autorizzazione non avrebbe dovuto neppure essere chiesta in quanto deve ritenersi obbligatoria solo per le strutture che svolgono prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente (e che la struttura odontoiatrica in causa non rientra in nessuna delle tre fattispecie)
E il TAR dà ragione alla società.
Si legge in sentenza:
….l’attività di odontoiatra svolta, in regime privatistico, presso la Desal Dentist s.r.l.non aveva bisogno di alcuna autorizzazione atteso che la stessa era espletata senza procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente
e ancora:
…nella specie non era necessaria l’autorizzazione all’esercizio dell’attività odontoiatrica non avendo la Regione motivato, nel provvedimento impugnato, il diniego con riferimento all’utilizzo, da parte della società Desal, di macchinari e procedure che comportino rischi per i clienti..
Secondo i giudici infatti l’interpretazione della Regione Lazio secondo cui l’art. 8 dLgs 502/’92 sottoporrebbe ad autorizzazione qualsiasi struttura odontoiatrica (studio e ambulatori) “….non trova infatti conferma nelle disposizioni di legge statale e regionale, le quali prevedono l'autorizzazione soltanto in presenza di ulteriori condizioni di fatto, rappresentate in particolare dalla previsione che l'attività medica comporti un rischio per la sicurezza del paziente (Cass. civ., sez. II, 30 aprile 2013, n. 10207)….”

Peraltro secondo i giudici l’art. 193 T.u.ll.ss., secondo cui “nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità” non può di per sé essere fondante dell’obbligo di autorizzazione tout court ma deve essere oggi letto congiuntamente con la disposizione speciale dettata dall’art. 8 ter, d.lgs. n. 502 del 1992.
Ne consegue quindi che l’autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie di cui al citato art. 193 è richiesta solo “per gli studi odontoiatrici (ed in genere, di medici e di altre professioni sanitarie) ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la salute del paziente.
E a questo punto sorge spontanea la domanda:
quali sono allora i casi in ambito odontoiatrico nei quali occorre l’autorizzazione?
Qui la sentenza sembra avere una portata ancora più dirompente.
I giudici affermano infatti che: “….non sembra attività pericolosa quella relativa alla endodonzia e alla implantologia, rientrando tra le prestazioni correntemente effettuate dal dentista, diverso discorso va fatto per la chirurgia, che può essere svolta a diversi livelli ed essere dunque o no pericolosa a seconda degli interventi eseguiti…”
Sempre sul punto, i giudici richiamano la precedente sentenza TAR Lazio 7358/2011 che ha invece valutato la necessità dell’autorizzazione in ragione della presenza di apparecchiatura radiologica.
Da ultimo la sentenza afferma che, peraltro, è la pubblica amministrazione sanitaria a dover “provare” la pericolosità e quindi la “necessità” dell’autorizzazione.
Un commento finale.
E’ pacifico che le sentenze non sono legge e che la decisione commentata potrebbe, se impugnata, venir “rovesciata” davanti al Consiglio di Stato.
Vero è, però, che interviene dopo la Cassazione 30 aprile 2013 n. 10207 (c.d. sentenza Bacalini) che già si era pronunciata in senso analogo l’anno scorso.
Peraltro l’interpretazione che i giudici danno dell’art. 8 ter D.Lgs 502/’92 - il cui dettato legislativo è peraltro ripreso da tutte le Regioni – appare (a parere di chi scrive) del tutto corretto: l’autorizzazione per gli studi non è richiesta tout court ma può essere pretesa solo: a) in presenza di prestazioni di chirurgia ambulatoriale, b) di procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità c) di procedure che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.
Quindi, se vogliamo seguire il ragionamento dei giudici del TAR Lazio, dobbiamo far “saltare” i regimi autorizzativi di tutte le regioni d’Italia (esclusi i casi di presenza di un radiologico).
Ciò non toglie che la sentenza suscita, però, due dubbi di non poco conto:
a) il primo attiene al fatto che i giudici si sono spinti ad affermare che “implantologia e endodonzia” non sarebbero “attività pericolose”: valutazione di natura scientifica e non giuridica che, a parere di chi scrive, dovrebbe essere espressa da un organo tecnico e non da giudici
b) il secondo è che in verità il secondo comma del citato art. 8-ter del D.Lgs. 502/’92 (di cui si fornisce la sopra indicata interpretazione) riguarderebbe non già le strutture odontoiatriche tout court ma solamente gli “studi odontoiatrici” (cioè quelli la cui titolarità è in capo al singolo professionista) mentre invece nel caso oggetto di giudizio riguardava una struttura gestita d società: qui sembra di capire – ma non è chiaro - che i giudici accomunino le due fattispecie, dando rilievo pertanto alla tipologia di attività (l’odontoiatria) piuttosto che all’assetto organizzativo della struttura sanitaria.
La linea interpretativa intrapresa dal TAR Lazio è senz’altro nuova e tutto sommato si può dire che faccia propri alcuni input già parte del diritto vivente interno (la progressiva parificazione tra studi ed ambulatori, la cancellazione del potere discrezionale regionale di impedire la realizzazione di nuovi ambulatori sulla base della programmazione) nonché del diritto comunitario, attento pragmaticamente alla tutela egualitaria di soggetti che concorrono nello stesso mercato piuttosto che alla forma giuridica che essi assumono. Restano tuttavia forti dubbi sui punti più innovativi e meno chiari della sentenza, sui quali probabilmente dovrà pronunciarsi il Consiglio di Stato. .
A meno che il Governo Renzi, dopo aver limitato l’invadenza regionale nel campo delle autorizzazioni alla realizzazione di nuove strutture private non decida di intervenire anche sulle autorizzazioni all’esercizio ridefinendo i tasselli di un sistema iperpubblicistico che pare ormai scricchiolare e non poco.