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giovedì 31 luglio 2014

Articolo Prof. Manani

TOP News - Attualità Professionale e Scientifica
21 gennaio 2014

Una riflessione su compiti e competenze delligienista dentale

Giovanni Manani

Riceviamo e pubblichiamo una lettera del professor Giovanni Manani, già ordinario di anestesiologia in odontoiatria dellUniversità di Padova, su ruolo e spazi di intervento delligienista dentale. «La figura professionale delligienista dentale è stata ed è tuttora oggetto di dibattiti che potrebbero essere risolti con soddisfazione qualora venissero riconosciute alla professione le medesime competenze delligienista europeo» afferma il docente universitario.

 Un recente documento del ministero della Salute del 20 novembre 2013 informa nuovamente che ligienista dentale può svolgere attività libero professionale in conformità del DM del ministero della Sanità 1999, n.137, art. 1, punto 3, ove i contenuti di tale documento sono riportati in tutti gli obiettivi della laurea in igiene dentale di tutte le università italiane e perciò materia antica e per nulla originale.

La cosa ha suscitato immediatamente linteresse di società scientifiche e sindacali odontoiatriche e marginalmente anche di anestesia odontoiatrica. Il presidente della Cao Giuseppe Renzo, ad esempio, riferisce sul giornale Odontoiatria 33 del 21 novembre 2013 che la posizione del direttore Giovanni Leonardi non coglie di sorpresa e lamenta che si potrebbero presentare problematiche di natura assistenziale in caso di attività libero professionale, come lemanazione di una diagnosi, lesecuzione della prima visita, la terapia, ladeguatezza delle terapie, la responsabilità nei confronti del paziente ecc. Le affermazioni di Renzo sarebbero correttissime se il DM del ministero della Sanità 1999, n. 137 dirimesse ogni dubbio quando informa che la cartella clinica odontostomatologica deve essere compilata in collaborazione con lodontoiatra, ciascuno nellambito delle proprie competenze e attraverso scambi di informazioni. Ciò non esclude tuttavia che, come ogni altro professionista sanitario appartenente alla classe delle professioni sanitarie tecniche L/SNT/3, anche ligienista dentale possa allegare una cartella clinica di igiene dentale.

Ligienista dentale deve infatti provvedere non solo a prevenire, curare e assistere ma altresì a valutare psicologicamente e clinicamente il paziente e informarlo sulla procedura e sui provvedimenti che verranno impiegati per eliminare lansia e il dolore perioperatorio, ricorrendo ai mezzi concessi che egli riterrà più opportuni e nel principale interesse del paziente. Egli quindi non dovrà trattare solamente le patologie del paziente che gli competono e che linsegnamento universitario ha prodigamente rilasciato durante i tre anni di corso, ma dovrà farsi carico altresì di prevenire complicanze che possono derivare dalla aggressività dellintervento e provvedere a trattare eventuali emergenze.

Benché rispettabilissime, le opinioni di Renzo potrebbero essere male interpretate qualora avanzassero ipotesi di subalternità clinico-professionale delligienista nei confronti del dentista. Non sembra plausibile infatti asserire che un igienista dentale abbia ricevuto un insegnamento così inadeguato durante il corso universitario da dover essere costantemente informato o educato sulla procedura da eseguire da parte del dentista e da questultimo tutelato in forme diverse, mentre sembra più verosimile che dentista o medico-chirurgo legittimato allesercizio della odontoiatria debbano proporre alligienista un trattamento di competenza, che questultimo dovrà esaminare ed accettare nellambito delle proprie funzioni e responsabilità. Non credo che ortopedici abbiano similmente avanzato dubbi e perplessità sulla professione del tecnico ortopedico, gli otorinolaringoiatri su quella del tecnico audioprotesista, i chirurghi vascolari e cardiochirurgi nei confronti del tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare i quali, similmente alligienista dentale, possono espletare la loro professione anche in ambito libero professionale.

Ciò che irrompe nella figura delligienista dentale, leggendo attentamente il DM 15 marzo 1999, n. 137, è quanto affermato alla lettera c) dellarticolo 1, punto 2 e cioè: Provvede alla ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici, nonché alla applicazione topica dei vari mezzi profilattici, mentre al punto 3 si afferma la già accennata legittimazione delligienista dentale a svolgere la propria attività professionale anche in regime libero professionale. La lettura della legge pone alcune importanti riflessioni che, da un punto di vista clinico, introducono elementi che dovrebbero prevedere una crescita professionale continuativa delligienista dentale e ulteriori qualificazioni.

Riconosciamo allAio alcune importanti affermazioni nel ricorso al Tar del Lazio contro il ministero della Sanità del 3 luglio 1999 laddove recita che la levigatura radicolare [] è un atto chirurgico vero e proprio [...] che prevede anestesia locale preliminare e inoltre che lattività delligienista dentale deve essere limitata e sotto il diretto controllo professionale. In altri termini le asserzioni dellAio allepoca confermano che gli attuali igienisti dentali, poiché eseguono appunto la levigatura delle radici e lablazione del tartaro, non possono in molti pazienti eseguire lintervento perché incapaci di effettuare qualche anestesia locale e devono rivolgersi a sostituti.

Le affermazioni dellAio non affrontano però le problematiche di ordine clinico riguardanti due importanti aspetti relativi al trattamento del dolore e dellansia perioperatori che caratterizzano interventi di igiene dentale. A titolo di curiosità, nel General Dental Council Scope of Practice del 2013 si legge che gli igienisti dentali del Regno Unito eseguono trattamenti sul paziente dopo prescrizione da parte di un dentista o direttamente e, qualora avessero sufficienti competenze, possono eseguire tecniche anestesiologiche infiltrative e blocchi tronculari e, fra le manualità addizionali che ligienista può acquisire, c’è anche il ricorso alla sedazione inalatoria. Quanto afferma il General Dental Council deriva dallapplicazione, nella tradizione odontoiatrica anglosassone ed europea, di un comportamento etico indiscutibile secondo cui il dentista ha il dovere e il paziente ha il diritto di essere curato senza ansia e senza dolore. A questa regola dovrebbe aderire, a nostro parere, anche ligienista dentale.

Con riferimento a quanto contenuto nel documento del ministero della Sanità del 18 novembre 2013 laddove afferma senza mezzi termini che avendo ligienista una autonomia professionale espressamente riconosciuta dalla legge, possa scegliere liberamente e responsabilmente nei limiti delle proprie competenze le modalità di effettuazione ed erogazione delle proprie prestazioni, si possono trarre alcune deduzioni sulle quali poter discutere.

In primo luogo non ci sembra di dover scordare che la valutazione dello stato clinico e psicologico del paziente sottoposto a igiene dentale rappresenti la base per poter effettuare un intervento che sia privo di rischi e di complicanze. Qualora il trattamento dellansia e della paura non trovasse alcun rimedio applicando metodi psicopedagocici e comportamentali e il paziente gradisse una anestesia locoregionale completa, ligienista dentale che lavori in proprio o in collaborazione dovrebbe saper scegliere le modalità di effettuazione delle proprie prestazioni. Allinterno di tali modalità dovrebbero essere comprese anche le tecniche di anestesia locale e di sedazione inalatoria che gli competono. È molto difficile sostenere in questo caso che ligienista dentale non possa ricorrere a tecniche di anestesia locale e a tecniche di sedazione cosciente, oppure che egli debba ricorrere allausilio di un dentista o di un anestesista quando lavori in proprio.

In secondo luogo, qualora venisse impedito alligienista dentale di trattare il paziente eludendo principi etici fondamentali ovvero il trattamento dellansia e del dolore inteso come dovere delligienista e diritto del paziente, risulterebbe incompleta la sua professionalità, almeno in relazione al profilo delligienista europeo. Rimarrebbe inoltre incomprensibile il motivo per cui linsegnamento dellanestesiologia nel corso di laurea, benché sia caratterizzante e non professionalizzante, consista in molte sedi nellinsegnamento dellanestesia locoregionale e delle complicanze; a meno che, tale insegnamento, non venga considerato propedeutico alla acquisizione post-lauream di ciò che manca alla professione delligienista dentale nel campo dellanestesia locoregionale e della sedazione cosciente inalatoria. È più prossima a una soluzione ragionevole la proposta secondo cui ligienista dentale potrebbe essere autorizzato ad eseguire il trattamento analgesico e ansiolitico nei propri pazienti a determinate condizioni.

In terzo luogo le varie associazioni odontoiatriche e di igiene dentale potrebbero interrompere ogni inutile polemica attraverso lintermediazione dei ministeri della salute e del miur facendo rispettare quanto asserito nel documento Space for higher education (Bologna 18-19 giugno 1999). In questo documento si afferma che lautonomia delle università deve garantire il costante adeguamento del sistema dellistruzione superiore e della ricerca allevolvere dei bisogni e delle esigenze della società per accrescere la competitività internazionale. Nella dichiarazione di Bologna si legge che gli obiettivi dovranno essere raggiunti nel 2010 attraverso un sistema a due cicli ove il secondo dovrebbe condurre a un titolo di master e/o dottorato. E perché mai gli igienisti dentali non potrebbero iscriversi in Italia ad un master di Sedazione e analgesia locale? Inoltre si afferma che lo sviluppo dei curricula e il ricorso a programmi integrati di studio, di formazione e di ricerca devono essere considerati necessari per una istruzione superiore e per favorire loccupazione dei cittadini europei. E perché mai gli igienisti dentali non potrebbero iscriversi in Italia a corsi per integrare la loro professione con nozioni di Sedazione e analgesia locale?

C’è da augurarsi che ciò avvenga rapidamente, in particolare a favore dei pazienti.

Prof. Giovanni Manani
già ordinario di anestesiologia in odontoiatria dellUniversità di Padova
già direttore del master di sedazione ed emergenza in odontoiatria, Università di Padova
Titolare di tre insegnamenti nel master di sedazione ed emergenza in odontoiatria, Università di Padova

-: http://www.dentaljournal.it/topnews/riflessione-compiti-competenze-igie

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