La riforma delle
professioni sanitarie: la responsabilità del medico
Il
decreto legge 158/2012 sulla riforma delle professioni sanitarie è stato
convertito in legge, con alcune modificazioni, lo scorso 8 novembre 2012. La
legge 189/2012 recante "disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo
del Paese mediante il più alto livello di tutela della salute" (meglio
noto come legge sulla tutela della salute) introduce nel nostro ordinamento
alcune importanti novità in merito alla responsabilità civile e penale del medico.
L'art. 3 della predetta legge, in particolare, modifica gli aspetti principali
della responsabilità da "medical malpractice" (malasanità:
carenza di prestazione di servizi sanitari professionali idonei a danneggiare
il beneficiario del trattamento) incidendo prevalentemente sul concetto di
rischio clinico ed influendo in modo decisivo sull'entità degli oneri da
impiegarsi ai fini assicurativi.
L'art. 3 della L.
189/2012 consta di quattro previsioni particolari: enuncia i principi della
colpa medica; prevede la costituzione di un fondo assicurativo a copertura
degli esercenti professioni sanitarie; spiega i criteri alla base della
liquidazione e della compensazione del danno alla persona facendo riferimento
agli schemi ed alle tabelle già vigenti per i danni da circolazione stradale e
i danni da colpa professionale in campo sanitario (indici contenuti nel Codice delle Assicurazioni Private agli
artt. 138 e 139); contiene alcune disposizioni in tema di aggiornamento
dell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio a disposizione del Giudice in ambito
di valutazione dei casi di responsabilità sanitaria.
Per quanto riguarda l'istituzione del
Fondo di Garanzia assicurativo a copertura del rischio derivante da
responsabilità medica la Legge 189/2012 contiene la previsione di un termine,
non vincolante, per l'emanazione del relativo Decreto del Presidente della
Repubblica. Tale termine è stato fissato al 30 Giugno 2012. La normativa
introduce inoltre un'importante novità riguardante le Compagnie assicurative,
le quali potranno recedere unilateralmente dal contratto soltanto dopo
l'accertata reiterazione di errori medici imputati al medico assicurato,
accertati con sentenza definitiva.
Ulteriore figura
introdotta dalla Legge in oggetto è "l'esimente per colpa lieve"
riportata dal primo comma dell'art. 3. Passando ad una trattazione degli
aspetti penali della vicenda il legislatore ha modificato sostanzialmente la
normativa previgente obbligando il Giudice, in fase di accertamento
dell'elemento della colpa in pendenza di processo penale, a tenere in debita
considerazione il comportamento adottato dall'imputato in relazione al caso concreto,
prendendo in esame altresì le linee guida e le "buone pratiche"
sanitarie mantenute dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale.
Sussistendo questi
requisiti, il medico che abbia mantenuto un comportamento in linea con queste
convenzioni "non risponde penalmente per colpa lieve", ferma restando
la responsabilità da accertarsi in sede civile ex art. 2043. Sul piano
pratico dovranno tenersi ben distinti gli elementi di valutazione della colpa
medicale adottati rispettivamente sul piano civile e su quello penale. Come già
giurisprudenza consolidata ha sottolineato, i criteri di riferimento non
possono essere utilizzati indifferentemente su entrambi i piani di
responsabilità, dovendo essere adottate opportune cautele.
Da ciò
consegue che, a seguito di errore professionale, una volta dichiarata la non imputabilità del medico nel procedimento
penale, ben potrebbe configurarsi comunque ipotesi risarcitoria in ambito
civile.
(18/11/2012 - Licia Albertazzi) -
Fonte: La riforma delle professioni sanitarie: la responsabilità del medico
(StudioCataldi.it)
(18/11/2012 - Licia Albertazzi) -
Fonte: La riforma delle professioni sanitarie: la responsabilità del medico
(StudioCataldi.it)
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