PER IL MINISTERO DELLA SALUTE SI TRATTA A TUTTI GLI EFFETTI DI UNA PROFESSIONE SANITARIA
Nella
contesa sul riunito sì agli igienisti
dentali, ma no agli odontotecnici
Mauro
Miserendino
Redazione Corriere Medico Odontoiatria
L'igienista
è un profilo sanitario e può acquistare e utilizzare il riunito come
l'odontoiatra. O meglio, può farlo limitatamente ai compiti previsti nel proprio profilo. E
se le industrie garantiscono che la sua attrezzatura sia “depotenziata”. E’ questo il senso del parere espresso il 29 marzo dalla Direzione
generale professioni sanitarie del ministero della Salute, guidata da Giovanni
Leonardi, di fronte alla richiesta fatta in autunno dal Comando carabinieri dei
Nas rispetto a inappropriatezze – vere e presunte – rilevate in studi odontotecnici e igienistici.
Per il Ministero, dunque, l'igienista dentale
è una professione sanitaria e la legge 175,
che fin qui precludeva a questa figura l'acquisto di apparecchiature ritenute
di stretta pertinenza odontoiatrica, non è da prendere in considerazione
in quanto superata. Risale infatti al 1992 e non tiene conto delle ultime
evoluzione delle professioni sanitarie, soprattutto della legislazione a favore
de- gli igienisti della seconda metà degli anni Novanta e
del più recente disegno di legge 1142 all'esame del
parla- mento che prevede il riconoscimento e la costituzione in albi e ordini
per 5 mila igienisti e per altri 590 mila professionisti legati al mondo
sanitario e ripartiti in 22 professioni. Dopo l'ok in Senato, l'approvazione
dell'albo e dell'ordine è attesa entro l'estate
e scioglierebbe gli ultimi dubbi. Il parere ministeriale rimane ma – sebbene abbia scosso numerosi esponenti dell'odontoiatria e
suscitato una risposta del presidente della Commissione Albo Odontoiatri (Cao),
Giuseppe Renzo – non fa giurisprudenza, non è una norma vigente.
Tutto
parte da un doppio quesito posto dai Nas
La contesa sul riunito viene da lontano.
Molti dei 5 mila igienisti sono liberi professionisti con partita Iva e possono
aprire uno studio per espletare i propri compiti senza necessariamente
collaborare con un odontoiatra o stare alle sue dipendenze.
Ai carabinieri dei Nas, però, la cosa torna nuova e nelle loro ispezioni – in genere rivolte a stroncare la piaga dell'abusivismo – trovano non solo odontotecnici in possesso di riuniti, ma anche
igienisti dentali. E su entrambe le presunte “anomalie” chiedono un parere al Ministero.
Non sono i soli; si muovono anche gli
igienisti che, invece, premono per il riconoscimento di una maggiore autonomia
della propria professione e presentano, a loro volta, un analogo quesito allo
stesso ufficio del dicastero.
Gli
odontotecnici non possono possedere riuniti
Alla fine, il Ministero dice sì agli igienisti dentali e no agli odontotecnici in un colpo
solo. O meglio, dice che l'igienista può acquistare il riunito
in deroga alla legge 175 del 5 febbraio 1992 sulla pubblicità sanitaria (che vieta di vendere attrezzature di diagnosi e cura
a professioni che non sono designate a questi scopi; quindi solo a medici e
dentisti) perché la sua professione è nata dopo quella legge
e la normativa cui si riferisce è successiva
(articolo 1 del decreto 137 del 1999, cioè sette anni dopo).
La stessa legge 175 faceva da premessa alla
richiesta di chiari- menti dei Nas: all'articolo 9, infatti, si sanziona
penalmente la fornitura di apparecchi medici a chi non è iscritto agli albi
degli esercenti le professioni sanitarie. No- tare che in passato le sentenze
di vari tribunali hanno precluso l'accesso a tali dispositivi persino ad alcune
società di medici.
Nelle loro ispezioni i Nas hanno però trovato sia odontotecnici sia igienisti dentali in possesso di
riuniti. Per gli odontotecnici nessun dubbio, secondo l'Ufficio VI della
Direzione risorse umane del mini- stero della Salute (che risponde ai Nas),
queste apparecchiature «non possono costituire
bene strumentale all'esercizio dell'attività neppure in forma
indiretta».
Ma quando si tratta di altre figure o di
strutture che non dispongono di titolari in possesso dei necessari titoli
abilitativi quale orientamento si deve seguire?
Per
gli igienisti invece c’è l’ok Ministeriale
Il direttore generale del Ministero firma un
parere in cui – rileggendo il citato articolo 9 – sottolinea come dalla legge 175 si evinca che «il commercio e la fornitura di tali apparecchi sarebbe con-
sentito unicamente nei confronti di esercenti professioni sanitarie che
risultino iscritti all’albo». Dunque, mentre è da escludersi che il
riunito possa essere venduto agli odontotecnici, si apre il problema delle 22
professioni sanitarie che chiedono il riconoscimento di un albo e in
particolare, per quanto riguarda il riunito odontoiatrico, degli igienisti
dentali. In questo caso, come recita il parere ministeriale, «si reputa che la norma vada interpretata alla luce dell'evoluzione
normativa intervenuta».
E’ vero infatti che nel
1992 – quando la legge è stata promulgata – gli unici soggetti abilitati a procurarsi il riunito erano gli
odontoiatri.
«Tuttavia oggi la situazione è cambiata – scrive il Ministero – in quanto, a seguito
del riordino delle professioni sanitarie, sono state individuate altre figure
professionali abilitate a erogare prestazioni sanitarie. E' il caso ad esempio
dell'igienista dentale la cui figura è stata individuata con
decreto ministeriale 669/1994 poi sostituito dal decreto ministeriale 137/99.
Quest'ultimo stabilisce che il titolo d’igienista è abilitante per l'attività professionale».
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