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venerdì 22 marzo 2013

Regione Emilia-Romagna allegato 1



PER IL MINISTERO DELLA SALUTE SI TRATTA A TUTTI GLI EFFETTI DI UNA PROFESSIONE SANITARIA

Nella contesa sul riunito sì agli igienisti dentali, ma no agli odontotecnici
Mauro Miserendino
Redazione Corriere Medico Odontoiatria
L'igienista è un profilo sanitario e può acquistare e utilizzare il riunito come l'odontoiatra. O meglio, può farlo limitatamente ai compiti previsti nel proprio profilo. E se le industrie garantiscono che la sua attrezzatura sia depotenziata. E questo il senso del parere espresso il 29 marzo dalla Direzione generale professioni sanitarie del ministero della Salute, guidata da Giovanni Leonardi, di fronte alla richiesta fatta in autunno dal Comando carabinieri dei Nas rispetto a inappropriatezze vere e presunte rilevate in studi odontotecnici e igienistici.
Per il Ministero, dunque, l'igienista dentale è una professione sanitaria e la legge 175, che fin qui precludeva a questa figura l'acquisto di apparecchiature ritenute di stretta pertinenza odontoiatrica, non è da prendere in considerazione in quanto superata. Risale infatti al 1992 e non tiene conto delle ultime evoluzione delle professioni sanitarie, soprattutto della legislazione a favore de- gli igienisti della seconda metà degli anni Novanta e del più recente disegno di legge 1142 all'esame del parla- mento che prevede il riconoscimento e la costituzione in albi e ordini per 5 mila igienisti e per altri 590 mila professionisti legati al mondo sanitario e ripartiti in 22 professioni. Dopo l'ok in Senato, l'approvazione dell'albo e dell'ordine è attesa entro l'estate e scioglierebbe gli ultimi dubbi. Il parere ministeriale rimane ma sebbene abbia scosso numerosi esponenti dell'odontoiatria e suscitato una risposta del presidente della Commissione Albo Odontoiatri (Cao), Giuseppe Renzo non fa giurisprudenza, non è una norma vigente.

Tutto parte da un doppio quesito posto dai Nas
La contesa sul riunito viene da lontano. Molti dei 5 mila igienisti sono liberi professionisti con partita Iva e possono aprire uno studio per espletare i propri compiti senza necessariamente collaborare con un odontoiatra o stare alle sue dipendenze.
Ai carabinieri dei Nas, però, la cosa torna nuova e nelle loro ispezioni in genere rivolte a stroncare la piaga dell'abusivismo trovano non solo odontotecnici in possesso di riuniti, ma anche igienisti dentali. E su entrambe le presunte anomalie chiedono un parere al Ministero.
Non sono i soli; si muovono anche gli igienisti che, invece, premono per il riconoscimento di una maggiore autonomia della propria professione e presentano, a loro volta, un analogo quesito allo stesso ufficio del dicastero.

Gli odontotecnici non possono possedere riuniti
Alla fine, il Ministero dice sì agli igienisti dentali e no agli odontotecnici in un colpo solo. O meglio, dice che l'igienista può acquistare il riunito in deroga alla legge 175 del 5 febbraio 1992 sulla pubblicità sanitaria (che vieta di vendere attrezzature di diagnosi e cura a professioni che non sono designate a questi scopi; quindi solo a medici e dentisti) perché la sua professione è nata dopo quella legge e la normativa cui si riferisce è successiva
(articolo 1 del decreto 137 del 1999, cioè sette anni dopo).
La stessa legge 175 faceva da premessa alla richiesta di chiari- menti dei Nas: all'articolo 9, infatti, si sanziona penalmente la fornitura di apparecchi medici a chi non è iscritto agli albi degli esercenti le professioni sanitarie. No- tare che in passato le sentenze di vari tribunali hanno precluso l'accesso a tali dispositivi persino ad alcune società di medici.
Nelle loro ispezioni i Nas hanno però trovato sia odontotecnici sia igienisti dentali in possesso di riuniti. Per gli odontotecnici nessun dubbio, secondo l'Ufficio VI della Direzione risorse umane del mini- stero della Salute (che risponde ai Nas), queste apparecchiature «non possono costituire bene strumentale all'esercizio dell'attività neppure in forma indiretta».
Ma quando si tratta di altre figure o di strutture che non dispongono di titolari in possesso dei necessari titoli abilitativi quale orientamento si deve seguire?
Per gli igienisti invece c’è lok Ministeriale
Il direttore generale del Ministero firma un parere in cui rileggendo il citato articolo 9 sottolinea come dalla legge 175 si evinca che «il commercio e la fornitura di tali apparecchi sarebbe con- sentito unicamente nei confronti di esercenti professioni sanitarie che risultino iscritti allalbo». Dunque, mentre è da escludersi che il riunito possa essere venduto agli odontotecnici, si apre il problema delle 22 professioni sanitarie che chiedono il riconoscimento di un albo e in particolare, per quanto riguarda il riunito odontoiatrico, degli igienisti dentali. In questo caso, come recita il parere ministeriale, «si reputa che la norma vada interpretata alla luce dell'evoluzione normativa intervenuta».
E vero infatti che nel 1992 quando la legge è stata promulgata gli unici soggetti abilitati a procurarsi il riunito erano gli odontoiatri.
«Tuttavia oggi la situazione è cambiata scrive il Ministero in quanto, a seguito del riordino delle professioni sanitarie, sono state individuate altre figure professionali abilitate a erogare prestazioni sanitarie. E' il caso ad esempio dell'igienista dentale la cui figura è stata individuata con decreto ministeriale 669/1994 poi sostituito dal decreto ministeriale 137/99. Quest'ultimo stabilisce che il titolo digienista è abilitante per l'attività professionale».


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