TESI
APERTURA ED ESERCIZIO DI UNO STUDIO
DI IGIENE DENTALE
Il
presente lavoro ha lo scopo di fornire ai
colleghi
delle indicazioni sulla normativa per l'esercizio della professione di Igiene
Dentale.
La
professione di Igiene Dentale può essere esercitata in forma individuale,
oppure in forma di
associazione
con altri professionisti.
Ove
lo ritenesse opportuno, il professionista può avvalersi di società commerciali
per fornirsi dei
servizi
necessari all'espletamento della propria professione. Sia chiaro, però, che il
fruitore dei
servizi
resi da tali società è il sanitario stesso, La società di servizi mai dovrà
interporsi nel rapporto
Igienista-paziente,
sarà sempre il sanitario ad effettuare la prestazione professionale.
Lo
studio professionale privato o personale di un singolo professionista o di più
professionisti in
associazione
non è struttura ambulatoriale avente individualità e organizzazione propria ed
autonoma,
ma rappresenta solo il luogo ove il professionista fornisce la propria
prestazione d'opera.
E'
obbligatorio richiedere l'autorizzazione all'esercizio, se attrezzati per
erogare prestazioni di
chirurgia
ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare
complessità o
che
comportino un rischio per la sicurezza del paziente. Non è obbligatorio
richiedere
l'autorizzazione
alla realizzazione, necessaria invece per le strutture ambulatoriali.
Adempimenti
necessari per l'esercizio di Igiene Dentale in uno studio professionale
privato
o personale di un singolo professionista, o di più professionisti in
associazione
1)
Apertura partita I.V.A.
2)
Pagamento dell'imposta regionale sulle attività professionali (IRAP)
3)
Rispetto delle norme del Codice Deontologico
4)
Rispetto degli adempimenti previsti dalla legge 175 sulla pubblicità sanitaria
5)
Rispetto delle normative previste per l'educazione continua medicina (E.C.M);
6)
Rispetto legge privacy, (675/96) e successive.13) Rispetto delle norme sulla
protezione dal
contagio
professionale da HIV (D.M.della Sanità 28.9.90)
DEFINIZIONE
DEI REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI
MINIMI
PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE E
SOCIO-SANITARIE
DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE - PROCEDURE DI
AUTORIZZAZIONE
INTRODUZIONE
A
norma dell'art.8 ter del D.Lgs 229/99, per autorizzazione si intendono i
distinti provvedimenti che
consentono
la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e
socio-sanitarie da parte di
soggetti
pubblici e privati.
Sono
soggette ad autorizzazione:
-
strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale
Sono
soggette, altresì, ad autorizzazione all'esercizio dell'attività, così come
previsto dal comma 2
dell'art.8
ter, introdotto dal decreto legislativo 229/99, gli studi odontoiatrici, medici
e di altre
professioni
sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale,
ovvero
procedure
diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un
rischio per la
sicurezza
del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività
diagnostiche svolte
anche
a favore di terzi. Per tali attività, in attesa dei provvedimenti di cui al 4°
comma dello stesso
art.
8 ter, valgono, per quanto applicabili, i requisiti minimi strutturali,
tecnologici ed organizzativi
stabiliti
dalle presenti linee.
Con
il presente documento vengono definiti i requisiti minimi strutturali,
tecnologici ed
organizzativi
specifici richiesti per la realizzazione e l'esercizio delle attività sanitarie
e/o sociosanitarie
delle
strutture pubbliche, private e le relative procedure di autorizzazione.
Per
i requisiti minimi generali si fa rinvio a quelli previsti dal DPR 14 gennaio
1997 recante "Atto
di
indirizzo e coordinamento alle Regioni in materia di requisiti strutturali
tecnologici ed
organizzativi
minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e
private"
nonché, per ciò che concerne - segnatamente - i requisiti minimi strutturali e
tecnologici
generali,
alle specifiche norme nazionali, regionali e locali e, per la prevista parte di
competenza,
alle
disposizioni internazionali.
PARTE
PRIMA
Il
D.P.R. 14.01.1997, emanato in vigenza del D.l.gs 502/92, si limitava a
disciplinare i requisiti
minimi
richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e/o socio sanitarie delle
strutture pubbliche e
private
secondo quanto riportato nell'allegato al decreto stesso.
Il
D.l.gs 229/99, all'art. 8 ter, ha introdotto un nuovo ambito autorizzativo,
quale quello
dell'autorizzazione
alla realizzazione di strutture sanitarie e/o socio sanitarie.
Pertanto,
ognuna delle fattispecie innanzi elencate richiede, ai fini dell'autorizzazione
alla
realizzazione,
la previa verifica regionale di compatibilità rispetto al fabbisogno ed alla
localizzazione
delle strutture.
Non
rileva, in questo caso, che la struttura sanitaria e/o socio sanitaria da
realizzare intenda
proseguire
o meno il percorso previsto dall'art. 8 quater e seguenti per l'erogazione di
prestazioni a
carico
del S.S.N.
In
altri termini chi intenda realizzare (nell'accezione prima definita) una
struttura sanitaria e/o socio
sanitaria
non può sottrarsi all'autorizzazione, con le procedure definite; è invece
libero, una volta
realizzata
la struttura e conseguita l'autorizzazione all'esercizio, di non adeguarsi agli
ulteriori
requisiti
previsti dalla Regione (accreditamento istituzionale) per acquisire l'idoneità
a vedersi
remunerate
dal S.S.R. le prestazioni erogate.
Un
ulteriore novità nel regime autorizzativo, rispetto a quello del 1997, è stata
introdotta dal comma
2
dell'art. 8 ter del D.l.gs 229/99, che assoggetta all'autorizzazione
all'esercizio gli studi
odontoiatrici,
medici e di altre professioni sanitarie "ove attrezzati per erogare
prestazioni di
chirurgia
ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare
complessità o
che
comportino un rischio per la sicurezza del paziente".
Sono
soggetti all'autorizzazione alla realizzazione, gli ambulatori odontoiatrici
nonché medici,
chirurgici
e di altre professioni sanitarie, intendendosi con tale termine le strutture
ambulatoriali
aventi
individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi non
costituiscono lo studio
privato
o personale in cui il sanitario esercita la libera professione.
Tanto
ai sensi dell'allegato al D.P.R. 14.1.1997 che disciplina i requisiti per le
strutture che erogano
prestazioni
di specialistica ambulatoriale e dell'art. 8 ter, commi 1 e 3, del D.l.gs
229/99.
Sono
soggetti all'autorizzazione all'esercizio non soltanto le strutture
ambulatoriali specialistiche di
cui
sopra, ma altresì gli studi odontoiatrici, nonché medici, chirurgici e di altre
professioni sanitarie,
ove
attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure
diagnostiche e
terapeutiche
di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del
paziente.
Tanto
ai sensi del comma 2 dell'art. 8 ter più volte citato.
Restano,
pertanto, esclusi dall'autorizzazione alla realizzazione gli studi
professionali di cui al
comma
2 dell'art. 8 ter del D.l.gs 229/99
Requisiti
minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi.
A.
Pavimenti
Pavimento
del tipo monolitico :
§
"pavimento privo di discontinuità, perfettamente lavabile,
decontaminabile, non assorbente"; tale
pavimento,
con raccordo arrotondato alle pareti, è richiesto quale requisito minimo in
tutti gli
ambienti
dove si effettuano prestazioni sanitarie
B.
Requisiti minimi strutturali.
a)
l'area di attesa può essere allocata nel locale destinato alle attività
amministrative;
b)
l'espressione servizi igienici distinti per gli operatori deve intendersi
"servizi igienici dedicati
agli
operatori";
c)
il locale/armadio per materiale sporco può essere adibito anche al deposito dei
rifiuti
REQUISITI
MINIMI STRUTTURALI
Gli
studi professionali dovranno essere dotati di area confortevole dotata di un
adeguato numero di
posti
a sedere rispetto ai picchi di frequenza di accesso.
•
spazi per l'accettazione e le attività amministrative;
•
spazi distinti per le funzioni direzionali;
•
qualora nello stesso presidio coesistano attività sanitarie diverse gestite
dalla stessa titolarità, gli
spazi
per l'attesa, l'accettazione, le attività amministrative e la comunicazione
interna del personale
(se
prevista), possono essere in comune per le diverse tipologie prestazioni
erogate nel presidio
purché
opportunamente dimensionati;
•
locale/armadio spogliatoio per il personale;
•
locale/armadio per deposito di materiale sporco;
•
locale/armadio per deposito di materiale pulito;
•
locale/armadio per le attrezzature e il materiale per la pulizia;
•
spazi/armadi per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni;
•
locale/spazio per ogni riunito, per l'esecuzione delle prestazioni, dotato di
adeguata illuminazione
ed
aerazione;
•
per gli studi con una sola unità operativa (un operatore abilitato
all'esercizio della professione -
piccoli
carichi di lavoro), dovrà essere previsto almeno un servizio igienico dedicato
all'utenza e al
personale,
di facile accesso e dotato di antibagno, se non collocato in un disimpegno e/o
corridoio;
•
per studi con più unità operative, almeno un servizio igienico dedicato
all'utenza ed uno dedicato
al
personale, di facile accesso;
•
in presenza di unità di radiologia, essa deve essere posta in un locale conforme
alle vigenti
disposizioni
in tema di radioprotezioni;
•
sistema di raccolta e spazio o locale adeguato allo stoccaggio dei rifiuti
pericolosi tali da non
determinare
condizioni di antigienicità in conformità alle norme vigenti;
•
spazio/locale per la linea di sterilizzazione sporco-pulito;
•
le superfici devono risultare resistenti al lavaggio e alla disinfezione,
lisce, con raccordo
arrotondato
al pavimento. quest'ultimo deve essere non inquinante, del tipo monolitico,
resistente
agli
agenti chimici e fisici, antisdrucciolo.
•
REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI
•
tutti i locali devono essere dotati di adeguata illuminazione e ventilazione
nel rispetto delle
normative
vigenti e di adeguate condizioni climatiche;
•
impianto idrico provvisto di acqua calda e fredda; impianto di aspirazione
chirurgica ad alta
velocità
se necessario, con scarichi dell'aria reflua all'esterno del locale operativo.
REQUISITI
MINIMI TECNOLOGICI
•
riunito conforme alle normative CE , corredato dei relativi accessori, lampada
scialitica, gruppo
idrico,
turbine e/o manipoli per micromotori, ablatori per tartaro e relative punte di
ricambio
monouso
o autoclavabili a 137° C in quantità sufficiente a garantire la sterilizzazione
in relazione al
turn
over dei pazienti;
•
serie di arredi adibiti allo stoccaggio e alla rimessa degli strumenti
sterilizzati e di tutto il materiale
necessario
alla pratica odontoiatrica, almeno un mobile lavello, con comando non manuale,
destinato
al lavaggio degli operatori ed un ulteriore lavello nella zona
sterilizzazione/locale per il
lavaggio
degli strumenti;
•
autoclave a vapore acqueo con cicli di sterilizzazione adeguati allo
strumentario utilizzato. sistema
di
controllo dell'efficienza del ciclo di sterilizzazione mediante il monitoraggio
dei parametri
chimico-fisici;
verifica annuale dell'efficienza della sterilizzatrice mediante test
microbiologico. Per
le
parti non sterilizzabili in autoclave va prevista idonea sterilizzazione
secondo le indicazioni del
fabbricante;
•
termosaldatrice;
•
sediolini operatore;
•
apparecchiature, strumentazioni tecniche e materiali specifici adeguati alle
prestazioni svolte ,
conformi
alle normative CE.
Deve
essere presente un carrello di emergenza in conformità delle indicazioni
previste per le attività
specialistiche
ambulatoriali chirurgiche..
REQUISITI
MINIMI ORGANIZZATIVI
Il
titolare dello studio deve essere in possesso dei requisiti di legge previsti
per lo svolgimento delle
attività
ai sensi delle leggi vigenti.
Dovranno
essere previsti:
•
contratto di smaltimento rifiuti speciali e liquidi radiografici con ditta
autorizzata, se si utilizzano
sviluppatrici
ad umido;
•
in presenza di apparecchio di radiologia, è obbligatoria la nomina di un
esperto qualificato e
l'applicazione
di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sorveglianza
sanitaria;
•
per ogni paziente deve essere approntata una scheda clinica ambulatoriale nella
quale siano
riportati
i dati anamnestici, obiettivi, esami diagnostici, terapie e prescrizioni;
•
le attività di sanificazione devono essere garantite secondo modalità e criteri
adeguati;
•
nella pratica ambulatoriale è obbligatorio l'uso di materiale monouso sterile
(guanti, camici, teli,
cannule,
ecc.) e di tutte le procedure proprie della asepsi operatoria;
•
per la tutela del paziente dal rischio di infezioni ed in ottemperanza alle
norme relative alla
protezione
da contagio, tutto ciò che viene a contatto diretto con i tessuti o i fluidi
del paziente deve
essere
sterilizzabile o monouso.
REQUISITI
MINIMI GENERALI PER GLI STUDI PROFESSIONALI DI IGIENE DENTALE
1)
protezione antisismica: vedi normativa urbanistica del comune d'appartenenza
2)
Protezione antincendio (legge 626/94) e successive.
3)
Protezione acustica: (legge 626/94) e successive.
4)
Sicurezza e continuità elettrica: La norma CEI 644 art. 1.2.01, denominata
impianti elettrici in
locali
ad uso medico identifica gli studi di Igiene Dentale come ambulatori medici di
tipo A, cioè
locali
adibiti ad uso sanitario nei quali si utilizzano apparecchiature elettromedicali,
con parti
applicate,
evitando il ricorso all'anestesia generale .
Gli
impianti elettrici devono essere conformi alle norme vigenti (Legge 46/90), in
particolare
devono
rispondere ai seguenti requisiti:
a)
essere progettati a regola d'arte da professionisti con specifica competenza
(L. 46/90 art. 6);
b)
la messa in opera dell'impianto elettrico deve essere eseguito a regola d'arte
da impresa
installatrice
iscritta alla Camera di Commercio, o all'Albo Provinciale delle Imprese
Artigiane ed in
possesso
del " certificato di riconoscimento" abilitante ad operare in questo
settore ( L. 46/90 art. 3
e
7);
c)
l'impresa installatrice deve rilasciare una dichiarazione di conformità
dell'impianto a regola d'arte
completa
degli allegati previsti (D.M. 20.2.92 e succ. integrazioni) equivalente a tutti
gli effetti ad
omologazione
dell'impianto ;
d)
Entro 30 gg.dalla messa in esercizio dell'impianto bisogna inviare la
dichiarazione di conformità
all'ISPELS
ed alla ASL o ARPA territorialmente competente. L'ISPELS effettua verifiche a
campione.
I
progetti devono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici,
nonché una relazione
tecnica
sulla consistenza e tipologia dell'installazione, trasformazione o ampliamento
dell'impianto
stesso.
Devono essere individuati i materiali, i componenti da utilizzare e le misure
di prevenzione
da
adottare (norme UNI e CEI).
L’Igienista
Dentale titolare dello studio (pur non avendo specifiche conoscenze tecniche)
risponde
personalmente
agli Organi di verifica appare consigliabile che il progettista e l'esecutore
dell'impianto
non siano la stessa persona affinchè il primo agisca come controllore del
secondo.
L’Igienista
Dentale ha l'obbligo di far eseguire la necessaria manutenzione e verifiche
periodiche
(semestrali/biennali)
da tecnico qualificato il quale dovrà riportare i risultati delle stesse su
apposito
registro
da conservare in studio il tutto al fine di mantenere nel tempo la sicurezza e
l'affidabilità
dell'impianto.
La
norma CEI prevede che debbano essere disponibili presso lo studio, per
consentire le verifiche i
seguenti
documenti:
a)
planimetria dei locali;
b)
planimetrie indicanti il posizionamento dei nodi equipotenziali con i relativi
collegamenti e
destinazioni;
c)
documentazione relativa alle apparecchiature elettromedicali in uso secondo la
direttiva CE
93/42.
d)
Documentazioni finali di progetto (schemi , piani di installazione disegni
planimetrici)
e)
Esito negativo delle verifiche periodiche.
MODIFICA SOSTANZIALE
DELL'IMPIANTO RICHIESTA DEL DATORE Di LAVORO
Variazioni
relative agli ìmpianti: Il datore di lavoro comunica tempestivamente
all'ufficio
competente
per territorio dell'ISPELS e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la
cessazione
dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o
spostamento
degli
impianti.
•
Il modello B (in cartoncino rosa formato A4 con i( quale si effettuavano in
precedenza le denuncie
degli
impianti di messa a terra) è stato abrogato.
SANZIONI:
ai sensi dell'art. 9 comma 2 dei DPR 462/01, si applicano le sanzioni previste
dal
D.Lgs
758/94 per le violazioni alle disposizioni contenute negli articoli abrogati
dal DPR 462/01.
Pertanto,
in caso di omesso invio della dichiarazione di conformità per nuovi impianti o
di mancata
richiesta
di effettuazione delle verifiche periodiche, si applicano le sanzioni previste
dall'art. 389
punto
e) dei DPR 547/55, con le modalità di cui al D.Lgs. 758/94, secondo la
procedura prevista nel
protocollo
d'intesa richiamato al punto precedente e sono comminate dagli organi di
vigilanza
aventi
qualifica di U.P.G. ex art. 21 L. 833/78 dell'ASL territorialmente competente.
NUOVE
NORME CEI
E'
stata pubblicata la norma CEI 64 8/7; V2, ossia la Variante 2 della parte 7,
ossia la Sezione 710
"locali
ad uso medico"
N.B.:
Impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico"
Per
impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico" (Norma CEI 64 8/7/V2,
Sezione 710) si
intendono
i in locali destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di
sorveglianza o di
riabilitazione
dei pazienti.
•
Per gli apparecchi elettromedicali vedere la norma CEI 62 5
•
Gli impianti già realizzati o in corso di realizzazione, secondo la norma CEI
64 4 sono ritenuti
egualmente
idonei agli effetti della sicurezza.
•
Gli studi di Igiene Dentale sono GRUPPO 1
•
Le verifiche iniziali devono essere effettuate prima della messa in servizio
iniziale e, dopo
modifiche
o riparazioni, prima della nuova messa in servizio.
Consistono
in:
-misure
per verificare il collegamento equipotenziale supplementare;
-misure
delle correnti di dispersione dell'avvolgimento secondario a vuoto e
sull'involucro dei
trasformatori
per uso medicale;
-esame
a vista per controllare che siano state rispettate le altre prescrizioni della
presente sezione.
•
Verifiche periodiche:
-controllo,
mediante esame a vista, delle tarature dei dispositivi di protezione
regolabili: un anno;
-misure
per verificare il collegamento equipotenziale supplementare: tre anni;
-prova
di intervento, con ldn, degli interruttori differenziali: un anno.
Le
verifiche e i loro risultati devono essere riportati su di un registro
corredato da un timbro e firma
dei
tecnico qualificato incaricato dal dentista della verifica e dalla data di
verifica (tale registro non
deve
necessariamente essere quello predisposto dal CEI).
La
norma CEI 64 13 (guida alla norma CEI 64 4) fornisce gli esempi di registri
dove riportare le
diverse
verifiche periodiche.
RIEPILOGATIVO DEGLI
OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.P.R. 462/2001
l.
Obblighi dell'installatore che esegue un impianto nuovo o effettua sostanziali
modifiche su
impianto
esistente.
.
Redige la dichiarazione di conformità (L. 46/90 e DM 20/2/92) e la rilascia al
datore di lavoro.
2.
Obblighi dell'ISPESIL
.
Comprova la ricezione delle dichiarazioni di conformità trasmesse al fine di
documentare
l'adempimento
dell'obbligo;
.
Trasmette le risultanze all'ARPA.
3.
Obblighi dell'ARPA
.
Comprova la ricezione delle dichiarazioni di conformità e delle richieste di
effettuazione di
verifiche
periodiche, al fine di documentare l'adempimento dell'obbligo;
.
Effettua l'omologazione degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di
esplosione;
.
Effettua le verifiche periodiche e straordinarie richieste;
.
Mette a disposizione della Direzione Sanità Pubblica dell'Assessorato Regionale
alla Sanità
l'archivio
informatico delle dichiarazioni di conformità, delle richieste trasmesse e
delle verifiche
effettuate.
4.
Obblighi dei Datore di Lavoro
4.1
Dopo la messa in servizio di un impianto nuovo o di impianto esistente oggetto
di sostanziali
modifiche:
Classifica
gli impianti ed individua la periodicità (quinquennale per impianti ordinari,
biennale per
impianti
in cantieri, locali adibiti ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso
di incendio,
luoghi
con pericolo di esplosione);
Invia,
entro 30 giorni dalla messa in esercizio, la dichiarazione di conformità (con
l'allegato modulo
di
trasmissione, reperibile presso ISPESL o ARPA):
ALL'ISPESL E ALL'ARPA
PER I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E GLI IMPIANTI
Di TERRA;
-
- Effettua la regolare manutenzione;
Fa
effettuare, alla scadenza, la verifica periodica rivolgendosi all'ARPA o ad
eventuali organismi
individuati
dal Ministero delle attività produttive.
4.2
Per impianti preesistenti all'entrata in vigore DPR 462/01 (23 gennaio 2002):
-Effettua
regolare manutenzione;
-Classifica
gli impianti ed individua la periodicità (quinquennale o biennale).
Ed
inoltre:
4.2.1
Se gli impianti sono già stati verificati in passato da strutture pubbliche
(ISPESL, ASL o
ARPA)
e quindi esiste un verbale:
.
Confronta le scadenze previste dal DPR per le verifiche periodiche biennali o
quinquennali con la
data
dell'ultima omologazione o verifica dell'impianto e, se il biennio o il
quinquennio è stato
superato,
chiede all'ARPA (o agli organismi se individuati ed attivi) l'effettuazione
della verifica
periodica.
4.2.2
Se gli impianti, regolarmente denunciati al momento della messa in servizio,
non sono mai
stati
sottoposti a omologazione o verifica da strutture pubbliche:
.
Confronta le scadenze previste dal DPR per le verifiche periodiche (biennali o
quinquennali) con
la
data della denuncia dell'impianto. Se il biennio o il quinquennio è stato
superato, chiede
all'ARPA
(o agli organismi se individuati ed attivi) l'effettuazione della verifica
periodica.
4.3
In caso di cessazione di esercizio o modifiche sostanziali:
.
Comunica all'ISPESL e all'ARPA l'avvenuta cessazione o l'effettuazione delle
modifiche
sostanziali
apportate.
La
complessità della normativa vigente rende difficile una disamina più sintetica
della presente, per
quanto
concerne, tuttavia, la parte delle Verifiche Periodiche, riteniamo necessario
tracciare una
sintesi
degli obblighi da ottemperare, inserendo anche alcune considerazione . Le
verifiche
dell'impianto
di terra ex DPR 462 coincidono perfettamente con le verifiche di regolare
manutenzione
(unica eccezione la verifica della resistenza d'isolamento, che ha periodicità
triennale)
sembra dunque inutile ripetere gli stessi controlli nello stesso anno da parte
dei tecnico
qualificato
e contemporaneamente dall'Arpa o dall'Organismo Notificato.
Allo
stato attuale, tuttavia, per evitare spiacevoli inconvenienti
sanzionatori,siamo obbligati ad
ottemperare
ad entrambe le norme sostenendone i relativi costi.
Formalmente
sarebbe sufficiente richiedere all'ARPA la verifica periodica con l'apposito
modulo
Per
la continuità elettrica sono obbligatorie solo le luci d'emergenza.
Sicurezza
antinfortunistica: legge 626/ 1994 e successive.
Data
la complessità delle norme applicative e le pesanti sanzioni previste per gli
inadempienti, con
responsabilità
anche penali, si consiglia di approfondire la problematica con professionisti
esperti o
con
le associazioni di categoria.
Queste
sono le indicazioni di massima per adeguarsi alla su indicata normativa.
Adempimenti
previsti per uno studio con meno di dieci dipendenti subordinati (sono da
considerare
lavoratori
subordinati anche i sanitari consulenti):
a)
far nominare dai lavoratori subordinati il proprio rappresentante per la
sicurezza, verbalizzando la
nomina.
E' obbligatorio che il responsabile partecipi ad apposito corso di formazione
della durata
complessiva
di 32 ore.
b)
Nominare il responsabile per la sicurezza e la prevenzione (si può assumere
direttamente
l'incarico
o conferirlo a professionisti), spedire l'atto di nomina all'ispettorato del
lavoro e alla ASL
competente
c)
Se si decide di assumere direttamente l'incarico è obbligatorio frequentare un
apposito corso di
formazione
della durata di 16 ore. Al termine di tale corso verra' rilasciato un attestato
che dovra'
essere
spedito, unitamente all'atto di nomina all'ispettorato del lavoro e alla ASL.
d)
Conservare in studio il Registro degli infortuni opportunamente vidimato per
registrare eventuali
infortuni
occorsi durante l'attività lavorativa.
e)
Tutte le apparecchiature e attrezzature devono soddisfare i requisiti di
sicurezza in vigore (G.U.
625
serie generale del 12/11/1994)
f)
Sicurezza antincendio: valutare il rischio (generalmente nello studio di Igiene
Dentale è basso).
Adottare
quegli accorgimenti finalizzati a: prevenire, segnalare, estinguere gli incendi
(generalmente
sufficiente n. 1 estintore ogni 50 mq.), informare i lavoratori su come
evacuare le
persone
presenti, mantenere in efficienza le attrezzature antincendio ,nominare un
responsabile per
la
sicurezza incendio,che abbia seguito idoneo corso.
6)
Igiene dei luoghi di lavoro: già previsto dalla normativa specifica (adeguata
areazione ed
illuminazione
ed adeguate condizioni climatiche). Se si tratta di locali interrati o
seminterrati
bisogna
ottenere l'autorizzazione dall'ufficio di Igiene e Medicina del Lavoro
Abbattimento
delle barriere architettoniche
Obbligatoria
solo per:
a)
- edifici pubblici;
b)
- edifici di edilizia residenziale di nuova costruzione o adibiti a servizio
pubblico.
Non
sono soggetti quindi gli studi professionali e le strutture ambulatoriali
private che lavorano in
regime
libero-professionale non convenzionato (Decreto Ministero Lavori Pubblici 14
giugno 1989
n.
286, circolare M.L.P. 22 giugno 1989 n. 1669, legge 5 febbraio 1992 n. 104,
D.P.R. 24 luglio
1996
n. 503); ( Questa interpretazione non è da tutte le autorità condivisa )
Smaltimento
dei rifiuti:
Il
decreto legislativo 5 Febbraio 1997, n°22 e le successive modifiche ed integrazioni
hanno definito
le
incombenze alle quali sono sottoposti gli studi sanitari per quanto riguarda la
gestione dei rifiuti
pericolosi
e non pericolosi prodotti all'interno di queste strutture.
Le
normative attuali prevedono:
1)
Contratto con un'azienda autorizzata al trasporto iscritta all'Albo smaltitori;
2)
Registro di carico e scarico vidimato;
3)
Contenitori omologati per i rifiuti sanitari pericolosi e per i liquidi esausti
di sviluppo e fissaggio
per
Rx
4)
Ammasso temporaneo dei rifiuti sanitari fino a 30 gg. per quantitativi non
superiori ai 200 lt.;
5)
Ammasso temporaneo dei liquidi esausti fino ai 10 metri cubi da smaltire in un
anno;
6)
Formulario di identificazione in 4 copie;
7)
Denuncia annuale al catasto dei rifiuti (MUD) con i nuovi codici europei. (Solo
per le
STRUTTURE,
gli studi professionali non hanno obbligo ne di registro ne di MUD ma una
recente
sentenza
europea ha asserito il contrario siamo in attesa di una risposta dai ministeri
competenti che
faccia
chiarezza.)
Con
la pubblicazione sulle G.U. 109 e 110 dei D.M. 145 e 148/98 sono stati
stabiliti i modelli
uniformi
per il registro di carico e scarico dei rifiuti. Il registro utilizzato dovrà
essere
preventivamente
vidimato presso l'Ufficio del Registro e contenere le seguenti indicazioni:
-
n° progressivo di registrazione
-
data di produzione o di scarico del rifiuto (entro il tempo massimo di una
settimana oppure di un
mese
in caso di tenuta dei registri da parte delle società di servizi delle
associazioni di categoria);
-
caratteristiche del rifiuto:
•
codice CER;
•
caratteristiche fisiche (solido, liquido ecc.)
-
quantità del rifiuto;
-
descrizione eventuale del rifiuto;
-
solo per le annotazioni di scarico: numero del formulari utilizzato per il
trasporto; precisiamo che
scompaiono
dal registro le indicazioni riguardanti il trasportatore, l'automezzo
utilizzato e lo
smaltitore.
I
contenitori vengono forniti dalle ditte di smaltimento;
I
formulari di trasporto dovranno essere utilizzati per lo scarico di tutti i rifiuti
speciali prodotti nei
nostri
studi.
Durante
il trasporto i rifiuti speciali devono essere accompagnati da un formulario di
identificazione
in
4 esemplari compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e
controfirmato dal trasportatore:
una
copia deve restare al produttore, le altre tre, dopo essere state controfirmate
e datate dal
destinatario,
devono: una restare al destinatario, una al trasportatore e una deve tornare al
produttore
che
deve conservarla per almeno cinque anni.
Sul
formulario devono risultare i seguenti dati: nome ed indirizzo del produttore,
origine, tipo,
quantità
del rifiuto. Impianto di destinazione, data e percorso, nome e indirizzo del
destinatario e
deve
essere vidimato presso la Camera di Commercio o l'Ufficio del Registro.
La
responsabilità del produttore per lo smaltimento dei rifiuti cessa nel momento
in cui il rifiuto è
conferito
al servizio pubblico di raccolta oppure, se conferito a soggetti privati
autorizzati, al
ricevimento
del formulario di identificazione controfirmato e datato dal destinatario: in
caso di
mancato
ricevimento entro tre mesi dalla consegna al trasportatore esiste l'obbligo di
denuncia della
mancata
ricezione alla Provincia.
Di
seguito elenco i nuovi codici europei dei rifiuti (CER) che vanno utilizzati in
sostituzione di
quelli
italiani sui registri.
TIPO RIFIUTO CODICE
ITALIANO CODICE EUROPEO (CER)
Rifiuti
sanitari L0030 180103
Amalgama
d'argento G0134 180110
Liquidi
di sviluppo A2003 090101
Liquidi
di fissaggio A2001 090104
Va
inoltre rimarcato che, per quanto riguarda il pagamento per lo smaltimento dei
rifiuti cosiddetti
urbani,
è possibile ridurre tale tassazione, segnalando al comune di appartenenza la
quadratura delle
zone
dello studio dove avviene la produzione dei rifiuti speciali. Differenziandosi
tale
regolamentazione
nei vari comuni, consigliamo di consultare l'ufficio di competenza del proprio
comune
di appartenenza.
Apparecchiature
elettromedicali e dispositivi medici su misura
(legge
42/93)
Le
apparecchiature elettromedicali (riuniti, lampade alogene, bisturi elettrici,
etc.) devono avere la
marcatura
CE 42/93 CEE e dichiarazione di conformità del fabbricante in applicazione alla
direttiva
42/93
CEE, i dispositivi acquistati prima del 17.09.86 vanno controllati per
verificare la loro
rispondenza
alle norme CEI 62.5, in caso di esito negativo devono essere, ove possibile,
ricondizionati
tecnicamente altrimenti dismessi senza la possibilità di reimissione in
commercio;
per
gli apparecchi acquistati dal 17.09.86 fino al 01.01.96, deve essere richiesta
al fabbricante, in
applicazione
alla direttiva 84/539 CEE, una dichiarazione di conformità alla norma IEC 601-1
(in
Italia
è la CEI 62-5). I dispositivi acquistati dal 01.01.96 devono avere la marcatura
CE 89/336 CEE
e
dichiarazione di conformità del fabbricante in applicazione alla normativa
84539 CEE. Si fa
presente
che l'utilizzo delle attrezzature non rispondenti ai requisiti di sicurezza in
vigore
rappresenta
anche una violazione al D.L. n.626 del 19.09.94 sulla sicurezza sul lavoro.
Dispositivi
medici su misura. Per la fabbricazione di manufatti protesici o ortodontici è
obbligatorio
la
prescrizione da parte del sanitario. Su di essa vanno riportati dati di
individuazione del paziente
(nome
o codici), la progettazione del manufatto, gli eventuali rischi di
fabbricazione non eliminabili
e
le eventuali successive modifiche o integrazioni al progetto.
Il
laboratorio dovrà fornire unitamente al manufatto:
1)
Dichiarazione di conformità (all: VIII, D lgs 46/97)
2)
Sintetiche indicazioni fornite dal fabbricante all'odontoiatra prescrittore:
a)
etichettatura
b)
istruzioni per l'uso (destinate all'utilizzatore).
Documentazione
da consegnare al paziente::
a)
attestazione di conformità ai requisiti richiesti dalla direttiva "93/42
CEE".
b)
Informazioni per il corretto uso e mantenimento degli apparecchi applicati.
(
anche se non espressamente richieste dalla legge)
E'
consigliabile conservare in archivio per almeno cinque anni la seguente
documentazione:
-
copia prescrizione
-
dichiarazione conformità dell'odontotecnico
-
informazioni del fabbricante
-
Copia delle informazioni/attestazioni sottoscritte dal paziente per ricevuta.
PUBBLICITA' SANITARIA
Mezzi
consentiti:
1)
Targhe murarie
2)
Inserzione su pagine gialle e elenchi telefonici
3)
Ricettari e carte professionali
4)
Internet
Contenuti
consentiti:
1)
Nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, orario delle visite o di apertura
al pubblico dello
studio,
eventuale recapito del professionista
2)
Titoli di studio e di carriera senza abbreviazioni che possono indurre in
equivoco
3)
Onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato
Caratteristiche
delle targhe murarie:
1)
Massimo 3000 cm quadrati (esempio cm 50x60), caratteri stampatello di grandezza
non superiore
a
8 cm
2)
Fattura compatta senza componenti luminose o illuminanti
3)
Obbligo di riportare il numero e la data di autorizzazione del Sindaco
4)
E' vietato l'uso di grafici, di segni, figure o simboli ad eccezione di quello
rappresentativo della
professione.
Caratteristiche
delle inserzioni:
1)
Massimo 50 cm quadrati (esempio 5x10)
2)
Carattere e colore tipografico conforme a quelli normalmente usati
3)
Vietati riquadri e sottolineature rivolti ad evidenziare il testo
dell'inserzione medesima
4)
Vietati l'uso di grafici, di segni o figure ad eccezione del simbolo
rappresentativo della
professione
o dell'associazione professionale
5)
Obbligo di riportare il numero e la data di autorizzazione del Sindaco
EDUCAZIONE MEDICA
CONTINUA (ECM)
Il
programma nazionale di E.C.M., di seguito illustrato, riguarda tutto il
personale sanitario, medico
e
non medico, dipendente , operante nella Sanità, sia privata che pubblica.
Il
programma nazionale prevede che l'E.C.M. deve essere controllata, verificata e
misurabile;
inoltre,
deve essere incoraggiata, promossa ed organizzata.
E'
escluso dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in
Italia o all'estero, corsi di
formazione
post-base propri della categoria di appartenenza ( dottorato di ricerca,
master, laurea
specialistica,
formazione complementare) per tutto il periodo di formazione.
Cosa
sono i crediti formativi E.C.M.
I
Crediti formativi E.C.M. sono una misura dell'impegno e del tempo che ogni
operatore della
Sanità
ha dedicato annualmente all'aggiornamento ed al miglioramento del livello
qualitativo della
propria
professionalità.
Il
credito è riconosciuto in funzione sia della qualità dell'attività formativa
che del tempo ad essa
dedicato
in ragione delle specifiche professionalità. A titolo esemplificativo, per
quanto concerne i
sanitari,
una giornata di formazione completamente dedicata alla E.C.M. - ai massimi
livelli
qualitativi
riconosciuti dalla Commissione nazionale - corrisponde a circa a 10 crediti
formativi
E.C.M.
I
crediti per il primo quinquennio sono stati fissati in complessivi 150, con un
obbligo progressivo
di
crediti da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto anno (10-20-30-40-50)
con un minimo
annuale
di almeno il 50% del debito formativo previsto per l'anno e con un massimo
annuale del
doppio
del credito formativo previsto per l'anno. Il numero dei crediti da conseguire
ogni anno e nel
quinquennio
è uguale per tutte le categorie. Uno stesso evento formativo, diretto a più
categorie,
può
avere attribuito un numero di crediti differente per ciascuna categoria
interessata.
La
Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti
acquisibili
annualmente
secondo il programma quinquennale così definito:
-
2002: 10 crediti (con un minimo di cinque ed un massimo di 20)
-
2003: 20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di 40)
-
2004: 30 crediti
-
2005: 40 crediti
-
2006: 50 crediti
Naturalmente,
il "valore" in Crediti formativi E.C.M. non deve essere visto dagli
organizzatori degli
eventi
formativi come elemento di "giudizio" sul valore scientifico globale
della manifestazione;
esso
indicherà invece esclusivamente la rilevanza professionale (o la non rilevanza)
di quella
particolare
manifestazione ai soli ed esclusivi fini del programma nazionale di E.C.M.,
anche alla
luce
degli obiettivi formativi d'interesse nazionale.
I
Crediti formativi E.C.M. sono espressi in numeri interi: ogni attività
formativa programmata, ossia
ogni
evento formativo, si vedrà assegnato un numero di Crediti formativi E.C.M.
calcolato sulla
base
di una serie di indicatori appositamente definiti (griglia di valutazione).
Cosa
viene accreditato
Gli
eventi organizzati che possono rientrare nel programma di E.C.M. appartengono a
due grandi
categorie:
1.
Attività formative residenziali.
E'
la modalità di formazione più tradizionale e diffusa: per partecipare a queste
attività l'utente deve
recarsi
nella sede in cui esse vengono svolte.
Esse
consistono in:
•
congresso/simposio/conferenza/seminario
•
tavola rotonda
•
conferenze clinico-patologiche volte alla presentazione e discussione critica
interdisciplinare di
specifici
casi clinici
•
consensus meeting interaziendali finalizzati alla revisione delle casistiche
per la standardizzazione
di
protocolli e procedure operative ed alla pianificazione e svolgimento di
attività legate a progetti
di
ricerca finalizzata
•
corsi di formazione e/o applicazione in materia di costruzione, disseminazione
ed
implementazione
di percorsi diagnostico-terapeutici
•
corso di aggiornamento tecnologico e strumentale
2.
Attività formative a distanza.
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (LEGGE 675/96)
La
normativa prevede alcune incombenze per il sanitario che, per la sua attività
professionale ha
necessità
di raccogliere, registrare in archivio cartaceo o informatico e utilizzare i
dati personali
degli
assistiti per sole finalità di prevenzione, diagnosi e cura,
In
particolare si rende necessario per il sanitario acquisire il consenso scritto
del paziente che lo
autorizza
a raccogliere, registrare e utilizzare i dati personali esclusivamente per la
diagnosi e cura.
MODULO DI CONSENSO
Io
sottoscritto__________________________________________________________________
Nato
a _______________________________________il_______________________________
Residente
a____________________________________________documento n._____________
assistito
dal Dott_______________________________________________________e dallo stesso
informato
sui diritti e sui limiti di cui alla legge 675/96, concernente "La tutela
delle persone e di
altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", esprimo il mio
consenso e autorizzo al
trattamento
dei miei dati personali, esclusivamente ai fini di prevenzione diagnosi e cura,
il
Dott____________
DOCUMENTO PROGRAMMATICO
SULLA SICUREZZA DEI DATI
La
redazione del Documento Programmatico per la sicurezza previsto dal DL196
del30/06/2003 è
stata
prorogata al 31/12/2005
NORME DI PROTEZIONE DAL
CONTAGIO
PROFESSIONALE DA HIV
NELLE STRUTTURE SANITARIE
ED ASSISTENZIALI
PUBBLICHE E PRIVATE DECRETO
MINISTERO DELLA SANITA'
28.09.1990.
Art.1
Precauzioni di carattere generale:
Tutti
gli operatori nelle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private,
inclusi i servizi di
assistenza
sanitaria in condizioni di emergenza ed i servizi per l'assistenza ai
tossicodipendenti,
nonché
quanti partecipano alle attività di assistenza e trattamento domiciliare di
pazienti, debbono
adottare
misure di barriera idonee a prevenire l'esposizione della cute e delle mucose
nei casi in cui
sia
prevedibile un contatto accidentale con il sangue o altri liquidi biologici .
Art.
2 Eliminazione di aghi e di altri oggetti taglienti.
L'eliminazione
degli aghi e degli altri oggetti taglienti utilizzati nei confronti di
qualsiasi paziente,
deve
avvenire con cautele idonee ad evitare punture o tagli accidentali. In
particolare gli aghi, le
lame
di bisturi, e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso non debbono
essere rimossi dalle
siringhe,
o da altri supporti né in alcun modo manipolati, o rincappucciati , ma riposti,
per
l'eliminazione,
in appositi contenitori resistenti alla puntura.
I
presidi riutilizzabili debbono, dopo l'uso, essere immediatamente immersi in un
disinfettante
chimico
di riconosciuta efficacia sull'HIV prima delle operazioni di smontaggio o
pulizia, da
effettuare
come preparazione per la sterilizzazione.
Art.3
Norme per gli operatori in ambito odontoiatrico (Igienista Dentale)
Gli
operatori odontoiatrici, oltre ad osservare le precauzioni di carattere
generale, devono indossare
i
guanti durante le manovre che possono comportare contatto con mucose, sangue,
saliva e fluido
gengivale,
sostituendoli per ogni singolo paziente.
I
manipoli, gli ablatori ad ultrasuoni, le siringhe aria acqua, le frese e
qualsiasi altro strumento che
venga
a contatto con le mucose , dopo l'utilizzo, se riutilizzabili, vanno
sterilizzati per ogni singolo
paziente.
Nei casi in cui la sterilizzazione non sia tecnicamente possibile , è
obbligatoria la
disinfezione
degli strumenti con sostanze chimiche di riconosciuta efficacia sull'HIV .
Il
rispetto delle norme contenute in questo decreto rende, consequenzialmente,
obbligatorio il
possesso
di idonea strumentazione atta alla sterilizzazione di tutto lo strumentario in
uso.
FARMACI
E'
vietato tenere in studio farmaci o materiali di consumo, scaduti
Carrello
emergenza: Rianimazione cardio-polmonare (ossigeno, pallone, cannule, farmaci
ecc.)
REGOLAMENTO
EDILIZIO
Destinazione
d'uso
1)
Le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle aree non edificate sono
definite dallo strumento
urbanistico,
generale o esecutivo, secondo le seguenti categorie omogenee:
a)
residenze, singole o collettive, studi professionali, attività culturali;
b)
attività turistico-ricettive e di ristorazione;
c)
altre attività terziarie (direzionali, commerciali, finanziarie); attività
produttive di tipo
manifatturiero
artigianali se laboratoriali e funzioni di servizio; attività produttive
industriali o
artigianali
dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi;
d)
attrezzature e servizi pubblici o a uso pubblico;
e)
attività agricole o connesse al loro svolgimento, a esclusione della residenza;
f)
parcheggi, autorimesse e box auto.
2)Nelle
more dell'approvazione della legge regionale, le opere che comportano il
mutamento di
destinazione
d'uso da una categoria omogenea a un'altra, laddove consentite dallo strumento
urbanistico,
devono essere munite di provvedimento autorizzativo se riferite a immobile
ricadente
in
area omogenea A, di cui all'art.2 del DM 1444/1968.
3)All'interno
della medesima categoria non vi è mutamento di destinazione
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