Bologna, 3 marzo 2011
Gentile Signora,
DOTT.SSA MARIALICE BOLDI
Presidente AIDITALIA
A mezzo e-mail
OGGETTO: ANALISI DEI PROFILI RELATIVI ALL’AUTONOMIA PROFESSIONALE
DELL’IGIENISTA DENTALE - POSSIBILITA’ DI APRIRE UNO STUDIO
PROFESSIONALE AUTONOMO.
Gentile dott.ssa Boldi,
faccio seguito con il presente parere all’incarico conferitomi per
rispondere al quesito posto
che così può essere riassunto:
Può l’igienista dentale, a termini di legge, aprire ed essere
titolare di uno
studio autonomo di igiene orale in cui operare senza la presenza
dell’odontoiatra/medico abilitato all’esercizio della
professione
odontoiatrica?
Studio Legale Stefanelli
avv. Silvia Stefanelli
avv. Andrea Stefanelli
avv. Alessandra Delli Ponti
avv. Adriano Colomban
avv. Edoardo Di Gioia
avv. Valeria Fabbri
avv. Eleonora Lenzi
dott. Federico Breschi
dott.ssa Annamaria Cicerone
dott. Andrea Marinelli
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La risposta richiede breve inquadramento giuridico preliminare.
1. i principi costituzionali
Il nostro ordinamento
giuridico prevede all’art. 4 della Costituzione il diritto alla
libertà del lavoro .
Tale libertà è stata poi meglio esplicitata dalla giurisprudenza
intervenuta.
In questo senso la C.Cost. 9 giugno 1965, n. 45 (Foro It. 1965, I,
1163) ha così
sancito:
“dal complessivo contesto del comma 1 dell’art. 4 Cost si ricava
che il diritto al lavoro,
riconosciuto ad ogni cittadino, è da considerare quale
fondamentale diritto di libertà
della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel modo di
esercizio
dell’attività lavorativa ...”
Si può quindi pacificamente
affermare che il principio cardine del nostro ordinamento
è la libertà nel lavoro e quindi il diritto a scegliere i modi di
esercizio dell’attività
lavorativa .
Ovviamente tale generale libertà può essere “limitata” ed “arginata”
per scelta del
legislatore.
2. le professioni intellettuali
Il profilo sopra
evidenziato si palesa con chiarezza nell’ambito delle c.d. professioni
intellettuali.
Con il termine professioni intellettuali si indicano genericamente
quelle attività in cui vi
è prevalenza della attività intellettuale rispetto a quella manuale.
Se in linea di principio l’attività intellettuale è totalmente
libera (art. 4 Cost.), ciò non
toglie che il Legislatore, nella sua piena discrezionalità, possa
decidere di intervenire
per disciplinarla ove la stessa abbia acquisito ampia rilevanza
sociale o, comunque sia
necessaria per la tutela della popolazione.
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In questo senso, le
professioni intellettuali (dette anche “libere professioni”) si
dividono in due grandi categorie:
le professioni non regolamentate1 : si tratta
di professioni per le quali la legge non
stabilisce nulla. Sono quindi di libero accesso senza che sia
neppure stabilito il titolo di
studio per lo svolgimento dell’attività stessa. Ne sono esempi le
professioni quali quelle
della pubblicità, della comunicazione, dei vari settori artistici
e musicali, della
mediazione linguistica (interpreti e traduttori), del marketing e
molte altre ancora
le professioni regolamentate2 : si tratta di quelle professioni
(come il medico,
l’odontoiatra, il farmacista - ma oggi anche - l’igienista
dentale, il podologo, il
fisioterapista ecc...) per le quali il legislatore è intervenuto a
disciplinare uno o più
aspetti della formazione e della attività professionale.
Più precisamente:
• l’iter di formazione per il raggiungimento del titolo di studio
atto a garantire la
preparazione teorica necessaria al successivo esercizio
• il titolo di studio indispensabile e/o eventuali equipollenze
• gli (eventuali) i requisiti di addestramento alla pratica della
professione [per es.
tirocinio e/o esame di Stato per l’abilitazione professionale ex art. 33,
comma 5,
Cost. ];
• le (eventuali) norme di deontologia professionale;
• la (eventuale) iscrizione ad Ordine professionale (ove
istituito)
Pertanto la piena libertà di cui all’art. 4 della Cost. trova il
limite - per le professioni
regolamentate - nella specifica regolamentazione posta dal
legislatore.
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1 V., tra le tante, C. St., sez. IV, 8-10-1996, n. 1087, Riv. giur.
urbanistica, 1996, 415, ai sensi della
quale: «È ammessa nel nostro ordinamento l’esistenza di
professioni intellettuali libere, cioè non
tipizzate legislativamente. Qualora invece la professione
intellettuale venga tipizzata dalla legge,
essa può essere svolta soltanto dagli iscritti agli albi od
elenchi istituiti in forza della legge
medesima; la linea di demarcazione tra le attività libere e quelle
monopolizzate va ricercata
analizzando le attività elencate nelle singole leggi professionali
ed attribuite in esclusiva agli
iscritti».
2 Si rinvia, tra i tanti, a Barelli, Il codice delle libere
professioni, Piacenza, 2005; Piscione,
«Professioni (disciplina delle)», in Enc. dir., Roma, 1987, 1040
Va da sè che ove il
Legislatore non abbia ritenuto di porre limitazioni, si ritorna al
generale principio della libertà dell’attività professionale.
3. la disciplina delle professioni sanitarie non mediche
Come noto poi il
legislatore è di recente intervenuto in ambito sanitario per disciplinare e
regolamentare diverse figure professionali, accrescendo in questo
modo il numero delle
professioni regolamentate di area sanitaria (in aggiunta a quelle
tradizionali quali medico,
farmacista, odontoiatra, veterinario ecc...).
Più esattamente il legislatore è intervenuto per stabilire l’iter
formativo delle professioni
sanitarie non mediche, i relativi profili professionali e le
caratteristiche di erogazione delle
prestazioni, allo scopo anche di delimitarne l’ambito e l’autonomia
professionale in relazione
alle altre professioni (medica e non mediche).
Per quanto rileva in questa sede, si evidenzia come tale processo
ha visto un riconoscimento
progressivo dell’autonomia delle figure professionali .
In sintesi (per quanto rileva in questa sede):
• l’art. 6 comma 3 del già
citato D.lgs. 502/1992 (c.d. Riforma bis del SSN) delegava il
Ministero della Salute ad emanare con proprio decreto i profili
professionali delle attività
sanitarie non mediche.
• la figura dell’igienista
dentale veniva disciplinata – in uno primo momento – dal DM 14
settembre 1994, n. 669: in tale decreto la figura dell’igienista
dentale si trovava in una
posizione di pressochè totale soggezione nei confronti dell’odontoiatra;
si stabiliva
l'igienista erogasse le proprie prestazioni “alle dipendenze degli
odontoiatri e dei medici
chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria” (art. 1 DM
669/1994).
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• nel 1999 veniva “riscritto”
il profilo dell’igienista, dando alla figura professionale una
maggiore autonomia.
• infatti il DM 15 marzo
1999, n. 137 (oggi vigente) così
sancisce:
“1. E' individuata la figura professionale dell'igienista dentale
con il seguente
profilo: “l'igienista dentale è l'operatore sanitario che, in
possesso del diploma
universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione
delle
affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici
chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria
2. L'igienista dentale:
svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a
progetti di
prevenzione primaria, nell'ambito del sistema sanitario pubblico;
collabora alla compilazione della cartella clinica
odontostomatologica e
provvede alla raccolta dei dati tecnico-statistici;
provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici
nonché
all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici;
provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e
sull'uso dei
mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina
dentale
motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici;
indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della
tutela della salute
dentale”.
• circa le modalità di
erogazione delle prestazioni lo stesso DM 137/1999 n. 137 all’art
2 stabilisce che l’igienista
è abilitato a svolgere tali attività
“in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di
dipendenza o liberoprofessionale,
su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi
legittimati
all'esercizio della odontoiatria” (art. 2 DM 15 marzo 1999, n. 137).
• infine la L. 10 agosto
2000, n. 251 – relativa a tutte le professioni sanitarie non mediche
– ha ulteriormente ribadito il principio dell’autonomia
professionale “Gli operatori delle
professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area
tecnico-assistenziale
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svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche
necessarie alla
esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o
sulla persona, ovvero
attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto
nei regolamenti
concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili
professionali definiti con
decreto del Ministro della sanità.”
Pertanto dalla lettura
combinata della norme di cui sopra discende che:
• il DM 137/’99 prevede
espressamente la possibilità per l’igienista dentale di
svolgere propria attività in regime libero-professionale
• l’unico limite posto dalla
legge è l’obbligo di svolgere la propria attività in piena
autonomia ma - “su indicazione” degli odontoiatri,
4. la possibilità giuridica per lʼigienista dentale di aprire
uno studio
autonomo
Si pone a questo punto il problema di stabilire se la disciplina
di cui sopra legittimi
l’apertura da parte dell’igienista dentale di uno studio proprio.
Sembra di poter pacificamente sostenere che tale possibilità sia
del tutto
legittima.
Ciò in ragione delle seguenti argomentazioni.
a) il principio dell’autonomia delle professione
Come sopra evidenziato uno dei principi generali dell’attività
lavorativa e, a maggior
ragione, delle libere professioni è l’autonomia professionale.
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Tale principio è stato poi espressamente affermato per le
professioni sanitarie non
mediche dalla legge 251/2000 sopra riportata.
Ne discende una piena libertà di svolgere la propria attività
professionale attraverso i
modi scelti, salvi limiti espressi posti dal Legislatore.
Ora, nel profilo dell’igienista dentale il Legislatore non ha
posto alcun limite circa
l’obbligo si svolgere la suddetta attività in predeterminati spazi
o comunque “alla
presenza” dell’odontoiatra (previsione che avrebbe obbligato a
svolgere l’attività solo
ed esclusivamente all’interno dello studio odontoiatrico)3.
Anzi, a ben vedere, mentre nella prima stesura del profilo dell’igienista
dentale - DM
14 settembre 1994, n. 669 - si prevedeva espressamente che
l'igienista erogasse le
proprie prestazioni “alle dipendenze degli odontoiatri e dei
medici chirurghi legittimati
all'esercizio della odontoiatria” (art. 1 DM 669/1994), nel DM
137/’99 (oggi
vigente) tale previsione è stata soppressa.
A riprova di una diversa scelta da parte del Legislatore.
Ne discende - proprio in applicazione del principio dell’autonomia
professionale e per
la palese scelta del Legislatore - che l’attività dell’igienista
può essere svolta
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3 Per completezza si precisa che per altre professioni sanitarie lo
stesso Legislatore ha
introdotto scelte diverse e più limitanti.
ad esempio
Il D.M. 14 settembre 1994 n. 745 relativo al profilo professionale
del tecnico sanitario
di laboratorio biomedico stabilisce che “Il tecnico sanitario di
laboratorio biomedico
svolge con autonomia tecnico professionale la propria prestazione
lavorativa in
diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio
preposto alle diverse
responsabilità operative di appartenenza”
Ed ancora D.M. 15 marzo 1995, n. 183 relativo al profilo
professionale del tecnico di
neurofisiopatologia stabilisce che: “Il tecnico di
neurofisiopatologia applica le
metodiche più idonee per la registrazione dei fenomeni
bioelettrici, con diretto
intervento sul paziente ............ in stretta collaborazione con
il medico
specialista..”
anche senza la presenza fisica dell’odontoiatra e al di fuori di
uno studio
odontoiatrico.
Quindi anche all’interno di un proprio autonomo studio.
b) l’indicazione terapeutica dell’odontoiatra
Nè può sostenersi che l’obbligo di erogare prestazioni di igiene
dentale “su indicazione
dell’odontoiatra”, implichi l’impossibilità giuridica di apertura
di uno studio autonomo
da parte dell’igienista.
Infatti.
Con la locuzione “su indicazione dell’odontoiatra” il Legislatore
ha fatto una scelta
terminologica generica (probabilmente volutamente generica), che
non trova
precedenti nel nostro ordinamento.
Pacifico però che l’indicazione di cui al D.M. del 1999 non possa
in alcun modo
coincidere con la prescrizione.
Ciò per il semplice motivo che ove il legislatore avesse voluto
sottoporre la
prestazione dell’igienista ad una vera e propria prescrizione dell’odontoiatra,
l’avrebbe
scritto in maniera palese 4.
Ne discende che tale indicazione, diversamente dalla prescrizione,
non deve essere
essere necessariamente scritta (come la prescrizione) ma può
assumere qualsiasi
forma, anche orale o telefonica.
Pertanto, se già sarebbe sostenibile la possibilità di apertura di
studio autonomo in
presenza di prescrizione (prassi peraltro diffusissima nella
classe medica), a maggior
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4 Tale tesi trova peraltro fondamento nel fatto che per altre
professioni sanitarie non
mediche (ad es. il tecnico di radiologia D.M. 746/94) è stata
previsto espressamente
l’obbligo di prescrizione medica ai fini della liceità dell’erogazione
della prestazione.
ragione tale possibilità può essere ammessa ove l’indicazione dell’odontoiatra
possa
essere verbale, telefonica o altro...
Peraltro - proprio perchè non si tratta di una prescrizione, ma di
una indicazione -
si reputa che l’igienista, avendo una autonomia professionale
espressamente
riconosciuta dalla legge , possa scegliere del tutto liberamente e
responsabilmente,
nei limiti delle sue competenze, le modalità di effettuazione ed
erogazione della sua
prestazione.
Vale a dire che può scegliere se effettuare una o più sedute,
quali strumenti utilizzare
(ultrasonici, sonici, manuali…..ecc), l’ intervallo tra una seduta
ecc..
In sostanza la previsione (da una parte) di una piena autonomia
professionale e
(dall’altra) della facoltà di erogare la prestazione in presenza
della sola (anche
verbale) “indicazione dell’odontoiatra”, consentono di sostenere
che l’attività
dell’igienista dentale può essere legittimamente svolta in due studi
separati.
c) la carenza di disciplina specifica per l’apertura di uno studio
di igienista
dentale
Relativamente poi alla mancanza di disciplina specifica per l’apertura
di uno studio di
igienista dentale, si reputa che tale carenza normativa non possa,
di per sè, essere
ostativa ad una libertà di lavoro tutelata costituzionalmente.
Infatti, seppure sia innegabile che ad oggi nessuna Regione abbia
emanato discipline
ad hoc in questo settore, è altrettanto innegabile che ove è stata
presentata una
domanda di apertura di studio per igienista dentale, le Regioni
(pur in presenza di
minor complessità organizzativa) hanno concesso questa possibilità
applicando, per
analogia, la disciplina degli studi odontoiatrici.
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5. conclusioni
Alla luce di quanto sopra si reputa di poter sostenere che,
• non sussistendo alcun divieto espresso da parte del legislatore
circa la
possibilità in capo all’igienista dentale di aprire uno studio in
forma autonoma,
• non essendo prevista la presenza obbligatoria dell’odontoiatra e
• non sussistendo ostacoli clinici alla circostanza che la
collaborazione tra
odontoiatra ed igienista avvenga in studi diversi
non sussiste nessun ostacolo giuridico all’apertura di uno studio
autonomo da parte di
un igienista dentale.
Nella speranza di essere stata sufficientemente esauriente si
resta a disposizione per
ogni necessario approfondimento.
cordiali saluti
avv. Silvia Stefanelli
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