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domenica 24 novembre 2013

Considerazioni per la CAO su apertura studi d'igiene

Vorrei porre l'attenzione sulle dichiarazioni del Presidente CAO, Dott. Giuseppe Renzo, al chiarimento, non “parere”, espresso da Dott. Leonardi sull'apertura degli studi privati per gli igienisti dentali.

Mi chiedo: come mai gli ortopedici ed i fisiatri non si pongono problemi verso l'apertura degli studi  di podologia? Come mai i fisiatri e gli ortopedici o i medici generici non creano problemi verso i fisioterapisti?
Sicuramente non è, come si vuol far credere da parte della CAO, la salute del paziente l’obbiettivo primo, perché è sotto gli occhi di tutti che la priorità non è certamente questa, bensì una presa di posizione assolutamente anacronistica e conservatrice ed in linea con una sempre più evidente crisi del settore odontoiatrico Una posizione lobbistica che nuoce alla centralità del paziente e procura solo ed esclusivamente un inasprirsi di posizioni che dovrebbero, al contrario, collaborare e fare team nel rispetto delle competenze, mettendo al centro delle proprie scelte la salute del paziente.
In molti studi odontoiatrici si pratica l'igiene e la prevenzione e purtroppo, spesso, fatta da personale non laureato…è questa la centralità del paziente? Perché non entrare nell’ottica che, come per fisioterapisti, Il medico invia a fare fisioterapia un paziente nello studio privato di un laureato in fisioterapia?
Mi verrebbe da rispondere come il Presidente IPASVI, Senatrice Silvestro:
Medici in crisi ci oppongono un veto; "penso che i medici vogliono bloccare il documento sulle competenze (degli infermieri) ed esercitare un veto. Ma io (parla la Silvestro) non riconosco il loro diritto di veto. Una professione sanitaria per quanto importane non può assumere comportamenti del genere ad alcun titolo".
Rispondo comunque alle domande del Dott. Renzi, anche se sono evidentemente pretestuose:
Domande:
·       Chi prenderebbe in carico il paziente?
·       Chi effettuerebbe la prima visita, l'anamnesi e la diagnosi?
·       Chi prescriverebbe la terapia?
·       Chi verificherebbe l'adeguatezza delle terapie in relazione alla remissione della patologia per la quale si era indicata quella particolare terapia?
·       E, infine, chi si assumerebbe i profili di responsabilità nel senso di elemento di garanzia nei confronti del paziente?
Risposte
·       L’odontoiatra prende in carico il paziente per ciò che che riguarda la diagnosi (atto legalmente odontoiatrico). L’igienista lo prende in carico per ciò che compete la sua professione (prevenzione, stili di vita, promuovere e favorire programmi di prevenzione e cura delle patologie più diffuse del cavo orale anche attraverso la terapia non chirurgica)
·       La prima visita odontoiatrica è a carico sempre dal medico/odontoiatra, ma la visita e la diagnosi igienica è a carico dell’igienista dentale, che ne risponde civilmente e penalmente
·       La terapia medica certamente l’odontoiatra; la terapia igienica certamente l’igienista!
·       L’igienista in prima istanza, perché è un professionista a tutti gli effetti, in seconda istanza il medico al quale viene rinviato per procedere nelle terapie di competenza odontoiatrica (come avviene per fisioterapisti, podologi, dietisti…..o infermieri)
·       I profili di responsabilità vengono presi in carico, nel senso di garanzia nei confronti del paziente, dall’igienista per ciò che compete la propria professione, dall’odontoiatra per ciò che è di sua competenza!
All’affermazione del Dott. Renzi; “non è pensabile, per il bene del paziente, che l'igienista dentale possa operare senza la presenza, anche se non diretta, del dentista. Non solo non è pensabile ma non è neppure gestibile.”  Perché tutto ciò è possibile per i fisioterapisti e i podologi e per gli igienisti no? dov’è il problema? Abbiamo già molti studi privati sul territorio che operano in modo responsabile e in perfetta armonia con alcuni odontoiatri i quali  preferiscono, invece di avere un collaboratore in studio (sul quale non guadagna nulla) preferisce inviare il paziente uno studio d’igiene e collaborare con un professionista serio e preparato con il quale si confronta serenamente!
Ultima domanda posta dal Dott. Renzi: “Se poi durante la seduta d’igiene capita un problema che l'igienista non può risolvere - in quanto la prestazione necessaria non può che essere eseguita dal dentista- si dovrà mandare il paziente nuovamente dal dentista per la cura.
·       Certo, l’igienista si deve attenere alle sue competenze. E’ evidente che la terapia odontoiatrica deve essere eseguita dall’odontoiatra che ha eseguito la diagnosi. Perché si può pensare che il fisioterapista o il podologo si prendano in carico la terapia medica? E se insorgono dei problemi ognuno dei professionisti se ne farà carico, civilmente e penalmente, a seconda delle proprie responsabilità!
Il team odontoiatrico è certamente composto da professionisti che con le loro specificità concorrono alla cura e riabilitazione del paziente” (parole del Dott. Renzi”) ma perché solo nella stessa struttura e non in strutture separate? Non è assolutamente vero che l’odontoiatra è l’unico responsabile della salute del paziente, come afferma il Dott. Renzi. Lo è per ciò che gli compete (nella diagnosi cura e riabilitazione) ma per ciò che riguarda l’igiene orale, se demandata ad un libero professionista (non un dipendente) il responsabile è l’igienista dentale che lo ha preso in carico, come per tutti i liberi professionisti! Assumendosene tutte le responsabilità!
Concludo:  Come ha scritto il Ministro Lorenzin: "Le malattie del cavo orale, associate in taluni casi ad una scarsa igiene orale, ad una alimentazione non corretta, a stili di vita non salutari influiscono negativamente sulla qualità di vita di ciascun individuo, intervenendo, altresì, in maniera negativa su importanti aspetti relazionali e di autostima. Per questo motivo il Ministro ricorda come sia importante "promuovere e favorire programmi di prevenzione e cura delle patologie più diffuse del cavo orale, al fine di evitare l'insorgenza di situazioni cliniche che comportano menomazioni psico-fisiche invalidanti in maniera permanente. Anche perché è una consapevolezza oramai consolidata che lo prevenzione rappresenta una misura irrinunciabile in termini di efficacia. Inoltre, in considerazione del fatto che diversi fattori di rischio per le malattie del cavo orale sono comuni ad altre malattie cronico-degenerative, occorre convergere sul fatto che qualsiasi misura di prevenzione messa in atto debba essere considerata come misura più ampia di promozione della salute globale dell'individuo".
Questo appartiene al nostro profilo professionale…è di questo che gli odontoiatri hanno timore, in tempo di crisi?

Irene Riccitelli Guarrella
Past Presidente Europeo

mercoledì 20 novembre 2013

I° corso di Sedazione Cosciente con Protossido d'azoto per igienisti dentali

IL CORSO SI TERRA' A FEBBRAIO IN DUE SEDI CHE VERRANNO COMUNICATE

PROF. MANANI

La sedazione cosciente entrale, ed inalatoria con protossido d’azoto (N2O) nel bambino e adulto per ODONTOIATRI e IGIENISTI DENTALI
Corso teorico-pratico.
 

Numero chiuso: 10 partecipanti

Direttore del corso: G. MANANI
Direttore struttura:  TOGNAZZO

PRIMO  INCONTRO: Serie di relazioni su tema preordinato

I° SESSIONE

VENERDI’: Conoscenze teoriche fondamentali per l’applicazione della sedazione cosciente con N2O nel bambino e nell’adulto odontoiatrico. Norme, fondamenti di fisica, farmacologia, farmacocinetica e farmacodinamica del N2O e delle benzodiazepine, l’informazione ed il consenso, la tecnologia  e gli strumenti.

9,00         Registrazione dei partecipanti
9,30         Presentazione obiettivi del corso – G. MANANI
9,45      Definizione di sedazione cosciente in odontoiatria, profonda ed anestesia generale – G.. MANANI
10,15       Fisica del N2O - G. ZANETTE
10.45       Farmacologia  e farmacodinamica del N2O – G. MANANI
11.15       Coffe break
11,30       Farmacocinetica  del N2O - G. MANANI, G. ZANETTE
12,00    Farmacocinetica e farmacodinamica dei farmaci benzodiazepinici per via enterale – G. ZANETTE
12.45    Co-somministrazione delle  benzodiazepine per via enterale e  di N2O nell’adulto e nel bambino – G. MANANI
13.00       Snack lunch
14.00       I gas anestetici e il sistema respiratorio degli strumenti per la somministrazione del N2O  - G. MANANI
14.30       Centralizzazione del N2O ed O2: modalità e norme – A. ARVALLI
15,00       L’eliminazione dei gas dagli apparecchi per l’erogazione di N2O  – G. MANANI
15,30       Prove pratiche sull’utilizzo dei circuiti per l’erogazione di N2O  – G. MANANI
16,30       Discussione finale e chiusura della giornata. G. MANANI, G. ZANETTE


II° SESSIONE

SABATO: Conoscenze sulle tecniche comportamentali nel bambino e nell’adulto, sui segni e sintomi della sedazione, sulle modalità di esecuzione della sedazione con N2O nel bambino e nell’adulto.

9.00          Introduzione – G. MANANI
9.15          Tecniche comportamentali nel bambino odontoiatrico: raccomandazioni – F. OLIVI
10.00       Tecniche di somministrazione del N2O nel bambino odontoiatrico: raccomandazioni – P. PAROLIN
10.45      Stadi dell’anestesia  nella sedazione cosciente con N2O, cartelle anestesiologiche -  G. MANANI
11.00        Coffee Breack
11,30        Tecniche di somministrazione del N2O nell’adulto. -  E. GAMBATO
12.30        Snack lunch
14.00       L’approccio, il mantenimento e gli attori della sedazione cosciente con N2O nel bambino odontoiatrico –  Filmati e slides. -  M. MAZZUCHIN.
14.30       La dimissione dopo sedazione cosciente con N2O nel bambino odontoiatrico –  Filmati e slides -  F. OLIVI
15,00        L’approccio, il mantenimento e gli attori nella sedazione cosciente con N2O nell’adulto –  Filmati e slides.  E. GAMBATO.
15.30         Discussione finale e chiusura giornata. G. MANANI,  F. OLIVI




SECONDO INCONTRO: Prove pratiche di sedazione cosciente nel bambino e nell’adulto.

  SESSIONE

VENERDI: Prove pratiche comprendenti la somministrazione di farmaci benzodiazepinici per via   entrale e la valutazione dell’effetto. Esecuzione della sedazione cosciente con N2O nel bambino e nell’adulto.


8.30           Introduzione -   
9.00          Somministrazione dei farmaci benzodiazepinici (delorazepam) per via enterale  nell’adulto, a gruppi
9.15           Preparazione apparecchio, a gruppi – G.MANANI
10.00        Prove pratiche di sedazione cosciente con N2O nell’adulto, a gruppi -  E. GAMBATO
11.00         Coffe break
11.30         Prove pratiche di sedazione cosciente con N2O nel bambino, a gruppi – E. GAMBATO
13.00         Snack lunch
14.00         Prove pratiche di sedazione cosciente con N2O nel bambino, a gruppi –  E. GAMBATO
15.00         Prove pratiche di sedazione cosciente con N2O nell’adulto, a gruppi – E. GAMBATO
16.00         Prove pratiche di sedazione cosciente con N2O nel bambino,
                    a gruppi - M. MAZZUCHIN
17.00         Prove pratiche di sedazione cosciente con N2O nel bambino, a gruppi – E. GAMBATO
18.00         Discussione finale e chiusura giornata – E. GAMBATO,
                  G. MANANI, E. GAMBATO





Circolare del Ministero della Salute alla FENOMCeO

Ho richiesto al Dott. Proia se poteva procedere presso il Dott. Leonardi per chiarire, una volta per tutte alla FENOMCeO quali erano i nostri diritti sull'apertura degli studi. 
Questa la risposta, inviata anche all'AIDI in qualità di rappresentante della Professione!
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domenica 17 novembre 2013

Riforma Ordini professionali (ultimo testo in sede referente)

Riforma Ordini e professioni sanitarie – Atti Senato 154, 725, 818 e 829.
Assegnai in sede referente alla Commissione Igiene e Sanità – Nominati
relatori Sen. Emilia Grazia De Biasi e Maria Rizzotti.

Nella seduta del 15 luglio 2013 la senatrice RIZZOTTI(PdL), relatrice,
ricorda preliminarmente i tentativi esperiti nel corso delle precedenti
legislature per addivenire ad una riforma della materia degli ordini
professionali sanitari. Sottolinea come l'infruttuosità di tali tentativi abbia
ingenerato forti aspettative di un intervento legislativo risolutivo negli
operatori del settore. Passa, quindi, ad illustrare i disegni di legge in titolo.
Osserva in primo luogo che l'Atto Senato n. 154 presenta un articolato
identico al disegno di legge definito, in sede referente, dalla 12a
Commissione del Senato nella scorsa legislatura: disegno di legge n. 1142-A,
di cui l'Assemblea del Senato non concluse l'esame.
Il disegno di legge n. 154 dispone l'istituzione dei seguenti ordini
professionali: delle professioni infermieristiche; delle ostetriche e degli
ostetrici; delle professioni sanitarie della riabilitazione; dei tecnici sanitari di
radiologia medica; delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione
(articolo 1). L'articolo 2 prevede la costituzione della Consulta regionale degli
ordini provinciali in oggetto. L'articolo 3 individua gli albi (e i relativi profili
professionali) istituiti presso gli ordini di cui all'articolo 1. L'articolo 4 disciplina
gli organi degli ordini e la dislocazione territoriale dei medesimi,
prevedendone, di norma, l'istituzione in ogni provincia. Per ciascun albo
l'articolo 5 prevede l'istituzione, presso l'ordine del capoluogo di regione, di
una commissione competente a giudicare sui procedimenti disciplinari nei
confronti degli iscritti. L'articolo 6 stabilisce che gli ordini siano riuniti in
federazioni nazionali, con sede a Roma, e ne individua i seguenti organi: il
consiglio nazionale, il presidente, il comitato centrale, la commissione d'albo
e il collegio dei revisori dei conti. L'articolo 7 individua i principi a cui gli statuti
degli ordini e delle federazioni devono attenersi. L'articolo 8 definisce i
requisiti per l'iscrizione agli albi, iscrizione alla quale viene subordinato
l'esercizio delle relative professioni sanitarie. L'articolo 9 individua ulteriori
titoli idonei per l'iscrizione. L'articolo 10 attribuisce al Ministro della salute il
compito di provvedere alla riorganizzazione degli ordini a livello territoriale.
L'articolo 11 individua le condizioni per la costituzione di un ordine autonomo
specifico per una delle professioni sanitarie in esame. L'articolo 12 richiama,
rinviando alla legislazione vigente, attività e funzioni corrispondenti a ciascun
profilo professionale. L'articolo 13estende la giurisdizione della Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ai professionisti degli
istituendi ordini e ne prevede l'integrazione della composizione per l'esame
degli affari attinenti alle professioni in discorso. L'articolo 14 prevede la
nomina, con decreto del Ministro della salute, per ciascun ordine, di una
commissione straordinaria di amministrazione temporanea sino all'elezione
dei consigli direttivi. L'articolo 15dispone l'adozione di un regolamento
governativo di esecuzione. L'articolo 16 conferma la normativa già vigente
nel settore previdenziale per i professionisti in esame. L'articolo 17contiene
norme di rinvio. L'articolo 18 concerne una fattispecie di riscatto
previdenziale di alcuni anni di studio e l'articolo 19 reca la clausola di
invarianza finanziaria e riconduce gli oneri per l'attuazione del provvedimento
in esame agli istituendi ordini e ai relativi iscritti.
I disegni di legge nn. 725, 818 e 829 prevedono l'istituzione di nuovi ordini
professionali e dei relativi albi in termini analoghi al disegno di legge n. 154. A
differenza di quest'ultimo, gli altri tre disegni di legge prevedono (oltre
all'istituzione dell'ordine delle professioni infermieristiche e dell'ordine delle
ostetriche e degli ostetrici) un unico ordine per le "professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione", ordine che comprende
anche i tecnici sanitari di radiologia medica. Anche in questi tre disegni di
legge l'esercizio della professione è subordinato all'iscrizione nel relativo albo
e gli ordini sono costituiti su scala territoriale (in linea di massima provinciale)
e riuniti in federazioni nazionali. I tre disegni di legge - a differenza del
disegno di legge n. 154 - formulano gran parte della disciplina in termini di
novella al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13
settembre 1946, n. 233, e, nei medesimi, le nuove norme organizzative si
estendono anche agli ordini esistenti dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
dei veterinari e dei farmacisti. La PRESIDENTE, relatrice,
nell'associarsi all'esposizione testè effettuata, propone, di comune
accordo con l'altra relatrice Rizzotti, l'istituzione di un comitato ristretto
cui conferire il mandato di individuare un testo base ampiamente
condiviso, formulando l'auspicio che attraverso l'istituzione di tale
collegio minore possano crearsi le migliori premesse per un positivo
prosieguo dell'iter.
La PRESIDENTE, quindi, invita i Gruppi parlamentari a designare al più
presto i propri rappresentanti nel Comitato ristretto. La Commissione
conviene. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. Nella seduta del
23 luglio 2013 all’interno del Comitato ristretto si è svolto un incontro
informale con i funzionari del Ministero della Salute. Nella seduta del 7
agosto 2013 la PRESIDENTE comunica che sono stati assegnati alla
Commissione il disegno di legge n. 693, recante "Modifiche all'articolo 102
del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265", d'iniziativa del senatore Mandelli ed altri; e il disegno di legge n. 833,
recante "Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo", d'iniziativa
del senatore D'Anna. Avverte che, per la stretta connessione
d'oggetto, i disegni di legge testé citati saranno esaminati congiuntamente
agli Atti Senato nn. 154, 725, 818 e 829. Quindi, in qualità di Relatrice,
riferisce succintamente in ordine ai contenuti e alle finalità dei disegni di
legge n. 693 e 833, facendo presente che in sede di comitato ristretto
potranno essere svolti ulteriori approfondimenti nell'ambito delle attività

funzionali alla definizione del testo base.