Riforma Ordini e professioni sanitarie – Atti Senato 154, 725, 818 e 829.
Assegnai in sede referente alla Commissione Igiene e Sanità – Nominati
relatori Sen. Emilia Grazia De Biasi e Maria Rizzotti.
Nella seduta del 15 luglio 2013 la senatrice RIZZOTTI(PdL), relatrice,
ricorda preliminarmente i tentativi esperiti nel corso delle precedenti
legislature per addivenire ad una riforma della materia degli ordini
professionali sanitari. Sottolinea come l'infruttuosità di tali tentativi abbia
ingenerato forti aspettative di un intervento legislativo risolutivo negli
operatori del settore. Passa, quindi, ad illustrare i disegni di legge in titolo.
Osserva in primo luogo che l'Atto Senato n. 154 presenta un articolato
identico al disegno di legge definito, in sede referente, dalla 12a
Commissione del Senato nella scorsa legislatura: disegno di legge n. 1142-A,
di cui l'Assemblea del Senato non concluse l'esame.
Il disegno di legge n. 154 dispone l'istituzione dei seguenti ordini
professionali: delle professioni infermieristiche; delle ostetriche e degli
ostetrici; delle professioni sanitarie della riabilitazione; dei tecnici sanitari di
radiologia medica; delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione
(articolo 1). L'articolo 2 prevede la costituzione della Consulta regionale degli
ordini provinciali in oggetto. L'articolo 3 individua gli albi (e i relativi profili
professionali) istituiti presso gli ordini di cui all'articolo 1. L'articolo 4 disciplina
gli organi degli ordini e la dislocazione territoriale dei medesimi,
prevedendone, di norma, l'istituzione in ogni provincia. Per ciascun albo
l'articolo 5 prevede l'istituzione, presso l'ordine del capoluogo di regione, di
una commissione competente a giudicare sui procedimenti disciplinari nei
confronti degli iscritti. L'articolo 6 stabilisce che gli ordini siano riuniti in
federazioni nazionali, con sede a Roma, e ne individua i seguenti organi: il
consiglio nazionale, il presidente, il comitato centrale, la commissione d'albo
e il collegio dei revisori dei conti. L'articolo 7 individua i principi a cui gli statuti
degli ordini e delle federazioni devono attenersi. L'articolo 8 definisce i
requisiti per l'iscrizione agli albi, iscrizione alla quale viene subordinato
l'esercizio delle relative professioni sanitarie. L'articolo 9 individua ulteriori
titoli idonei per l'iscrizione. L'articolo 10 attribuisce al Ministro della salute il
compito di provvedere alla riorganizzazione degli ordini a livello territoriale.
L'articolo 11 individua le condizioni per la costituzione di un ordine autonomo
specifico per una delle professioni sanitarie in esame. L'articolo 12 richiama,
rinviando alla legislazione vigente, attività e funzioni corrispondenti a ciascun
profilo professionale. L'articolo 13estende la giurisdizione della Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ai professionisti degli
istituendi ordini e ne prevede l'integrazione della composizione per l'esame
degli affari attinenti alle professioni in discorso. L'articolo 14 prevede la
nomina, con decreto del Ministro della salute, per ciascun ordine, di una
commissione straordinaria di amministrazione temporanea sino all'elezione
dei consigli direttivi. L'articolo 15dispone l'adozione di un regolamento
governativo di esecuzione. L'articolo 16 conferma la normativa già vigente
nel settore previdenziale per i professionisti in esame. L'articolo 17contiene
norme di rinvio. L'articolo 18 concerne una fattispecie di riscatto
previdenziale di alcuni anni di studio e l'articolo 19 reca la clausola di
invarianza finanziaria e riconduce gli oneri per l'attuazione del provvedimento
in esame agli istituendi ordini e ai relativi iscritti.
I disegni di legge nn. 725, 818 e 829 prevedono l'istituzione di nuovi ordini
professionali e dei relativi albi in termini analoghi al disegno di legge n. 154. A
differenza di quest'ultimo, gli altri tre disegni di legge prevedono (oltre
all'istituzione dell'ordine delle professioni infermieristiche e dell'ordine delle
ostetriche e degli ostetrici) un unico ordine per le "professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione", ordine che comprende
anche i tecnici sanitari di radiologia medica. Anche in questi tre disegni di
legge l'esercizio della professione è subordinato all'iscrizione nel relativo albo
e gli ordini sono costituiti su scala territoriale (in linea di massima provinciale)
e riuniti in federazioni nazionali. I tre disegni di legge - a differenza del
disegno di legge n. 154 - formulano gran parte della disciplina in termini di
novella al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13
settembre 1946, n. 233, e, nei medesimi, le nuove norme organizzative si
estendono anche agli ordini esistenti dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
dei veterinari e dei farmacisti. La PRESIDENTE, relatrice,
nell'associarsi all'esposizione testè effettuata, propone, di comune
accordo con l'altra relatrice Rizzotti, l'istituzione di un comitato ristretto
cui conferire il mandato di individuare un testo base ampiamente
condiviso, formulando l'auspicio che attraverso l'istituzione di tale
collegio minore possano crearsi le migliori premesse per un positivo
prosieguo dell'iter.
La PRESIDENTE, quindi, invita i Gruppi parlamentari a designare al più
presto i propri rappresentanti nel Comitato ristretto. La Commissione
conviene. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. Nella seduta del
23 luglio 2013 all’interno del Comitato ristretto si è svolto un incontro
informale con i funzionari del Ministero della Salute. Nella seduta del 7
agosto 2013 la PRESIDENTE comunica che sono stati assegnati alla
Commissione il disegno di legge n. 693, recante "Modifiche all'articolo 102
del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265", d'iniziativa del senatore Mandelli ed altri; e il disegno di legge n. 833,
recante "Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo", d'iniziativa
del senatore D'Anna. Avverte che, per la stretta connessione
d'oggetto, i disegni di legge testé citati saranno esaminati congiuntamente
agli Atti Senato nn. 154, 725, 818 e 829. Quindi, in qualità di Relatrice,
riferisce succintamente in ordine ai contenuti e alle finalità dei disegni di
legge n. 693 e 833, facendo presente che in sede di comitato ristretto
potranno essere svolti ulteriori approfondimenti nell'ambito delle attività
funzionali alla definizione del testo base.
Nessun commento:
Posta un commento
Aggiungi un commento….