Risposta al Presidente ANDI contrario all’apertura degli studi d’igiene
e lo motiva agli igienisti e al Ministero
Nonostante il Ministero abbia chiarito, dal punto
di vista legislativo il perché sia possibile, per gli igienisti dentali, aprire
uno studio di prevenzione e igiene orale, L’ANDI si premura di spiegare agli
igienisti il perché non è possibile e non è conveniente…per questa categoria
intraprendere questo tipo di attività.
GLI IGIENISTI RINGRAZIANO!
La risposta richiede un breve
inquadramento giuridico preliminare:
“ I° La
professione d’igienista dentale è una professione intellettuale (legge 42/99 –
Legge 251/2000) regolamentata, (anche se non ha ancora un albo) e questo
riporta indiscutibilmente ad un principio fondamentale.
1. I principi costituzionali:
Il
nostro ordinamento giuridico prevede all’art. 4 della Costituzione il diritto
alla libertà del lavoro. Tale libertà è stata poi meglio chiarita dalla
giurisprudenza intervenuta. In questo senso la C.Cost. 9 giugno 1965, n. 45
(Foro It. 1965, I, 1163) ha così sancito:
“Dal
complessivo contesto del comma 1 dell’art. 4 Cost. si ricava che il diritto al
lavoro, riconosciuto ad ogni cittadino, è da considerare quale fondamentale
diritto di libertà della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel
modo di esercizio dell’attività lavorativa ...”
Si può
quindi pacificamente affermare che il principio cardine del nostro ordinamento
è la libertà nel lavoro e quindi il diritto a scegliere i modi di esercizio
dell’attività lavorativa.
Tale principio
è stato poi espressamente affermato per le professioni sanitarie non mediche
dalla legge 251/2000 sopra riportata.
Ne
discende una piena libertà di svolgere la propria attività professionale
attraverso i modi scelti, salvi limiti espressi posti dal Legislatore.
Ovviamente
tale generale libertà può essere “limitata” e “arginata” per scelta del
legislatore.
Concetto espresso e ribadito dal Ministero
anche con l’ultima circolare.
2. Le professioni intellettuali
Il
profilo professionale che si acquisisce con la laurea triennale e con l’esame
di abilitazione alla professione evidenzia palesemente che rientriamo, con
estrema chiarezza, nell’ambito delle c.d. professioni intellettuali. Con il
termine professioni intellettuali si indicano genericamente quelle attività in
cui vi è prevalenza dell’attività intellettuale rispetto a quella manuale.
Se in
linea di principio l’attività intellettuale è totalmente libera (art. 4 Cost.),
ciò non toglie che il Legislatore, nella sua piena discrezionalità, possa decidere
di intervenire per disciplinarla ove la stessa abbia acquisito ampia rilevanza
sociale o, comunque sia necessaria per la tutela della popolazione. In questo
senso, le professioni intellettuali (dette anche “libere professioni”) si
dividono in due grandi categorie:
1. Le professioni non regolamentate: si tratta
di professioni per le quali la legge non stabilisce nulla. Sono quindi di
libero accesso senza che sia neppure stabilito il titolo di studio per lo
svolgimento dell’attività stessa. Ne sono esempi le professioni quali quelle
della pubblicità, della comunicazione, dei vari settori artistici e musicali,
della mediazione linguistica (interpreti e traduttori), del marketing e molte
altre ancora (Legge 14.01.2013 n° 4 , G.U. 26.01.2013)
2. Le professioni regolamentate: si tratta di
quelle professioni (come il medico, l’odontoiatra, il farmacista - ma oggi
anche - l’igienista dentale, il podologo, il fisioterapista ecc...) per le
quali il legislatore è intervenuto a disciplinare uno o più aspetti della
formazione e dell’attività professionale.
Più
precisamente:
• L’iter
di formazione per il raggiungimento del titolo di studio atto a
garantire la preparazione teorica necessaria
al successivo esercizio
• Il
titolo di studio (Laurea) indispensabile e/o eventuale equipollenza
• Gli
(eventuali) i requisiti di addestramento alla pratica della
professione (per es. tirocinio e/o esame di
Stato per l’abilitazione
professionale (ex art. 33, comma 5,Cost.); Nello
specifico le professioni
sanitarie triennali sono laureati con
l’abilitazione alla professione)
• Le
norme di deontologia professionale;
• La (eventuale)
iscrizione a Ordine professionale (ove
istituito)
Pertanto
la piena libertà di cui all’art. 4 della Cost. trova il limite - per le
professioni regolamentate - nella specifica norma posta dal legislatore. “
Basterebbe conoscere questi principi giuridici per
non entrare in una discussione sterile e di parte che non porta a nulla se non
a inasprire rapporti istituzionali di “due
professioni” che non sono una subalterna all’altra, ma sono diverse anche se
concorrono e collaborano per ottenere il fine primo che è la salute orale del
paziente/cittadino.
Sono due professioni distinte che l’una
-l’igienista dentale- su “ indicazione” dell’altra -l’odontoiatra- (perchè la diagnosi è un atto esclusivamente
medico), collaborano per ottenere il benessere psicofisico della persona
assistita! Come, dove, quando, con quali responsabilità civili e penali, con
quali ripercussioni fiscali, Comunali, Regionali, rischio d’impresa ecc. ecc.
sono problemi esclusivi del professionista igienista dentale. E’ una sua scelta
libera e consapevole di cui se ne prende carico come ogni serio professionista.
Verrebbe da scrivere, come si è espressa la
dott.ssa Silvestri (IPASVI):
“Se
guerra deve essere, guerra sia!”
E non sarebbe difficile, basterebbe inviare i NAS
negli ambulatori di mezza Italia a toccare con mano chi fa l’igiene negli studi….sotto lo sguardo attento
dell’odontoiatra…..ma non credo che gli igienisti vogliano arrivare a questi
atti estremi, per salvaguardare i propri diritti. Non credo neanche che siano
disposti ancora ad accettare questi veti pretestuosi che mirano solo ed
esclusivamente a tornare indietro di 20 anni, quando l’AIO, per primo, ha fatto
ricorso in Capo al Presidente della Repubblica per abolire il Decreto
istitutivo della professione ed ha ottenuto, invece di abolire il Decreto che
istituiva l’igienista dentale come richiesto, un nuovo Decreto dove si dava più
autonomia agli igienisti sottraendoli dalla “diretta responsabilità
dell’odontoiatra” e ad inserire la dicitura “su indicazione”.
A proposito di questo: sull’interpretazione fantasiosa del Presidente
Prada su: “indicazione” e “prestazione” lo pregheremmo di leggere il
vocabolario TRECCANI:
Indicazione s. f. [dal
lat. indicatio -onis]. –
Atto dell’indicare; più spesso concr., i
cenni, i segni, le parole, o la scritta, il cartello con cui si indica: seguire, fornire
un’i.; ci hanno dato i. inesatte e abbiamo perso la
strada; Quanto
Prescrizione
Dizionario di Medicina (2010)
Quanto viene disposto, come terapia e profilassi, dal medico. In
partic., nelle ricette mediche, l’indicazione dei farmaci prescritti, delle
dosi e delle modalità di somministrazione, o anche l’enumerazione delle varie
sostanze che compongono un preparato medicinale, se si tratta di p. di farmaci
galenici. Il paziente è tenuto sotto la propria responsabilità ad attenersi
alla p. farmaceutica, la quale è un documento che ha valore legale, nel
caso in cui insorgessero patologie legate alla mancata osservanza di essa. Ha
valore legale anche per il farmacista, che è tenuto alla preparazione e alla
consegna dei farmaci secondo p.; infine, è documento attestante l’opera del
medico stesso, che con la sua firma sulla p. se ne assume la responsabilità
professionale personale. Una p. non è valida se non reca le generalità del
paziente e del medico prescrittore e la sua firma.
Detto questo pensiamo che sia veramente utile,
invece di alimentare confusione e alterchi tra odontoiatri ed igienisti, proponiamo
di sedersi ad un tavolo di confronto aperto (non politico) per determinare, in base
alle conoscenze giuridiche ed alle proprie posizioni un confronto leale e
trasparente per concludere con un comunicato comune che non lasci gli
odontoiatri con false speranze di tornare ad avere assistenti che fanno igiene
e gli igienisti a non dovere ogni volta ripetere ciò che anche il Ministero ha
ribadito più volte.
Come dice il Dott. Saverio Proia (conferenza
Stato/Regioni)
………………Omissis........si rischia di aprire, o meglio di riaprire dopo anni di letargo, un
conflitto interno al personale (in questo caso) del Ssn tra rappresentanze
sindacali della dirigenza che si arroccano su fortini e posizioni che o non
esistono più o non hanno più ragione di perdurare e rappresentanze
professionali e sindacali di infermieri, ostetriche, tecnici-sanitari,
fisioterapisti ecc, che avendo, per
volontà unanime del Parlamento, riconosciuta una nuova condizione di
professioni laureate, autonome ed intellettuali al pari delle altre accettano
la sfida, proposta loro da Ministero e Regioni, di implementare le competenze,
anche per contribuire a qualificare e razionalizzare la spesa per il personale
del Ssn. Omissis..........
Credo che gli igienisti vogliano fare la loro
professione, con serietà e responsabilità; vogliono essere liberi di decidere
di espletare la loro professione dove loro stessi decidono in base alle proprie
necessità; vogliono collaborare e fare team senza, ogni volta, doversi sentire
negare la dignità professionale; non vogliono ledere la Maestà di nessuno e non
vogliono che ogni giorno, aprendo i giornali di settore si trovino minacce
degli odontoiatri……tutto questo solo e perché la crisi morde e tutto fa cassa!
L’odontoiatra non è obbligato né a prendere un igienista in studio, né a
inviare un paziente in uno studio d’igiene…..allora perché tutta questa
preoccupazione?…..e non dica il Presidente Prada che è per la salute del
paziente…..non è credibile!
Se la nostra proposta non verrà accettata, come
dice la Dott.ssa Silvestri (IPASVI) richiamandosi al detto Dantesco “Non ti
curar di loro ma guarda e passa…..”!
Irene Riccitelli Guarrella – Past presidente
EFDH
Mrialicia Boldi – Presidente AIDI