RESPONSABILITA’ MEDICA
La svolta del Tribunale di Milano in materia di responsabilità medica. Due
domande: che cosa cambia nella pratica? E perché il contratto tra struttura
sanitaria e medico diventa così importante?
SILVIA
STEFANELLI
13 OTT 2014
Per chi si
occupa di responsabilità medica gli ultimi tre giorni sono stati un rincorrersi
di commenti e pubblicazioni circa i contenuti della sentenza del Tribunale di
Milano che ha capovolto le regole della responsabilità medica.
Vediamo di
ricostruire in sintesi in cosa consista questa “rivoluzione” e quali saranno
gli effetti pratici.
Dal 2000 in
avanti la giurisprudenza ha sostenuto compatta che il paziente danneggiato può
agire nei confronti sia del medico che della struttura sanitaria a titolo di
“responsabilità contrattuale”.
Cosa
significa questo in termini “non giuridichesi” e nella pratica?
Significa che
struttura (pubblica o privata) e medico si sono trovati in causa ad avere un
“onere della prova” molto pesante: a dover cioè dimostrare perché la
prestazione non aveva raggiunto l’obiettivo terapeutico (da intendersi non solo
come peggioramento ma anche come mancata guarigione).
Nel 2012 il
decreto Balduzzi inserisce invece in relazione alla responsabilità del medico
un richiamo all’art. 2043 c.c. (cioè alla responsabilità extracontrattuale).
Dopo due anni
di tentennamenti ed alterne posizioni della giurisprudenza di merito (e
peraltro di una posizione un po’ sibillina assunta dalla Cass. n. 8940 del
2014) il Tribunale di Milano prende posizione in maniera netta a favore della
responsabilità extracontrattuale del medico.
Più
esattamente la sentenza interpretando in maniera letterale il Decreto Balduzzi
(l.n. 189/2012) sostiene che:
·
la struttura sanitaria che ha stipulato un contratto con il paziente
risponde di responsabilità contrattuale (contratto atipico di spedalità)
·
il medico che ha stipulato direttamente un contratto con il paziente (es
medico che opera in casa di cura sulla base però di un contratto diretto con il
paziente) risponde di responsabilità contrattuale
·
il medico che opera invece all’interno della struttura ma non ha un
rapporto contrattuale diretto con il paziente (ma ha invece solitamente un
contratto con la struttura che fattura al paziente e poi paga il medico)
risponde di responsabilità extracontrattuale
Che cosa
cambia allora in questo ultimo caso?
Due i profili
principali
Il primo è
senza dubbio quello per cui la posizione probatoria del medico in causa è molto
alleggerita: sarà infatti il paziente a dover provare la responsabilità del
medico (e non viceversa)
Il secondo
attiene alla prescrizione: il paziente infatti avrà solo 5 anni (e non 10) per
chiamare in causa il medico.
In ogni caso
secondo i giudici essendo unico il “fatto dannoso” (seppur distinti i criteri
di imputazione della responsabilità), qualora la richiesta danni risulti
fondata struttura e medico saranno tenuti in solido al risarcimento del danno a
norma dell’art. 2055 c.c. (vale a dire che il paziente potrà andare ad escutere
da chi vuole)
E qui scatta
la seconda parte della sentenza, che andando a decidere sul caso pratico svolge
una serie di ulteriori considerazioni, sfuggite alla più parte dei commentatori
e ritenute invece, da chi firma, di grandissimo interesse.
Ora, al di là
delle belle elucubrazioni dei giuristi, la domanda è: ma chi paga alla fine?
Bene, su
questo punto la sentenza è molto interessante.
Dopo infatti
aver ricostruito tutta l’architettura giuridica della responsabilità medica
(come sopra esposto) il giudice dà atto che nel caso di specie esisteva
tra struttura e medico un contratto con il quale il medico si era impegnato a
manlevare la struttura sanitaria dei danni causati ai pazienti in ragione della
sua attività professionale
In sostanza
attraverso il patto di manleva contenuto nel contratto tra le parti (patto
atipico ma legittimo) la casa di cura aveva trasferito le conseguenze
risarcitorie del suo inadempimento in capo al medico con l’obbligo di
quest’ultimo di tenerla indenne dal punto di vista economico.
Di
conseguenza il medico – pur avendo una posizione processuale “alleggerita” – è
stato condannato a rimborsare alla casa di cura tutta l’esborso economico:
essendo poi stata chiamata in causa l’assicurazione a garanzia, tale
risarcimento è passato in capo all’assicurazione.
Morale
finale.
le strutture
sanitarie si trovano in prima linea sul fronte della responsabilità medica, ma
si possono salvaguardare tramite lo strumento di un contratto con un corretto
patto di manleva
il medico che
opera per la struttura deve stare attento alle clausole contenute nel
contratto
l’assicurazione
è opportuno che verifichi i contratti in essere tra le parti.
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