L’INFILTRAZIONE
TRAMITE AGO DEVE ESSERE CONSIDERATO UN ATTO MEDICO ESCLUSIVO E RISERVATO OPPURE
PUÒ ESSERE SVOLTO ANCHE DA ALTRI PROFILI PROFESSIONALI?
Come noto il nostro ordinamento all’art. 348 c.p.
sanzione penalmente l’esercizio abusivo della professione.
Si ha esercizio
abusivo della professione in tutti i casi in cui un soggetto, non idoneamente
abilitato ed eventualmente iscritto al relativo albo professionale (se
esistente), svolge atti professionali che rientrano nel campo di attività
“esclusiva e riservata” di una specifica professione.
In questo senso, per quanto rileva ai fini del
presente parere, occorra valutare se la somministrazione di anestesia da parte
dell’igienista (oggi giuridicamente ammessa) sconfini nell’esercizio abusivo
della professione odontoiatrica nell’ipotesi in cui venga effettuata tramite
infiltrazione.
Occorre a tal fini valutare qual è,
effettivamente, il campo di attività “protetto” per la professione di
odontoiatra.
L’art. 2 della legge 409/’85 stabilisce che sono
atti odontoiatrici
le attività inerenti alla diagnosi ed alla
terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della
bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla
riabilitazione odontoiatriche.
Schematizzando:
diagnosi,
cura e terapia atto odontoiatrico attività dell’odontoiatra
Occorre ora prestare attenzione ad un elemento di
estrema importanza ai fini dell’oggetto in calce. Al fatto cioè che tale schema
non può essere automaticamente essere rovesciato.
Per chiarire:
se è vero che gli atti di diagnosi, cura e terapia (atti
odontoiatrici) possono essere posti in essere solo da un odontoiatra……
non
tutti gli atti posti (solitamente) in essere da un odontoiatra sono
automaticamente sotto il profilo giuridico “atti odontoiatrici” .
Più esattamente se non si tratta di “diagnosi”,
“cura” e “malattia” non vi è giuridicamente “atto odontoiatrico”, anche
se l’attività nei fatti (per prassi) viene posta in essere da un odontoiatra.
COSA CI DICE LA GIURISPRUDENZA?
La giurisprudenza in materia di professioni
intellettuali ha infatti distinto tra
prestazioni tipiche che
posso essere poste in essere solo dal professionista protetto (ad esempio in
ambito odontoiatrico la diagnosi di un parodontite e la cura da somministrare
per la guarigione)
prestazioni atipiche che
possono essere svolte anche da soggetti diversi (ad esempio l’attività
accessoria di preparazione dei ferri chirurgici?)
Tale distinzione è stata chiaramente sancita in
molte sentenze tra cui si citano Corte Cost. 27 dicembre 1996 n. 418 , Cass 7
luglio 1987 n. 59061, Cass 27 giugno 1975 n. 2526, Trib Milano 15 dicembre
1984, Trib Pisa 18 giugno 1984.
Questo è il punto fondamentale della questione in
oggetto
Occorre infatti valutare se, fermo restando che
l’effettuazione della diagnosi e la indicazione di cura da parte da parte
dell’odontoiatra, l’atto dell’infiltrazione tramite ago debba considerarsi
giuridicamente “atto odontoiatrico” (e quindi come tale esclusivo e
riservato all’odontoiatra) oppure possa essere posto in essere anche da altri
operatori sanitari in quanto non giuridicamente tipica. Come
ad esempio dall’igienista.
Sembra di poter desumere, da una serie di
considerazioni giuridiche, che la risposta non possa che essere nel senso della
non tipicità’ dell’utilizzo dell’ago in capo all’odontoiatra.
In sostanza si reputa che l’uso dell’ago non possa
essere considerato atto tipico e quindi riservato all’odontoiatra.
Due sembrano essere le argomentazioni forti.
1. La
prima è senza dubbio la circostanza – innegabile - che la giurisprudenza ha in
più occasioni ammesso la possibilità di utilizzo dello “strumento ago” anche al
di fuori dell’attività sanitaria da parte di soggetti non medici.
Basti - solo
a titolo di esempio - tutte le sentenze intervenute sui tatuatori e sulla
depilazione tramite aghi. Si cintano in proposito
Cass
pen 26 marzo 1968, Madson, in un caso di depilazione tramite aghi;
§
Cass 29 maggio 1996; Pellerito, Cass 25 gennaio 1996, nicolino; Trib
Pordenone;5 agosto 1995 sulle attività di tatuatore.
Ne deriva che il nostro ordinamento giuridico, ed
i giudici chiamati a farlo rispettare, hanno in più occasioni valutato la
liceità dell’uso dello “strumento ago” per svolgere determinate attività
diverse da quella sanitaria.
In altre parole si è
stabilito che per utilizzare un ago non occorre, necessariamente ed
obbligatoriamente, avere una laurea in medicina o odontoiatria.
2. La
seconda invece attiene proprio all’ambito sanitario.
È norma infatti che gli
infermieri sono legittimati ad effettuare infiltrazioni.
Vale a dire che l’attività
di infiltrazione è ammessa per tali professioni sanitarie non mediche, formatesi
con laurea triennale, esattamente identica a quella degli igienisti.
3. Non
si capisce dunque per quale motivo gli infermieri, che hanno identico status
giuridico ed identica formazione universitaria, possono effettuare
infiltrazioni, mentre tale atto non dovrebbe essere considerato ammissibile per
gli igienisti dentali.
Si ritiene poi di svolgere un’ultima
considerazione.
Al di fuori delle prestazioni qualificabili come tipiche, la
valutazione circa la possibilità da parte di un professionista di porre in
essere o meno una certa prestazione atipica può variare nel tempo a seconda
dell’evoluzione tecnologica e formativa del soggetto che pone in essere l’atto
stesso.
Solo a titolo di esempio, sulle prestazioni (questa volta) di un medico
che erogava prestazioni di chirurgia estetica nel suo studio è di recente
intervenuta una importante sentenza: la Cassazione Penale 11004 del 12 marzo
2009.
Più esattamente il caso era relativo alla sedazione cosciente effettuata
con protossido di azoto: il giudice si è chiesto, in primo luogo, se il medico
può utilizzare tale tipo di analgesico oppure se occorre la presenza di un
anestesista; ed in secondo luogo se è lecito effettuare tale tipo di anestesia
all’interno di uno studio medico.
La risposta è stata positiva in entrambi i
casi in quanto si è valutato che: “La rapida evoluzione delle tecniche
chirurgiche e anestesiologiche registrati negli ultimi decenni ha comportato lo
spostamento di alcuni settori dell'operatività chirurgica al di fuori degli
ospedali pubblici e consentito la distinzione tra quegli interventi, che per la
loro natura e complessità interventi di anestesia generale (narcosi) - non
possono non essere effettuati se non in regime ospedaliero, e
interventi chirurgici o procedure diagnostiche a bassa complessità o invasività
o seminvasive, praticabili, senza ricovero, in studi medici, ambulatori privati
in anestesia locale o in sedo- analgesia”.
Ciò a riprova del
fatto che, in materia come questa, la valutazione deve tenere conto non solo
del contesto giuridico ma altresì dell’evoluzione tecnologica e sul culturale
del settore.
In
ragione delle argomentazioni di cui sopra, preso atto che ad oggi
l’applicazione di anestetico locale da parte di igienista è considerato lecito
sotto il profilo giuridico (e quindi non sconfina nell’esercizio abusivo della
professione), si reputa che l’infiltrazione
di tale anestetico tramite ago identicamente identicamente essere considerato
lecito, non configurando atto tipico e quindi riservato alla professione
odontoiatrica.
Stralcio della Consulenza richiesta all’Avv. Stefanelli