INVITO TUTTE LE REGIONI A COSTITUIRE UN TAVOLO DELLE PROFESSIONI SANITARIE CON QUESTA BOZZA DI STATUTO
Coordinamento Regionale delle Professioni Sanitarie Regione………
Art. 1 – COSTITUZIONE
Rilevata la necessità di creare un Coordinamento della
rappresentanza delle Associazioni delle Professioni Sanitarie per la loro
attività politico istituzionale di interesse comune nella Regione Lazio
si costituisce
il Coordinamento Regionale delle Associazioni delle Professioni Sanitarie
segue elenco delle Associazioni aderenti
Confederazione
Igienisti dentali (sarebbe opportuno in Regione presentarsi con una Confederazione d’Igienisti Regionali)
A.I.FI.
- Associazione Italiana Fisioterapisti,
AIP
- Associazione Italiana Podologi,
AITA
- Associazione Italiana Tecnici Audiometristi,
AITEP - Associazione Italiana Tecnici della
Prevenzione,
AITNE
- Associazione Italiana Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età
Evolutiva,
AITO
- Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali,
AITRP
Lazio- Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica
ANDID
– Associazione Nazionale Dietisti
ANEP
- Associazione Nazionale Educatori Professionali,
A.N.PE.C
- Associazione Nazionale Perfusionisti in Cardioangiochirurgia,
ANTEL
- Associazione Nazionale Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico
ANUPI - Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti e
Terapisti della
Neuro e
Psicomotricità dell’Età Evolutiva,
ARLL - Associazione Regionale Logopedisti
AsNAS
- Associazione Nazionale Assistenti Sanitari,
ART. 2 – SCOPI e FINALITA’
La finalità del Coordinamento è quella di costituire un tavolo tecnico
operativo delle associazioni delle Professioni Sanitarie su obiettivi di
interesse comune su :
·
Politiche
socio-sanitarie
·
Temi di
emergenza in relazione a particolari contesti politici della Regione Lazio
ART. 3 – FUNZIONI E COMPITI
Il Coordinamento è apartitico e asindacale. Il Coordinamento è
legittimato su mandato deliberato dalle associazioni aderenti a trattare con le
istituzioni Regionali.
Si governa con diritto di un voto per
ogni singola professione, per ogni deliberazione che debba essere assunta e per
la nomina degli Organi di cui all'art.4.
Il Coordinamento:
§
rappresenta
le esigenze e gli orientamenti delle Professioni Sanitarie e formula le
possibili soluzioni individuando modalità, interventi e azioni da
intraprendere;
§
favorisce
la realizzazione di rapporti con organismi e istituzioni regionali per quanto
attiene agli obiettivi relativi alla definizione e alla valorizzazione delle
professioni sanitarie e con ogni altro interlocutore di interesse per le
professioni sanitarie;
§
assume
le iniziative necessarie per far conoscere le attività e organizza incontri.
Ogni associazione ha diritto a proporre iniziative coerenti col presente
regolamento e a partecipare a quelle promosse dal Coordinamento.
ART. 4 – ORGANI
Sono organi del Coordinamento:
- I
Presidenti delle associazioni aderenti
un Rappresentante Regionale in carica
delle Associazioni e dei Collegi delle Professioni Sanitarie, con un unico
referente per ogni Associazione e/o Collegio. All'atto della Costituzione del
Coordinamento, ogni Associazione dovrà fornire il nome del proprio referente e
di un sostituto.
I
rappresentanti nominano un presidente e un segretario
ART. 5 – RIUNIONI
Alle riunioni partecipano i Presidenti delle associazioni.
Ogni associazione individua due
delegati che sostituiscono il Presidente in sua assenza.
Art.
5 - Il Presidente
Il Presidente rimane in carica un anno. Esplica
tutte le funzioni previste dal presente regolamento ed in particolare:
- convoca
e presiede le riunioni dell'Assemblea in accordo con le indicazioni
provenienti dagli altri membri del Coordinamento;
- formula
l'o.d.g. delle riunioni dell'Assemblea
- firma
gli atti e la corrispondenza istituzionale
- rappresenta
il Coordinamento negli impegni istituzionali
Art.
6 - Il Segretario
Il Segretario rimane in carica un anno. Esplica
tutte le funzioni previste dal presente regolamento ed in particolare:
- tiene
un elenco di tutti i componenti il Coordinamento e ne notifica eventuali
variazioni al Presidente;
- controfirma
gli atti ufficiali;
- redige
e custodisce i verbali;
- se
necessario, in sostituzione del Presidente, rappresenta il Coordinamento
negli impegni istituzionali
Art.
7 - Convocazione e Funzionamento del Coordinamento
L'Assemblea è convocata dal Presidente o
su richiesta di 1/3 dei delegati.
L'assenza non motivata di un referente a
due riunioni di Assemblea consecutive, formalmente convocate, unitamente
all'assenza di contributi richiesti nel normale funzionamento dell'organo,
comporta la decadenza dell'Associazione e/o Collegio relativo, dal ruolo di
membro del Coordinamento.
La comunicazione di decadenza dal ruolo è
deliberata dall'Assemblea e comunicata all'interessato dal Segretario.
L'Assemblea di norma è convocata almeno
una volta ogni quadrimestre, secondo un programma condiviso. Riunioni
straordinarie possono essere convocate a mezzo e-mail con preavviso di almeno 7
gg della data fissata.
La convocazione deve contenere l'ordine
del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione.
L'ordine del giorno è formulato dal Presidente e comprende di necessità gli argomenti proposti dai membri del Coordinamento che ne fanno richiesta. Sotto la voce varie ed eventuali possono essere discusse questioni non previste.
L'ordine del giorno è formulato dal Presidente e comprende di necessità gli argomenti proposti dai membri del Coordinamento che ne fanno richiesta. Sotto la voce varie ed eventuali possono essere discusse questioni non previste.
L'Assemblea è validamente costituita in
prima convocazione quando vi sia rappresentata almeno la metà degli aventi
diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Ogni referente dell'Assemblea deve
fornire un indirizzo di posta elettronica personale che sia svincolato dal
controllo dell'Azienda o dell'Ente in cui lavora.
Ogni referente dell'Assemblea è tenuto al
segreto e alla non divulgazione delle comunicazioni interne a soggetti terzi
che non siano i membri del Coordinamento. o i membri del Consiglio Direttivo
dell'Associazione/Collegio di appartenenza.
Ogni referente è tenuto a fornire i
recapiti e il logo dell'Associazione di appartenenza al Segretario
dell'Assemblea.
È facoltà del Coordinamento invitare
uditori all'Assemblea.
Art.
8 - Spese di Gestione
Il Coordinamento. gestisce le proprie
attività con il criterio dell'economia.
La partecipazione dei rappresentanti alle
attività del Coordinamento viene esercitata a titolo gratuito. Ogni eventuale
rimborso rimane a carico delle rispettive Associazioni - Collegi aderenti.
Eventuali spese vive di gestione,
deliberate come tali dal coordinamento stesso, sono ripartite fra le
associazioni/collegi con il criterio della rappresentatività/numerosità degli
iscritti all’Associazione/Collegio stesso e/o solidarietà.
Art.
9 - Contributi e Risorse
Il Coordinamento. per il perseguimento
dei propri obiettivi ed in relazione alla propria funzionalità organizzativa
e/o di promozione, può avvalersi, utilizzare e gestire contributi liberamente
erogati, nelle modalità previste dalla legge:
da libero conferimento dei Membri del
Coordinamento, da elargizioni, apporti gratuiti, contributi, sovvenzioni,
sponsorizzazioni da parte dei Membri stessi, di privati, Associazioni, Enti,
Istituti.
Art.
10 - Dimissioni
Qualora un componente del Coordinamento.
voglia dimettersi ne deve dare tempestiva comunicazione al Presidente e al Segretario
dell'Assemblea.
Art.
11 - Scioglimento
Lo scioglimento del Coordinamento. è
deliberato dall'assemblea dei referenti, con voto favorevole di
tre quarti dei referenti.
tre quarti dei referenti.
art.
12 - Entrata in Vigore del Regolamento
Il presente regolamento entra in vigore a
partire dal
Art.
13 - Modifiche al Regolamento
Ogni modifica del presente regolamento
dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 dei referenti
aventi diritto presenti nell'assemblea dei referenti convocata e regolarmente
costituita.
Art.
14 - Norme Finali
Particolari norme di funzionamento e di
esecuzione del presente regolamento potranno essere eventualmente disposte a
cura e con l'approvazione da parte dell'assemblea dei referenti.
Per quanto non espressamente stabilito
dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Codice Civile.
Detto Regolamento, previa lettura in ogni
sua parte, viene approvato e sottoscritto dai presenti in segno di accettazione
e costituzione dell'Associazione.
Nessun commento:
Posta un commento
Aggiungi un commento….