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lunedì 21 maggio 2012

Bozza coordinamento professioni sanitarie Regionali


INVITO TUTTE LE REGIONI A COSTITUIRE UN TAVOLO DELLE PROFESSIONI SANITARIE CON QUESTA BOZZA DI STATUTO


Coordinamento Regionale delle Professioni Sanitarie      Regione………

Art. 1 – COSTITUZIONE
Rilevata la necessità di creare un Coordinamento della rappresentanza delle Associazioni delle Professioni Sanitarie per la loro attività politico istituzionale di interesse comune  nella Regione Lazio
si costituisce
il Coordinamento Regionale delle Associazioni delle Professioni Sanitarie
segue elenco delle Associazioni aderenti
Confederazione Igienisti dentali (sarebbe opportuno in Regione presentarsi con una  Confederazione d’Igienisti Regionali)
A.I.FI. - Associazione Italiana Fisioterapisti,
AIP - Associazione Italiana Podologi,
AITA - Associazione Italiana Tecnici Audiometristi,
 AITEP - Associazione Italiana Tecnici della Prevenzione,
AITNE - Associazione Italiana Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva,
AITO - Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali,
AITRP Lazio- Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica
ANDID – Associazione Nazionale Dietisti
ANEP - Associazione Nazionale Educatori Professionali,
A.N.PE.C - Associazione Nazionale Perfusionisti in Cardioangiochirurgia,
ANTEL - Associazione Nazionale Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico
ANUPI - Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti e Terapisti  della    
               Neuro e Psicomotricità  dell’Età Evolutiva,

 ARLL - Associazione Regionale Logopedisti 
AsNAS - Associazione Nazionale Assistenti Sanitari,
ART. 2 – SCOPI e FINALITA’
La finalità del Coordinamento è quella di costituire un tavolo tecnico operativo delle associazioni delle Professioni Sanitarie su obiettivi di interesse comune su :
·      Politiche socio-sanitarie
·      Temi di emergenza in relazione a particolari contesti politici della Regione Lazio
     ART. 3 – FUNZIONI E COMPITI
Il Coordinamento è apartitico e asindacale. Il Coordinamento è legittimato su mandato deliberato dalle associazioni aderenti a trattare con le istituzioni Regionali.
Si governa con diritto di un voto per ogni singola professione, per ogni deliberazione che debba essere assunta e per la nomina degli Organi di cui all'art.4.
Il Coordinamento:
§  rappresenta le esigenze e gli orientamenti delle Professioni Sanitarie e formula le possibili soluzioni individuando modalità, interventi e azioni da intraprendere;
§  favorisce la realizzazione di rapporti con organismi e istituzioni regionali per quanto attiene agli obiettivi relativi alla definizione e alla valorizzazione delle professioni sanitarie e con ogni altro interlocutore di interesse per le professioni sanitarie;
§  assume le iniziative necessarie per far conoscere le attività e organizza incontri.
Ogni associazione ha diritto a proporre iniziative coerenti col presente regolamento e a partecipare a quelle promosse dal Coordinamento.
ART. 4 – ORGANI
Sono organi del Coordinamento:
-       I Presidenti delle associazioni aderenti
un Rappresentante Regionale in carica delle Associazioni e dei Collegi delle Professioni Sanitarie, con un unico referente per ogni Associazione e/o Collegio. All'atto della Costituzione del Coordinamento, ogni Associazione dovrà fornire il nome del proprio referente e di un sostituto.

I rappresentanti nominano un presidente e un segretario
ART. 5 – RIUNIONI
Alle riunioni partecipano i Presidenti delle associazioni.
Ogni associazione individua  due delegati che sostituiscono il Presidente in sua assenza.



Art. 5 - Il Presidente
Il Presidente rimane in carica un anno. Esplica tutte le funzioni previste dal presente regolamento ed in particolare:
  • convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea in accordo con le indicazioni provenienti dagli altri membri del Coordinamento;
  • formula l'o.d.g. delle riunioni dell'Assemblea
  • firma gli atti e la corrispondenza istituzionale
  • rappresenta il Coordinamento negli impegni istituzionali

Art. 6 - Il Segretario
Il Segretario rimane in carica un anno. Esplica tutte le funzioni previste dal presente regolamento ed in particolare:
  • tiene un elenco di tutti i componenti il Coordinamento e ne notifica eventuali variazioni al Presidente;
  • controfirma gli atti ufficiali;
  • redige e custodisce i verbali;
  • se necessario, in sostituzione del Presidente, rappresenta il Coordinamento negli impegni istituzionali
Art. 7 - Convocazione e Funzionamento del Coordinamento
L'Assemblea è convocata dal Presidente o su richiesta di 1/3 dei delegati.
L'assenza non motivata di un referente a due riunioni di Assemblea consecutive, formalmente convocate, unitamente all'assenza di contributi richiesti nel normale funzionamento dell'organo, comporta la decadenza dell'Associazione e/o Collegio relativo, dal ruolo di membro del Coordinamento.
La comunicazione di decadenza dal ruolo è deliberata dall'Assemblea e comunicata all'interessato dal Segretario.
L'Assemblea di norma è convocata almeno una volta ogni quadrimestre, secondo un programma condiviso. Riunioni straordinarie possono essere convocate a mezzo e-mail con preavviso di almeno 7 gg della data fissata.
La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione.
L'ordine del giorno è formulato dal Presidente e comprende di necessità gli argomenti proposti dai membri del Coordinamento che ne fanno richiesta. Sotto la voce varie ed eventuali possono essere discusse questioni non previste.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando vi sia rappresentata almeno la metà degli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Ogni referente dell'Assemblea deve fornire un indirizzo di posta elettronica personale che sia svincolato dal controllo dell'Azienda o dell'Ente in cui lavora.
Ogni referente dell'Assemblea è tenuto al segreto e alla non divulgazione delle comunicazioni interne a soggetti terzi che non siano i membri del Coordinamento. o i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione/Collegio di appartenenza.
Ogni referente è tenuto a fornire i recapiti e il logo dell'Associazione di appartenenza al Segretario dell'Assemblea.
È facoltà del Coordinamento invitare uditori all'Assemblea.

Art. 8 - Spese di Gestione
Il Coordinamento. gestisce le proprie attività con il criterio dell'economia.
La partecipazione dei rappresentanti alle attività del Coordinamento viene esercitata a titolo gratuito. Ogni eventuale rimborso rimane a carico delle rispettive Associazioni - Collegi aderenti.
Eventuali spese vive di gestione, deliberate come tali dal coordinamento stesso, sono ripartite fra le associazioni/collegi con il criterio della rappresentatività/numerosità degli iscritti all’Associazione/Collegio stesso e/o solidarietà.

Art. 9 - Contributi e Risorse
Il Coordinamento. per il perseguimento dei propri obiettivi ed in relazione alla propria funzionalità organizzativa e/o di promozione, può avvalersi, utilizzare e gestire contributi liberamente erogati, nelle modalità previste dalla legge:
da libero conferimento dei Membri del Coordinamento, da elargizioni, apporti gratuiti, contributi, sovvenzioni, sponsorizzazioni da parte dei Membri stessi, di privati, Associazioni, Enti, Istituti.

Art. 10 - Dimissioni
Qualora un componente del Coordinamento. voglia dimettersi ne deve dare tempestiva comunicazione al Presidente e al Segretario dell'Assemblea.

Art. 11 - Scioglimento
Lo scioglimento del Coordinamento. è deliberato dall'assemblea dei referenti, con voto favorevole di
tre quarti dei referenti.

art. 12 - Entrata in Vigore del Regolamento
Il presente regolamento entra in vigore a partire dal

Art. 13 - Modifiche al Regolamento
Ogni modifica del presente regolamento dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 dei referenti aventi diritto presenti nell'assemblea dei referenti convocata e regolarmente costituita.

Art. 14 - Norme Finali
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente regolamento potranno essere eventualmente disposte a cura e con l'approvazione da parte dell'assemblea dei referenti.
Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Codice Civile.
Detto Regolamento, previa lettura in ogni sua parte, viene approvato e sottoscritto dai presenti in segno di accettazione e costituzione dell'Associazione.

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