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sabato 12 maggio 2012

Cooperative, senza IVA le prestazioni dei servizi


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Per beneficiare del regime di esenzione, tipico delle “consortili”, non è rilevante la forma giuridica assunta dalla struttura associativa ma l’oggetto sociale della stessa

Le società cooperative esercenti le professioni sanitarie, anche se non hanno lo schema associativo del consorzio, possono ugualmente beneficiare del regime di esenzione Iva sulle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soci.
È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 30/E del 3 aprile.
Il documento di prassi ricorda in primo luogo la norma che prevede l’esenzione Iva delle prestazioni di servizi effettuate dai consorzi nei confronti dei soci: “Sono altresì esenti dall’imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis, anche per effetto dell’opzione di cui all’art. 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse” (articolo 10, comma 2, Dpr 633/1972).
Tale norma ha recepito l’articolo 132 della direttiva comunitaria 2006/112/Ce, in base al quale le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’attività stessa, non devono scontare l’Iva.
L’Agenzia sottolinea, poi, che la norma di recepimento, anche se si riferisce alle sole strutture associative di tipo consortile, non può essere discriminatoria rispetto ad altri schemi associativi anch’essi costituiti per effettuare prestazioni di servizi agli associati, funzionali all’attività stessa. Se così non fosse, le associazioni che non possono adottare lo schema del consorzio o di una struttura societaria con funzioni consortili, sarebbero gravate dall’imposta e ciò è in contrasto con le finalità della direttiva comunitaria 2006/112/Ce.
Dunque, conclude la risoluzione, non è rilevante la forma giuridica assunta dalla struttura associativa, ma l’attività da essa svolta. Di conseguenza, le società cooperative costituite fra soggetti esercenti l’attività sanitaria, anche se non svolgono attività consortile, possono beneficiare del regime di esenzione Iva previsto dall’articolo 10, comma 2, Dpr 633/1972.

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