servizi
Per
beneficiare del regime di esenzione, tipico delle “consortili”, non è rilevante
la forma giuridica assunta dalla struttura associativa ma l’oggetto sociale
della stessa
Le
società cooperative esercenti le professioni sanitarie, anche se non hanno lo
schema associativo del consorzio, possono ugualmente beneficiare del regime di
esenzione Iva sulle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soci.
È
il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.
30/E del 3 aprile.
Il
documento di prassi ricorda in primo luogo la norma che prevede l’esenzione Iva
delle prestazioni di servizi effettuate dai consorzi nei confronti dei soci: “Sono
altresì esenti dall’imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti
dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le
società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i
quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui
all’art. 19-bis, anche per effetto dell’opzione di cui all’art. 36-bis, sia
stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti
dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi
imputabili alle prestazioni stesse” (articolo 10, comma 2, Dpr 633/1972).
Tale
norma ha recepito l’articolo 132 della direttiva comunitaria 2006/112/Ce, in
base al quale le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di
persone che esercitano un’attività esente, al fine di rendere ai loro membri i
servizi direttamente necessari all’attività stessa, non devono scontare l’Iva.
L’Agenzia
sottolinea, poi, che la norma di recepimento, anche se si riferisce alle sole
strutture associative di tipo consortile, non può essere discriminatoria
rispetto ad altri schemi associativi anch’essi costituiti per effettuare
prestazioni di servizi agli associati, funzionali all’attività stessa. Se così
non fosse, le associazioni che non possono adottare lo schema del consorzio o di
una struttura societaria con funzioni consortili, sarebbero gravate
dall’imposta e ciò è in contrasto con le finalità della direttiva comunitaria
2006/112/Ce.
Dunque,
conclude la risoluzione, non è rilevante la forma giuridica assunta dalla
struttura associativa, ma l’attività da essa svolta. Di conseguenza, le società
cooperative costituite fra soggetti esercenti l’attività sanitaria, anche se
non svolgono attività consortile, possono beneficiare del regime di esenzione
Iva previsto dall’articolo 10, comma 2, Dpr 633/1972.
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