“Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei”.
Decreto MURST (Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e
tecnologica),
03 novembre 1999, n. 509
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 04 gennaio 1999
Ha imposto la graduale trasformazione dei Diplomi Universitari dell’area
sanitaria in Lauree triennali di primo livello.
Ha stabilito la possibilità di
rilasciare i seguenti titoli di primo e di secondo livello:
•
Laurea (L);
•
Laurea Specialistica (LS);
•
Diploma di specializzazione (DS);
•
Dottorato di Ricerca (DR).
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1
Definizioni
b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai
sensi e secondo le procedure di cui
all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni;
c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui
all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea specialistica e
di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;
f) per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica e il
diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di
studio, come individuati nell'articolo 3;
g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi
di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;
h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di
discipline di cui al decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, e successive modifiche;
i) per ambito disciplinare, un insieme di settori
scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai
decreti ministeriali;
l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro
di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in
possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed
abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi
di studio;
m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che
caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle
quali il corso di studio è finalizzato;
n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle
norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11;
o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle
università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli
studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari,
alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a
piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle
tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
p) per curriculum,
l'insieme
delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel
regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del
relativo titolo.
Art. 2
Finalità
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127 e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta
disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi
universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle
università.
2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui
all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le
procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti
didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del
presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.
Art. 3
Titoli e corsi di studio
1. Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo
livello: a) laurea (L)
b) laurea specialistica (LS).
2. Le università rilasciano altresì il
diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione
e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei
corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di
ricerca istituiti dalle università.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente
un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché
l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo
studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di
elevata qualificazione in ambiti specifici.
6. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo
studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di
particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in
applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
7. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo
titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.
8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19
novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi
didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli
nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di
alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della
laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati
i master universitari di primo e di secondo livello.
9. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono
rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri
atenei italiani o stranieri.
Art. 4
Classi di corsi di studio
1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli
atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti
attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono
raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.
2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali.
Trascorso un triennio dall'emanazione dei predetti decreti, modifiche o
istituzioni di singole classi possono essere proposte dalle università e,
sentito il CUN, determinate con decreto del Ministro unitamente alle connesse
disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti
attività formative.
3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso
livello, appartenenti alla ste ssa classe, hanno identico valore legale.
Art. 5
Crediti formativi universitari
1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito,
corrispondono 25 ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale si
possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle
predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da
uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente
fissata in 60 crediti.
3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna classe di
corsi di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere
riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo
individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà, salvo nel
caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale
o pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono
acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di
verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è
effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno
studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa
università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla
struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri
predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.
6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di
verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non
obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da
acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per
studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente
impegnati in attività lavorative.
7. Le università possono riconoscere come crediti formativi
universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità
professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché
altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello
postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.
Art. 6
Requisiti di ammissione ai corsi di studio
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso
di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo,
ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi
dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o
l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi
regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne
determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di
attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con
istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva
vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel
primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche
agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati
ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione
minima.
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre
essere in possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea specialistica per
i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in
materia di accessi ai corsi universitari, occorre, altresì, il possesso di
requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata
dagli atenei.
3. In deroga al comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere
l'ammissione ad un corso di laurea specialistica con il possesso del diploma di
scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da
normative dell'Unione Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli
universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell'adeguata
preparazione iniziale di cui al comma 1.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere
in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di
cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici
requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli
eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di
studio già conseguito, purché nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 3.
5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre
essere in possesso della laurea specialistica ovvero di altro titolo di studio
conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti
all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di
ricerca è deliberata dall'università interessata, nel rispetto degli accordi
internazionali vigenti
Art. 7
Conseguimento dei titoli di studio
1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180
crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una
lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per
la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata,
secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento
ai livelli richiesti per ogni lingua.
2. Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver
acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e
riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica.
3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo
studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione.
Tale numero deve essere compreso tra 300 e 360 crediti, ivi compresi quelli già
acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di
specializzazione. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da
specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.
4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito
almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o
laurea specialistica
Art. 8
Durata normale dei corsi di studio
1. Per ogni corso di studio è definita una durata normale in anni,
proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto
che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2
dell'articolo 5.
2. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata
normale dei corsi di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la
laurea.
Art. 9
Istituzione e attivazione dei corsi di studio
1. La procedura per l'istituzione dei corsi di studio è disciplinata
dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
2. Con autonome deliberazioni le università attivano o disattivano i
corsi di studio istituiti ai sensi del comma 1, dandone comunicazione al
Ministero. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la
possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo
il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per
l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
3. Una università può istituire un corso di laurea specialistica a
condizione di aver attivato un corso di laurea comprendente almeno un curriculum
i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti per il
corso di laurea specialistica, con l'eccezione dei corsi di cui all'articolo 6,
comma 3. Sulla base di una specifica convenzione tra gli atenei interessati, il
corso di laurea può essere attivato presso un'altra università.
4. All'atto dell'istituzione di un corso di laurea, l'ordinamento
didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per
l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri corsi di studio
attivati presso la medesima università, nonché, sulla base di specifiche
convenzioni, presso altre università.
Art. 10
Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi
1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe
di corsi di studio, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività
formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole in sei tipologie:
a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla
formazione di base; b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari
caratterizzanti la classe;
c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o
integrativi di quelli caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture di
contesto e alla formazione interdisciplinare;
d) attività formative autonomamente scelte dallo studente;
e) attività formative relative alla preparazione della prova finale
per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla
verifica della conoscenza della lingua straniera ;
f) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad
acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e
telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del
lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali,
mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio
può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di
orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.
2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe, il
numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni
attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando
i seguenti vincoli percentuali sul totale dei crediti necessari per conseguire
il titolo di studio:
a) la somma totale dei crediti riservati non potrà essere superiore al
66 per cento;
b) le somme dei crediti riservati, relativi alle attività di cui alle
lettere a), b), c) e alle lettere d), e), f) del comma 1 non potranno essere
superiori, rispettivamente, al 50 per cento e al 20 per cento;
c) i crediti riservati, relativi alle attività di ognuna delle
tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d), e), f) del comma 1 non potranno
essere inferiori, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.
Art. 11
Regolamenti didattici di ateneo
1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri
corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel
rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento
e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministro ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono
emanati con decreto rettorale e sono resi noti anche con le modalità di cui
all'articolo 17, comma 95, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127.
L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto
rettorale di emanazione.
3. Ogni ordinamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli
obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di
appartenenza;
b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei
curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, per
quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), c) dell'articolo 10,
comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del
titolo di studio.
4. Le determinazioni di cui al comma 3, lettere a) e b), sono assunte
dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative a
livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.
5. Per il conseguimento della laurea specialistica deve comunque
essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo
studente sotto la guida di un relatore.
6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio
appartenenti alla medesima classe.
7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti,
disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica
comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture
didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e
alla verifica dei risultati delle attività formative;
b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai
professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche
integrative, di orientamento e di tutorato;
c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre
verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo
di studio;
d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto
individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una
votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con
eventuale lode;
e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che
accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica;
f) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla
valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di
laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al
comma 1 dell'articolo 6;
g) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento
delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti
d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un
servizio di tutorato per gli studenti;
h) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle
attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
i) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura
o della singola persona che ne assume la responsabilità;
l) alla valutazione della qualità delle attività svolte;
m) alle forme
di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
n) alle modalità per
il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 9.
8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui
le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio,
un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai
paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico
seguito dallo studente per conseguire il titolo.
9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano
le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo
con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti
ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di
valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il
Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere
presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le
università.
Art. 12
Regolamenti didattici dei corsi di studio
1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla
competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel
rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti
e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il
regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.
2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in
particolare:
a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori
scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in
moduli, nonché delle altre attività formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali
propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
c) i curricula
offerti agli
studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio
individuali; d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli
esami e delle altre verifiche del profitto degli
studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio
concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli
specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti
strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche
paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca.
Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato
accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso
inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.
4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici
dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti
assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.
Art. 13
Norme transitorie e finali
1. Le università adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi
di studio alle disposizioni del presente regolamento e del decreto ministeriale
che individua le classi relative ai predetti corsi entro diciotto mesi dalla
pubblicazione del medesimo decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il
rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli
studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti
didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per
l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le
università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti
e le carriere degli studenti già iscritti.
3. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai
previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle
università per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, comma 1. La
stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle
scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia
la durata.
4. L'istituzione da parte di un'università dei corsi di laurea e di
laurea specialistica di cui all'articolo 3, comma 1, aventi la stessa
denominazione di corsi di diploma universitario o di laurea già attivati
nell'anno accademico 1996/97, ovvero istituiti dalle università ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27
gennaio 1998, n. 25, costituisce attuazione dell'obiettivo del sistema universitario
per il triennio 1998/2000 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del
decreto ministeriale 6 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83
del 9 aprile 1998, e non comporta il ricorso alla procedura di cui all'articolo
9, comma 1.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 101, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 14
gennaio 1999, n. 4, la disposizione di cui al comma 4 si applica altresì ai
corsi di diploma universitario o di laurea attivati sperimentalmente dalle
università negli anni accademici 1997/98 e 1998/99, purché risulti acquisito il
parere favorevole del comitato regionale di coordinamento.
6. Fatte salve le scuole presso le quali sono attivati i corsi di
specializzazione di cui all'articolo 3, comma 6, le scuole di specializzazione
attualmente istituite sono disattivate entro il terzo anno accademico
successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento. La relativa
formazione specialistica è assicurata da corsi di laurea specialistica o di
dottorato di ricerca, nonché dai corsi di formazione finalizzata e integrativa
di cui all'articolo 3, comma 8.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.