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mercoledì 21 marzo 2012

La legge sulla Riforma Sanitaria 502 – 517/92


La legge sulla Riforma Sanitaria 502 – 517/92
istituisce il Diploma Universitario (L. 341/90) figure professionali.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Titoli universitari
1. Le università rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario (DU);
b) diploma di laurea (DL);
c) diploma di specializzazione (DS); d) dottorato di ricerca (DR).
Art. 2.
Diploma universitario
1. Il corso di diploma si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.
2. Le facoltà riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalità dettati con i decreti di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento.
Art. 3.
Diploma di laurea
1. Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.
2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), acquisito il parere del Consiglio di Stato, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalità e contenuti, comprese le attività di tirocinio didattico. I Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, integrata, a tal fine, da esperti nelle problematiche del corso di laurea stesso e della scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge.
4. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 contiene altresì norme per la formazione degli insegnanti della regione Valle d'Aosta ai fini di adeguarla alle particolari situazioni di bilinguismo di cui agli articoli 38, 39 e 40 dello statuto speciale. Apposite convenzioni possono essere stipulate dalla regione Valle d'Aosta, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese.
5. Convenzioni per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca, delle scuole in lingua slovena e di quelle delle località ladine possono essere stipulate dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane, con quelle dei Paesi dell'area linguistica tedesca e con quelle slovene.
6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 è titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività, nonchè le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.
7. I corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3.
8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio.
Art. 4.
Diploma di specializzazione
1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonchè attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8.
4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.
Art. 5.
Dottorato di ricerca
1. I corsi di dottorato di ricerca sono regolati da specifiche disposizioni di legge.
Art. 6.
Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi
1. Gli statuti delle università debbono prevedere:
a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonchè per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;
c) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.
2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:
a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degi adulti, nonchè quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo.
4. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.
Art. 7.
Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali
1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 9, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:
a) la trasformazione in corsi di diploma universitario; b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.
2. Trascorso il predetto termine qualora l'università non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.
3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata alle tipologie esistenti e a quelle già previste nel piano di sviluppo dell'università 1986-1990.
4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma 1, lettera b), o attivate ai sensi del comma 3, rimangono in funzione secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione post-secondaria.
5. Lo statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti.
Art. 8.
Collaborazioni esterne
1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonchè delle attività culturali e formative di cui all'articolo 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni.
2. Le università possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.
3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicità dei corsi e dei progetti, nonchè delle forme di collaborazione e partecipazione.
Art. 9.
Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle.
2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti, per le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;
b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la ricomposizione o la riconversione innovativa degli insegnamenti secondo criteri di omogeneità disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;
c) devono determinare le facoltà e la collocazione dei corsi nelle facoltà, secondo criteri di omogeneità disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme per il passaggio degli studenti dal precedente al nuovo ordinamento;
d) devono individuare le aree disciplinari, intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, da includere necessariamente nei curricula didattici, che devono essere adottati dalle università, al fine di consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;
e) devono precisare le affinità al fine della valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello;
f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.
3. Con la medesima procedura si provvede alle successive modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi 1 e 2.
4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 4, comma 4, con decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.
Art. 10.
Consiglio universitario nazionale
1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle università italiane.
2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine:
a) al coordinamento tra le sedi universitarie;
b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti discilinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;
c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica;
d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici; e) al piano triennale di sviluppo dell'università.
3. Per le materie di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il CUN si avvale dei comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'articolo 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante.
4. Il CUN è composto da:
a) trenta membri eletti in rappresentanza delle aree di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
b) otto rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;
c) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;
d) cinque membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo delle università;
e) due membri, non appartenenti al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle università, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
f) un membro, non appartenente al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle università, designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
5. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e amministrativo nel CUN e nei comitati consultivi non partecipano alle deliberazioni relative alle lettere b) e c) del comma 2.
6. Le modalità di elezione e di designazione dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree proporzionale alla loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio, nonchè l'organizzazione interna e il funzionamento del CUN sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera a) è comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, esprimono parere le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
7. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti.
8. A modifica di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori e degli studenti, eletta dai ricercatori e dagli studenti appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella composizione del CUN. La corrispondenza dei gruppi di discipline e dei corsi ai comitati e le modalità di elezione sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN.
9. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal professore piu' anziano in ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il piu' anziano di età. La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati se si procede nei confronti di professori associati; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati e dei ricercatori se si procede nei confronti dei ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categoria diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'università interessata designato dal rettore. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, è abrogato.
Art. 11.
Autonomia didattica
1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonchè dei corsi e delle attività formative di cui all'articolo 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo".
Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per
il conseguimento di diplomi, nonchè la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d).
3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'università, tenuto anche conto delle proposte delle università, deliberate dagli organi competenti, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonchè a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 12.
Attività di docenza
1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori confermati, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
2. E' altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 13.
3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.
4. I ricercatori confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.
5. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, già sostituito dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal seguente:
"Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università.
Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori".
6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori confermati per supplenza o per affidamento.
7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilità di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
8. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Art. 13. Tutorato
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna università provvede ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche.
2. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.
Art. 14.
Settori scientifico-disciplinari
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli insegnamenti sono raggruppati in settori scientifico-disciplinari in base a criteri di omogeneità scientifica e didattica. Sulle proposte del Ministro esprimono il proprio parere, nel termine perentorio di novanta giorni, le facoltà interessate.
2. Il decreto o i decreti di cui al comma 1 stabiliscono la pertinenza delle titolarità ai settori scientifico-disciplinari, individuati ai sensi dello stesso comma 1, che costituiranno i raggruppamenti concorsuali.
Art. 15.
Inquadramento dei professori di ruolo e dei ricercatori
1. I professori di ruolo e i ricercatori vengono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico- disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 14.
2. L'attribuzione dei compiti didattici avviene, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche.
3. I professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la responsabilità didattica del corso di cui sono titolari, ovvero, con il loro consenso, assumono la responsabilità di altro corso loro attribuito dal consiglio di facoltà.
Art. 16. Norme finali
1. Nella presente legge, nelle dizioni "ricercatori" o "ricercatori confermati" si intendono comprese anche quelle di "assistenti di ruolo ad esaurimento" e di "tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto"; nella dizione "corsi di diploma" si intende compresa anche quella di "corsi delle scuole dirette a fini speciali" fino alla loro trasformazione o soppressione.
2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, saranno attuate in conformità alle disposizioni che regolano le procedure inerenti al piano di sviluppo dell'università, nei limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e tenuto conto altresì del concorso di ulteriori forme di finanziamento, quali i fondi derivanti da: convenzioni con enti pubblici, con particolare riferimento alle regioni nell'ambito delle competenze per la formazione professionale; convenzioni con soggetti privati; eventuali variazioni dei contributi degli iscritti;
trasferimenti del fondo sociale europeo, nonchè risparmi conseguiti con una piu' flessibile ed intensa utilizzazione dei docenti e con una utilizzazione finalizzata alle nuove esigenze dei posti di ruolo vacanti già previsti nella pianta organica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nella prima applicazione della presente legge, le università che attivino un corso di diploma, oltre a dare inizio ai corsi del primo anno, provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, di esami sostenuti in un corso di laurea per studenti aspiranti al diploma; qualora ciò risulti necessario per consentire il conseguimento del titolo, le università possono altresì attivare anche insegnamenti previsti per gli ulteriori anni del corso.
4. Le disposizioni degli statuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate in piu' corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, possono essere confermate dalle
università con atto ricognitivo adottato dagli organi competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, da comunicare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
restano ferme le disposizioni concernenti gli istituti superiori ad ordinamento speciale.
Art. 17.
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 novembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 80):
Presentato dall'on. FIANDROTTI ed altri il 2 luglio 1987.
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 21 gennaio 1988, con pareri delle commissioni I, II, V, VIeXI.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 2, 3, 9 marzo 1988; 25 gennaio 1989; 1 , 8, 15, 16 febbraio 1989; 11, 26 ottobre 1989.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 20 febbraio 1990.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 21, 22, 27, 28 febbraio 1990; 1 , 2, 14, 15, 21, 22, 28 marzo 1990; 11, 12, 18 aprile 1990, e approvato il 19 aprile 1990, in un testo unificato con atti numeri 581 (ZANGHERI ed altri), 1484 (POLI BORTONE ed altri), 1781 (TESINI ed altri) e 3507 (GUERZONI ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 2266):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 15 maggio 1990, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 10a, 11a e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla 7a commissione il 15, 28 giugno 1990; 3, 10, 18, 19, 24, 25, 31 luglio 1990; 1 , 2 agosto 1990; 20 settembre 1990; 4 ottobre 1990 e approvato, con modificazioni, l'11 ottobre 1990.
Camera dei deputati (atti numeri 80, 581, 1484, 1781, 3507/ B):
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 18 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I, V e XI.
Esaminato dalla VII commissione e approvato il 30 ottobre 1990.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'intero art. 4 della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è il seguente:
"Art. 4 (Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione). - 1. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nelle materie di rispettiva competenza che importino problematiche interessanti i due settori di istruzione, attuano ogni opportuna forma di intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un idoneo coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado.
2. In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
a) sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le università ed eventualmente con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), i cui oneri fanno carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione;
b) sulle iniziative per la revisione dei programmi della scuola secondaria superiore ai fini della prosecuzione della formazione in ambito universitario.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sente il Ministro della pubblica istruzione per tutti i problemi inerenti alla formazione, anche sotto l'aspetto pedagogico, di coloro che seguono corsi di studio universitari che prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè per il rilascio dei relativi titoli di studio.
4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di appositi fondi, le iniziative delle università rivolte, nei diversi ambiti disciplinari ed eventualmente anche d'intesa con gli IRRSAE, alla preparazione all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Favorisce altresì le iniziative assunte dalle università, d'intesa con organismi dell'amministrazione scolastica, per promuovere l'interscambio culturale tra università e scuola.
5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo i Ministri si avvalgono di una commissione di esperti composta da:
a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI); b) tre membri designati dal CUN;
c) due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro;
d) un rappresentante designato dal CNST;
e) un rappresentante degli IRRSAE designato dalla Conferenza dei presidenti;
f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;
g) tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in campo formativo.
6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono dettate con decreto interministeriale".
- Il testo degli articoli 38, 39 e 40 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è il seguente:
"Art. 38. - Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana.
Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.
Le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della regione o che conoscano la lingua francese.
Art. 39. - Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla regione, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana.
L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese.
Art. 40. - L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali.
Tali adattamenti, nonchè le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di rappresentanti degli insegnanti"
Nota all'art. 4:
- Il D.P.R. n. 162/1982 reca: "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento".
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 4 della legge n. 168/1989 si veda nelle note all'art. 3.
Nota all'art. 7:
- Per il titolo del D.P.R. n. 162/1982 si veda la precedente nota all'art. 4.
Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 67 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica) è il seguente:
"Art. 67 (Composizione dei comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale). - Per l'esame dei progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, sono costituiti comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale.
Entro il 31 dicembre 1980 il Ministro della pubblica istruzione determinerà, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale con proprio decreto, il numero dei comitati, in ogni caso non superiore a quindici, nei quali raggruppare le discipline per grandi aree omogenee. Di ogni comitato fa parte inoltre un ricercatore designato dal Consiglio universitario nazionale.
Ogni comitato consultivo è composto da un professore ordinario o straordinario designato dal Consiglio universitario nazionale che lo presiede e da dieci professori eletti dai docenti dei corrispondenti gruppi di discipline.
Le modalità di elezione sono determinate con il decreto di cui al primo comma".
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 67 del D.P.R. n. 382/1980 si veda la precedente nota all'art. 9.
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- La legge n. 31/1979 reca: "Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonchè nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo".
Note all'art. 12:
- Il testo degli articoli 1, 9 (così come modificato dall'art. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 477), 10, 13 (come modificato dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705), 30, 31, 32 e 114 (come modificato dall'art. 3 della legge n. 477/1984 e come ulteriormente modificato dalla presente legge) del D.P.R. n. 382/1980 (per il titolo si veda la nota all'art. 9) è il seguente:
"Art. 1 (Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori). - Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
a) professori straordinari e ordinari;
b) professori associati.
Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nell'unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.
I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.
Possono essere chiamati a cooperare alle attività di docenza professori a contratto, ai sensi del successivo art. 25. E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari.
Non è consentito il conferimento di incarichi di insegnamento".
"Art. 9 (Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da quello di titolarità). - Il professore ordinario, nella salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca e con il suo consenso, può essere temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa facoltà o scuola o dipartimento per lo svolgimento delle attività didattiche previste nei successivi commi.
In base ai programmi determinati ai sensi del precedente art. 7, al professore ordinario può essere affidato con il suo consenso lo svolgimento, in sostituzione dell'insegnamento di cui è titolare, di un corso di insegnamento in materia diversa purchè compresa nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale.
Al termine del corso il professore ha diritto di riassumere l'insegnamento di cui è titolare. I professori ordinari titolari di corsi non seguiti sono tenuti a svolgere un secondo insegnamento.
Al professore ordinario può altresì essere affidato con il suo consenso lo svolgimento di attività didattiche aggiuntive rispetto a quello dei corsi di insegnamento previsti per il conseguimento del diploma di laurea, incluse le attività relative ai corsi nelle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento e le attività relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca, ove istituito. Il consiglio di facoltà, sempre nell'ambito della programmazione didattica annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le predette attività didattiche tra i professori interessati e con il loro consenso, in modo da distribuire uniformemente il carico didattico.
In ogni caso l'impegno didattico complessivamente considerato del professore non può essere inferiore all'impegno orario per l'attività didattica previsto dal successivo art. 10.
I consigli delle facoltà o scuole possono altresì affidare a titolo gratuito ai professori ordinari, con il loro consenso ovvero su loro richiesta e nell'ambito della stessa facoltà, lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine.
In caso di indisponibilità dei titolari, e sempre che sia necessaria la conservazione dell'insegnamento e non sia possibile provvedere diversamente, i consigli delle facoltà possono per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla stessa facoltà della stessa materia o di materie che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessità, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facoltà della stessa università o a professori di altra università. La supplenza svolta nei limiti dell'impegno orario complessivo di cui al successivo art. 10 è affidata a titolo gratuito".
"Art. 10 (Doveri didattici dei professori). - Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, i professori ordinari per le attività didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e alle commissioni di laurea, devono assicurare la loro presenza per non meno di 250 ore annuali distribuite in forma e secondo modalità da definire ai sensi del secondo comma del precedente art. 7.
Sono altresì tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi collegiali e di governo dell'Ateneo secondo i compiti previsti per ciascuna fascia.
I professori a tempo pieno sono tenuti anche a garantire la loro presenza per non meno di altre 100 ore annuali per le attività di cui al successivo comma quarto e per l'assolvimento di compiti organizzativi interni.
La ripartizione di tali attività e compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra i consigli di facoltà e di corso di laurea, con il consenso del professore interessato.
Le attività didattiche comprendono sia lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, sia lo svolgimento, nell'ambito di appositi servizi predisposti dalle facoltà, di compiti di orientamento per gli studenti, con particolare riferimento alla predisposizione dei piani di studio, ai fini anche delle opportune modifiche ed integrazioni sulla base dei risultati conseguiti dagli studenti stessi e delle loro meglio individuate attitudini e sopravvenute esigenze".
"Art. 13 (Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità). - Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato; 3) nomina a componente delle istituzioni delle comunità europee;
4) (soppresso);
5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
6) (soppresso);
7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale; 8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo, che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente
del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonchè della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.
Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11), e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3), dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società.
I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. E' garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età".
"Art. 30 (Dotazione organica del ruolo dei ricercatori). - La dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari è di 16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi. Di questi ultimi 2.000 saranno messi a concorso entro l'anno accademico 1980-81; i restanti 2.000 entro gli anni accademici 1981-82 e 1982-83.
I posti destinati a concorso libero sono ripartiti fra le facoltà delle varie università secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea delle facoltà stesse, nonchè dei posti assegnati in seguito ai giudizi di idoneità ove espletati. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
Nella prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione dei posti di ricercatori da mettere a concorso libero per facoltà e per gruppi di discipline, si terrà conto, nell'ambito dei criteri generali anche del numero degli appartenenti alle categorie di cui all'art. 58 per i quali le facoltà attestino la continuazione dell'attività di ricerca e che non abbiano, per anzianità, titolo a partecipare ai giudizi di idoneità".
"Art. 31 (Conferma dei ricercatori universitari). - I ricercatori universitari dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.
La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà o del dipartimento.
Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati che è compresa nella dotazione organica di cui al precedente articolo 30.
Se il giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.
Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma possono avvalersi, a domanda, della facoltà di passaggio ad altra amministrazione, disciplinata dal successivo art.120".
"Art. 32 (Compiti dei ricercatori universitari). - I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali.
Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali.
I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario secondo modalità definite dal consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. Possono altresì partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della materia.
I consigli delle facoltà dalle quali i ricercatori dipendono determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche.
Per le funzioni didattiche il ricercatore è tenuto ad un impegno per non piu' di 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore è inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali negli Atenei, ove investito della relativa rappresentanza.
Le predette modalità sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea, per quanto concerne le attività didattiche, e, per quanto concerne la ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il ricercatore è inserito per la ricerca".
"Art. 114 (Conferimento di supplenze). - Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusiv amente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico- disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori.
Le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite con deliberazione del consiglio di facoltà, che le adotterà a maggioranza assoluta. La deliberazione darà ragione delle valutazioni comparative in base alle quali è stata operata la scelta tra coloro che hanno presentato domanda per il conferimento della supplenza.
Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza è dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari alla metà dello stipendio lordo spettante al professore associato alla classe iniziale del livello retributivo.
Fino all'adozione delle norme delegate che provvedono a rivedere gli ordinamenti delle scuole a fini speciali e delle scuole di specializzazione e perfezionamento, nulla è innovato, per l'attribuzione degli insegnamenti in dette scuole, negli ordinamenti vigenti, oltre a quanto disposto nel presente decreto. Per gli insegnamenti eventualmente attribuiti ai professori di ruolo valgono le norme previste dal precedente art. 9, anche se a tempo pieno".
- Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 162/1982 (per il titolo si veda la nota all'art. 4) è il seguente:
"Art. 4 (Organizzazione didattica). - Fino a quando non interverrà la legge prevista dall'ultimo comma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in ordine al definitivo assetto delle strutture universitarie a seguito della sperimentazione dipartimentale, per l'attuazione delle attività didattiche programmate dai consigli delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione, provvede ciascuna facoltà per la parte di propria competenza in relazione a quanto previsto dallo statuto, ai sensi degli articoli 7, 9 e 32, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
L'attività didattica dei professori straordinari, ordinari ed associati nei corsi delle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione costituisce adempimento dei propri doveri didattici.
L'impegno didattico dei professori ordinari e straordinari nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione non può comunque essere inferiore ai due terzi del loro complessivo impegno orario.
La ripartizione di tali attività e compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra il consiglio di facoltà e il consiglio della scuola, ai sensi dell'art. 10, comma terzo, del citato decreto 11 luglio 1980, n. 382.
L'attività didattica dei ricercatori nelle scuole dirette a fini speciali costituisce adempimento dei propri doveri didattici nell'ambito dell'impegno orario previsto dal quarto comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e secondo le modalità di cui al terzo comma dello stesso art. 32.
Alle scuole dirette a fini speciali ed alle scuole di specializzazione si applica il disposto dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, oltre quanto previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Nelle predette scuole, eventuali attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali sono conferite con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo le modalità di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La durata e la misura potranno superare il limite ivi previsto in caso di comprovata necessità e previo nulla osta del rettore che ne dà comunicazione al Ministero della pubblica istruzione".
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 67 del D.P.R. n. 382/1980 si veda la precedente nota all'art. 9.
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro e i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- La legge n. 31/1979 reca: "Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonchè nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo"
Nota all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 67 del D.P.R. n. 382/1980 si veda la precedente nota all'art. 9.
Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 50 del D.P.R. n. 382/1980 (per il titolo si veda la nota all'art. 9) è il seguente:
"Art. 50 (Inquadramento nella fascia dei professori associati). Nella prima applicazione del presente decreto possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati:
1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'art.4 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni: nonché quelli che completano il triennio di cui al D.L. 23 dicembre 1978, n.817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, al termine dell'anno accademico 1979-80.
I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo gratuito è titolo il compimento del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all'art. 4 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico del D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n.54, certificato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore con documentazione degli atti ufficiali della facoltà con i quali l'incarico è stato conferito;
2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;
3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei musei, in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.

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