La legge sulla Riforma Sanitaria 502 – 517/92
istituisce il Diploma Universitario (L.
341/90) figure professionali.
La Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente
legge:
Art. 1.
Titoli universitari
1. Le università rilasciano i seguenti
titoli:
a) diploma universitario (DU);
b) diploma
di laurea (DL);
c) diploma di specializzazione (DS); d) dottorato di ricerca
(DR).
Art. 2.
Diploma universitario
1. Il corso di diploma si svolge nelle
facoltà, ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e
comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della
Comunità economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il
fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti
culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo
richiesto da specifiche aree professionali.
2. Le facoltà riconoscono totalmente o
parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i
corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento
degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle lauree e dei diplomi
universitari affini, secondo criteri e modalità dettati con i decreti di cui
all'articolo 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale
riconoscimento.
Art. 3.
Diploma di laurea
1. Il corso di laurea si svolge nelle
facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha
il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti
culturali, scientifici e professionali di livello superiore.
2. Uno specifico corso di laurea,
articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e
professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della
scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il
diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo
seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella
scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo
per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola
elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai
concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni
educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi
del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il
funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro
consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le
necessarie competenze sono disponibili.
3. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme
del Consiglio universitario nazionale (CUN), di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione
(CNPI), acquisito il parere del Consiglio di Stato, viene definita la tabella
del corso di laurea e ne sono precisati modalità e contenuti, comprese le
attività di tirocinio didattico. I Ministri dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della
commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168,
integrata, a tal fine, da esperti nelle problematiche del corso di laurea
stesso e della scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della
presente legge.
4. Il decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 3 contiene altresì norme per la formazione degli
insegnanti della regione Valle d'Aosta ai fini di adeguarla alle particolari
situazioni di bilinguismo di cui agli articoli 38, 39 e 40 dello statuto
speciale. Apposite convenzioni possono essere stipulate dalla regione Valle
d'Aosta, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane e con
quelle dei Paesi dell'area linguistica francese.
5. Convenzioni per gli insegnanti delle
scuole in lingua tedesca, delle scuole in lingua slovena e di quelle delle
località ladine possono essere stipulate dalle province autonome di Trento e di
Bolzano e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con i Ministeri
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione, con le università italiane, con quelle dei Paesi dell'area
linguistica tedesca e con quelle slovene.
6. Con lo stesso decreto del Presidente
della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime
modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la
funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i
profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni,
il diploma di laurea di cui al comma 2 è titolo valido per l'esercizio delle
corrispondenti attività, nonchè le qualifiche funzionali del pubblico impiego
per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.
7. I corsi di laurea di cui al comma 2
sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione
del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3.
8. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio
al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di
scuola materna ed elementare in servizio.
Art. 4.
Diploma di specializzazione
1. Il diploma di specializzazione si
consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di
durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in
settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. Con una specifica scuola di
specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i
dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le
università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio
didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del
relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha
valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari
cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla
scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti
concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
3. Con decreto del Presidente della
Repubblica, da adottare nel termine e con le modalità di cui all'articolo 3,
comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione
all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi
da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di
studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione
professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e
all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari
interessate nonchè attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato
di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri
di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di
svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 7 e 8.
4. Con lo stesso decreto del Presidente
della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime
modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la
funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al
comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla
partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti
professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico
impiego.
Art. 5.
Dottorato di ricerca
1. I corsi di dottorato di ricerca sono
regolati da specifiche disposizioni di legge.
Art. 6.
Formazione finalizzata e servizi
didattici integrativi
1. Gli statuti delle università debbono
prevedere:
a) corsi di orientamento degli studenti,
gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie
superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai
sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli
studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonchè per
l'iscrizione ai corsi post-laurea;
b) corsi di aggiornamento del proprio
personale tecnico e amministrativo;
c) attività formative autogestite dagli
studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del
tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni
legislative in materia.
2. Le università possono inoltre
attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio
e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello
Stato:
a) corsi di preparazione agli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi
pubblici;
b) corsi di educazione ed attività
culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento
culturale degi adulti, nonchè quelli per la formazione permanente, ricorrente e
per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
c) corsi di perfezionamento e
aggiornamento professionale.
3. Le università rilasciano attestati
sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo.
4. I criteri e le modalità di svolgimento
dei corsi e delle attività formative, ad eccezione di quelle previste dalla
lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e
scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo
11.
Art. 7.
Disposizioni per le scuole
dirette a fini speciali
1. Entro un anno dalla pubblicazione dei
decreti di cui all'articolo 9, le università deliberano la soppressione delle
scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:
a) la trasformazione in corsi di diploma
universitario; b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.
2. Trascorso il predetto termine qualora
l'università non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole
dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.
3. L'attivazione di nuove scuole dirette
a fini speciali è limitata alle tipologie esistenti e a quelle già previste nel
piano di sviluppo dell'università 1986-1990.
4. Le scuole dirette a fini speciali
confermate ai sensi del comma 1, lettera b), o attivate ai sensi del comma 3,
rimangono in funzione secondo le norme del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, fino alla data di entrata in vigore della
legge sull'ordinamento dell'istruzione post-secondaria.
5. Lo statuto dovrà dettare le eventuali
disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il
completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti.
Art. 8.
Collaborazioni esterne
1. Per la realizzazione dei corsi di
studio nonchè delle attività culturali e formative di cui all'articolo 6, le
università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi,
della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere
la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di
apposite convenzioni.
2. Le università possono partecipare alla
progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse
da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate
da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria,
attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.
3. I consigli delle strutture didattiche
e scientifiche interessate assicurano la pubblicità dei corsi e dei progetti,
nonchè delle forme di collaborazione e partecipazione.
Art. 9.
Ordinamento dei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione
1. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti
didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle
scuole di specializzazione e le rispettive tabelle.
2. I decreti di cui al comma 1 sono
emanati su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati
consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, sentiti, per le rispettive materie, i rappresentanti dei
collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) devono rispettare la normativa
comunitaria in materia;
b) devono realizzare una riduzione delle
duplicazioni totali o parziali e la ricomposizione o la riconversione
innovativa degli insegnamenti secondo criteri di omogeneità disciplinare,
tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e
professionali;
c) devono determinare le facoltà e la
collocazione dei corsi nelle facoltà, secondo criteri di omogeneità
disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi,
e dettare norme per il passaggio degli studenti dal precedente al nuovo
ordinamento;
d) devono individuare le aree
disciplinari, intese come insiemi di discipline scientificamente affini
raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, da
includere necessariamente nei curricula didattici, che devono essere adottati
dalle università, al fine di consentire la partecipazione agli esami di
abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate
qualifiche funzionali del pubblico impiego;
e) devono precisare le affinità al fine
della valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma
dello stesso o diverso livello;
f) devono tenere conto delle previsioni
occupazionali.
3. Con la medesima procedura si provvede
alle successive modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi 1 e
2.
4. Il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i
criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di
specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle
iscrizioni.
5. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 4, comma 4, con decreti del
Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri
interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico
impiego e le attività professionali per accedere ai quali sono richiesti i
titoli di studio previsti dalla presente legge.
6. Con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i
diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo
dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali
del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.
Art. 10.
Consiglio universitario
nazionale
1. Il Consiglio universitario nazionale
(CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle università italiane.
2. Il CUN svolge funzioni consultive
relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine:
a) al coordinamento tra le sedi
universitarie;
b) al reclutamento, ivi compresa la
definizione dei raggruppamenti discilinari, e allo stato giuridico dei
professori e ricercatori universitari;
c) alla ripartizione tra le università
dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica;
d) alla
definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di
ordinamenti didattici; e) al piano triennale di sviluppo dell'università.
3. Per le materie di cui alle lettere c)
e d) del comma 2, il CUN si avvale dei comitati consultivi di cui all'articolo
67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per
la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica
di cui all'articolo 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n.
382, esprimono proposta vincolante.
4. Il CUN è composto da:
a) trenta membri eletti in rappresentanza
delle aree di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
b) otto rettori designati dalla
Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;
c) otto studenti eletti dagli studenti
iscritti ai corsi di laurea e di diploma;
d) cinque membri eletti dal personale
tecnico ed amministrativo delle università;
e) due membri, non appartenenti al
personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle università,
designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
f) un membro, non appartenente al
personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle università,
designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
5. I rappresentanti degli studenti e del
personale tecnico e amministrativo nel CUN e nei comitati consultivi non
partecipano alle deliberazioni relative alle lettere b) e c) del comma 2.
6. Le modalità di elezione e di
designazione dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4,
anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree proporzionale alla
loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle
sedi universitarie presenti nel territorio, nonchè l'organizzazione interna e
il funzionamento del CUN sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'elettorato attivo e passivo per
l'elezione dei membri di cui alla lettera a) è comunque attribuito ai
professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo schema di
regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, esprimono
parere le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
7. I componenti del CUN sono nominati con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN
elegge il presidente tra i suoi componenti.
8. A modifica di quanto previsto
dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una
rappresentanza dei ricercatori e degli studenti, eletta dai ricercatori e dagli
studenti appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e
corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella
composizione del CUN. La corrispondenza dei gruppi di discipline e dei corsi ai
comitati e le modalità di elezione sono determinate con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN.
9. Per i provvedimenti disciplinari a
carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte
di disciplina, composta dal presidente, che la presiede, da due professori
ordinari, da due professori associati e da due ricercatori. Per ciascuna
categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono
i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di
impedimento o di assenza, è sostituito dal professore piu' anziano in ruolo. A
parità di anzianità di ruolo prevale il piu' anziano di età. La corte si
riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si
proceda nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione dei
professori ordinari ed associati se si procede nei confronti di professori
associati; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati e dei
ricercatori se si procede nei confronti dei ricercatori. Nel caso di concorso
nella stessa infrazione di appartenenti a categoria diverse, il collegio
giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il
giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di
relatore sono assolte da un rappresentante dell'università interessata
designato dal rettore. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, è
abrogato.
Art. 11.
Autonomia didattica
1. L'ordinamento degli studi dei corsi di
cui all'articolo 1, nonchè dei corsi e delle attività formative di cui
all'articolo 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento
degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di
ateneo".
Il regolamento è deliberato dal senato
accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione.
Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal
ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il
regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del
rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche
determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico
di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei
corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di
dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali
obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi
comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di
valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative
commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla
condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione
ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli
insegnamenti utilizzabili per
il conseguimento di diplomi, nonchè la
propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche
e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati
al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando
l'obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d).
3. Nell'ambito del piano di sviluppo
dell'università, tenuto anche conto delle proposte delle università, deliberate
dagli organi competenti, può essere previsto il sostegno finanziario ad
iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università
anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati,
nonchè a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo
settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro del tesoro.
Art. 12.
Attività di docenza
1. I professori di ruolo, a integrazione
di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono
ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I
ricercatori confermati, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31
e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono
ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge,
secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
2. E' altresì compito istituzionale dei
professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello
studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo
13.
3. Ferma restando per i professori la
responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture
didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono
ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalità di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso
dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che,
comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La
programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle
strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli
impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.
4. I ricercatori confermati possono
essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.
5. Il primo comma dell'articolo 114 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, già sostituito
dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal seguente:
"Gli affidamenti e le supplenze
possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori
confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine,
appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a
professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa
università ovvero di altra università.
Nell'attribuzione delle supplenze, in
presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati,
appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza,
da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori".
6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e
di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami
sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti
nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli
insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori
confermati per supplenza o per affidamento.
7. La supplenza o l'affidamento di un
corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo
previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono
conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i
predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico
degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la
possibilità di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
8. L'istituto del contratto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di
diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le
incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Art. 13. Tutorato
1. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge ciascuna università provvede ad istituire con
regolamento il tutorato, sotto la responsabilità dei consigli delle strutture
didattiche.
2. Il tutorato è finalizzato ad orientare
ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente
partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua
frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità,
alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. I servizi di tutorato collaborano con
gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli
studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli
studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.
Art. 14.
Settori scientifico-disciplinari
1. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica, adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati
consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, gli insegnamenti sono raggruppati in settori
scientifico-disciplinari in base a criteri di omogeneità scientifica e
didattica. Sulle proposte del Ministro esprimono il proprio parere, nel termine
perentorio di novanta giorni, le facoltà interessate.
2. Il decreto o i decreti di cui al comma
1 stabiliscono la pertinenza delle titolarità ai settori
scientifico-disciplinari, individuati ai sensi dello stesso comma 1, che
costituiranno i raggruppamenti concorsuali.
Art. 15.
Inquadramento dei professori di
ruolo e dei ricercatori
1. I professori di ruolo e i ricercatori
vengono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-
disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 14.
2. L'attribuzione dei compiti didattici
avviene, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro libertà di
insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche.
3. I professori di ruolo in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge conservano la responsabilità
didattica del corso di cui sono titolari, ovvero, con il loro consenso,
assumono la responsabilità di altro corso loro attribuito dal consiglio di
facoltà.
Art. 16. Norme finali
1. Nella presente legge, nelle dizioni
"ricercatori" o "ricercatori confermati" si intendono
comprese anche quelle di "assistenti di ruolo ad esaurimento" e di
"tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di
entrata in vigore del predetto decreto"; nella dizione "corsi di
diploma" si intende compresa anche quella di "corsi delle scuole
dirette a fini speciali" fino alla loro trasformazione o soppressione.
2. L'istituzione e l'attivazione dei
corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato
di ricerca, saranno attuate in conformità alle disposizioni che regolano le
procedure inerenti al piano di sviluppo dell'università, nei limiti del
finanziamento di parte corrente del piano stesso, previsto dall'articolo 17,
comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e tenuto conto altresì del concorso
di ulteriori forme di finanziamento, quali i fondi derivanti da: convenzioni
con enti pubblici, con particolare riferimento alle regioni nell'ambito delle
competenze per la formazione professionale; convenzioni con soggetti privati;
eventuali variazioni dei contributi degli iscritti;
trasferimenti del fondo sociale europeo,
nonchè risparmi conseguiti con una piu' flessibile ed intensa utilizzazione dei
docenti e con una utilizzazione finalizzata alle nuove esigenze dei posti di
ruolo vacanti già previsti nella pianta organica alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Nella prima applicazione della
presente legge, le università che attivino un corso di diploma, oltre a dare
inizio ai corsi del primo anno, provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del
comma 2 dell'articolo 2, di esami sostenuti in un corso di laurea per studenti
aspiranti al diploma; qualora ciò risulti necessario per consentire il
conseguimento del titolo, le università possono altresì attivare anche
insegnamenti previsti per gli ulteriori anni del corso.
4. Le disposizioni degli statuti che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono scuole che
rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro
unitaria costituzione sono articolate in piu' corsi, anche autonomi, di diverso
livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, possono essere
confermate dalle
università con atto ricognitivo adottato
dagli organi competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, da comunicare al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
restano ferme le disposizioni concernenti
gli istituti superiori ad ordinamento speciale.
Art. 17.
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate tutte le norme in
contrasto con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 novembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
LAVORI
PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 80):
Presentato dall'on. FIANDROTTI ed altri
il 2 luglio 1987.
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente,
il 21 gennaio 1988, con pareri delle commissioni I, II, V, VIeXI.
Esaminato
dalla VII commissione, in sede referente, il 2, 3, 9 marzo 1988; 25 gennaio
1989; 1 , 8, 15, 16 febbraio 1989; 11, 26 ottobre 1989.
Assegnato nuovamente
alla VII commissione, in sede legislativa, il 20 febbraio 1990.
Esaminato dalla
VII commissione, in sede legislativa, il 21, 22, 27, 28 febbraio 1990; 1 , 2,
14, 15, 21, 22, 28 marzo 1990; 11, 12, 18 aprile 1990, e approvato il 19 aprile
1990, in un testo unificato con atti numeri 581 (ZANGHERI ed altri), 1484 (POLI
BORTONE ed altri), 1781 (TESINI ed altri) e 3507 (GUERZONI ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 2266):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione
pubblica), in sede deliberante, il 15 maggio 1990, con pareri delle commissioni
1a, 2a, 5a, 10a, 11a e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato
dalla 7a commissione il 15, 28 giugno 1990; 3, 10, 18, 19, 24, 25, 31 luglio
1990; 1 , 2 agosto 1990; 20 settembre 1990; 4 ottobre 1990 e approvato, con
modificazioni, l'11 ottobre 1990.
Camera dei deputati (atti numeri 80, 581,
1484, 1781, 3507/ B):
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede
legislativa, il 18 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I, V e
XI.
Esaminato dalla VII commissione e approvato il 30 ottobre 1990.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è
stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'intero art.
4 della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica) è il seguente:
"Art. 4 (Coordinamento
dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione). - 1. Il
Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, nelle materie di rispettiva competenza che
importino problematiche interessanti i due settori di istruzione, attuano ogni
opportuna forma di intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un idoneo
coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine
e grado.
2. In particolare il Ministro della
pubblica istruzione sente il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) sulle iniziative di aggiornamento e di
specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole
di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le università ed
eventualmente con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi (IRRSAE), i cui oneri fanno carico al bilancio del
Ministero della pubblica istruzione;
b) sulle iniziative per la revisione dei
programmi della scuola secondaria superiore ai fini della prosecuzione della
formazione in ambito universitario.
3. Il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica sente il Ministro della pubblica istruzione
per tutti i problemi inerenti alla formazione, anche sotto l'aspetto
pedagogico, di coloro che seguono corsi di studio universitari che prevedono
sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè per il
rilascio dei relativi titoli di studio.
4. Il Ministro favorisce, anche mediante
lo stanziamento di appositi fondi, le iniziative delle università rivolte, nei
diversi ambiti disciplinari ed eventualmente anche d'intesa con gli IRRSAE,
alla preparazione all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla
sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado. Favorisce altresì le iniziative assunte dalle università,
d'intesa con organismi dell'amministrazione scolastica, per promuovere
l'interscambio culturale tra università e scuola.
5. Per lo svolgimento delle attività
previste dal presente articolo i Ministri si avvalgono di una commissione di
esperti composta da:
a) tre membri designati dal Consiglio
nazionale della pubblica istruzione (CNPI); b) tre membri designati dal CUN;
c) due membri designati dal Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza delle forze
imprenditoriali e di quelle di lavoro;
d) un rappresentante designato dal CNST;
e) un rappresentante degli IRRSAE
designato dalla Conferenza dei presidenti;
f) tre esperti designati dal Ministro
della pubblica istruzione;
g) tre esperti designati dal Ministro,
con esperienza in campo formativo.
6. Le disposizioni attuative del comma 5
sono dettate con decreto interministeriale".
- Il testo degli articoli 38, 39 e 40
dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4, è il seguente:
"Art. 38. - Nella Valle d'Aosta la
lingua francese è parificata a quella italiana.
Gli atti pubblici possono essere redatti
nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.
Le amministrazioni statali assumono in
servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della regione o che
conoscano la lingua francese.
Art. 39. - Nelle scuole di ogni ordine e
grado, dipendenti dalla regione, all'insegnamento della lingua francese è
dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana.
L'insegnamento di alcune materie può
essere impartito in lingua francese.
Art. 40. - L'insegnamento delle varie
materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con
gli opportuni adattamenti alle necessità locali.
Tali adattamenti, nonchè le materie che
possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi,
sentite commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della
pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di
rappresentanti degli insegnanti"
Nota all'art. 4:
- Il D.P.R. n. 162/1982 reca:
"Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di
specializzazione e dei corsi di perfezionamento".
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 4 della legge n.
168/1989 si veda nelle note all'art. 3.
Nota all'art. 7:
- Per il titolo del D.P.R. n. 162/1982 si
veda la precedente nota all'art. 4.
Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 67 del D.P.R. n.
382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica) è il seguente:
"Art. 67 (Composizione dei comitati
consultivi del Consiglio universitario nazionale). - Per l'esame dei progetti
di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo
della scienza, sono costituiti comitati consultivi del Consiglio universitario
nazionale.
Entro il 31 dicembre 1980 il Ministro
della pubblica istruzione determinerà, su conforme parere del Consiglio
universitario nazionale con proprio decreto, il numero dei comitati, in ogni
caso non superiore a quindici, nei quali raggruppare le discipline per grandi
aree omogenee. Di ogni comitato fa parte inoltre un ricercatore designato dal
Consiglio universitario nazionale.
Ogni comitato consultivo è composto da un
professore ordinario o straordinario designato dal Consiglio universitario
nazionale che lo presiede e da dieci professori eletti dai docenti dei
corrispondenti gruppi di discipline.
Le modalità di elezione sono determinate
con il decreto di cui al primo comma".
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 67 del D.P.R. n.
382/1980 si veda la precedente nota all'art. 9.
- Il testo dell'art. 17 della legge n.
400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle
leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli
relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina
da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di
materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento
delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i
rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i
regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di
Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- La legge n. 31/1979 reca:
"Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario
nazionale, nonchè nuove norme sui concorsi per posti di professore
universitario di ruolo".
Note all'art. 12:
- Il testo degli articoli 1, 9 (così come
modificato dall'art. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 477), 10, 13 (come
modificato dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705), 30, 31, 32 e 114
(come modificato dall'art. 3 della legge n. 477/1984 e come ulteriormente
modificato dalla presente legge) del D.P.R. n. 382/1980 (per il titolo si veda
la nota all'art. 9) è il seguente:
"Art. 1 (Ruolo dei professori
universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori). - Il ruolo dei
professori universitari comprende le seguenti fasce:
a) professori straordinari e ordinari;
b) professori associati.
Le norme di cui ai successivi articoli
assicurano, nell'unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti
e delle responsabilità dei professori ordinari e di quelli associati,
inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di
libertà didattica e di ricerca.
I professori universitari di ruolo
adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle
scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.
Possono essere chiamati a cooperare alle
attività di docenza professori a contratto, ai sensi del successivo art. 25. E'
istituito il ruolo dei ricercatori universitari.
Non è consentito il
conferimento di incarichi di insegnamento".
"Art. 9 (Utilizzazione temporanea
per insegnamenti diversi da quello di titolarità). - Il professore ordinario,
nella salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca e con il suo
consenso, può essere temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa
facoltà o scuola o dipartimento per lo svolgimento delle attività didattiche
previste nei successivi commi.
In base ai programmi determinati ai sensi
del precedente art. 7, al professore ordinario può essere affidato con il suo
consenso lo svolgimento, in sostituzione dell'insegnamento di cui è titolare,
di un corso di insegnamento in materia diversa purchè compresa nello stesso
raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal
Consiglio universitario nazionale.
Al termine del corso il professore ha
diritto di riassumere l'insegnamento di cui è titolare. I professori ordinari
titolari di corsi non seguiti sono tenuti a svolgere un secondo insegnamento.
Al professore ordinario può altresì
essere affidato con il suo consenso lo svolgimento di attività didattiche
aggiuntive rispetto a quello dei corsi di insegnamento previsti per il
conseguimento del diploma di laurea, incluse le attività relative ai corsi
nelle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento
e le attività relative agli studi per il conseguimento del dottorato di
ricerca, ove istituito. Il consiglio di facoltà, sempre nell'ambito della
programmazione didattica annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le
predette attività didattiche tra i professori interessati e con il loro
consenso, in modo da distribuire uniformemente il carico didattico.
In ogni caso l'impegno didattico
complessivamente considerato del professore non può essere inferiore
all'impegno orario per l'attività didattica previsto dal successivo art. 10.
I consigli delle facoltà o scuole possono
altresì affidare a titolo gratuito ai professori ordinari, con il loro consenso
ovvero su loro richiesta e nell'ambito della stessa facoltà, lo svolgimento di
un secondo insegnamento per materia affine.
In caso di indisponibilità dei titolari,
e sempre che sia necessaria la conservazione dell'insegnamento e non sia
possibile provvedere diversamente, i consigli delle facoltà possono per i posti
di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire supplenze, con il loro
consenso, a professori appartenenti alla stessa facoltà della stessa materia o
di materie che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal
Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con
motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessità, previo nulla osta
del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facoltà della
stessa università o a professori di altra università. La supplenza svolta nei
limiti dell'impegno orario complessivo di cui al successivo art. 10 è affidata
a titolo gratuito".
"Art. 10 (Doveri didattici dei
professori). - Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalle vigenti
disposizioni, i professori ordinari per le attività didattiche, compresa la
partecipazione alle commissioni d'esame e alle commissioni di laurea, devono
assicurare la loro presenza per non meno di 250 ore annuali distribuite in
forma e secondo modalità da definire ai sensi del secondo comma del precedente
art. 7.
Sono altresì tenuti ad assicurare il loro
impegno per la partecipazione agli organi collegiali e di governo dell'Ateneo
secondo i compiti previsti per ciascuna fascia.
I professori a tempo pieno sono tenuti
anche a garantire la loro presenza per non meno di altre 100 ore annuali per le
attività di cui al successivo comma quarto e per l'assolvimento di compiti
organizzativi interni.
La ripartizione di tali attività e
compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra i
consigli di facoltà e di corso di laurea, con il consenso del professore
interessato.
Le attività didattiche comprendono sia lo
svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, sia lo svolgimento,
nell'ambito di appositi servizi predisposti dalle facoltà, di compiti di
orientamento per gli studenti, con particolare riferimento alla predisposizione
dei piani di studio, ai fini anche delle opportune modifiche ed integrazioni
sulla base dei risultati conseguiti dagli studenti stessi e delle loro meglio
individuate attitudini e sopravvenute esigenze".
"Art. 13 (Aspettativa obbligatoria
per situazioni di incompatibilità). - Ferme restando le disposizioni vigenti in
materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi
pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in
aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti
casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od
europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di
Ministro o di Sottosegretario di Stato; 3) nomina a componente delle
istituzioni delle comunità europee;
4) (soppresso);
5) nomina a presidente o
vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
6)
(soppresso);
7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a
presidente del consiglio regionale; 8) nomina a presidente della giunta
provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di
amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale
o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica,
anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque
direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la
presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a
carattere scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e
vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore
dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario
nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di
cui all'art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre
leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o
enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una
limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo, che ricoprano la
carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento,
di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente
del Consiglio universitario nazionale. La
limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione
e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una
delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne
comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento
di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento
economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che
versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il
disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In
mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando
questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme
vigenti, nonchè della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente
art. 6.
Qualora l'incarico per il quale è
prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto
o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far
tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le
disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
Qualora si tratti degli incarichi
previsti ai numeri 10), 11), e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al
n. 3), dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico
dell'ente, istituto o società.
I professori collocati in aspettativa
conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono,
con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18
marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione
delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche
previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel
quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di
dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini
speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche
nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del
corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. E' garantita loro,
altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con
modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e
sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di
accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione
della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve
le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina
dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai
professori collocati fuori ruolo per limiti di età".
"Art. 30 (Dotazione organica del
ruolo dei ricercatori). - La dotazione organica del ruolo dei ricercatori
universitari è di 16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi.
Di questi ultimi 2.000 saranno messi a concorso entro l'anno accademico 1980-81;
i restanti 2.000 entro gli anni accademici 1981-82 e 1982-83.
I posti destinati a concorso libero sono
ripartiti fra le facoltà delle varie università secondo criteri di
programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea
delle facoltà stesse, nonchè dei posti assegnati in seguito ai giudizi di
idoneità ove espletati. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
Nella prima tornata concorsuale, in sede
di ripartizione dei posti di ricercatori da mettere a concorso libero per
facoltà e per gruppi di discipline, si terrà conto, nell'ambito dei criteri
generali anche del numero degli appartenenti alle categorie di cui all'art. 58
per i quali le facoltà attestino la continuazione dell'attività di ricerca e
che non abbiano, per anzianità, titolo a partecipare ai giudizi di
idoneità".
"Art. 31 (Conferma dei ricercatori
universitari). - I ricercatori universitari dopo tre anni dall'immissione in
ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione
nazionale composta per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di
ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero
triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i
docenti del gruppo di discipline.
La commissione valuta l'attività
scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio sulla
base di una motivata relazione del consiglio di facoltà o del dipartimento.
Se il giudizio è favorevole, il
ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati che è compresa
nella dotazione organica di cui al precedente articolo 30.
Se il giudizio è sfavorevole, può essere
ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è
sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.
Coloro che non superano il secondo
giudizio di conferma possono avvalersi, a domanda, della facoltà di passaggio
ad altra amministrazione, disciplinata dal successivo art.120".
"Art. 32 (Compiti dei ricercatori
universitari). - I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della
ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi
dei corsi di insegnamento ufficiali.
Tra tali compiti sono comprese le
esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle
tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di
insegnamento ed alle connesse attività tutoriali.
I ricercatori confermati possono accedere
direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a
livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro
scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture
universitarie in cui sono inseriti. Possono altresì svolgere, oltre ai compiti
didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi
attivati e attività di seminario secondo modalità definite dal consiglio del
corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti
ufficiali. Possono altresì partecipare alle commissioni d'esame di profitto
come cultori della materia.
I consigli delle facoltà dalle quali i
ricercatori dipendono determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le
modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche.
Per le funzioni didattiche il ricercatore
è tenuto ad un impegno per non piu' di 250 ore annue annotate dal ricercatore
medesimo in apposito registro. Il ricercatore è inoltre tenuto ad assicurare il
suo impegno per le attività collegiali negli Atenei, ove investito della
relativa rappresentanza.
Le predette modalità sono definite,
sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea, per
quanto concerne le attività didattiche, e, per quanto concerne la ricerca
scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal dipartimento, se costituito,
ovvero dal consiglio di istituto nel quale il ricercatore è inserito per la
ricerca".
"Art. 114 (Conferimento di supplenze).
- Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusiv amente a
professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore
scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà;
in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori
confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università.
Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di
ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore
scientifico- disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di
facoltà, a quelle presentate dai professori.
Le supplenze, di cui al precedente comma,
sono conferite con deliberazione del consiglio di facoltà, che le adotterà a
maggioranza assoluta. La deliberazione darà ragione delle valutazioni
comparative in base alle quali è stata operata la scelta tra coloro che hanno
presentato domanda per il conferimento della supplenza.
Per il periodo di effettivo svolgimento
della supplenza è dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari alla metà dello
stipendio lordo spettante al professore associato alla classe iniziale del
livello retributivo.
Fino all'adozione delle norme delegate
che provvedono a rivedere gli ordinamenti delle scuole a fini speciali e delle
scuole di specializzazione e perfezionamento, nulla è innovato, per
l'attribuzione degli insegnamenti in dette scuole, negli ordinamenti vigenti,
oltre a quanto disposto nel presente decreto. Per gli insegnamenti eventualmente
attribuiti ai professori di ruolo valgono le norme previste dal precedente art.
9, anche se a tempo pieno".
- Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n.
162/1982 (per il titolo si veda la nota all'art. 4) è il seguente:
"Art. 4 (Organizzazione didattica).
- Fino a quando non interverrà la legge prevista dall'ultimo comma dell'art. 93
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in ordine
al definitivo assetto delle strutture universitarie a seguito della
sperimentazione dipartimentale, per l'attuazione delle attività didattiche
programmate dai consigli delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di
specializzazione, provvede ciascuna facoltà per la parte di propria competenza
in relazione a quanto previsto dallo statuto, ai sensi degli articoli 7, 9 e
32, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382.
L'attività didattica dei professori
straordinari, ordinari ed associati nei corsi delle scuole dirette a fini
speciali e nelle scuole di specializzazione costituisce adempimento dei propri
doveri didattici.
L'impegno didattico dei professori
ordinari e straordinari nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione
non può comunque essere inferiore ai due terzi del loro complessivo impegno
orario.
La ripartizione di tali attività e
compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra il
consiglio di facoltà e il consiglio della scuola, ai sensi dell'art. 10, comma
terzo, del citato decreto 11 luglio 1980, n. 382.
L'attività didattica dei ricercatori
nelle scuole dirette a fini speciali costituisce adempimento dei propri doveri
didattici nell'ambito dell'impegno orario previsto dal quarto comma dell'art.
32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
secondo le modalità di cui al terzo comma dello stesso art. 32.
Alle scuole dirette a fini speciali ed
alle scuole di specializzazione si applica il disposto dell'art. 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, oltre quanto previsto
dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Nelle predette scuole, eventuali attività
didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici
insegnamenti professionali sono conferite con contratto di diritto privato a
tempo determinato secondo le modalità di cui all'art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La durata e la misura
potranno superare il limite ivi previsto in caso di comprovata necessità e
previo nulla osta del rettore che ne dà comunicazione al Ministero della
pubblica istruzione".
Note all'art. 10:
- Per il testo
dell'art. 67 del D.P.R. n. 382/1980 si veda la precedente nota all'art. 9.
- Il testo dell'art. 17 della legge n.
400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle
leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli
relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina
da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di
materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione e il funzionamento
delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro e i
rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in
vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali e
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i
regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di
Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- La legge n. 31/1979 reca:
"Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario
nazionale, nonchè nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario
di ruolo"
Nota all'art. 14:
- Per il testo
dell'art. 67 del D.P.R. n. 382/1980 si veda la precedente nota all'art. 9.
Note
all'art. 16:
- Il testo dell'art. 50 del D.P.R. n. 382/1980 (per il titolo si
veda la nota all'art. 9) è il seguente:
"Art. 50 (Inquadramento nella fascia
dei professori associati). Nella prima applicazione del presente decreto
possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo
dei professori associati:
1) i professori incaricati stabilizzati
di cui all'art.4 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni
e integrazioni: nonché quelli che completano il triennio di cui al D.L. 23
dicembre 1978, n.817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19
febbraio 1979, n. 54, al termine dell'anno accademico 1979-80.
I professori incaricati che non hanno
completato il triennio di cui al D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il
diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto del
compimento del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo gratuito
è titolo il compimento del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui
all'art. 4 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo
unico del D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n.54, certificato dal rettore
dell'Università o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore con
documentazione degli atti ufficiali della facoltà con i quali l'incarico è
stato conferito;
2) gli assistenti universitari del ruolo
ad esaurimento di cui all'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;
3) i tecnici laureati, gli astronomi e
ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti
botanici, i conservatori dei musei, in servizio all'atto dell'entrata in vigore
del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno
accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica,
quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della
facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.
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