Contatti

Scrivete a irene.riccitelli@gmail.com

mercoledì 21 marzo 2012

D. M. 29 Marzo, n. 118 del 2001.


“Definizione delle figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251”.
DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 29 Marzo, n. 118 del 2001.
Gazz. Uff., 23 maggio, n. 118.  
Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000).
Preambolo:

IL MINISTRO DELLA SANITÀ di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante: "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica";

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 della predetta legge, che raggruppano le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nelle seguenti fattispecie: "professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica", "professioni sanitarie riabilitative", "professioni tecnico- sanitarie" e "professioni tecniche della prevenzione";

Visto l'art. 6, comma 1, della stessa legge la quale prevede che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del consiglio universitario nazionale, provveda ad includere le diverse figure professionali, esistenti o che verranno individuate successivamente, in una delle predette fattispecie;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 5 febbraio 2001;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta dell'8 febbraio 2001;

Decreta
  • 
Articolo 1
Le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come specificato nei successivi articoli.

  • Articolo 2
Nella fattispecie: "professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica" sono incluse le seguenti figure professionali:
a) infermiere;
b) ostetrica/o;
c) infermiere pediatrico.
Articolo 3
Nella fattispecie: "professioni sanitarie riabilitative" sono incluse le seguenti figure professionali:
a) podologo;
b) fisioterapista;
c) logopedista;
d) ortottista - assistente di oftalmologia;
e) terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
g) terapista occupazionale;
h) educatore professionale.

  • Articolo 4
1. Nella fattispecie: "Professioni tecnico sanitarie" articolata in area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale, sono incluse le seguenti figure professionali:
1.1 area tecnico - diagnostica:
a) tecnico audiometrista;
b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica;
c) tecnico sanitario di radiologia medica;
d) tecnico di neurofisiopatologia.
1.2 area tecnico - assistenziale:
a) tecnico ortopedico;
b) tecnico audioprotesista;
c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
d) igienista dentale;
e) dietista.

  • Articolo 5
Nella fattispecie: "professioni tecniche della prevenzione" sono incluse le seguenti figure professionali:
a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

Nessun commento:

Posta un commento

Aggiungi un commento….