“Definizione delle figure
professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie
previste dagli articoli1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251”.
DECRETO
DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 29 Marzo, n. 118 del 2001.
Gazz. Uff., 23 maggio, n. 118.
Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da
includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10
agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000).
Preambolo:
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
Vista la legge 10 agosto
2000, n. 251, recante: "Disciplina delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della
professione ostetrica";
Visti gli articoli 1, 2,
3 e 4 della predetta legge, che raggruppano le figure professionali di cui
all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, nelle seguenti fattispecie: "professioni
sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica",
"professioni sanitarie riabilitative", "professioni tecnico-
sanitarie" e "professioni tecniche della prevenzione";
Visto l'art. 6, comma 1,
della stessa legge la quale prevede che il Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
acquisiti i pareri del consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina
del consiglio universitario nazionale, provveda ad includere le diverse figure
professionali, esistenti o che verranno individuate successivamente, in una
delle predette fattispecie;
Visto il parere del
Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 5 febbraio 2001;
Visto il parere del
Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta dell'8 febbraio 2001;
Decreta
-
Articolo 1
Le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3
e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come specificato nei successivi
articoli.
- Articolo 2
Nella fattispecie: "professioni sanitarie
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica" sono incluse le
seguenti figure professionali:
a) infermiere;
b) ostetrica/o;
c)
infermiere pediatrico.
Articolo 3
Nella fattispecie: "professioni
sanitarie riabilitative" sono incluse le seguenti figure
professionali:
a) podologo;
b) fisioterapista;
c) logopedista;
d)
ortottista - assistente di oftalmologia;
e) terapista della neuro e
psicomotricità dell'età evolutiva;
f) tecnico della riabilitazione
psichiatrica;
g) terapista occupazionale;
h) educatore professionale.
- Articolo 4
1. Nella fattispecie: "Professioni tecnico
sanitarie" articolata in area tecnico-diagnostica e area
tecnico-assistenziale, sono incluse le seguenti figure professionali:
1.1
area tecnico - diagnostica:
a) tecnico audiometrista;
b) tecnico sanitario
di laboratorio biomedica;
c) tecnico sanitario di radiologia medica;
d)
tecnico di neurofisiopatologia.
1.2 area tecnico - assistenziale:
a)
tecnico ortopedico;
b) tecnico audioprotesista;
c) tecnico della
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
d) igienista
dentale;
e) dietista.
- Articolo 5
Nella fattispecie: "professioni tecniche della
prevenzione" sono incluse le seguenti figure professionali:
a)
tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
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