La più importante legge per
la professione
LEGGE 26 febbraio 1999, n. 42.
(Gazzetta Ufficiale 2 marzo
1999, n. 50).
Recante: “Disposizione in
materia di Professioni Sanitarie”.
Sostituisce la denominazione “Professioni Sanitarie
Ausiliarie” con “Professioni Sanitarie”, precisando i riferimenti concreti
per l’individuazione degli ambiti e dei confini di ciascuna specifica
professione.
Art. 1.
(Definizione
delle professioni sanitarie)
1. La
denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, nonchè in ogni altra disposizione di legge, è
sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".
2. Dalla data
di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad
eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente
della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e
successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità
delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi
dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi
corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici
codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni
mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali
è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle
specifiche competenze professionali.
Art.
2.
(Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie)
1. Alla
corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute
dai membri della Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federazioni nazionali degli
ordini e dei collegi ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,
provvedono direttamente le Federazioni predette.
Art. 3.
(Modifiche
alla legge 5 febbraio 1992, n. 175)
1. Alla legge
5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici"
sono aggiunte le seguenti: ", sugli elenchi generali di categoria e
attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le
professioni sanitarie";
b)
all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le
autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate
modifiche al testo originario della pubblicità";
c)
all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della
professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della
censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai
sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221";
d)
all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici"
sono inserite le seguenti: "e sugli elenchi generali di categoria";
e)
all'articolo 5, comma 4, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della
professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della
censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai
sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221";
f) all'articolo
5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Le inserzioni
autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono
essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria e,
viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli
elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicità sugli
elenchi telefonici. 5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate
solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della
pubblicità";
g) dopo
l'articolo 9 è inserito il seguente: "Art. 9-bis - 1. Gli esercenti le
professioni sanitarie di cui all'articolo 1 nonchè le strutture sanitarie di
cui all'articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite
dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito
dichiarato per l'anno precedente".
Art. 4.
(Diplomi
conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni)
1. Fermo
restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le
professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli
attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso
l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in
regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa
concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri
comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui
al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e
successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale
e dell'accesso alla formazione post-base.
2. Con decreto
del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla
iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti
degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei
corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale,
i criteri e le modalità per riconoscere come equivale nti ai diplomi
universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502
del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli
conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione
dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le
modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche
la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo
svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nè degli
enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il decreto
di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. In fase di
prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la
valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati,
italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla
formazione post-base per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni e integrazioni.
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