Legge 01 febbraio 2006, n. 43 (Gazzetta Ufficiale
n. 40 del 17 febbraio 2006)
“Disposizioni in
materia di Professioni Sanitarie Infermieristiche, ostetrica, riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei
relativi Ordini professionali”
Tale legge articola il personale laureato
(afferente alle professioni sanitarie) in 4 categorie:
•
Professionisti: in possesso della Laurea di 1°
livello;
•
Professionisti Coordinatori: in possesso del Master
Universitario di 1° livello in
management o per le funzioni di coordinamento;
•
Professionisti Specialisti: in possesso del master
di 1° livello per le funzioni
specialistiche;
•
Professionisti Dirigenti: in possesso della laurea
magistrale e che abbiano
esercitato l’attività professionale con rapporto di
lavoro dipendente per 5 anni o ai quali siano stati conferiti incarichi
dirigenziali ai sensi dell’art. 7 legge 08 agosto 2000, n. 251.
•
L’iscrizione all’albo è obbligatoria anche per i
pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario
abilitante.
ART. 1. (Definizione).
1. Sono
professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10
agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della Sanità 29 marzo 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori
svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di
prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.
2. Resta ferma la competenza delle regioni
nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse
sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma
1.
3. Le norme
della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi
statuti speciali e le relative norme di attuazione.
ART. 2. (Requisiti).
1. L'esercizio delle professioni sanitarie
di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo
universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante
all'esercizio della professione. Tale titolo universitario è definito ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera C), è valido sull'intero territorio nazionale nel
rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione delle
professioni ed è rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in
tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale,
inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS),
individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le
stesse e le università, stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Fermo restando il titolo universitario
abilitante, il personale del servizio sanitario militare, nonché quello addetto
al comparto sanitario del Corpo della guardia di finanza, può svolgere il
percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con
decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso
formativo. Per il personale addetto al settore sanitario della Polizia di
Stato, alle medesime condizioni, il percorso formativo può essere svolto presso
le stesse strutture della Polizia di Stato, individuate con decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della Salute, che garantisce
la completezza del percorso formativo.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di
laurea di cui al comma 1 sono definiti con uno o più decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
della salute, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. L'esame di laurea ha valore di esame di
Stato abilitante all'esercizio della professione. Dall'applicazione delle
disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le università possono procedere alle
eventuali modificazioni dell'organizzazione didattica dei corsi di laurea già
esistenti, ovvero all'istituzione di nuovi corsi di laurea, nei limiti delle
risorse a tal fine disponibili nei rispettivi bilanci.
3. L'iscrizione
all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è
subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al
comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti
come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.
4.
L'aggiornamento professionale è effettuato secondo norme identiche a quelle
previste per la professione medica.
(5. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o
deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale".
6. All'articolo
16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente:
2-bis. I
laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni
sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2,
sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di
espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica
nonché di consigliere regionale".)
ART. 3. Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie
1. In ossequio all'articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del
riordino normativo delle professioni sanitarie avviato, in attuazione
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché delle riforme degli
ordinamenti didattici adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e
professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello
garantito negli Stati membri dell'Unione europea, la presente legge regolamenta
le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, nel rispetto dei diversi iter formativi, anche
mediante l'istituzione dei rispettivi ordini ed albi, ai quali devono accedere
gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova
configurazione.
ART. 4. Delega al Governo per l'istituzione degli ordini e albi professionali
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine
di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i
relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei
seguenti princípi e criteri direttivi:
a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali,
salvo quanto previsto alla lettera b) e ferma restando, ai sensi della legge 10 agosto
2000, n. 251, e del citato decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001,
l'assegnazione della professione dell'assistente sanitario all'ordine della
prevenzione, prevedendo l'istituzione di un ordine specifico, con albi separati
per ognuna delle professioni previste dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna
delle seguenti aree di professioni sanitarie: area delle professioni
infermieristiche; area della professione ostetrica; area delle professioni
della riabilitazione; area delle professioni tecnico-sanitarie; area delle
professioni tecniche della prevenzione;
b) aggiornare la definizione delle figure professionali da includere
nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000,
n. 251, come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 29 marzo 2001;
c) individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che consentano
l'iscrizione agli albi di cui al presente comma; d) definire, per ciascuna delle professioni
di cui al presente comma, le attività il cui esercizio sia riservato agli
iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai
singoli albi;
d) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa
costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni
sanitarie individuate ai sensi della lettera a);
e) definire le condizioni e le norme in base alle quali si possa costituire
un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui al presente
comma, nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo superi le
ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell'esercizio delle attività
professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi
dell'ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a
totale carico degli iscritti al nuovo ordine;
f) prevedere, in relazione al numero degli operatori, l'articolazione
degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale;
g) disciplinare i princípi cui si devono attenere gli statuti e i
regolamenti degli ordini neocostituiti;
i) prevedere che le spese di costituzione e di
funzionamento degli ordini e albi professionali di cui al presente articolo siano poste a
totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe;
h) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove categorie
professionali, restino confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali
previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi del comma
1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei
competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono
la scadenza del termine di cui al comma 1, quest'ultimo s'intende
automaticamente prorogato di novanta giorni.
ART. 5. Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario
1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in
una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n.
251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio
nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per
iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni
connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei
Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già
riconosciute.
2. L'individuazione è effettuata, nel rispetto dei princípi
fondamentali stabiliti dalla presente legge, mediante uno o più accordi,
sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. L'individuazione è subordinata a un parere tecnico-scientifico,
espresso da apposite commissioni, operanti nell'ambito del Consiglio superiore
di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute, alle quali
partecipano esperti designati dal Ministero della salute e dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e i rappresentanti degli ordini delle professioni di cui
all'articolo 1, comma 1, senza oneri a carico della finanza pubblica. A tal
fine, la partecipazione alle suddette commissioni non comporta la
corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.
4. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale e
l'ambito di attività di ciascuna professione.
5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni
avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già
riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.
ART. 6. Istituzione della funzione di coordinamento
1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle
professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è
articolato come segue:
a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo
universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di
diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio
1999, n. 42;
b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello
in management
o
per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello
per le funzioni specialistiche rilasciato dall'università ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui
al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.
128 del 5 giugno 2001, e che abbiano esercitato l'attività professionale con
rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano
stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge 10
agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.
2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 può
essere istituita la funzione di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. A tal fine, l'eventuale conferimento di
incarichi di coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per le
organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, l'obbligo contestuale di
sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni
effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario.
3. I criteri e le norme per l'attivazione della funzione di
coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio- sanitarie pubbliche
e private sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. L'esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento
nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9,
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.
5. Il
certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza
infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa
normativa, è valido per l'esercizio della funzione di coordinatore.
6. Il coordinamento è affidato nel rispetto dei profili professionali,
in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali,
dipartimentali e territoriali.
7. Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private,
nelle aree caratterizzate da una determinata specificità assistenziale, ove
istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi del comma 2, affidano il
coordinamento allo specifico profilo professionale.
ART. 7. Disposizioni finali
1. Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione già riconosciute alla data di entrata in
vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute
nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente
legge.
2. Con il medesimo procedimento di cui all'articolo 6, comma 3, della
presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione
del parere degli ordini professionali delle professioni interessate, si può
procedere ad integrazioni delle professioni riconosciute ai sensi dell'articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
3. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
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