Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18-05-1999
DECRETO 15 marzo 1999, n.137
Regolamento
recante norme per l'individuazione della figura e relativo profilo
professionale dell'igienista dentale.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, recante: "Riordino della
disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n.
421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993,
n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni,
spetta
al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le
figure
professionali da formare ed i relativi profili, relativamente
alle aree del
personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione;
Ritenuto
di individuare con singoli provvedimenti le figure
professionali;
Ritenuto di
individuare la figura dell'igienista dentale;
Visti il decreto del Ministro
della sanità 14 settembre 1994, n.
669, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
283 del 3 dicembre 1994,
ed il decreto del Presidente della Repubblica 4
novembre 1997 con il
quale il predetto regolamento è stato annullato;
Visto il
parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella
seduta del 18 giugno
1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
della
sezione consultiva per gli atti normativi dell'11 gennaio 1999;
Vista la
nota in data 16 febbraio 1999, con cui lo schema di
regolamento è stato
trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e
4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, al Presidente del Consiglio
dei Ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' individuata la
figura professionale dell'igienista dentale
con il seguente profilo:
L'igienista dentale è
l'operatore sanitario
che, in possesso del diploma universitario abilitante,
svolge compiti
relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su
indicazione
degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati
all'esercizio
della odontoiatria.
2. L'igienista dentale:
a) svolge attività di educazione
sanitaria dentale e partecipa a
progetti di prevenzione primaria, nell'ambito
del sistema sanitario
pubblico;
b) collabora alla compilazione
della cartella clinica
odontostomatologica e provvede alla raccolta dei
dati
tecnicostatistici;
c) provvede all'ablazione del
tartaro e alla levigatura delle
radici nonché' all'applicazione topica dei vari
mezzi profilattici;
d) provvede all'istruzione
sulle varie metodiche d’igiene orale e
sull'uso dei mezzi diagnostici idonei a
evidenziare placca batterica
e patina dentale motivando l'esigenza dei
controlli clinici
periodici;
e) indica le norme di un’alimentazione
razionale ai fini della
tutela della salute dentale. ~
3. L'igienista dentale svolge
la sua attività professionale in
strutture sanitarie, pubbliche o private, in
regime di dipendenza o
libero-professionale,
su indicazione degli odontoiatri e dei medici
chirurghi legittimati
all'esercizio della odontoiatria.
Avvertenza:
Il testo delle note qui
pubblicato è stato redatto
redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei
decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali è
operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti
legislativi qui trascritti.
Art. 2.
1. Il diploma universitario d’igienista dentale,
conseguito ai
sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio
della
professione.
Art. 3.
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con
il
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
sono
individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al
precedente
ordinamento, che sono equipollenti al diploma
universitario di cui all'articolo
2 ai fini dell'esercizio della
relativa attività professionale e dell'accesso
ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 15
marzo 1999
Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato
alla Corte dei conti il 7 maggio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 105
Per completezza aggiungiamo le note del Decreto:
Note alle premesse:
- Si
riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23
ottobre 1992, n. 421):
"3. A norma dell'art. 1, lettera o), della
legge 23
ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale
sanitario
infermieristico, tecnico e della
riabilitazione avviene in sede ospedaliera
ovvero presso
altre strutture del Servizio sanitario nazionale e
istituzioni
private accreditate. I requisiti di
idoneità e l'accreditamento delle strutture
sono
disciplinati con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca
scientifica e
tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il
Ministro
della sanità individua con proprio decreto le
figure professionali da formare
ed i relativi profili. Il
relativo ordinamento didattico è definito, ai
sensi
dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
decreto del
Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica emanato di
concerto con il
Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le
università
attivano appositi protocolli di intesa per
l'espletamento dei corsi di cui
all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei
corsi d’insegnamento
previsti dall'ordinamento
didattico universitario è affidata di norma
a
personale del ruolo sanitario dipendente dalle
strutture presso le quali si
svolge la formazione
stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti
in
attuazione delle predette intese sono regolati con
appositi accordi tra le università,
le aziende
ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni
pubbliche e
private accreditate e gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico.
I diplomi
conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile
del corso e del
rettore dell’università competente. L’esame finale, che consiste in una prova
scritta e in
una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. ~Nelle
commissioni di esame è assicurata la presenza
di rappresentanti dei collegi
professionali, ove
costituiti. I corsi di studio relativi alle
figure
professionali individuate ai sensi del presente articolo
e previsti dal
precedente ordinamento che non siano stati
riordinati ai sensi del citato art.
9 della legge 19
novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni
a
decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il
completamento degli
studi agli studenti che si iscrivono
entro il predetto termine al primo anno di
corso. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per
l'accesso alle scuole e ai corsi
disciplinati dal precedente ordinamento è in
ogni caso
richiesto il possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore di
secondo grado di durata
quinquennale. Alle scuole e ai corsi disciplinati
dal
precedente ordinamento e per il predetto periodo
temporale possono accedere
gli aspiranti che abbiano
superato il primo biennio di scuola secondaria
superiore
per i posti che non dovessero essere coperti dai
soggetti in possesso
del diploma di scuola secondaria
superiore di secondo grado".
Si riporta
il testo dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per
la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in
materia di sanità, di
pubblico impiego, di previdenza e
di finanza territoriale):
"Art. 1 (Sanità).
- 1. Ai fini dell’ottimale e
razionale utilizzazione delle risorse destinate
al
Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della
migliore efficienza
del medesimo a garanzia del cittadino,
di equità distributiva e del
contenimento della spesa
sanitaria, con riferimento all'art. 32
della
Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero
accesso alle cure
e la gratuità del servizio nei
limiti e secondo i criteri previsti dalla
normativa
vigente in materia, il Governo della Repubblica,
sentita la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta
giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti
legislativi con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a)
riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi
contributivi, di cui
all'art. 31 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e successive modificazioni
ed
integrazioni, sulla base del principio
dell'uguaglianza di trattamento dei
cittadini, anche
attraverso l'unificazione dell'aliquota contributiva,
da
rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito;
b) rafforzare le
misure contro le evasioni e le
elusioni contributive e contro i comportamenti
abusivi
nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso
l'introduzione di limiti
e modalità personalizzate di
fruizione delle esenzioni;
c) completare il
riordinamento del Servizio sanitario
nazionale, attribuendo alle regioni e alle
province
autonome la competenza in materia di programmazione e
organizzazione
dell'assistenza sanitaria e riservando
allo Stato, in questa materia, la
programmazione
sanitaria nazionale, la determinazione di livelli
uniformi di
assistenza sanitaria e delle relative
quote capitarie di finanziamento, secondo
misure tese
al riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con
la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano; ove
tale intesa non intervenga entro trenta
giorni il
Governo provvede direttamente;
d) definire i principi organizzativi
delle unità
sanitarie locali come aziende infraregionali con
personalità
giuridica, articolate secondo i principi
della legge 8 giugno 1990, n. 142,
stabilendo comunque
che esse abbiano propri organi di gestione e prevedendo
un
direttore generale e un collegio dei revisori i
cui membri, ad eccezione della
rappresentanza del
Ministero del tesoro, devono essere scelti tra i
revisori
contabili iscritti nell'apposito registro
previsto dall'art. 1 del decreto
legislativo 27 gennaio
1992, n. 88. La definizione, nell'ambito
della
programmazione regionale, delle linee d’indirizzo per
l'impostazione
programmatica delle attività, l'esame del
bilancio di previsione e del conto
consuntivo con la
remissione alla regione delle relative osservazioni,
le
verifiche generali sull'andamento delle attività per
eventuali osservazioni
utili nella predisposizione di
linee d’indirizzo per le ulteriori
programmazioni sono
attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci
ovvero
dei presidenti delle circoscrizioni di
riferimento territoriale. Il direttore
generale, che deve
essere in possesso del diploma di laurea e di requisiti
di
comprovata professionalità ed esperienza gestionale e
organizzativa, è nominato
con scelta motivata dalla
regione o dalla provincia autonoma tra gli
iscritti
all'elenco nazionale da istituire presso il Ministero
della sanità ed è
assunto con contratto di diritto
privato a termine; è coadiuvato da un
direttore
amministrativo e da un direttore sanitario in possessi dei medesimi
requisiti soggettivi, assunti anch'essi con
contratto di diritto privato a
termine, ed è assistito
per le attività tecnico sanitarie da un consiglio
dei
sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da
altri sanitari laureati,
nonché' da una rappresentanza dei
servizi infermieristici e dei tecnici
sanitari; per la
provincia autonoma di Bolzano è istituito apposito
elenco
provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto
delle vigenti disposizioni in
materia di bilinguismo e
riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego;
per
la Valle d'Aosta è istituito apposito elenco regionale
tenuto dalla regione
stessa nel rispetto delle norme in
materia di bilinguismo;
e) ridurre il numero
delle unità sanitarie locali,
attraverso un aumento della loro
estensione
territoriale, tenendo conto delle specificità delle
aree montane;
f)
definire i principi relativi ai poteri di gestione
spettanti al direttore
generale;
g) definire principi relativi ai livelli di assistenza
sanitaria
uniformi e obbligatori, tenuto conto della
peculiarità della categoria di
assistiti di cui
all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
espressi per
le attività rivolte agli individui in
termini di prestazioni, stabilendo
comunque
l'individuazione della soglia minima di riferimento, da
garantire a
tutti i cittadini, e il parametro capitario
di finanziamento da assicurare alle
regioni e alle
province autonome per l'organizzazione di detta
assistenza, in
coerenza con le risorse stabilite dalla
legge finanziaria;
h) emanare, per
rendere piene ed effettive le funzioni
che vengono trasferite alle regioni e
alle province
autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma
del
Ministero della sanità cui rimangono funzioni di
indirizzo e di coordinamento, nonché'
tutte le funzioni
attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica.
Le
stesse norme debbono prevedere altresì il riordino
dell'Istituto superiore di sanità,
dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
nonché'
degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e degli istituti
zooprofilattici. Dette norme
non devono comportare oneri a carico dello
Stato;
i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio
1993, alle
regioni e alle province autonome dei
contributi per le prestazioni del Servizio
sanitario
nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio
fiscale
del contribuente e la contestuale riduzione del
Fondo sanitario nazionale di
parte corrente di cui
all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
e
successive modificazioni; imputare alle regioni e alle
province autonome gli
effetti finanziari per gli eventuali
livelli di assistenza sanitaria superiori
a quelli
uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto
eccedenti gli
standard previsti e per gli eventuali
disavanzi di gestione da ripianare con
totale esonero
finanziario dello Stato; le regioni e le province
autonome
potranno far fronte ai predetti effetti finanziari con il
proprio
bilancio, graduando l'esonero dai ticket,
salvo restando l'esonero totale dei
farmaci salvavita,
variando in aumento entro il limite del 6 per
cento
l'aliquota dei contributi al lordo delle quote di
contributo fiscalizzate
per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del
75
per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti;
stabilire le modalità ed
i termini per la riscossione dei
prelievi contributivi;
l) introdurre norme
volte, nell'arco di un triennio, alla
revisione e al superamento dell'attuale
regime delle
convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il
servizio
pubblico, di incentivazione al contenimento
dei consumi sanitari, di
valorizzazione del
volontariato, di acquisizione delle prestazioni, da
soggetti
singoli o consortili, secondo principi di
qualità ed economicità, che
consentano forme di
assistenza differenziata per tipologie di prestazioni,
al
fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e
libertà di scelta;
m)
prevedere che con decreto interministeriale, da
emanarsi d'intesa con la
Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province
autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate
quote di risorse
disponibili per le forme di assistenza
differenziata di cui alla lettera l);
n)
stabilire i criteri per le individuazioni degli
ospedali di rilievo nazionale e
di alta specializzazione,
compresi i policlinici universitari, e degli ospedali
che
in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento
della rete dei
servizi di emergenza, ai quali attribuire
personalità giuridica e autonomia di
bilancio,
finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per
gli altri
presidi delle unità sanitarie locali, che la
relativa gestione sia informata al
principio
dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e
consuntivi
per centri di costo, basato sulle prestazioni
effettuate, con appropriate forme
di incentivazione
per il potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e
la
deospedalizzazione dei lungodegenti;
o) prevedere nuove modalità di rapporto
tra Servizio
sanitario nazionale ed università sulla base di
principi che, nel
rispetto delle attribuzioni proprie
dell’università, regolino l'apporto all’attività
assistenziale
delle facoltà di medicina, secondo le
modalità stabilite dalla programmazione
regionale in
analogia con quanto previsto, anche in termini di
finanziamento,
per le strutture ospedaliere; nell'ambito di
tali modalità va peraltro
regolamentato il rapporto tra
Servizio sanitario nazionale ed università per
la
formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario
e per le
specializzazioni postlaurea;
p) prevedere il trasferimento alle
aziende
infraregionali e agli ospedali dotati di
personalità giuridica e di
autonomia organizzativa
del patrimonio mobiliare e immobiliare già di
proprietà
dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici
che alla data di entrata in
vigore della presente
legge fa parte del patrimonio dei comuni;
q) prevedere
che il rapporto di lavoro del personale
dipendente sia disciplinato in base
alle disposizioni
dell'art. 2 della presente legge, individuando in
particolare
i livelli dirigenziali secondo criteri di
efficienza, di non incremento delle
dotazioni organiche di
ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di
rigorosa
selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui
si perverrà
soltanto per pubblico concorso, configurando
il livello dirigenziale apicale,
per quanto riguarda
il personale medico e per le altre
professionalità
sanitarie, quale incarico da conferire a
dipendenti forniti di nuova, specifica
idoneità nazionale
all'esercizio delle funzioni di direzione e
rinnovabile,
definendo le modalità di accesso, le
attribuzioni e le responsabilità del
personale
dirigenziale, ivi incluse quelle relative al
personale medico,
riguardo agli interventi
preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici, e
la
regolamentazione delle attività di tirocinio e
formazione di tutto il
personale;
r) definire i principi per garantire i diritti dei
cittadini nei
confronti del servizio sanitario anche
attraverso gli organismi di volontariato
e di tutela
dei diritti, favorendo la presenza e l’attività degli
stessi
all'interno delle strutture e prevedendo
modalità di partecipazione e di
verifica nella
programmazione dell'assistenza sanitaria e nella
organizzazione
dei servizi. Restano salve le competenze ed
attribuzioni delle regioni a
statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano;
s) definire
i principi ed i criteri per la
riorganizzazione, da parte delle regioni e
province
autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali
di
prevenzione, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, cui
competono le funzioni di
coordinamento tecnico dei servizi delle unità
sanitarie
locali, nonché' di consulenza e supporto in
materia di prevenzione a comuni,
province o altre
amministrazioni pubbliche ed al Ministero
dell'ambiente;
prevedere che i servizi delle unità
sanitarie locali, cui competono le funzioni
di cui agli
articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833,
siano organizzati nel dipartimento di
prevenzione, articolato almeno nei servizi
di prevenzione
ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e
sicurezza degli
ambienti di lavoro, igiene e sanità
pubblica, veterinaria in riferimento alla sanità
animale,
all'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine
animale e
all'igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche;
t) destinare una
quota del Fondo sanitario nazionale ad
attività di ricerca di biomedica
finalizzata, alle
attività di ricerca di istituti di rilievo
nazionale,
riconosciuti come tali dalla normativa vigente in
materia,
dell'Istituto superiore di sanità e
dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza
del lavoro (ISPESL), nonché' ad iniziative centrali
previste da
leggi nazionali riguardanti programmi speciali
di interesse e rilievo interregionale
o nazionale da
trasferire allo stato di previsione del Ministero della
sanità;
u)
allo scopo di garantire la puntuale attuazione
delle misure attribuite alla
competenza delle regioni e
delle province autonome, prevedere che in caso
di
inadempienza da parte delle medesime di adempimenti
previsti dai decreti
legislativi di cui al presente
articolo, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del
Ministro della sanità, disponga, previa diffida, il
compimento degli atti
relativi in sostituzione delle
predette amministrazioni regionali o
provinciali;
v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e
delle province
autonome, entro il 1 gennaio 1993, del
sistema di lettura ottica delle
prescrizioni mediche,
attivando, secondo le modalità previste dall'art. 4,
comma
4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le
apposite commissioni professionali
di verifica. Qualora
il termine per l'attivazione del sistema non
fosse
rispettato, il Ministro della sanità, sentito il parere
della Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato,
le regioni e le province autonome di
Trento e di
Bolzano, attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla
legge; ove
tale parere non sia espresso entro trenta
giorni il Ministro provvede
direttamente;
z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle
regioni a
statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Sono
prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme
dell'articolo 4, comma 4, della
legge 30 dicembre
1991, n. 412, concernenti l'ammissione nel prontuario
terapeutico
nazionale di nuove specialità che
rappresentino modifiche di confezione o
di
composizione o di forma o di dosaggio di specialità
già presenti nel
prontuario e che comportino un
aumento del costo del ciclo terapeutico.
3.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il
Governo trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
gli
schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al
fine dell'espressione
del parere da parte delle
Commissioni permanenti competenti per la materia di
cui
al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro
quindici giorni
dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti
di
cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi determinati dal
medesimo comma 1 e previo parere
delle Commissioni di cui al comma 3, potranno
essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31
dicembre 1993.
-
Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge n. 400/1988
(Disciplina dell’attività di Governo
e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorità
sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti,
per materie di competenza di più Ministri, possono
essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessità di
apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali
ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui
al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono
recare
la denominazione di "regolamento", sono adottati
previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla registrazione della Corte
dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
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