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mercoledì 14 marzo 2012

professione igienista dentale Decreto 137/99


Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18-05-1999
DECRETO 15 marzo 1999, n.137 

Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'igienista dentale.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta
al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le
figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure
professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell'igienista dentale;
Visti il decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n.
669, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1994,
ed il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1997 con il
quale il predetto regolamento è stato annullato;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella
seduta del 18 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi dell'11 gennaio 1999;
Vista la nota in data 16 febbraio 1999, con cui lo schema di
regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e
4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio
dei Ministri;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. E' individuata la figura professionale dell'igienista dentale
con il seguente profilo:
L'igienista dentale è l'operatore sanitario
che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti
relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione
degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio
della odontoiatria.

2. L'igienista dentale:

a) svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a
progetti di prevenzione primaria, nell'ambito del sistema sanitario
pubblico;

b) collabora alla compilazione della cartella clinica
odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati
tecnicostatistici;

c) provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle
radici nonché' all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici;

d) provvede all'istruzione sulle varie metodiche d’igiene orale e
sull'uso dei mezzi diagnostici idonei a evidenziare placca batterica
e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici
periodici;

e) indica le norme di un’alimentazione razionale ai fini della
tutela della salute dentale. ~

3. L'igienista dentale svolge la sua attività professionale in
strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o
libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici
chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.


Art. 2.
1. Il diploma universitario d’igienista dentale, conseguito ai
sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della
professione.
Art. 3.
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al
precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma
universitario di cui all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della
relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 15 marzo 1999
Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 105
Per completezza aggiungiamo le note del Decreto:
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421):
"3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso
altre strutture del Servizio sanitario nazionale e
istituzioni private accreditate. I requisiti di
idoneità e l'accreditamento delle strutture sono
disciplinati con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il
Ministro della sanità individua con proprio decreto le
figure professionali da formare ed i relativi profili. Il
relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi
dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica emanato di concerto con il
Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le
università attivano appositi protocolli di intesa per
l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei
corsi d’insegnamento previsti dall'ordinamento
didattico universitario è affidata di norma a
personale del ruolo sanitario dipendente dalle
strutture presso le quali si svolge la formazione
stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti
in attuazione delle predette intese sono regolati con
appositi accordi tra le università, le aziende
ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni
pubbliche e private accreditate e gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi
conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile
del corso e del rettore dell’università competente. L’esame finale, che consiste in una prova scritta e in
una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. ~Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza
di rappresentanti dei collegi professionali, ove
costituiti. I corsi di studio relativi alle figure
professionali individuate ai sensi del presente articolo
e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati
riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19
novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a
decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il
completamento degli studi agli studenti che si iscrivono
entro il predetto termine al primo anno di corso. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per l'accesso alle scuole e ai corsi
disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso
richiesto il possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore di secondo grado di durata
quinquennale. Alle scuole e ai corsi disciplinati dal
precedente ordinamento e per il predetto periodo
temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano
superato il primo biennio di scuola secondaria superiore
per i posti che non dovessero essere coperti dai
soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore di secondo grado".
Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in
materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e
di finanza territoriale):
"Art. 1 (Sanità). - 1. Ai fini dell’ottimale e
razionale utilizzazione delle risorse destinate al
Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della
migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino,
di equità distributiva e del contenimento della spesa
sanitaria, con riferimento all'art. 32 della
Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero
accesso alle cure e la gratuità del servizio nei
limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa
vigente in materia, il Governo della Repubblica,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi
contributivi, di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e successive modificazioni ed
integrazioni, sulla base del principio
dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini, anche
attraverso l'unificazione dell'aliquota contributiva, da
rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito;
b) rafforzare le misure contro le evasioni e le
elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi
nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso
l'introduzione di limiti e modalità personalizzate di
fruizione delle esenzioni;
c) completare il riordinamento del Servizio sanitario
nazionale, attribuendo alle regioni e alle province
autonome la competenza in materia di programmazione e
organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando
allo Stato, in questa materia, la programmazione
sanitaria nazionale, la determinazione di livelli
uniformi di assistenza sanitaria e delle relative
quote capitarie di finanziamento, secondo misure tese
al riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ove
tale intesa non intervenga entro trenta giorni il
Governo provvede direttamente;
d) definire i principi organizzativi delle unità
sanitarie locali come aziende infraregionali con
personalità giuridica, articolate secondo i principi
della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilendo comunque
che esse abbiano propri organi di gestione e prevedendo
un direttore generale e un collegio dei revisori i
cui membri, ad eccezione della rappresentanza del
Ministero del tesoro, devono essere scelti tra i
revisori contabili iscritti nell'apposito registro
previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88. La definizione, nell'ambito della
programmazione regionale, delle linee d’indirizzo per
l'impostazione programmatica delle attività, l'esame del
bilancio di previsione e del conto consuntivo con la
remissione alla regione delle relative osservazioni, 
le verifiche generali sull'andamento delle attività per
eventuali osservazioni utili nella predisposizione di
linee d’indirizzo per le ulteriori programmazioni sono
attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci
ovvero dei presidenti delle circoscrizioni di
riferimento territoriale. Il direttore generale, che deve
essere in possesso del diploma di laurea e di requisiti
di comprovata professionalità ed esperienza gestionale e
organizzativa, è nominato con scelta motivata dalla
regione o dalla provincia autonoma tra gli iscritti
all'elenco nazionale da istituire presso il Ministero
della sanità ed è assunto con contratto di diritto
privato a termine; è coadiuvato da un direttore
amministrativo e da un direttore sanitario in possessi dei medesimi requisiti soggettivi, assunti anch'essi con
contratto di diritto privato a termine, ed è assistito
per le attività tecnico sanitarie da un consiglio dei
sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da
altri sanitari laureati, nonché' da una rappresentanza dei
servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la
provincia autonoma di Bolzano è istituito apposito
elenco provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e
riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per
la Valle d'Aosta è istituito apposito elenco regionale
tenuto dalla regione stessa nel rispetto delle norme in
materia di bilinguismo;
e) ridurre il numero delle unità sanitarie locali,
attraverso un aumento della loro estensione
territoriale, tenendo conto delle specificità delle
aree montane;
f) definire i principi relativi ai poteri di gestione
spettanti al direttore generale;
g) definire principi relativi ai livelli di assistenza
sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto della
peculiarità della categoria di assistiti di cui
all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
espressi per le attività rivolte agli individui in
termini di prestazioni, stabilendo comunque
l'individuazione della soglia minima di riferimento, da
garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitario
di finanziamento da assicurare alle regioni e alle
province autonome per l'organizzazione di detta
assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla
legge finanziaria;
h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni
che vengono trasferite alle regioni e alle province
autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma
del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di
indirizzo e di coordinamento, nonché' tutte le funzioni
attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica.
Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino
dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
nonché' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme
non devono comportare oneri a carico dello Stato;
i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio
1993, alle regioni e alle province autonome dei
contributi per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio
fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del
Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui
all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni; imputare alle regioni e alle
province autonome gli effetti finanziari per gli eventuali
livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli
uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto
eccedenti gli standard previsti e per gli eventuali
disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero
finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome
potranno far fronte ai predetti effetti finanziari con il
proprio bilancio, graduando l'esonero dai ticket, 
salvo restando l'esonero totale dei farmaci salvavita,
variando in aumento entro il limite del 6 per cento
l'aliquota dei contributi al lordo delle quote di
contributo fiscalizzate per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75
per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti;
stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei
prelievi contributivi;
l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla
revisione e al superamento dell'attuale regime delle
convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il
servizio pubblico, di incentivazione al contenimento
dei consumi sanitari, di valorizzazione del
volontariato, di acquisizione delle prestazioni, da
soggetti singoli o consortili, secondo principi di
qualità ed economicità, che consentano forme di
assistenza differenziata per tipologie di prestazioni,
al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e
libertà di scelta;
m) prevedere che con decreto interministeriale, da
emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate
quote di risorse disponibili per le forme di assistenza
differenziata di cui alla lettera l);
n) stabilire i criteri per le individuazioni degli
ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione,
compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che
in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento
della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire
personalità giuridica e autonomia di bilancio,
finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per
gli altri presidi delle unità sanitarie locali, che la
relativa gestione sia informata al principio
dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e
consuntivi per centri di costo, basato sulle prestazioni
effettuate, con appropriate forme di incentivazione
per il potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la
deospedalizzazione dei lungodegenti;
o) prevedere nuove modalità di rapporto tra Servizio
sanitario nazionale ed università sulla base di
principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie
dell’università, regolino l'apporto all’attività
assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le
modalità stabilite dalla programmazione regionale in
analogia con quanto previsto, anche in termini di
finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di
tali modalità va peraltro regolamentato il rapporto tra
Servizio sanitario nazionale ed università per la
formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario
e per le specializzazioni postlaurea;
p) prevedere il trasferimento alle aziende
infraregionali e agli ospedali dotati di
personalità giuridica e di autonomia organizzativa
del patrimonio mobiliare e immobiliare già di
proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici
che alla data di entrata in vigore della presente
legge fa parte del patrimonio dei comuni;
q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale
dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni
dell'art. 2 della presente legge, individuando in
particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di
efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di
ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa
selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui
si perverrà soltanto per pubblico concorso, configurando
il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda
il personale medico e per le altre
professionalità sanitarie, quale incarico da conferire a
dipendenti forniti di nuova, specifica idoneità nazionale
all'esercizio delle funzioni di direzione e
rinnovabile, definendo le modalità di accesso, le
attribuzioni e le responsabilità del personale
dirigenziale, ivi incluse quelle relative al
personale medico, riguardo agli interventi
preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici, e la
regolamentazione delle attività di tirocinio e
formazione di tutto il personale;
r) definire i principi per garantire i diritti dei
cittadini nei confronti del servizio sanitario anche
attraverso gli organismi di volontariato e di tutela
dei diritti, favorendo la presenza e l’attività degli
stessi all'interno delle strutture e prevedendo
modalità di partecipazione e di verifica nella
programmazione dell'assistenza sanitaria e nella
organizzazione dei servizi. Restano salve le competenze ed
attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano;
s) definire i principi ed i criteri per la
riorganizzazione, da parte delle regioni e province
autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali
di prevenzione, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, cui competono le funzioni di
coordinamento tecnico dei servizi delle unità
sanitarie locali, nonché' di consulenza e supporto in
materia di prevenzione a comuni, province o altre
amministrazioni pubbliche ed al Ministero
dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unità
sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui agli
articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, siano organizzati nel dipartimento di
prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione
ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e
sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanità
pubblica, veterinaria in riferimento alla sanità animale,
all'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine
animale e all'igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche;
t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad
attività di ricerca di biomedica finalizzata, alle
attività di ricerca di istituti di rilievo nazionale,
riconosciuti come tali dalla normativa vigente in
materia, dell'Istituto superiore di sanità e
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL), nonché' ad iniziative centrali
previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali
di interesse e rilievo interregionale o nazionale da
trasferire allo stato di previsione del Ministero della
sanità;
u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione
delle misure attribuite alla competenza delle regioni e
delle province autonome, prevedere che in caso di
inadempienza da parte delle medesime di adempimenti
previsti dai decreti legislativi di cui al presente
articolo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanità, disponga, previa diffida, il
compimento degli atti relativi in sostituzione delle
predette amministrazioni regionali o provinciali;
v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e
delle province autonome, entro il 1 gennaio 1993, del
sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche,
attivando, secondo le modalità previste dall'art. 4,
comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le
apposite commissioni professionali di verifica. Qualora
il termine per l'attivazione del sistema non fosse
rispettato, il Ministro della sanità, sentito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla
legge; ove tale parere non sia espresso entro trenta
giorni il Ministro provvede direttamente;
z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme
dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, concernenti l'ammissione nel prontuario
terapeutico nazionale di nuove specialità che
rappresentino modifiche di confezione o di
composizione o di forma o di dosaggio di specialità
già presenti nel prontuario e che comportino un
aumento del costo del ciclo terapeutico.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Governo trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli
schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al
fine dell'espressione del parere da parte delle
Commissioni permanenti competenti per la materia di cui
al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro
quindici giorni dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di
cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31
dicembre 1993.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge n. 400/1988 (Disciplina dell’attività di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di più Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessità di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di "regolamento", sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

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