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sabato 23 giugno 2012

Lettera al Ministro Balduzzi e Saverio Proia


Da inviare a: segreteriaministro@sanita.it

Egregio Ministro Balduzzi

Ci rivolgiamo a Lei, personalmente, perché gradiremmo una Sua autorevole parola sulle professioni sanitarie non iscritte ad ordini, collegi o registri ma che, avendo una laurea triennale con abilitazione alla professione, ad oggi, si trovano ancora a “scontrarsi” con i medici che non vogliono riconoscere le nostre professionalità.

Nel caso specifico, siamo igienisti dentali, preposti alla prevenzione delle malattie del cavo orale che, a pieno diritto, sono nel quadro normativo “classe L/SNT3 professione tecnico assistenziale”. Laureati, abilitati alla professione e quindi giuridicamente appartenenti alle professioni regolamentate ma che sistematicamente la maggior parte (non tutti) dei medici e odontoiatri vogliono disconoscerne la professionalità.

La Regione Toscana ha presentato un Piano che punta a promuovere “un sistema di prevenzione e cure odontoiatriche come scelta di salute, superando le attuali difficoltà di accesso incontrate da una parte crescente della popolazione”. Le strategie previste dalla Regione sono:
1.    Combattere i fattori di rischio;
2.    Porre l’accento sulla scuola che diventi luogo di acquisizione di corretti stili di vita;
3.    Fare assistenza sul territorio la prima sentinella per i bisogni dei pazienti più fragili e a rischio, promuovendo un referral interno al servizio pubblico.
Passaggi semplici nell’ottica di voler rispondere ai principi di equità e diritto, come enunciato dal Suo Governo.
La procedura inserisce gli igienisti dentali (figura laureata e formata esattamente per questi compiti (prevenzione primaria, secondaria e terziaria) proprio valorizzando le competenze acquisite nella fase di screening con strumenti e progetti di volta in volta adeguati al contesto.

Come prevedibile, la Federazione Toscana degli Ordini dei Medici chirurghi e Odontoiatri (FENOMCeO Toscana) con una nota ufficiale contesta, non solo il piano Regionale, ma disconosce persino le nostre mansioni per ciò che riguarda la prevenzione secondaria ( prevista nel D.M 133/99).

Siamo arrivati all’assurdo.

E’ vero che la crisi che stiamo attraversando mette in allarme i dentisti, che non si sono mai trovati in questa situazione, ma che sia arrivi a mettere i paletti persino nel welfare, ci sembra indecoroso!
La preghiamo, di conseguenza, di voler porre fine a queste diatribe, volte solo a preservare, attraverso l’Ordine (FENOMCeO) le proprie prerogative, senza guardare al cittadino /paziente.

Irene Riccitelli Guarrella
Past Presidente Europeo Igienisti Dentali

Il popolo di Facebook “professione Igienista Dentale” le invierà questa lettera in modo compatto e univoco e per la quale attende una Suo prezioso intervento!
In attesa, Le porgiamo cordiali saluti.

testo sulle professioni da approvare

Ho avuto notizie dal Ministero che nulla è previsto, in questo schema della riforma delle professioni, per noi delle professione non regolamentate in Albi o Collegi!

Le comunichiamo quanto segue.
Lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno, contiene le nuove disposizioni in materia di professioni regolamentate, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 5, del Dl 138/2011. Anche per il comparto sanita' (cui fanno riferimento gli artt. 1-8) , lo schema di decreto riguarda solo le professioni regolamentate. Alcun riferimento alle professioni sanitarie non regolamentate appare attualmente contenuto in tale provvedimento. Distinti saluti. 

domenica 17 giugno 2012

Riforma delle professioni-testo da approvare


 Riforma delle professioni. Via libera del Governo. Ecco il testo

Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, lo schema di Dpr riguarda tutte le professioni ordinistiche. Per la sanità resta però salva la normativa vigente in materia di educazione continua, di tirocinio e di istituzione di organi disciplinari. Il testo del Dpr e la relazione illustrativa.
15 GIUNuove norme sull’accesso alla professione, sull’obbligo di assicurazione, sulla libera concorrenza e la pubblicità, sugli albi territoriali e albi unici nazionali. Il Consiglio dei Ministri di stamani ha infatti dato il via libera, in via preliminare, allo schema di Decreto del Presidente della Repubblica contenente le nuove disposizioni in materia di professioni regolamentate, come previsto dall’articolo 3, comma 5, del Decreto Legge n. 138 del 2011.

Il Dpr riguarda tutte le professioni ordinistiche, non tutti gli articoli del Decreto riguardano però la sanità. Vista la specificità della materia, la sanità resta infatti esclusa dalle nuove regole riguardante la formazione continua, i tirocini professionalizzanti e l’istituzione di organi disciplinari, per le quali restano salve le disposizioni già vigenti.



Ecco, invece, quali sono in sintesi le novità riguardanti anche le professioni della sanità.


Art. 1 Definizione e ambito di applicazione
Per professione regolamentata si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate o meno, il cui esercizio è consentito a seguito di iscrizione in ordini, collegi, albi o registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, allorché l’iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento di specifiche professionalità. A tali professioni si applicano le disposizioni del decreto di riforma, salve le deroghe contenute nella legge di delegificazione per le professioni sanitarie sia in tema di formazione continua permanente che in materia di istituzione di organi disciplinari.
    


Art. 2 Accesso ed esercizio dell’attività professionale
L’accesso alle professioni regolamentate è libero e sono vietate le limitazione alla iscrizione agli albi professionali se non in forza di previsioni inerenti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti per l’esercizio della professione. Limitazioni possono essere consentite dalla presenza di condanne penali o disciplinari irrevocabili.
Il principio della libertà dell’esercizio delle professione è fondato su autonomia di giudizio intellettuale e tecnico.
Sono vietate anche le limitazioni del numero di persone abilitate ad esercitare la professione su tutto o parte del territorio dello Stato, tranne nel caso di deroghe fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute.
Limitazioni spaziali strettamente funzionali all’esercizio della professione sono previste per le attività professionali svolte alle dipendenze di enti o altri professionisti.
Vietate, invece, limitazioni discriminatorie all’accesso e all’esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale della società.
       


Art. 3 Albo unico nazionale
Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
L’insieme degli albi territoriali costituisce l’albo unico nazionale degli iscritti, che è tenuto dal consiglio nazionale di ciascun ordine o collegio. I dati degli albi territoriali devono essere trasmessi telematicamente all’albo unico nazionale.



Art. 4 Libera concorrenza e pubblicità informativa
È incentivata la concorrenza e la pubblicità informativa dell’attività professionale. Nel concetto di pubblicità informativa deve comprendersi, logicamente, la pubblicità comparativa in termini assoluti e non quella comparativa in senso stretto, tradotta con raffronti relativi ad altri specifici professionisti. Tale pubblicità è ammessa con ogni mezzo e può concernere anche le specializzazioni ed i titoli posseduti dal professionista, l’organizzazione dello studio professionale, nel senso della sua composizione, nonché i compensi richiesti per le prestazioni.
Le informazioni rese mediante pubblicità devono essere strettamente funzionali all’oggetto, in tal modo assorbendosi ogni necessità di riferimenti ambigui alla dignità e al decoro professionale, devono rispettare criteri di veridicità e correttezza e non possono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie, né, logicamente, devono violare l’obbligo del segreto professionale. La pubblicità scorretta ed ingannevole integra per il professionista che l’ha adottata illecito disciplinare.



Art. 5 Obbligo di assicurazione
Oggetto dell’assicurazione è anche il danno connesso alla custodia di documenti o valori ricevuti dal cliente. L’obbligo assicurativo è affiancato da un obbligo informativo del cliente circa gli estremi della polizza, il massimale e le variazioni eventuali delle condizioni.

Art. 8 Incompatibilità
L’attività professionale è incompatibile solo con altre attività che possano pregiudicare l’autonomia e indipendenza di giudizio. La norma quindi esprime una regola generale di libera esplicazione di altre attività, anche professionali. Resta naturalmente ferma la disciplina delle incompatibilità con il lavoro pubblico dipendente, regolata dal relativo ordinamento.
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Igienista-anestesia risposta al Dott. Lorenzini




Da Irene Riccitelli Guarrella
Al Dott. Ivo Lorenzini

Gentile Dott. Lorenzini
Prometto che sarà l’ultimo intervento con cui cercherò di chiarire la mia posizione.
In questo bailamme di commenti, mail, eccessi da ambo le parti, sono felice di poterLe rispondere, perché è un piacere dialogare con una persona obiettiva, preparata e educata con la quale arricchirsi e, forse, migliorare e chiarire alcune posizioni di chi ci legge in calce.

  •  Sono d’accordo con Lei, anzi d’accordissimo, che la mia argomentazione giuridica è un’interpretazione della giurisprudenza in nostro possesso (decodificazione sostenuta da un Egregio Avvocato specializzato in materia Sanitaria); interpretazione sulla quale sarei disposta a scommetterci in prima persona.
  • Le contesto invece, perché non l’ho mai sostenuto, il diritto che rivendico (tenga presente che è un termine usato in modo provocatorio) di eseguire l’anestesia locale, sia un’esigenza dell’igienista e non una necessità del paziente. Ci mancherebbe altro! Gli Igienisti, se sanno lavorare bene, non hanno necessità di fare una terapia non chirurgica con l’anestesia, salvo rari casi, dove eseguiamo una levigatura in pazienti particolarmente infiammati, tasche particolarmente profonde e, soprattutto, pazienti ansiosi. Al massimo chiediamo di farla 3/4 volte l’anno. Non di più! Però quando è necessario eseguire un’anestesia locale l’igienista deve essere in grado tecnicamente e giuridicamente di eseguirla, su prescrizione medica, e in piena coscienza e consapevolezza
  •  La mia prima obiezione nasce dalla sua frase (forse da me interpretata male): La gerarchia delle competenze professionali derivanti dai titoli accademici, prevede che al laureato in medicina e chirurgia abilitato alla professione, viene concesso di praticare ogni atto medico ad eccezione di quelli ricompresi nelle specializzazioni abilitanti, in altre parole, la radiologia diagnostica e terapeutica e l'anestesiologia.” Forse ho interpretato male, ma mi sembra che Lei abbia messo in discussione che l’odontoiatra possa fare l’anestesia se non è anestesista –rianimatore!
Passando alla parte giuridica vorrei precisare:

v  L’igienista Dentale non ricade nell’ambito del personale infermieristico, bensì nell’area tecnica e in particolare nell’area tecnica assistenziale.
v  All’art 1 del DM 133/99 l’igienista ha come compito primario la prevenzione e, ricordando gli insegnamenti del Dott. Guastamacchia, ed è essenzialmente alla prevenzione primaria alla quale l’igienista aspira ardentemente (nelle scuole, nelle comunità, negli ospedali e tanto altro…) ma la prevenzione è anche “secondaria e terziaria” per cui i nostri compiti sono anche quelli di intervenire con la terapia non chirurgica (debridement parodontale) e con la terapia di supporto. Prima, durante e dopo ogni intervento dell’odontoiatra. A volte, per protocollo internazionale (non mio personale) il debridement parodontale ha necessità di essere eseguito in anestesia locale. Tutto qui!
v  Perciò la materia del contendere è sicuramente ciò che io sostengo e Lei avversa.
Anche se mi sembra assurdo attendere una denuncia e aspettare una sentenza della Cassazione…ma se questo è ciò che deve avvenire….che avvenga!

Per gli altri rilievi:
  1. Torno ad affermare, che l’igienista dentale ricade, per disposizione del Ministero della Salute, in quella di tecnico sanitario e per maggior precisione nell’area “Tecnico Assistenziale” (classe L/SNT3) e il mansionario, per tutte le professioni sanitarie non mediche, è stato abolito in virtù della Legge 42/99 che recita:  Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonchè degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso al quale è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.
  2. Sono perfettamente d’accordo con Lei, quando pone l’accento su l’idoneità della laurea in Medicina che è una sorta di “cellula staminale” e quindi libero di indirizzare la propria attività in qualsiasi settore concernente la tutela della salute del cittadino; questo non l’ho mai messo in dubbio! (vale anche per l’odontoiatra, che non è “medico specializzato” in…?);
  3.  L’idoneità alla laurea, di qualsiasi tipo si tratti, anche triennale, sancisce la libertà della professione cui afferisce! Tale liberà è stata poi resa comprensibile dalla giurisprudenza, intervenuta quale diritto a scegliere i modi di esercizio dell’attività lavorativa, (si veda per prima C. Cost. 9 giugno 1965, n. 45, Foro It. 1965, I, 1163) e che Lei lo voglia o no è una legge che non è mai stata abrogata! Per le attività libero professionali il principio di cui sopra trova successivo riconoscimento negli artt. 2222-2238 del C.C. dalla cui lettura complessiva emerge indiscusso il principio della piena autonomia professionale. Possiamo quindi affermare che il professionista è titolare di un pieno diritto all’autodeterminazione circa i modi di espletamento della propria attività e svolgere, in via generale, qualsiasi tipo di attività che sia connessa e funzionale all’espletamento delle competenze stesse e a sceglierne pertanto le relative norme. Nel caso dell’anestesia locale, su prescrizione medica.
  4. La normativa radiologica (questo non è motivo del contendere), mi dispiace contraddirla, è cambiata radicalmente, infatti, non è vietato a un odontoiatra tenere in studio un’apparecchiatura TC cone beam perché il D.L. 26 maggio 2000 n. 187 non solo ne permetto l’uso e l’acquisizione nel proprio studio, ma qualsiasi collega odontoiatra voglia inviare un paziente, può farlo, purchè non sia refertato. Art. 2 com. 1 b. Questo però non è nel nostro contendere!
  5. La laurea in Odontoiatria dallo scorso anno è di 6 (sei) anni, non più di cinque, ma ciò che vorrei essere in grado di spiegare è che noi igienisti non vogliamo essere odontoiatri (di serie B), ma solo igienisti, con laurea triennale (+ 2 se vogliamo arrivare alla laurea Magistrale). Solo igienisti dentali.       Il punto di diritto è che vorremmo svolgere la nostra professione in scienza e coscienza, con la preparazione teorica e pratica che viene impartita dal nostro corso di laurea; con la coscienza che, là dove gli argomenti non sono stati approfonditi, o dove la preparazione è scarsa, prima di fare una locale o una levigatura ci procuriamo corsi che adeguino le nostre conoscenze. Lo stesso è per gli odontoiatri o per i neo-laureati in medicina. O no!
  6. La Legge 251/2000 recita: “1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolge, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie all’esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della Sanita'.  2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, d’indirizzo, di programmazione e amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.“
  •  Per le prestazioni atipiche le specifico che all’art. 2s della legge 409/’85 stabilisce che sono atti odontoiatrici “le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche. In seguito però da un’importantissima sentenza della Corte Costituzionale – Corte Cost. 27 dicembre 1996 n. 418 –si stabilisce che, nella sfera di competenza di ciascuna professione intellettuale, vi sono:  
  • Atti esclusivi e riservati (erogabili cioè solo dal soggetto che, in possesso delle relative qualifiche, eserciti quella professione);
  • Atti invece che NON sono esclusivi e riservati (che possono quindi essere svolte anche da altri soggetti non iscritti all’albo). Può verificare!
Vorrei precisare, ulteriormente, che il conseguimento dell’abilitazione per le professioni non protette ha lo stesso valore giuridico dell’iscrizione all’albo per le professioni protette.

8.     Per quanto riguarda l’inserimento dell’anestesia locale nelle polizze RC professionale, ai miei colleghi suggerisco sempre di aggiungere questa frase nei contratti:  “tutto ciò che compete alla professione d’igienista Dentale, come da protocolli scientifici e linee guida”. Come Lei saprà gli assicuratori cercano di evitare nuove polizze con Odontoiatri, Ginecologi, Ortopedici per l’aumento indiscriminato del contenzioso (ne sono a conoscenza perché  fratello e mia nipote sono dirigenti di una grossa agenzia di assicurazioni), ma a noi igienisti continuano ad assicurarci e inseriscono questa postilla, generica quanto vuole, ma che ci mette a riparo da interpretazioni fuorvianti.

Sono d’accordo con lei sulla nostra classe politica e dei grandi vuoti legislativi lascia sacche molto pericolose (si pensi all’attesa delle professioni sanitarie per ottenere un albo o registro, a tutela del cittadino contro l’abusivismo). Creda, Dottor Lorenzini, noi igienisti (almeno la gran parte di noi) non è “mossa da criteri di massimizzazione del profitto” (cosa ci guadagniamo con 3/4 anestesie l’anno), ma è una forma di dignità professionale, di cui vogliamo assumerci tutte le responsabilità nel calcolo rischio/benefico. Tenga presente che in Italia gli studi di prevenzione e igiene, di proprietà esclusiva d’igienisti dentali, ormai sono sparsi in tutto il territorio.
Io vorrei che Lei, oltre alle mie risposte secche (come l’acquisizione di un “diritto”) riuscisse a comprendere che, come gli odontoiatri, anche noi abbiamo a cuore i nostri (che poi sono i “vostri” pazienti) mettendoli al centro del nostro obiettivo.
Il tempo di Ippocrate è passato. Con il documento di Erice nel ’91 si sono spostati gli obiettivi della bioetica per tutte le professioni sanitarie e gli igienisti dentali, non meno dei medici, ne seguono i principi fondamentali.

Sono fortemente convinta che un’igienista su indicazione dell’odontoiatra, abbia libertà e cognizione per fare “diagnosi d’igiene o preventodontica” di propria competenza, e su prescrizione medica, possa eseguire un’anestesia locale, senza compiere nessun reato.

In tal senso, la mia risposta sarà inviata, per conoscenza al Dottor Valerio Brucoli, Presidente della CAO di Milano, come da Lei stesso indicato.

Voglio precisare, ancora una volta, che non sono più iscritta a nessuna Associazione, né a nessuna Accademia. Espongo i miei convincimenti e scrivo a mio nome personale e me ne assumo tutta la responsabilità, in forza del mio iter professionale quale: I° Docente nella Scuola a Fini speciali dell’Università di Bari (1978); Past Presidente AIDI; Past Tesoriere Federazione Europea Igienisti Dentali (EFDH); Past Presidente Federazione Igienisti Dentali; Docente a Contratto in diverse università Italiane.
Oggi mi ritengo libera da vincoli istituzionali e metto a disposizione dei miei colleghi tutto il materiale legislativo, la personale conoscenza della materia; i miei lavori e quanto può essere utili a un dibattito scevro da preconcetti, pronta e aperta a qualsiasi confronto purché nei termini di rispetto reciproco e di collaborazione.
Come Lei ha saputo fare e di questo La ringrazio e con l’augurio di conoscerLa personalmente Le invio cari saluti.
Irene Riccitelli Guarella