Contatti

Scrivete a irene.riccitelli@gmail.com

domenica 17 giugno 2012

Igienista-anestesia risposta al Dott. Lorenzini




Da Irene Riccitelli Guarrella
Al Dott. Ivo Lorenzini

Gentile Dott. Lorenzini
Prometto che sarà l’ultimo intervento con cui cercherò di chiarire la mia posizione.
In questo bailamme di commenti, mail, eccessi da ambo le parti, sono felice di poterLe rispondere, perché è un piacere dialogare con una persona obiettiva, preparata e educata con la quale arricchirsi e, forse, migliorare e chiarire alcune posizioni di chi ci legge in calce.

  •  Sono d’accordo con Lei, anzi d’accordissimo, che la mia argomentazione giuridica è un’interpretazione della giurisprudenza in nostro possesso (decodificazione sostenuta da un Egregio Avvocato specializzato in materia Sanitaria); interpretazione sulla quale sarei disposta a scommetterci in prima persona.
  • Le contesto invece, perché non l’ho mai sostenuto, il diritto che rivendico (tenga presente che è un termine usato in modo provocatorio) di eseguire l’anestesia locale, sia un’esigenza dell’igienista e non una necessità del paziente. Ci mancherebbe altro! Gli Igienisti, se sanno lavorare bene, non hanno necessità di fare una terapia non chirurgica con l’anestesia, salvo rari casi, dove eseguiamo una levigatura in pazienti particolarmente infiammati, tasche particolarmente profonde e, soprattutto, pazienti ansiosi. Al massimo chiediamo di farla 3/4 volte l’anno. Non di più! Però quando è necessario eseguire un’anestesia locale l’igienista deve essere in grado tecnicamente e giuridicamente di eseguirla, su prescrizione medica, e in piena coscienza e consapevolezza
  •  La mia prima obiezione nasce dalla sua frase (forse da me interpretata male): La gerarchia delle competenze professionali derivanti dai titoli accademici, prevede che al laureato in medicina e chirurgia abilitato alla professione, viene concesso di praticare ogni atto medico ad eccezione di quelli ricompresi nelle specializzazioni abilitanti, in altre parole, la radiologia diagnostica e terapeutica e l'anestesiologia.” Forse ho interpretato male, ma mi sembra che Lei abbia messo in discussione che l’odontoiatra possa fare l’anestesia se non è anestesista –rianimatore!
Passando alla parte giuridica vorrei precisare:

v  L’igienista Dentale non ricade nell’ambito del personale infermieristico, bensì nell’area tecnica e in particolare nell’area tecnica assistenziale.
v  All’art 1 del DM 133/99 l’igienista ha come compito primario la prevenzione e, ricordando gli insegnamenti del Dott. Guastamacchia, ed è essenzialmente alla prevenzione primaria alla quale l’igienista aspira ardentemente (nelle scuole, nelle comunità, negli ospedali e tanto altro…) ma la prevenzione è anche “secondaria e terziaria” per cui i nostri compiti sono anche quelli di intervenire con la terapia non chirurgica (debridement parodontale) e con la terapia di supporto. Prima, durante e dopo ogni intervento dell’odontoiatra. A volte, per protocollo internazionale (non mio personale) il debridement parodontale ha necessità di essere eseguito in anestesia locale. Tutto qui!
v  Perciò la materia del contendere è sicuramente ciò che io sostengo e Lei avversa.
Anche se mi sembra assurdo attendere una denuncia e aspettare una sentenza della Cassazione…ma se questo è ciò che deve avvenire….che avvenga!

Per gli altri rilievi:
  1. Torno ad affermare, che l’igienista dentale ricade, per disposizione del Ministero della Salute, in quella di tecnico sanitario e per maggior precisione nell’area “Tecnico Assistenziale” (classe L/SNT3) e il mansionario, per tutte le professioni sanitarie non mediche, è stato abolito in virtù della Legge 42/99 che recita:  Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonchè degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso al quale è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.
  2. Sono perfettamente d’accordo con Lei, quando pone l’accento su l’idoneità della laurea in Medicina che è una sorta di “cellula staminale” e quindi libero di indirizzare la propria attività in qualsiasi settore concernente la tutela della salute del cittadino; questo non l’ho mai messo in dubbio! (vale anche per l’odontoiatra, che non è “medico specializzato” in…?);
  3.  L’idoneità alla laurea, di qualsiasi tipo si tratti, anche triennale, sancisce la libertà della professione cui afferisce! Tale liberà è stata poi resa comprensibile dalla giurisprudenza, intervenuta quale diritto a scegliere i modi di esercizio dell’attività lavorativa, (si veda per prima C. Cost. 9 giugno 1965, n. 45, Foro It. 1965, I, 1163) e che Lei lo voglia o no è una legge che non è mai stata abrogata! Per le attività libero professionali il principio di cui sopra trova successivo riconoscimento negli artt. 2222-2238 del C.C. dalla cui lettura complessiva emerge indiscusso il principio della piena autonomia professionale. Possiamo quindi affermare che il professionista è titolare di un pieno diritto all’autodeterminazione circa i modi di espletamento della propria attività e svolgere, in via generale, qualsiasi tipo di attività che sia connessa e funzionale all’espletamento delle competenze stesse e a sceglierne pertanto le relative norme. Nel caso dell’anestesia locale, su prescrizione medica.
  4. La normativa radiologica (questo non è motivo del contendere), mi dispiace contraddirla, è cambiata radicalmente, infatti, non è vietato a un odontoiatra tenere in studio un’apparecchiatura TC cone beam perché il D.L. 26 maggio 2000 n. 187 non solo ne permetto l’uso e l’acquisizione nel proprio studio, ma qualsiasi collega odontoiatra voglia inviare un paziente, può farlo, purchè non sia refertato. Art. 2 com. 1 b. Questo però non è nel nostro contendere!
  5. La laurea in Odontoiatria dallo scorso anno è di 6 (sei) anni, non più di cinque, ma ciò che vorrei essere in grado di spiegare è che noi igienisti non vogliamo essere odontoiatri (di serie B), ma solo igienisti, con laurea triennale (+ 2 se vogliamo arrivare alla laurea Magistrale). Solo igienisti dentali.       Il punto di diritto è che vorremmo svolgere la nostra professione in scienza e coscienza, con la preparazione teorica e pratica che viene impartita dal nostro corso di laurea; con la coscienza che, là dove gli argomenti non sono stati approfonditi, o dove la preparazione è scarsa, prima di fare una locale o una levigatura ci procuriamo corsi che adeguino le nostre conoscenze. Lo stesso è per gli odontoiatri o per i neo-laureati in medicina. O no!
  6. La Legge 251/2000 recita: “1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolge, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie all’esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della Sanita'.  2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, d’indirizzo, di programmazione e amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.“
  •  Per le prestazioni atipiche le specifico che all’art. 2s della legge 409/’85 stabilisce che sono atti odontoiatrici “le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche. In seguito però da un’importantissima sentenza della Corte Costituzionale – Corte Cost. 27 dicembre 1996 n. 418 –si stabilisce che, nella sfera di competenza di ciascuna professione intellettuale, vi sono:  
  • Atti esclusivi e riservati (erogabili cioè solo dal soggetto che, in possesso delle relative qualifiche, eserciti quella professione);
  • Atti invece che NON sono esclusivi e riservati (che possono quindi essere svolte anche da altri soggetti non iscritti all’albo). Può verificare!
Vorrei precisare, ulteriormente, che il conseguimento dell’abilitazione per le professioni non protette ha lo stesso valore giuridico dell’iscrizione all’albo per le professioni protette.

8.     Per quanto riguarda l’inserimento dell’anestesia locale nelle polizze RC professionale, ai miei colleghi suggerisco sempre di aggiungere questa frase nei contratti:  “tutto ciò che compete alla professione d’igienista Dentale, come da protocolli scientifici e linee guida”. Come Lei saprà gli assicuratori cercano di evitare nuove polizze con Odontoiatri, Ginecologi, Ortopedici per l’aumento indiscriminato del contenzioso (ne sono a conoscenza perché  fratello e mia nipote sono dirigenti di una grossa agenzia di assicurazioni), ma a noi igienisti continuano ad assicurarci e inseriscono questa postilla, generica quanto vuole, ma che ci mette a riparo da interpretazioni fuorvianti.

Sono d’accordo con lei sulla nostra classe politica e dei grandi vuoti legislativi lascia sacche molto pericolose (si pensi all’attesa delle professioni sanitarie per ottenere un albo o registro, a tutela del cittadino contro l’abusivismo). Creda, Dottor Lorenzini, noi igienisti (almeno la gran parte di noi) non è “mossa da criteri di massimizzazione del profitto” (cosa ci guadagniamo con 3/4 anestesie l’anno), ma è una forma di dignità professionale, di cui vogliamo assumerci tutte le responsabilità nel calcolo rischio/benefico. Tenga presente che in Italia gli studi di prevenzione e igiene, di proprietà esclusiva d’igienisti dentali, ormai sono sparsi in tutto il territorio.
Io vorrei che Lei, oltre alle mie risposte secche (come l’acquisizione di un “diritto”) riuscisse a comprendere che, come gli odontoiatri, anche noi abbiamo a cuore i nostri (che poi sono i “vostri” pazienti) mettendoli al centro del nostro obiettivo.
Il tempo di Ippocrate è passato. Con il documento di Erice nel ’91 si sono spostati gli obiettivi della bioetica per tutte le professioni sanitarie e gli igienisti dentali, non meno dei medici, ne seguono i principi fondamentali.

Sono fortemente convinta che un’igienista su indicazione dell’odontoiatra, abbia libertà e cognizione per fare “diagnosi d’igiene o preventodontica” di propria competenza, e su prescrizione medica, possa eseguire un’anestesia locale, senza compiere nessun reato.

In tal senso, la mia risposta sarà inviata, per conoscenza al Dottor Valerio Brucoli, Presidente della CAO di Milano, come da Lei stesso indicato.

Voglio precisare, ancora una volta, che non sono più iscritta a nessuna Associazione, né a nessuna Accademia. Espongo i miei convincimenti e scrivo a mio nome personale e me ne assumo tutta la responsabilità, in forza del mio iter professionale quale: I° Docente nella Scuola a Fini speciali dell’Università di Bari (1978); Past Presidente AIDI; Past Tesoriere Federazione Europea Igienisti Dentali (EFDH); Past Presidente Federazione Igienisti Dentali; Docente a Contratto in diverse università Italiane.
Oggi mi ritengo libera da vincoli istituzionali e metto a disposizione dei miei colleghi tutto il materiale legislativo, la personale conoscenza della materia; i miei lavori e quanto può essere utili a un dibattito scevro da preconcetti, pronta e aperta a qualsiasi confronto purché nei termini di rispetto reciproco e di collaborazione.
Come Lei ha saputo fare e di questo La ringrazio e con l’augurio di conoscerLa personalmente Le invio cari saluti.
Irene Riccitelli Guarella
       

Nessun commento:

Posta un commento

Aggiungi un commento….