Caro Marco.
intervengo sull'argomento delle anestesie praticate
dall'Igienista dentale cercando di portare un contributo di chiarezza
desumibile dalla normativa vigente.
DM 15.03.1999 art. 1, comma 2:
2. L'igienista dentale:
a) svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa
a progetti di prevenzione primaria,
nell'ambito del sistema sanitario pubblico;
b) collabora alla compilazione della cartella clinica
odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati
tecnico-statistici;
c) provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle
radici nonchè all'applicazione topica dei vari
mezzi profilattici;
d) provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene
orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad
evidenziare placca batterica e patina dentale motivando
l'esigenza dei controlli clinici periodici;
e) indica le norme di una alimentazione razionale ai fini
della tutela della salute dentale.
Nell'allegato relativo al piano di studi è possibile evincere
che, per lo meno al San Raffaele, al corso di laurea non sono insegnate materie
relative alle tecniche anestesiologiche per infiltrazione.
I principi di farmacologia determinano l'acquisizione di 1 CFU
parziale all'interno del modulo di II anno Principi di medicina generale.
Inoltre, specifica la lettera c) del decreto che l'igienista
dentale " provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle
radici nonchè all'applicazione topica dei vari
mezzi profilattici ", senza alcun riferimento a
competenza in tecniche anestesiologiche per infiltrazione essendo vagamente
rinvenibile il riferimento all'anestesia nei mezzi profilattici per
applicazione topica.
Il dettato normativo è quindi chiarissimo nell'escludere che
l'igienista dentale possa eseguire anestesie per infiltrazione ancorchè
"l'odontoiatra non sia immediatamente disponibile" ovvero si perda
tempo perchè il paziente, magari, si lamenta e l'anestetico topico costa
troppo.
Cercherò di chiarire il concetto in altro modo.
La gerarchia delle competenze professionali derivanti dai
titoli accademici, prevede che al laureato in medicina e chirurgia abilitato
alla professione, è concesso di praticare ogni atto medico ad eccezione di
quelli ricompresi nelle specializzazioni abilitanti, ovvero, la radiologia diagnostica
e terapeutica e l'anestesiologia.
Quest'ultima è più correttamente definita "anestesiologia
e rianimazione" per il nesso inscindibile fra la capacità di indurre
l'anestesia (generale o locale) e la necessità di rianimare il paziente che, a
seguito della tecnica anestesiologica - magari per infiltrazione come una
semplice anestesia plessica - subisse eventi avversi che spaziano dallo shock
anafilattico, all'edema della glottide o alle reazioni da tossicità
dell'anestetico per iniezione intravascolare accidentale.
A questo proposito devo rilevare che, nel corso di laurea in
igiene dentale non è presente alcun modulo che insegni o formi il futuro
igienista a praticare i principi della rianimazione.
Se il legislatore avesse voluto che l'igienista praticasse
l'anestesia per infiltrazione avrebbe certamente previsto l'insegnamento delle
tecniche di infiltrazione e quelle rianimatorie.
Probabilmente negli USA i curricula formativi degli igienisti
contengono siffatte previsioni formative.
In Italia no.
Ne consegue quindi che, a differenza della professione di
medico, le professioni sanitarie intermedie (infermiere professionale,
igienista ecc.) possono esercitare solo quello che è permesso dai relativi
profili professionali.
Si tratta di una effettiva tabellazione che riconosce nella
tassatività il limite fra ciò che è concesso e ciò che è vietato e l'abolizione
di un mansionario dovrebbe essere interpretata nel contesto complessivo della
normativa sulle professioni sanitarie in modo da non risultare incoerente.
Dentro la tabella sta l'igienista dentale, fuori dalla tabella
sta l'abuso di professione medica ex art. 348 c.p..
Se poi, malauguratamente, al "diritto" di eseguire
una anestesia locale dovesse seguire una complicanza mortale per il paziente, l'imputazione
penale sarebbe quella di omicidio volontario, determinato dal dolo connesso
all'esercizio della medicina senza abilitazione.
Quindi, a titolo di consulenza medico-legale gratuita,
consiglierei alla Dottoressa Irene Riccitelli Guarrella, di consigliarsi con un
legale di sua fiducia prima di mettere in pratica quello che ella ritiene suo
"diritto".
Perchè se un paziente le muore per una anestesia locale, dai
guai penali non la salva nemmeno il Padre Eterno, e, per il dolo connesso
all'esercizio abusivo della medicina, l'assicurazione di RC non risponde ed il
danno da morte agli eredi lo paga tutto lei.
Postilla: Dice la Dottoressa Riccitelli Guarrella
che" I grandi medici sono tali perché hanno
una grande equipe. In caso contrario rimangono dei piccoli medici
senza futuro! ".
Io non ho una equipe,
ma la mia sinistrosità è pari a zero in 27 anni di attività e non ho mai dovuto
affrontare problemi anestesiologici nei miei pazienti perchè,
specializzato in chirurgia e con esperienza decennale in reparto, so
esattamente quali sono i limiti che non devo superare.
Forse, perchè non ho
un igienista dentale, resterò un piccolo medico senza futuro.
Mi consolo sapendo
che, per lo meno, ci sono apprendisti senza alcuna speranza di diventare
stregoni.
Ivo Lorenzini
RISPOSTA:
Gentile Dottor
Lorenzini
La ringrazio per la
chiarezza e il tono dell’esposizione, vorrei solo precisare alcuni punti.
1.
Ciò che dice il D.M. 133/99 non è il
mansionario bensì le indicazioni generali alle quali la professione deve fare
riferimento. (se no pensi cosa ci sarebbe scritto per gli infermieri). Il
Mansionario è stato abolito con la Legge 42/99 e per le attribuzioni della
professione è necessario guardare all’ordinamento didattico che prevede, anche
per gli igienisti “anestiologia” come materia di studi (che poi, le università
abbiano autonomia e, a Padova insegnino effettivamente Anestiologia ed a
Palermo si studi la storia dell’anestesiologia è altra cosa; così avviene anche
in medicina e odontoiatria)
2. La gerarchia che lei
menziona delle competenze professionali derivanti
dai titoli accademici, prevede che al laureato in medicina e chirurgia
abilitato alla professione, è concesso di praticare ogni atto medico ad
eccezione di quelli ricompresi nelle specializzazioni abilitanti, ovvero, la
radiologia diagnostica e terapeutica e l'anestesiologia. Già questo vorrebbe dire, secondo le sue argomentazioni, che gli
odontoiatri (non medici specializzati in odontoiatria) non potrebbero eseguire
né le radiografie, né le anestesie. Ma, a parte questa osservazione, la
legge ci dice la
laurea che gli igienisti dentali conseguono mette la professione in condizione
(per legge) di svolgerla con tutti gli strumenti utili a eseguirla al meglio. (art. 2222-2238 del codice civile). Tale libertà è stata poi chiarita, dalla
giurisprudenza, quale diritto a scegliere i modi di esercizio dell’attività
lavorativa (si veda per prima C.Cost. 9 giugno 1965, n. 45, Foro It.
1965, I, 1163).
3.
Di fatto la legge 251/2000[1]
sulla nuova disciplina delle professioni sanitarie dove, all’art. 3, dispone che “Gli operatori delle
professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e dell’area
tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure
tecniche necessarie all’esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali
biologici o sulla persona, (omissis)”.
4.
La giurisprudenza da pienamente ragione a questa
tesi perché, se è vero com’è vero, che gli atti di diagnosi, cura e terapia
possono essere attuati solo da un odontoiatra, non tutti gli atti posti solitamente in essere da un odontoiatra sono,
automaticamente, sotto il profilo
giuridico ”atto odontoiatrico”. Ci sono prestazioni atipiche (sancite dalla
giurisprudenza) che non sono giuridicamente atti odontoiatrici, anche se nella
prassi e nei fatti è svolta dall’odontoiatra. In altre parole si è stabilito
che per utilizzare un ago non occorre necessariamente e obbligatoriamente avere
una laurea in medicina bensì, è nei fatti ammessa, per tutte le professioni
sanitarie non mediche, con laurea triennale (gli infermieri…i podologi e
altri). Sempre su prescrizione medica!
5. Infine la
ringrazio per la consulenza medico-legale che ha voluto darmi.
Ho una figlia Avvocato Penalista, oltre alla
consulenza di avvocati specializzati in materia sanitaria per cui metto sempre a
conoscenza i miei colleghi, tanto è vero che consiglio loro di inserire nelle
RC professionali, anche l’anestesia locale, ove prescritta dal medico e secondo
i protocolli per la terapia non chirurgica.
6.
Per ciò che riguarda gli standard dell’Assistenza Cardio-Respiratoria
di Base (BLS) e per la diffusione dei fondamenti di Rianimazione
Cardio-Respiratoria (RCP), non mi risulta che tutte le università in
Odontoiatria le insegnino, ma a parte questa considerazione, il professionista ha
l’obbligo morale ed etico se, non è preparato, di assumersi tutte le sue
responsabilità.
Infine, per la postilla
indirizzata a me personalmente, le dirò che anch’io (e mio marito, medico
chirurgo specializzato in odontoiatria) in 30 anni di attività non abbiamo mai
avuto sinistri, perché il nostro comportamento è stato improntato alla massima
correttezza.
Il fatto che abbia
scritto di “piccolo medico senza futuro” è stata la risposta a chi non ha
rispetto della mia professione e spero sempre che nella sua professione non ci siano solo stregoni ma persone che
si rispettano nel dialogo e nell’esposizione delle proprie idee. Come ha fatto
lei.
La ringrazio
Irene Riccitelli
Guarrella
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