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giovedì 14 giugno 2012

lettera III* su anestesia


Caro Marco.

intervengo sull'argomento delle anestesie praticate dall'Igienista dentale cercando di portare un contributo di chiarezza desumibile dalla normativa vigente.

DM 15.03.1999 art. 1, comma 2:

2. L'igienista dentale:  
a) svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, 
nell'ambito del sistema sanitario pubblico;  
b) collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati 
tecnico-statistici;  
c) provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonchè all'applicazione topica dei vari 
mezzi profilattici;  
d) provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad 
evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici;  
e) indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.  

Nell'allegato relativo al piano di studi è possibile evincere che, per lo meno al San Raffaele, al corso di laurea non sono insegnate materie relative alle tecniche anestesiologiche per infiltrazione.

I principi di farmacologia determinano l'acquisizione di 1 CFU parziale all'interno del modulo di II anno Principi di medicina generale.

Inoltre, specifica la lettera c) del decreto che l'igienista dentale " provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonchè all'applicazione topica dei vari 
mezzi profilattici ", senza alcun riferimento a competenza in tecniche anestesiologiche per infiltrazione essendo vagamente rinvenibile il riferimento all'anestesia nei  mezzi profilattici per applicazione topica.

Il dettato normativo è quindi chiarissimo nell'escludere che l'igienista dentale possa eseguire anestesie per infiltrazione ancorchè "l'odontoiatra non sia immediatamente disponibile" ovvero si perda tempo perchè il paziente, magari, si lamenta e l'anestetico topico costa troppo.

Cercherò di chiarire il concetto in altro modo.

La gerarchia delle competenze professionali derivanti dai titoli accademici, prevede che al laureato in medicina e chirurgia abilitato alla professione, è concesso di praticare ogni atto medico ad eccezione di quelli ricompresi nelle specializzazioni abilitanti, ovvero, la radiologia diagnostica e terapeutica e l'anestesiologia.

Quest'ultima è più correttamente definita "anestesiologia e rianimazione" per il nesso inscindibile fra la capacità di indurre l'anestesia (generale o locale) e la necessità di rianimare il paziente che, a seguito della tecnica anestesiologica - magari  per infiltrazione come una semplice anestesia plessica - subisse eventi avversi che spaziano dallo shock anafilattico, all'edema della glottide o alle reazioni da tossicità dell'anestetico per iniezione intravascolare accidentale.

A questo proposito devo rilevare che, nel corso di laurea in igiene dentale non è presente alcun modulo che insegni o formi il futuro igienista a praticare i principi della rianimazione.

Se il legislatore avesse voluto che l'igienista praticasse l'anestesia per infiltrazione avrebbe certamente previsto l'insegnamento delle tecniche di infiltrazione e quelle rianimatorie.

Probabilmente negli USA i curricula formativi degli igienisti contengono siffatte previsioni formative. 

In Italia no.

Ne consegue quindi che, a differenza della professione di medico,  le professioni sanitarie intermedie (infermiere professionale, igienista ecc.) possono esercitare solo quello che è permesso dai relativi profili professionali.

Si tratta di una effettiva tabellazione che riconosce nella tassatività il limite fra ciò che è concesso e ciò che è vietato e l'abolizione di un mansionario dovrebbe essere interpretata nel contesto complessivo della normativa sulle professioni sanitarie in modo da non risultare incoerente.

Dentro la tabella sta l'igienista dentale, fuori dalla tabella sta l'abuso di professione medica ex art. 348 c.p..

Se poi, malauguratamente, al "diritto" di eseguire una anestesia locale dovesse seguire una complicanza mortale per il paziente, l'imputazione penale sarebbe quella di omicidio volontario, determinato dal dolo connesso all'esercizio della medicina senza abilitazione.

Quindi, a titolo di consulenza medico-legale gratuita, consiglierei alla Dottoressa Irene Riccitelli Guarrella, di consigliarsi con un legale di sua fiducia prima di mettere in pratica quello che ella ritiene suo "diritto".

Perchè se un paziente le muore per una anestesia locale, dai guai penali non la salva nemmeno il Padre Eterno, e, per il dolo connesso all'esercizio abusivo della medicina, l'assicurazione di RC non risponde ed il danno da morte agli eredi lo paga tutto lei.

Postilla: Dice la Dottoressa Riccitelli Guarrella che" I grandi medici sono tali perché hanno una grande equipe. In caso contrario rimangono dei piccoli  medici senza futuro! ". 

Io non ho una equipe, ma la mia sinistrosità è pari a zero in 27 anni di attività e non ho mai dovuto affrontare problemi anestesiologici nei miei pazienti  perchè, specializzato in chirurgia e con esperienza decennale in reparto, so esattamente quali sono i limiti che non devo superare.

Forse, perchè non ho un igienista dentale, resterò un piccolo medico senza futuro.
Mi consolo sapendo che, per lo meno, ci sono apprendisti senza alcuna speranza di diventare stregoni.

Ivo Lorenzini

RISPOSTA:
Gentile Dottor Lorenzini
La ringrazio per la chiarezza e il tono dell’esposizione, vorrei solo precisare alcuni punti.
1.    Ciò che dice il D.M. 133/99 non è il mansionario bensì le indicazioni generali alle quali la professione deve fare riferimento. (se no pensi cosa ci sarebbe scritto per gli infermieri). Il Mansionario è stato abolito con la Legge 42/99 e per le attribuzioni della professione è necessario guardare all’ordinamento didattico che prevede, anche per gli igienisti “anestiologia” come materia di studi (che poi, le università abbiano autonomia e, a Padova insegnino effettivamente Anestiologia ed a Palermo si studi la storia dell’anestesiologia è altra cosa; così avviene anche in medicina e odontoiatria)
2.    La gerarchia che lei menziona delle competenze professionali derivanti dai titoli accademici, prevede che al laureato in medicina e chirurgia abilitato alla professione, è concesso di praticare ogni atto medico ad eccezione di quelli ricompresi nelle specializzazioni abilitanti, ovvero, la radiologia diagnostica e terapeutica e l'anestesiologia. Già questo vorrebbe dire, secondo le sue argomentazioni, che gli odontoiatri (non medici specializzati in odontoiatria) non potrebbero eseguire né le radiografie, né le anestesie. Ma, a parte questa osservazione, la legge ci dice la laurea che gli igienisti dentali conseguono mette la professione in condizione (per legge) di svolgerla con tutti gli strumenti utili a eseguirla al meglio. (art. 2222-2238 del codice civile). Tale libertà è stata poi chiarita, dalla giurisprudenza, quale diritto a scegliere i modi di esercizio dell’attività lavorativa (si veda per prima C.Cost. 9 giugno 1965, n. 45, Foro It. 1965, I, 1163).
3.    Di fatto la legge 251/2000[1] sulla nuova disciplina delle professioni sanitarie dove, all’art. 3, dispone che “Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie all’esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, (omissis)”.
4.  La giurisprudenza da pienamente ragione a questa tesi perché, se è vero com’è vero, che gli atti di diagnosi, cura e terapia possono essere attuati solo da un odontoiatra, non tutti gli atti posti solitamente in essere da un odontoiatra sono, automaticamente, sotto  il profilo giuridico ”atto odontoiatrico”. Ci sono prestazioni atipiche (sancite dalla giurisprudenza) che non sono giuridicamente atti odontoiatrici, anche se nella prassi e nei fatti è svolta dall’odontoiatra. In altre parole si è stabilito che per utilizzare un ago non occorre necessariamente e obbligatoriamente avere una laurea in medicina bensì, è nei fatti ammessa, per tutte le professioni sanitarie non mediche, con laurea triennale (gli infermieri…i podologi e altri). Sempre su prescrizione medica!
5.    Infine la ringrazio per la consulenza medico-legale che ha voluto darmi.
Ho una figlia Avvocato Penalista, oltre alla consulenza di avvocati specializzati in materia sanitaria per cui metto sempre a conoscenza i miei colleghi, tanto è vero che consiglio loro di inserire nelle RC professionali, anche l’anestesia locale, ove prescritta dal medico e secondo i protocolli per la terapia non chirurgica.
6.     Per ciò che riguarda gli standard dell’Assistenza Cardio-Respiratoria di Base (BLS) e per la diffusione dei fondamenti di Rianimazione Cardio-Respiratoria (RCP), non mi risulta che tutte le università in Odontoiatria le insegnino, ma a parte questa considerazione, il professionista ha l’obbligo morale ed etico se, non è preparato, di assumersi tutte le sue responsabilità.
Infine, per la postilla indirizzata a me personalmente, le dirò che anch’io (e mio marito, medico chirurgo specializzato in odontoiatria) in 30 anni di attività non abbiamo mai avuto sinistri, perché il nostro comportamento è stato improntato alla massima correttezza.
Il fatto che abbia scritto di “piccolo medico senza futuro” è stata la risposta a chi non ha rispetto della mia professione e spero sempre che nella sua professione non ci siano solo stregoni ma persone che si rispettano nel dialogo e nell’esposizione delle proprie idee. Come ha fatto lei.
La ringrazio
Irene Riccitelli Guarrella














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