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martedì 5 giugno 2012

Circolare delle Entrate per la detrazione per le prestazioni delle professioni sanitarie


CIRCOLARE N. 19/E
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Ufficio Redditi Fondiari e di Lavoro

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Direzione Centrale Normativa 2.2 Prestazioni rese dagli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001

D. Alcune associazioni di operatori rientranti nelle "professioni sanitarie riabilitative" individuate dallarticolo 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2001 chiedono di rivedere lorientamento espresso con circolare 1° luglio 2010, n. 39/E, al par. 3.2, secondo cui le prestazioni sanitarie rese dai propri iscritti rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili di cui allarticolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, purché prescritte da un medico; ciò in quanto le disposizioni regolanti le attività professionali dei propri iscritti consentono di operare anche in autonomia rispetto alla prescrizione medica.

R. Con circolare 1° luglio 2010, n. 39/E, par. 3.2, confermando precedenti orientamenti di prassi, è stato precisato che le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali individuate dallarticolo 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2001, e, in via generale, da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili di cui allarticolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, purché prescritte da un medico.
Il vincolo alla prescrizione medica è richiesto al fine di ammettere alla detrazione dimposta di cui allarticolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR solo le spese sostenute per prestazioni legate ad effettive finalità sanitarie, evitando così possibili abusi della detrazione.

Pervenuta la richiesta di rivedere tale orientamento, la scrivente ha ritenuto opportuno interpellare il Ministero della Salute che, sul punto, ha osservato che i decreti istitutivi delle figure professionali individuate dallart. 3 del dal DM 29 marzo 2001 non sempre subordinano lerogazione della prestazione alla prescrizione medica e che per poter stabilire se una determinata attività 16
professionale è soggetta o meno a prescrizione medica occorre far riferimento al relativo profilo professionale. Il Ministero ha fatto presente, altresì, che levoluzione delle professioni sanitarie ha portato ad una progressiva autonomia ed assunzione di responsabilità dirette dei professionisti e che la natura sanitaria di una prestazione non può essere definita sulla base del fatto che la stessa sia erogata a seguito di una prescrizione medica. Per questo motivo il decreto del Ministro della salute di concerto con il decreto del Ministro delleconomia e delle finanze del 17 maggio 2002 non prevede più lobbligo della prescrizione medica ai fini dellesenzione dallimposta sul valore aggiunto.
Al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Ministero della salute, si ritiene che possano essere ammesse alla detrazione dimposta di cui allarticolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

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