CIRCOLARE
N. 19/E
Agenzia
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Direzione
Centrale Normativa 2.2 Prestazioni rese dagli operatori abilitati all'esercizio
delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001
D. Alcune
associazioni di operatori rientranti nelle "professioni sanitarie
riabilitative" individuate dall’articolo 3 del decreto
ministeriale 29 marzo 2001 chiedono di rivedere l’orientamento espresso con
circolare 1° luglio 2010, n. 39/E, al par.
3.2, secondo cui le prestazioni sanitarie rese dai propri iscritti rientrano
tra le prestazioni sanitarie detraibili di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, purché
prescritte da un medico; ciò in quanto le disposizioni regolanti le attività
professionali dei propri iscritti consentono di operare anche in autonomia
rispetto alla prescrizione medica.
R. Con
circolare 1° luglio 2010, n. 39/E, par.
3.2, confermando precedenti orientamenti di prassi, è stato precisato che le
prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali individuate dall’articolo 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2001, e, in
via generale, da personale abilitato dalle autorità competenti in materia
sanitaria, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, purché
prescritte da un medico.
Il
vincolo alla prescrizione medica è richiesto al fine di ammettere alla
detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR solo le spese
sostenute per prestazioni legate ad effettive finalità sanitarie, evitando
così possibili abusi della detrazione.
Pervenuta
la richiesta di rivedere tale orientamento, la scrivente ha ritenuto opportuno
interpellare il Ministero della Salute che, sul punto, ha osservato che i
decreti istitutivi delle figure professionali individuate dall’art. 3 del dal DM 29 marzo 2001 non sempre subordinano l’erogazione della prestazione alla prescrizione medica e che
per poter stabilire se una determinata attività 16
professionale
è soggetta o meno a prescrizione medica occorre far riferimento al relativo
profilo professionale. Il Ministero ha fatto presente, altresì, che l’evoluzione delle professioni sanitarie ha portato ad una
progressiva autonomia ed assunzione di responsabilità dirette dei
professionisti e che la natura sanitaria di una prestazione non può essere
definita sulla base del fatto che la stessa sia erogata a seguito di una
prescrizione medica. Per questo motivo il decreto del Ministro della salute di
concerto con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
17 maggio 2002 non prevede più l’obbligo della prescrizione medica
ai fini dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.
Al
riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Ministero della salute,
si ritiene che possano essere ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera
c), del TUIR le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona
dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001,
anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, dal
documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista
sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione
della prestazione sanitaria resa.
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