• Riforma delle professioni. Via libera del Governo. Ecco il testo
Approvato in via
preliminare dal Consiglio dei Ministri, lo schema di Dpr riguarda tutte le
professioni ordinistiche. Per la sanità resta però salva la normativa vigente
in materia di educazione continua, di tirocinio e di istituzione di organi
disciplinari. Il testo
del Dpr e la relazione
illustrativa.
15 GIU –Nuove norme
sull’accesso alla professione, sull’obbligo di assicurazione, sulla libera
concorrenza e la pubblicità, sugli albi territoriali e albi unici nazionali. Il
Consiglio dei Ministri di stamani ha infatti dato il via libera, in via
preliminare, allo schema di Decreto del Presidente della Repubblica contenente
le nuove disposizioni in materia di professioni regolamentate, come previsto
dall’articolo 3, comma 5, del Decreto Legge n. 138 del 2011.
Il Dpr riguarda
tutte le professioni ordinistiche, non tutti gli articoli del Decreto
riguardano però la sanità. Vista la specificità della materia, la sanità resta
infatti esclusa dalle nuove regole riguardante la formazione continua, i
tirocini professionalizzanti e l’istituzione di organi disciplinari, per le
quali restano salve le disposizioni già vigenti.
Ecco, invece, quali
sono in sintesi le novità riguardanti anche le professioni della sanità.
Art. 1 Definizione e ambito di applicazione
Per professione regolamentata si intende l’attività, o
l’insieme delle attività, riservate o meno, il cui esercizio è consentito a
seguito di iscrizione in ordini, collegi, albi o registri ed elenchi tenuti da
amministrazioni o enti pubblici, allorché l’iscrizione è subordinata al
possesso di qualifiche professionali o all’accertamento di specifiche
professionalità. A tali professioni si applicano le disposizioni del decreto di
riforma, salve le deroghe contenute nella legge di delegificazione per le
professioni sanitarie sia in tema di formazione continua permanente che in
materia di istituzione di organi disciplinari.
Art. 2 Accesso ed esercizio dell’attività professionale
L’accesso alle professioni regolamentate è libero e sono
vietate le limitazione alla iscrizione agli albi professionali se non in forza
di previsioni inerenti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti per
l’esercizio della professione. Limitazioni possono essere consentite dalla
presenza di condanne penali o disciplinari irrevocabili.
Il principio della
libertà dell’esercizio delle professione è fondato su autonomia di giudizio
intellettuale e tecnico.
Sono vietate anche le limitazioni del numero di
persone abilitate ad esercitare la professione su tutto o parte del territorio
dello Stato, tranne nel caso di deroghe fondate su ragioni di pubblico
interesse, quale la tutela della salute.
Limitazioni spaziali strettamente
funzionali all’esercizio della professione sono previste per le attività professionali
svolte alle dipendenze di enti o altri professionisti.
Vietate, invece,
limitazioni discriminatorie all’accesso e all’esercizio della professione,
fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale della
società.
Art. 3 Albo unico nazionale
Gli
albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai
rispettivi consigli dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e
recano l’anagrafe di tutti iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti
disciplinari adottati nei loro confronti.
L’insieme degli albi territoriali
costituisce l’albo unico nazionale degli iscritti, che è tenuto dal consiglio
nazionale di ciascun ordine o collegio. I dati degli albi territoriali devono
essere trasmessi telematicamente all’albo unico nazionale.
Art. 4 Libera concorrenza e pubblicità informativa
È incentivata la concorrenza e la pubblicità informativa
dell’attività professionale. Nel concetto di pubblicità informativa deve
comprendersi, logicamente, la pubblicità comparativa in termini assoluti e non
quella comparativa in senso stretto, tradotta con raffronti relativi ad altri
specifici professionisti. Tale pubblicità è ammessa con ogni mezzo e può
concernere anche le specializzazioni ed i titoli posseduti dal professionista,
l’organizzazione dello studio professionale, nel senso della sua composizione,
nonché i compensi richiesti per le prestazioni.
Le informazioni rese mediante
pubblicità devono essere strettamente funzionali all’oggetto, in tal modo
assorbendosi ogni necessità di riferimenti ambigui alla dignità e al decoro
professionale, devono rispettare criteri di veridicità e correttezza e non
possono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie, né, logicamente, devono
violare l’obbligo del segreto professionale. La pubblicità scorretta ed
ingannevole integra per il professionista che l’ha adottata illecito
disciplinare.
Art. 5 Obbligo di assicurazione
Oggetto
dell’assicurazione è anche il danno connesso alla custodia di documenti o
valori ricevuti dal cliente. L’obbligo assicurativo è affiancato da un obbligo
informativo del cliente circa gli estremi della polizza, il massimale e le
variazioni eventuali delle condizioni.
Art.
8 Incompatibilità
L’attività professionale è incompatibile solo con
altre attività che possano pregiudicare l’autonomia e indipendenza di giudizio.
La norma quindi esprime una regola generale di libera esplicazione di altre
attività, anche professionali. Resta naturalmente ferma la disciplina delle
incompatibilità con il lavoro pubblico dipendente, regolata dal relativo
ordinamento.
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